Nucleo Operativo Tossicodipendenze
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Domanda:
[11/01/2010 15:22] L’altra sera alcuni agenti di polizia mi hanno sequestrato un piccolo quantitativo di hashish, per uso personale, e ritirato la patente, anche se non stavo guidando e senza neppure sottopormi ad alcun drug-test. È legale tutto ciò?
Risposta:Certamente, infatti il comma 3 dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 chiarisce che, se al momento dell’accertamento, l’interessato ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono all’immediato ritiro della patente di guida. Inoltre se la disponibilità è riferita ad un ciclomotore verrà ritirato anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di TRENTA GIORNI, trascorsi i quali lei potrà recarsi presso l’ Ufficio NOT della Prefettura (a Torino in via del Carmine, 12, I Piano dalle ore 9.00 alle ore 11.30) e ritirare i documenti sospesi. Relativamente alla mancata richiesta di sottoporsi a drug-test (come esame delle urine o della saliva) sappia che la misura della sospensione della patente è correlata al semplice possesso dello stupefacente e non al suo consumo (diversamente da quanto previsto dall’art. 187 del C.d.S. che sanziona la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
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Domanda:
[04/05/2009 16:57] Le Forze dell’Ordine mi hanno trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente: cosa mi accadrà?
Risposta:Le procedure previste sono le seguenti:
gli organi di polizia procedono alla redazione di un verbale di contestazione di illecito amministrativo e nel caso in cui il segnalato al momento dell’accertamento abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, al ritiro della patente di guida.
Tale verbale viene inviato, entro dieci giorni, al Prefetto della Provincia di residenza della persona segnalata (attenzione: non del luogo dove avviene il fatto), mentre la sostanza stupefacente sequestrata viene sottoposta ad analisi tossicologica.
Entro quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione e delle analisi quali-quantitative previste, il Prefetto, convoca la persona interessata e, a seguito di colloquio con un suo delegato, decide per una delle seguenti alternative:
a) nell’ipotesi in cui si tratti della prima segnalazione, se nel corso del colloquio ricorrono elementi tali da fare presumere che la persona si asterrà per il futuro dall’usare nuovamente stupefacenti, il procedimento si potrà concludere con l’invito formale a non fare più uso di tali sostanze;
b) o può decidere di sospendere la licenza di porto d’armi, il passaporto, il permesso di soggiorno per motivi di turismo (se cittadino extracomunitario), per un periodo da uno a tre mesi se trovati in possesso di cannabis e da due mesi ad uno anno se trovati in possesso di altre sostanze stupefacenti. La patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori potranno invece essere sospesi fino a tre anni.
c) oppure può decidere di formulare l’invito a seguire un programma terapeutico personalizzato presso un’apposita struttura in modo che, se la persona concluderà positivamente tale programma, potrà chiedere la revoca delle sanzioni
Si ricorda che nel caso di possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente la disciplina è contenuta sostanzialmente nell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 modificato con l.49 del 2006, l.94 del 2009 e l. 79/14.
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Domanda:
[04/05/2009 16:55] Temo che mi arrivi una convocazione del Prefetto a casa. Come posso fare per impedire che la mia famiglia venga a conoscenza dell’accaduto? Il fatto che io sia minorenne fa differenza?
Risposta:Se è maggiorenne può eleggere, un domicilio al momento della contestazione, oppure comunicarlo direttamente all’ufficio N.O.T. della Prefettura in cui risiede.
Se è minorenne, invece, sappia che al colloquio dovrà necessariamente essere presente almeno uno dei genitori, o persona che ne fa legalmente le veci, al fine di fornire una corretta informazione sia sul procedimento amministrativo, sia sulle strutture pubbliche e private volte alla prevenzione dell’uso di stupefacenti operanti nel suo territorio di residenza.
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Domanda:
[04/05/2009 16:54] Avrò la fedina penale sporca a seguito di segnalazione per uso personale di stupefacenti?
