Commissariato del Governo per la provincia di Trento
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SEGNALAZIONI DEL PREFETTO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

PROBLEMATICHE DEL CREDITO 
L’art. 27 bis , comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012 n.29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n.62, ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario ( istituito ai sensi dell’art.128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell’ambito delle operazioni di finanziamento , su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto che a tal fine trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente ( Milano, Roma e Napoli a seconda del domicilio del cliente) una segnalazione corredata :
a) dall’istanza dell’interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b) dall’invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta della banca contenente le proprie osservazioni anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto contenente l’oggetto del ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all’Arbitro Bancario Finanziario.
La segnalazione del Prefetto all’Arbitro Bancario Finanziario verrà inviata contestualmente anche all’interessato ed alla banca e sarà effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda , anche in caso di mancata risposta della banca all’invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione , la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all’esame del collegio per la decisione , salvo eventuali sospensioni , che , comunque , non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e , per conoscenza , al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere l’istanza utilizzando la modulistica presente su questo sito esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo.comgovtn(at)pec.interno.it
Modulo per le istanze al Prefetto ai fini della segnalazione all’Arbitro Bancario Finanziario
In relazione alla procedura  di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, la Banca d’Italia ha chiarito che la competenza del Prefetto in tema di segnalazione  di  specifiche problematiche inerenti le valutazioni del merito del credito della clientela , nell’ambito di operazioni di finanziamento,  riguarda esclusivamente i rapporti tra il cliente e la banca  e non anche le “ società finanziarie  come pure indicato nel modulo per le istanze , alla pagine 3, lett. B “ dati dell’intermediario”.

Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 24/04/2013 alle 13:48

 
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