White list - Elenco imprese iscritte
elenco fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori - white list
E' istituito presso questa Prefettura l'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List). L'iscrizione
negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha
sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per
l'esercizio della relativa attività.
QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere
presentata
solo per i sottoelencati settori di attività
individuati dall'
art.
1, comma 53, della
L.
6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal
Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità")
convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (
G.U.
Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):
Le lettere a)
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
e b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi,
sono state abrogate dal Decreto-Legge n. 23/2020, convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e ricomprese nella lettera
i-quater
.
c)
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto
del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri
della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'
art.
1, comma 54,
L.
190/2012.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere
presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale
rappresentante per le imprese organizzate in forma di società,
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura
della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente (Modello 1).
Nell'istanza
deve essere specificato il settore o i settori di attività
per i quali si richiede l'iscrizione. (
art.
3
D.P.C.M.
del 18.04.2013).
Le istanze dovranno essere inviate alla casella
P.E.C.
della Prefettura U.T.G. - Ufficio antimafia:
protocollo.prefvi(at)pec.interno.it
.
L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di
dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (
art.
2, comma 3,
D.P.C.M.
18.04.2013)
Almeno trenta giorni prima della scadenza
della validità dell'iscrizione l'impresa comunica alla Prefettura
competente l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori
di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta
. (
art.
5, comma 3,
D.P.C.M.
18.04.2013).
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura
competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei
propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica
.
Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano
le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione
. (Modello 5).
L'iscrizione nella white list provinciale tiene luogo della
COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE antimafia liberatoria
anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad
attività diverse
da quelle per le quali essa è stata disposta. (
art.
1. Comma 52 bis
L.
190.2012).
DITTE "IN AGGIORNAMENTO"
Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro
trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la
Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle
situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai
sensi del D. Lgs. 159 del 2011. Qualora tali accertamenti si
protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white
list,
essa mantiene la propria efficacia
e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce
"In aggiornamento"
, come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14
agosto 2013.
Modelli per la presentazione della richiesta di iscrizione nella
"White List"
Modello per la comunicazione di modifiche degli assetti proprietari
e degli organi sociali
Modelli per la comunicazione dell'interesse a permanere nella
"White List"
Attenzione:
Ogni modello per la comunicazione dell'interesse a permanere
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa deve
essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla
Camera di Commercio e dalla dichiarazione sostitutiva relativa ai
familiari maggiorenni conviventi, compilando i modelli sopra
posiszionati.
Modello per la cancellazione dalla "White List"
Data pubblicazione il 09/08/2013
Ultima modifica il 04/09/2024 alle 12:38
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