Risposta:No, le sanzioni amministrative non vengono annotate sul certificato penale.
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Domanda:
[10/02/2009 11:19] Studio per diventare infermiere/medico/avvocato/magistrato/poliziotto. Il fatto di essere incorso nelle sanzioni amministrative potrebbe pregiudicare il mio futuro professionale?
Risposta:Trattandosi di illecito amministrativo non sono previste conseguenze negative per chi intende partecipare ad un concorso pubblico. Lo stesso discorso vale per chi intende arruolarsi nelle forze armate; tuttavia l’accesso a determinate carriere è accompagnato, da sempre, da informazioni riservate.
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Domanda:
[10/02/2009 11:19] All’uscita da una discoteca sono stato trovato in possesso di ecstasy, ma non ho nessun problema di tossicodipendenza. Se non mi presento in Prefettura cosa mi accadrà?
Risposta:Se non si presenta alla convocazione in Prefettura, verrà sanzionato (sospensione: del passaporto e del porto d’armi per un periodo da uno a tre mesi se trovati in possesso di cannabis e da due mesi ad uno anno se trovati in possesso di altre sostanze stupefacenti; sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, fino a tre anni ). Contro il decreto di sanzione è ammesso il ricorso davanti al Giudice di Pace, così come è stabilito dall’art. 75 D.P.R. 309/90, modificato con legge 49 del 2006 e con legge 94 del 2009.
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Domanda:
[10/02/2009 11:18] Durante il colloquio in Prefettura negli uffici del N.O.T., mi ero impegnato a seguire un programma terapeutico presso il mio Servizio Tossicodipendenze dell’ASL di residenza (SER.T.), ma ora non è più mia intenzione proseguire. Cosa mi accadrà?
Risposta:come le sarà stato sicuramente comunicato, nel corso del colloquio con l’Assistente sociale della Prefettura, se lei non produrrà, entro la data concordata nel colloquio alcuna certificazione da cui possa risultare che si é sottoposto, con esito positivo, ad un programma terapeutico o socio-riabilitativo presso le strutture pubbliche competenti o privata autorizzata, le verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.
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Domanda:
[10/02/2009 11:18] Qualche mese fa sono stato trovato in possesso di eroina e mi è stato elevato un verbale. Subito dopo mi sono rivolto al mio SER.T. e con gli operatori ho concordato l’inserimento in una Comunità. Ora mi è arrivata la convocazione della Prefettura di Torino dove so che mi proporranno un programma terapeutico, cosa che già sto facendo. Devo presentarmi lo stesso?
Risposta:Sì, deve presentarsi comunque al colloquio in Prefettura di Torino - Uff. NOT, altrimenti le verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge (sospensione: del porto d’armi e del passaporto per un periodo da uno a tre mesi se trovati in possesso di cannabis e da due mesi ad uno anno se trovati in possesso di altre sostanze stupefacenti, sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori da un mese a tre anni).
In alternativa, se la struttura terapeutica in cui lei è inserito ha sede fuori dalla provincia di Torino, può richiedere il trasferimento del colloquio presso la Prefettura della Provincia in cui si trova la struttura.
Infine, se il programma terapeutico previsto dalla comunità non consente di poter uscire dalla struttura può richiedere, al responsabile del centro terapeutico, un giustificativo nel quale dovrà essere indicata la data in cui sarà possibile convocarla, senza interferire con il suo programma terapeutico.
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Domanda:
[10/02/2009 11:17] Mi è stato elevato un verbale per il possesso di cocaina. Ci tengo a far presente che si è trattato di un episodio assolutamente isolato. So che rischio la sospensione dei documenti, ma io necessito della patente per lavorare. Cosa mi accadrà ora?
