Procedura e moduli
Procedura su ricorso arbitrato
La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto, che,
a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio
competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del
cliente) una segnalazione corredata:
a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto e) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto e) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Data pubblicazione il 02/05/2013
Ultima modifica il 02/05/2013 alle 15:41
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