Commissariato del Governo per la provincia di Trento
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REFERENTE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

REFERENTE PER LA TRASPARENZA
Il ruolo di referente, nel Commissariato del Governo di Trento, è affidato al Capo di Gabinetto - Viceprefetto Aggiunto Dott. Vincenzo Russo ( vincenzo.russo(at)interno.it ) - tel. 0461 204511. 
Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al decreto legislativo n.33/2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'introduzione - accanto all'accesso civico già regolato dall'articolo 5 D. Lgs. 33/2013 - del diritto all'accesso civico generalizzato.
Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell'Interno.
 
1) Diritto di accesso civico semplice
Riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ( articolo 5, comma 1, d. lgs. N.33/2013) .  Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione.
  • Come si esercita
Il diritto si esercita inviando una richiesta per via telematica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente link di posta certificata:
Ai fini dell'invio, è necessario utilizzare il modulo predisposto, modello AC (RTF.47,61 KB). I l relativo modulo è scaricabile al seguente link: 
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.  
 
 
2) Diritto di accesso civico generalizzato
Riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (vedi  Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).
L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti  ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .
Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da  copia di un documento di identità, va indirizzata al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Corso 3 Novembre, 11 - 38122 TRENTO
 può essere presentata con le seguenti modalità:
Tramite Posta Raccomandata:  Corso 3 Novembre, 11 - 38122 TRENTO
 
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest'amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art.  5, comma 7, D. Lgs.  33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs.  33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.  116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs.  2 luglio 2010, n. 104).
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Data pubblicazione il 10/01/2020
Ultima modifica il 24/03/2023 alle 11:54

 
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