Risposta:durante il colloquio in Prefettura, in cui le verrà illustrata la normativa vigente, sarà possibile, in caso di prima segnalazione, sospendere eventualmente il procedimento sanzionatorio per consentirle di presentare una documentazione utile a certificare la tenuità della violazione finalizzata a far presumere che l’illecito non verrà ripetuto.
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Domanda:
[10/02/2009 11:17] Qualche anno fa sono stato fermato dalle Forze di polizia e trovato in possesso di hashish; presentatomi in Prefettura per il colloquio con l’Assistente sociale il procedimento era stato definito con il formale invito a non fare più uso di stupefacenti. Purtroppo in occasione di un concerto con dei miei amici ho deciso di acquistare nuovamente dell’hashish, che poi mi è stato sequestrato. Cosa mi accadrà?
Risposta:Come le aveva spiegato l’Assistente sociale in occasione del primo colloquio in Prefettura, per le persone segnalate per la seconda volta perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti, la legge prevede che vengano applicate le sanzioni amministrative previste (sospensione:del porto d’armi e del passaporto per un periodo da uno a tre mesi se trovati in possesso di cannabis e da due mesi ad uno anno se trovati in possesso di altre sostanze stupefacenti; sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori da un mese a tre anni).
Se durante il colloquio in Prefettura emergesse un problema di dipendenza dalle sostanze stupefacenti l’Assistente sociale la inviterà a valutare la possibilità di sottoporsi ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso i Servizi pubblici per le Tossicodipendenze di residenza o presso strutture private autorizzate in modo che, nel caso di conclusione positiva, possa richiedere la revoca delle sanzioni amministrative comminate.
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Domanda:
[10/02/2009 11:16] Ho partecipato ad un concerto e la Guardia di Finanza mi ha sequestrato una piccola quantità di hashish che per l’occasione avevo acquistato poco prima. Io però, anche se sono residente a Torino, vivo e lavoro a Siena, posso chiedere di trasferire il colloquio negli uffici della Prefettura in cui ho il domicilio?
Risposta:Sì, può fare il colloquio presso la Prefettura dove ha il domicilio per lavoro, per studio, ecc. A tal fine é sufficiente compilare il modulo che le verrà inviato non appena saranno disponibili gli atti relativi all’illecito. Sarà poi nostra cura inviare copia degli atti all’Ufficio competente della Prefettura dove lei avrà indicato il domicilio, al fine di delegare il colloquio.
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Domanda:
[10/02/2009 11:15] Durante un periodo di vacanza al mare sono stato fermato in compagnia di amici con i quali avevamo deciso di passare una serata diversa fumando un po’ di hashish. Gli agenti ci hanno detto che saremmo stati chiamati in Prefettura per un colloquio. Dovrò sostenere il colloquio nella Prefettura della provincia in cui è avvenuto il fatto o in quella in cui risiedo?
Risposta:Il Prefetto competente alla definizione del procedimento è quello del luogo di residenza del soggetto segnalato così come previsto dalla legge n.49 del 21 febbraio 2006, che ha modificato il D.P.R. 309/90.
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Domanda:
[10/02/2009 11:14] Mio figlio è ancora minorenne ma nel corso di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza presso l’istituto scolastico che frequenta è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Come mi devo comportare?
Risposta:Anche suo figlio minorenne, come i ragazzi maggiorenni, verrà convocato in Prefettura per il colloquio con l’Assistente sociale, però, nel suo caso dovrà essere accompagnato da almeno uno dei genitori a cui verranno fornite informazione sia sul procedimento amministrativo a carico del ragazzo, sia sulle strutture pubbliche e private volte alla prevenzione dell’uso di stupefacenti, operanti nel territorio di residenza.
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Domanda:
[10/02/2009 11:14] E’ la prima volta che vengo fermato con hashish/marijuana e per di più il mio è un uso assolutamente occasionale. Mi sospenderanno la patente oppure dovrò andare in una Comunità Terapeutica?
