Circolazione stradale - attività sanzionatorie depenalizzate
sistema sanzionatorio - autorizzazioni in deroga - chiusura strade
Ricorsi avverso violazioni al codice della strada:
Nel caso in cui sia stata commessa una
violazione delle norme del Codice della Strada
l'interessato può proporre ricorso al Commissario del
Governo nel quale chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o
errata la contravvenzione; il Commissario del Governo può
accogliere le motivazioni esposte ordinando l'archiviazione del
verbale oppure, quando non ritiene le giustificazioni sussistenti e
fondate emette ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo
doppio a quello indicato sul verbale.
Patenti
Il Commissario del Governo
emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e
sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità
previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".
Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:
REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.;
violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché
per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del
C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che
risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento
del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni
personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e
per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Commissario
del Governo quale
sanzione accessoria
alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza
penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con
lesioni.
Sequestri
Il Commissario del Governo è competente a disporre la confisca del
veicolo sequestrato per mancanza della copertura assicurativa
(R.C.) qualora non sia stata pagata la sanzione pecuniaria
entro 60 giorni dalla notifica del verbale e non sia stato
corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi o nel caso
di mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo e
non avvenga.
Autorizzazioni in deroga
Il Commissario del Governo, ogni anno, emette un decreto - in base
a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale
del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un
calendario delle limitazioni alla
circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie
di veicoli,
tuttavia su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga
alle disposizioni vigenti e per accertate e comprovate necessità,
la circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.
Sospensione della circolazione fuori dai centri abitati in
occasione di gare sportive o di altre manifestazioni
Il Commissario del Governo dispone la sospensione temporanea
della circolazione in occasione dello svolgimento di
competizioni sportive
su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di
moto,di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori
delle gare o per altre manifestazioni .
Assegni
Il D. Lgs. 507/99 ha ridisciplinato il trattamento
sanzionatorio in materia di assegni bancari per cui l
'emissione di assegni
senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) è considerato
illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e
accessorie.
Il Commissario del Governo del luogo di pagamento dell'assegno,
alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del
notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato
protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al
soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo
per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione;
valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e
disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria
ovvero l'archiviazione del procedimento
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità
dell'illecito
L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la
riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una
sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al
Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di
assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o
altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario
della riscossione territorialmente competente (quello della
provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un
documento, denomi nato cartella esattoriale, con il quale si chiede
il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Il Commissario del Governo dispone
il discarico della cartella esattoriale
quando il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto
pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria
iscritta a ruolo o per altri specifici motivi inerenti a casi di
erronea iscrizione a ruolo quale difetto di notifica del titolo
esecutivo. In tal caso l'interessato potrà presentare tempestiva
istanza di discarico (annullamento) direttamente a questo
Ufficio.
Data pubblicazione il 02/12/2008
Ultima modifica il 17/03/2023 alle 12:28
Torna ad Accesso veloce alle sezioni