SEGNALAZIONI DEL PREFETTO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
problematiche del credito
PROBLEMATICHE DEL CREDITO
L’art. 27 bis , comma 1-quinquies, del decreto legge 24
gennaio 2012 n.1, convertito , con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012 n.27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012
n.29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n.62,
ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare
all’Arbitro Bancario Finanziario ( istituito ai sensi
dell’art.128-bis del Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle
valutazioni del merito del credito della clientela
nell’ambito delle operazioni di finanziamento , su istanza
del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca
interessata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è
avviata dal Prefetto che a tal fine trasmette alla segreteria
tecnica del collegio competente ( Milano, Roma e Napoli a seconda
del domicilio del cliente) una segnalazione corredata :
a) dall’istanza dell’interessato, di carattere
riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun
contributo alle spese di procedura;
b) dall’invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una
risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30
giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto
medesimo;
c) dalla risposta della banca contenente le proprie osservazioni
anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto contenente l’oggetto del
ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali ritiene
necessario sottoporre la controversia all’Arbitro Bancario
Finanziario.
La segnalazione del Prefetto all’Arbitro Bancario Finanziario
verrà inviata contestualmente anche all’interessato ed alla
banca e sarà effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione
della domanda , anche in caso di mancata risposta della banca
all’invito di cui al punto b) entro il termine ivi
menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione , la segreteria tecnica
sottopone la segnalazione all’esame del collegio per la
decisione , salvo eventuali sospensioni , che , comunque , non
potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e , per conoscenza
, al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere l’istanza utilizzando la
modulistica presente su questo sito esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata :
protocollo.comgovtn(at)pec.interno.it
Modulo per le istanze al Prefetto ai fini della segnalazione
all’Arbitro Bancario Finanziario
In relazione alla procedura di ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario, la Banca d’Italia ha chiarito che la
competenza del Prefetto in tema di segnalazione di
specifiche problematiche inerenti le valutazioni del merito del
credito della clientela , nell’ambito di operazioni di
finanziamento, riguarda esclusivamente i rapporti tra il
cliente e la banca e non anche le “ società
finanziarie come pure indicato nel modulo per le istanze ,
alla pagine 3, lett. B “ dati
dell’intermediario”.
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 24/04/2013 alle 13:48
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