Risposta:Nel caso di prima segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti, se nel corso del colloquio che sosterrà in Prefettura con l’Assistente sociale, emergeranno elementi tali da far presumere che non ci sarà ripetizione del fatto è prevista la possibilità che il procedimento si concluda con un decreto di formale invito a non fare più uso di tali sostanze (comma 14 art. 75 D.P.R. 309/90 modificato).
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Domanda:
[10/02/2009 11:07] Durante un normale fermo di polizia, sotto il tappetino della macchina di un mio amico è stato ritrovato dell’hashish. Io non ne sapevo nulla, ma il verbale per il possesso dello stupefacente è stato elevato ad entrambi. Posso presentare degli scritti a mia difesa in carta libera o bisogna farsi assistere da un legale?
Risposta:La presenza di un legale non è assolutamente necessaria in quanto si tratta di un procedimento amministrativo. Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione può presentare uno scritto, su carta semplice, in cui descrive esattamente come sono andate le cose. Questa dichiarazione verrà inviata alla Forza di polizia che ha elevato il verbale la quale relazionerà sulla dinamica dei fatti; infine, le verrà comunicato la decisione in merito.
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Domanda:
[10/02/2009 10:37] Qualche mese fa sono stato fermato con una piccola quantità di hashish/marjuana per uso personale ed ora ho ricevuto una convocazione presso i vostri uffici, devo nominare un avvocato?
Risposta:No, il procedimento amministrativo non necessita di avvocato. Il colloquio con l’Assistente sociale in Prefettura mira a spiegare l’attuale normativa in campo di stupefacenti, invitare la persona che è venuta in contatto con sostanze psicoattive a riflettere sul significato di tale comportamento, informare circa le strutture terapeutiche e riabilitative presenti sul territorio.
Nel caso di prima segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti, se nel corso del colloquio che sosterrà in Prefettura con l’Assistente sociale, emergeranno elementi tali da far presumere che non ci sarà ripetizione del fatto, è prevista la possibilità che il procedimento si concluda con un decreto di formale invito a non fare più uso di tali sostanze (comma 14 art. 75 D.P.R. 309/90 modificato).
Immigrazione
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Domanda:
[21/01/2019 11:00] BUONGIORNO AVREI BISOGNO DI AVERE UN'INFORMAZIONE. DEVO VENDERE UN APPARTAMENTO DI MIA PROPRIETA' AD UN CITTADINO MOLDAVO. I SUOI DOCUMENTI SONO TUTTI A POSTO, LA MOGLIE HA FATTO RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A OTTOBRE DEL 2018. MI HA RIFERITO CHE LA QUESTURA A VIDEO VEDE LA PRATICA COMPLETATA MA AD OGGI ANCORA IL PERMESSO NON C'è . E' NORMALE CHE VI VOGLIA COSI' TANTO TEMPO PER LA STAMPA?
GRAZIE
Risposta:Buongiorno, questa richiesta la deve inoltrare alla Questura di Torino, competente sul rilascio dei permessi di soggiorno, tramite mail urp.quest.to@pecps.poliziadistato.it
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Domanda:
[07/08/2015 11:35] Qual'è l'orario di ricevimento dell'Ufficio Legalizzazione?
Risposta:martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (escluso festivi infrasettimanali)
L'ufficio è in Piazza castello 199 (sotto i portici)
Si fa presente che gli orari di ricevimento sono pubblicati nell'apposita sezione di questo sito "Orari di ricevimento".
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Domanda:
[15/06/2015 15:21] Apprendo dai giornali che la prefettura è impegnata ad affrontare un' emergenza di immigrati profughi. In special modo su dove accoglierli. Desidero proporre il mio complesso immobiliare in Torino città. Come famiglia siamo disposti alla cessione in caso servisse alla Città di Torino.
