21 marzo - Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie
Nella giornata dedicata dedicata alla vittime della mafia il personale della Prefettura osserverà un minuto di silenzio.
Con legge dell'8 Marzo 2017, n. 20 è stata istituita la
Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie".
La data della manifestazione è il primo giorno di primavera (21
marzo), scelto in quanto "simboleggia sia la rinascita sia la
vita", sia l'inizio di un percorso di impegno e di speranza di
"lungo periodo". Nelle parole di Nando dalla Chiesa, uno dei
principali studiosi del movimento dell'antimafia civile e sociale,
essa è divenuta "nel tempo uno dei più grandi appuntamenti fissi
scritti nell'agenda dell'Italia civile".
Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi
scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi
e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere
ancora, per non farli morire mai e non dimenticando anche le
vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.
Nomi da non dimenticare - 21 marzo 2024
Il 21 marzo
, in occasione della "Giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie", che onora tutte le
vite oppresse e spezzate dalla violenza mafiosa, comprese quelle
meno note o sconosciute,
in Prefettura
,
con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, è stato osservato un minuto di
silenzio.
s
Il messaggio del Ministro dell'Interno in occasione della XXIX
Giornata della memoria e dell'impegno
i
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Legge 8 marzo 2017 n.20
Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonche' delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresi' organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonche' delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresi' organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Data pubblicazione il 19/03/2024
Ultima modifica il 16/04/2024 alle 15:16
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