Comunicazioni
la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
Comunicazione
( Ex art. 87 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 )
Area I Ordine e Sicurezza pubblica - Antimafia
Dirigente: Vice Prefetto: Dott. Claudio Naldi
Referente: Dott.ssa Filomena Chilà -
filomena.chila(at)interno.it
Addetto: Sig. Stefano Leonardi -
stefano.leonardi(at)interno.it
Telefono: 0461/204441 - 453
Indirizzo di P.E.C.:
protocollo.comgovtn(at)pec.interno.it
Dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la
Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)
Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e
successive modifiche ed integrazioni la comunicazione e
l'informazione sono conseguite mediante consultazione della
B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art.97, comma 1 del D.
lgs 159/2011, debitamente accreditati.
LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA B.D.N.A.
NON SARANNO EVASE LE RICHIESTE PERVENUTE DIVERSAMENTE.
La comunicazione antimafia
consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67
del D. Lgs. 159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione (art. 67, commi 1 ed
8, del D. Lgs. 159/2011):
- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011
- Condanna con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
La comunicazione antimafia tramite la B.D.N.A. va richiesta per ottenere:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati;
- Licenze per detenzione e porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.350.000,00;
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 214.000,00;
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- - Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.350.000,00;
- - Forniture e servizi: inferiore a € 428.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici
aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro
attività (art. 15 Direttiva 2014/25/UE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere
l'applicazione della predetta normativa.
La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art.
83, comma 3 del D. Lgs 159/2011):
- In tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informazione antimafia;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si segnala che a far data dal 30 aprile 2020 non è più prevista la
comunicazione antimafia per le erogazioni inferiori a 150mila euro
a seguito della modifica dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs.
159/2011, disposta con D.L. 18 /2020 convertito in Legge 27/2020.
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87,
commi 1 e 2, D. Lgs 159/2011)
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della
banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1, D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni
Appaltanti), debitamente accreditati.
La comunicazione antimafia dovrà essere acquisita dagli Enti
Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la
consultazione della B.D.N.A..
Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e
24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193):
I soggetti aventi sede in provincia di Trento, indicati dall'art.
97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati,
dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti
i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati
dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema
informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di
rilascio della documentazione antimafia.
Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando
non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di
cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà
possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale
unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di
cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il
prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria
attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati
nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il
prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
Termini per il rilascio della Comunicazione Antimafia
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la
sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011
per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la
comunicazione antimafia è rilasciata entro
30 giorni
dalla data di consultazione della banca dati nazionale unica.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti
procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'
art.
89 del
D. Lgs.
159/2011.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da
parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
della comunicazione antimafia liberatoria.
Le comunicazioni antimafia hanno una
validità di 6 mesi
dalla data dell'acquisizione.
Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (art. 89
D. Lgs. 159/2011)
I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati
urgenti
ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già
disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa
dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.
La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli
atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le
attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.
La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione
anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non
sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi
eccezionali.
Data pubblicazione il 20/09/2006
Ultima modifica il 28/10/2021 alle 14:03
Torna ad Accesso veloce alle sezioni