Risposta:Sul sito della Prefettura di Torino è pubblicato il bando di gara per l'affidamento di servizi di accoglienza ed assistenza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La Prefettura di Torino richiede non solo la disponibilità di immobili, ma la garanzia che i migranti accolti possano intraprendere percorsi di accoglienza ed integrazione, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua italiana, all'insegnamento dei diritti e doveri del nostro Paese, alla formazione professionale, ...
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Domanda:
[12/05/2014 14:38] Il minore di anni 17, di cittadinanza Moldava con regolare permesso di soggiorno illimitato, può viaggiare in UE a mezzo aereo - non accompagnata ( Belgio) per motivi di vacanza?
Risposta:Deve rivolgersi all'Ambasciata della Repubblica Moldava, perchè ogni Paese ha delle disposizioni proprie per far viaggiare dei minori soli, ancorchè in possesso di regolare passaporto. Per quel che riguarda l'Italia il possesso della carta di soggiorno UE gli consente di muoversi nei Paesi Europei aderenti all'Area Schenghen.
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Domanda:
[16/08/2013 09:31] Consultando sul sito del Ministero dell'Interno lo stato della domanda di cittadinanza, appare il messaggio:"l'istruttoria è completa, la domanda è in fase di valutazione". Cosa significa? Quanto tempo si deve ancora aspettare per la definizione della pratica? A chi ci si può rivolgere per saperne di più?
Risposta:Nel caso della richiesta di cittadinanza per residenza ex art. 9, per la quale è competente il Ministero dell’Interno:
la dicitura “l’istruttoria è completa; la domanda è in fase di valutazione” significa che l’ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno che si occupa di queste domande (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze) dispone di tutti gli elementi, compresi quelli forniti dalla Prefettura di Torino, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di “preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che verranno considerate dal Ministero per la decisione finale.
Ogni informazione relativa alle richieste di cittadinanza per residenza dovrà essere chiesta all’Ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno, tramite fax 06/46529614.
Nel caso della richiesta di cittadinanza per matrimonio ex art. 5, per la quale è competente Prefettura di Torino, valgono analoghe indicazioni, salvo per il fatto che sarà la Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego.
Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it “Sportello cittadinanza on line”
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Domanda:
[10/07/2013 16:42] Dopo aver superato il test di italiano come devo procedere per ottenere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato? E dove ci si può rivolgere per il certificato casellario?
Risposta:La domanda va presentata presso gli uffici postali compilando il relativo kit, oppure ci si può recare presso i Comuni o presso i Patronati che offrono questo servizio.
Alla domanda è necessario allegare:
copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale);
per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali; un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
copie delle buste paga relative all'anno in corso;
documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50) contrassegno telematico da € 16,00
Il costo della raccomandata è di € 30.
A Torino l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia. - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale - Piano Terra- ingresso n° 2.
Orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
E’ possibile avere informazioni contattando i numeri 011/4327413 in orario di ufficio 8,30 - 13,00 o scrivendo all’indirizzo: casellario.procura.torino@giustizia.it
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Domanda:
[29/05/2013 08:59] Come posso conoscere l'esito del mio test di italiano?
Risposta:Può verificare l'esito del suo test di conoscenza della lingua italiana dal sito di questa Prefettura. In home page è visibile la sezione Servizi On Line, che contiene le informazioni utili. Altre informazioni sul test sono contenute nella cartella Immigrazione raggiungibile dalla sezione Attiività.
Gli uffici della Prefettura, invece, non danno informazioni sull'esito del test e neppure le scuole dove si è svolto l’esame.Ci si può rivolgere al Patronato o al Caf dove è stata presentata la domanda oppure se l’interessato ha presentato personalmente la domanda sul sito http://testitaliano.interno.it può conoscere l’esito inserendo le sue credenziali ottenute al momento della registrazione della domanda.
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Domanda:
[22/02/2013 15:16] Quali sono i documenti necessari per richiedere la cittadinanza italiana dove devo recarmi?
