Vittime dei reati intenzionali violenti
informazioni e dati
Vittime dei reati intenzionali violenti
Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è
riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7
luglio 2016, n. 122 e ss. mm. e ii.).
Diritto all'indennizzo
Il diritto all'indennizzo è riconosciuto alla vittima di un reato
doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di
cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati
di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze
aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
Indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione
personale gravissima
L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione
personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma,
del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi
diritto indicati al comma 2-bis dell'art.11 della L.122/2016 nella
misura determinata dal Decreto Interministeriale del 22 novembre
2019, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2020.
Indennizzo per gli altri delitti
Per gli altri delitti, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione
delle spese mediche e assistenziali.
Il Commissario del Governo, verificata la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo,
esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati
intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al
Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e
dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del
beneficio.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Può presentare la domanda di indennizzo:
- l'interessato/a che si trovi nelle condizioni stabilite dall'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
- gli aventi diritto in caso di morte.
Aventi diritto (art.11 comma 2-bis e 2-ter L.122/2016)
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato,
l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei
figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai
genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle
conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al
coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello
stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il
convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha
convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di
commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di
convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20
maggio 2016, n. 76. Nel caso di concorso di aventi diritto,
l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle
disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.
CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'INDENNIZZO
(Art. 12, l. 122/2016).
L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
- a) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
- b) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
- c) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- d) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
- e) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le
condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la
vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati
all'articolo 11, comma 2-bis.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo mail:
protocollo.comgovtn(at)pec.interno.it
ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento al Commissario del Governo per la provincia in via
Corso III Novembre, 11 - 38100 TRENTO, nella quale il/la
richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria
che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).
La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere
corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n.
122):
- copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art.11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle
seguenti condizioni ostative:
- a) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- b) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
- certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
La domanda deve essere presentata nel termine di
sessanta giorni
dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto
l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva
infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia
stato ammesso al gratuito patrocinio).
Il Commissario del Governo invia la domanda e la relativa
documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia,
unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per
l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta
concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro
indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,
n. 60).
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera
sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di
presentazione o di ricevimento della domanda da parte della
prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).
Misura dell'indennizzo
E' stabilita con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della
vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa, secondo gli importi rideterminati
con Decreto Interministeriale del 22 novembre 2019, pubblicato in
G.U. il 24 gennaio 2020.
- euro 50.000 per il reato di omicidio;
- euro 60.000 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- euro 25.000 per le lesioni personali gravissime di cui all'art.583, comma 2 del c.p.;
- euro 25.000 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art.583-quinquies del c.p.
L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese
mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di euro
10.000.
Per i delitti diversi da quelli citati, l'indennizzo è erogato solo
per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un
massimo di euro 15.000.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
:
D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60
7 luglio 2016, n. 122 e ss.mm. e ii.
Modifiche introdotte alla L.122/2016 con:
L.20.11.2017, n.167
L.30.12.2018, n.145
d.m. 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2020.
D.L. 30.12.2019, n.162;
D.L. 31.12.2020, n.183
MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI
GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE
Il decreto 21 maggio 2020, n. 71 ha dato attuazione alle recenti
normative di cui alle leggi 27 dicembre 2017, n. 205; 11 gennaio
2018, n. 4, come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69; L.
30 dicembre 2018, n. 145, Decreto 21 maggio 2020, n.71; Delibera
del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo
mafioso e intenzionali violenti dell'8 marzo 2023.
Beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento sono
gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni non
economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio
commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
ovvero dall'altra parte di un'unione civile anche se l'unione è
cessata, ovvero della persona che è o è stata legata da relazione
affettiva e stabile convivenza.
Sono previste delle borse di studio in favore degli orfani per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex
artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 del c.p., ovvero per omicidio
a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies del
c.p..
Con Delibera del Comitato di solidarietà dell'8.3.2024 sono
stati comunicati i nuovi importi delle borse di studio per
l'anno scolastico 2024/2025 nella seguente misura:
-euro 700,00 per la scuola primaria;
-euro 1.000,00 per la scuola secondaria di 1° grado;
-euro 1.800,00 per la scuola secondaria di 2° grado;
-euro 2.500,00 per gli studenti universitari.
In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande
pervenute, l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero
delle istanze.
Le domande per l'erogazione delle borse di studio per l'anno
2024/2025, come da avviso allegato, dovranno essere prodotte entro
il termine del 28 febbraio 2025
presso questo Commissariato del Governo per i soggetti residenti in
questa
provincia al seguente indirizzo pec:
protocollo.comgovtn(at)interno.it.
Sono inoltre previste somme a ristoro delle spese documentate
sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le
prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica.
Sono riconosciuti, altresì, degli incentivi all'assunzione ai
datori di lavoro privato che li assumono, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Infine, è riconosciuto un sostegno alle famiglie affidatarie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dalla Legge 19 luglio
2019, n. 69
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Decreto 21 maggio 2020, n. 71 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
164, S.G. 1 luglio 2020;
Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di
tipo mafioso intenzionali violenti dell'8 marzo 2024
Dirigente: Vice Prefetto Vicario dott. Massimo DI DONATO
Referente: Funz. Ec. Fin. dott.ssa Filomena CHILA'
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00
alle 12.00 previo appuntamento.
Telefono: 0461/204453
Indirizzo di posta elettronica:
protocollo.comgovtn(at)pec.interno.it
Data pubblicazione il 28/03/2019
Ultima modifica il 18/03/2024 alle 16:51
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