Commissione Territoriale
Ufficio e indirizzi della Commissione Territoriale
Commissione Territoriale di Trieste
La Commissione Territoriale è composta da un dirigente della
carriera prefettizia con funzioni di presidente, nominato con
decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione
nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e
di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai Funzionari
Amministrativi con compiti istruttori.
La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale si riunisce quotidianamente per le determinazioni di
competenza, dal lunedì al venerdì.
Rappresentante della carriera prefettizia con funzioni di
Presidente:
Dr. Antonio Falso - Vice Prefetto
Ubicazione della Commissione Territoriale:
Via Del Teatro Romano, 17
Telefono: 040 3731-496/642/801
Email dell'ufficio: rifugiati.trieste(at)interno.it
Posta Elettronica Certificata:
rifugiati.trieste(at)pec.interno.it
Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale
e per le proprie opinioni politiche.
I RICHIEDENTI ASILO
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza
abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di
essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche. Possono chiedere asilo nel nostro Paese presentando una
domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
I RIFUGIATI
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della "
status di rifugiato
" in seguito all'accoglimento della loro domanda.
PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
In applicazione alla normativa europea, il decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251 ha previsto come status di protezione
internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di
protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui/colei
che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di
rifugiato non possa essere rinviato/a nel Paese di origine o, per
l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato
timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua
incolumità.
LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)
Adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza. i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
Adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza. i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio
1954 n. 722, definisce "rifugiato" colui "che temendo a ragione di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o
non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di
questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi
fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tale
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui
sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New
York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche
fissate nel testo originario della Convenzione.
Data pubblicazione il 12/12/2019
Ultima modifica il 29/08/2023 alle 14:32
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