Risposta:Per chiarimenti può rivolgersi allo “sportello telefonico” della Prefettura operativo nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 011/5589498 – 0115589550.
E' inoltre consultabile la cartella Cittadinanza, pubblicata in questo sito nella sezione Attività alla voce Immigrazione.
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Domanda:
[10/07/2012 14:37] Voglio sostenere il test di italiano.
Risposta:Per sostenere il test di conoscenza di lingua italiana, deve rivolgersi a un Patronato o a un CAF oppure andare al sito http://testitaliano.interno.it e, dopo essersi registrato, compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti.
Successivamente, verrà convocato tramite lettera o SMS o mail e le verrà indicato il giorno, l'ora e la scuola dove recarsi per sostenere il test.
La scuola comunicherà alla Prefettura l'esito del test, che verrà inserito sul sito http://testitaliano.interno.it , per metterlo a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Bando di gara servizio pulizia caserme
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Domanda:
[19/06/2013 15:25] In riferimento alla gara in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
• Numero dipendenti per livello e qualifica ad oggi impiegati, parametro settimanale degli stessi;
• Se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali;
Risposta:Per quanto attiene ai termini, alle modalità ed alle prestazioni contrattuali non paiono rinvenirsi modificazioni rispetto all'appalto precedente, gestito - come si ritiene noto - direttamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.
Per quanto riguarda il numero dei dipendenti per livello e qualifica ad oggi impiegati e parametro settimanale degli stessi, in giornata verrà pubblicato nella sezione del Bando di gara un ulteriore allegato con le informazioni richieste.
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Domanda:
[17/06/2013 11:07] LOTTO: CIG 5153389721 - LOTTO 2: CIG 515340110A
In merito all'oggetto si inoltra il seguente quesito:
in merito alle attestazioni bancarie richieste, si chiede conferma se l'impostazione come da allegato
risponde alle esigenze del bando. (fermo restando i valori).
Risposta:Non è possibile rispondere in sede di FAQ al caso concreto perchè così facendo ci si sostituirebbe al seggio di gara.
Ciò detto si osserva che il bando di gara recita testualmente: ".......Tali dichiarazioni bancarie .... devono attestare che il concorrente ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell'appalto al quale si chiede di partecipare.............. ".
La generica dichiarazione, pertanto, che la ditta sia solvibile ed abbia capacità economiche e finanziarie adatte allo svolgimento della propria attività, anche in rapporto all'appalto in oggetto si ritiene non sia sufficientemente esaustiva.
Si ritiene invece accettabile che le dichiarazioni bancarie facciano riferimento al fido attivo all'attualità (naturalmente se l'importo è non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti a cui si chiede di partecipare).
Si rammenta, ancora una volta, poi che l'importo del fido può essere frazionato fra più istituti bancari e che le dichiarazioni bancarie possono anche non recare una quantificazione numerica, ma indicare genericamente l'importo stimato del lotto o dei lotti a cui si chiede di partecipare.
Si ricorda, infine, l'applicabilità del combinato disposto degli articoli 41, 3° comma e 46, 1° comma bis, che in quanto concernenti principi generali si applicano al bando di gara pur in assenza di espresso richiamo nella Lex Specialis.
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Domanda:
[17/06/2013 09:32] A pag. 7, lettera b) del Bando di gara si legge: Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Tali dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese o consorziate esecutrici. Tali dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate da soggetti abilitati alla loro sottoscrizione secondo l’ordinamento interno degli istituti bancari stessi, devono essere di data non anteriore ai sei mesi precedenti la richiesta di partecipazione alla gara e devono attestare che il concorrente ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare. L’importo del fido concedibile può anche essere frazionato fra gli istituti bancari che hanno rilasciato le attestazioni.
In riferimento all’inciso: “Tali dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate da soggetti abilitati alla loro sottoscrizione secondo l’ordinamento interno degli istituti bancari stessi”, si chiede conferma che tali dichiarazioni possano essere sottoscritte da un “funzionario” oppure dal un “direttore di filiale” della banca.
Inoltre, in relazione all’inciso:” il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare”, si chiede conferma della correttezza di questa dicitura ai fini della valida presentazione della referenza bancaria: “il fido generale attualmente concesso è di €……………………………”.
Risposta:In altro quesito è stato già risposto affermativamente in ordine alla possibilità che si faccia riferimento al fido attualmente concesso.
Circa il soggetto sottoscrittore della dichiarazione bancaria, si ribadisce che questi deve essere abilitato dall'istituto bancario secondo il suo ordinamento interno. Naturalmente questa stazione appaltante non è a conoscenza delle norme regolamentari interne di ciascun istituto e pertanto non può esprimersi al riguardo a priori.
La stazione appaltante, tuttavia, anche applicando il principio di cui all'articolo 46, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.163/06 - qualora sussistano dubbi sulla idoneità e sull'identità del soggetto sottoscrittore - si riserva di effettuare gli approfondimenti del caso, interpellando l'Istituto.
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Domanda:
[11/06/2013 13:49] Lo scrivente è, un Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro, di cui alla lettera b), comma1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 e come tale unico offerente e responsabile della presentazione dell’offerta. L’esecuzione del servizio è affidata ad una o più consorziate così come previsto dall’art. 37 comma 7 secondo capoverso.
La disciplina del consorzio di cui alla lettera b) è stabilita dall’art. 35 del D.Lgs 163/06 pertanto, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.
Alla luce di quanto sopra, Vi chiediamo di confermare che le referenze bancarie di richieste nel punto III.2.2 lettera b) del Bando di gara devono essere presentate solo dal Consorzio e non dalle consorziate indicate quali affidatarie in caso di aggiudicazione del servizio.
Risposta:Con riferimento al quesito posto si applica l'articolo 35 del D.Lgvo 163/06 e s.m.i. che stabilisce che: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento,.........OMISSIS....."
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Domanda:
[10/06/2013 12:18] In relazione al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2) lettera b) del bando di gara si richiede se sia ammessa la possibilità, e si consideri il requisito soddisfatto, nel caso in cui le referenze bancarie riportino gli importi dei fidi già concessi e attivi alla scrivente Azienda. Si precisa che l’importo dei fidi già concessi e in uso è di gran lunga superiore a quanto richiesto per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.
Risposta:Se sono ancora attivi certamente. Si richiama, comunque, come già fatto presente in altre risposte, l'applicabilità del combinato disposto dell'articolo 41, comma 3 e dell'articolo 46, comma 1 bis del Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i.
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Domanda:
[10/06/2013 11:30] determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP
2.2.1 Servizi e forniture
Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, ai sensi dell’articolo 41 del Codice, le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dai concorrenti; in ragione della novella introdotta dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95( nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Di conseguenza, la clausola del bando che introduce il fatturato aziendale/globale come requisito di partecipazione deve essere motivata in relazione, ad esempio, alla entità, alla complessità oppure alla specificità dell’appalto, rispettando il principio di proporzionalità.
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41 del Codice, devono essere prodotte già in sede di offerta e non sono autocertificabili.
In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti , può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti devono indicare in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria, avuto riguardo alla data di scadenza della presentazione dell’offerta/domanda di partecipazione.
Chiediamo pertanto a codesta prefettura così come previsto per legge elementi alternativi alla presentazione del fido nelle referenze bancarie in quanto non specificato nel bando di gara.
Risposta:Si è costretti a ribadire quanto già affermato in altra risposta ossia che il bando di gara non chiede la concessione di un fido o di una apertura di linea di credito dedicata all’appalto, né, tanto meno, un impegno a concedere il fido stesso, ma soltanto un’attestazione che il fido GENERALE EVENTUALMENTE CONCEDIBILE è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare.
Si tratta, dunque, di una dichiarazione di massima non assolutamente vincolante per gli istituti bancari, ma che, tuttavia, testimonia della credibilità e dell’affidabilità in senso lato che il concorrente riscuote nel mondo del credito.
Oltretutto la richiesta del bando, poi, è ulteriormente attenuata in relazione al fatto che l’importo del fido concedibile PUO’ anche essere FRAZIONATO fra gli istituti bancari che hanno rilasciato le attestazioni.
Si ribadisce, a tale ultimo riguardo, che le dichiarazioni bancarie devono essere almeno due (ossia due o più di due) da cui consegue che il requisito può essere raggiunto anche rivolgendosi a più di due istituti.
Infine si rinvia a quanto risposto in altro quesito a proposito della non necessarietà dell’indicazione di un importo nelle dichiarazioni di cui si tratta.
Si ritiene che il limite della logicità e della ragionevolezza di tali requisiti non siano travalicati dalla richiesta di questo genere di dichiarazioni bancarie.
Si pensi, infatti, non solo alla gestione di questo complesso appalto (vedi al riguardo le problematiche esposte in altra risposta) e delle relative retribuzioni e contribuzioni nella malaugurata ipotesi in cui la stazione appaltante per contingenti esigenze di finanza pubblica non possa disporre puntualmente i pagamenti, ma anche all’eventualità che l’aggiudicatario debba gestire – ipotesi non remota, ma, anzi, purtroppo molto verosimile – altri appalti ugualmente complessi con simili problematiche nella gestione dei flussi finanziari.
Le criticità finanziarie in tali fattispecie comportano ripercussioni nella regolarità contributiva e retributiva con conseguenti effetti a catena negativi per tutti gli attori (dalla stazione appaltante alla ditta, dalle maestranze agli utenti delle caserme). E’ bene, dunque, ferme restando le conseguenze stabilite dalla legge per i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione prevedere “a monte” dei meccanismi che evitino strozzature finanziarie e garantiscano la regolarità delle prestazioni e dei pagamenti dei lavoratori e dei contributi.
Quanto, poi, alla parte della Determinazione n.4 del 2012 della AVCP citata da codesta Ditta appare evidente che essa raccomanda che i documenti di gara debbano indicare il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria, avuto riguardo alla data di scadenza delle domande di partecipazione. Il chè è pienamente rispettato dal bando il quale stabilisce che le dichiarazioni bancarie devono essere di data non anteriore a sei mesi precedenti rispetto alla richiesta di partecipazione alla gara.
Al contrario l’AVCP nella determinazione citata da codesta Ditta nulla dice sul contenuto delle dichiarazioni bancarie, né, tanto meno, si rinviene alcunché nell’articolo 41.
L’unico limite deve rinvenirsi – come sopra ricordato – nella logicità e ragionevolezza del requisito.
Non pare – per quanto sopra esposto e per quanto precisato in altre risposte – che la clausola inserita nel bando sia abnorme. Al contrario essa – per quanto possa apparire severa – tende a garantire un ordinato svolgimento del rapporto contrattuale non solo nell’interesse pubblico, soprattutto in un settore molto delicato quale è quello dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ma anche nell’interesse di tutti gli attori coinvolti nell’appalto.
Infine – solo per ulteriore precisione – va rimarcato che il DL 95/2012 è intervenuto nella modifica del Codice degli Appalti nella parte relativa ai requisiti speciali solo sul tema del fatturato aziendale e non su quello delle dichiarazioni bancarie. Appare, pertanto, fuori luogo, il richiamo nel quesito a quella novella legislativa e poiché il Legislatore, proprio in quell’occasione, nulla ha detto sul tema delle dichiarazioni bancarie, si ritiene che la stazione appaltante possa ben attagliare tali dichiarazioni alle caratteristiche dell’appalto, tenuto conto delle finalità sottese di perseguimento dell’interesse pubblico e rimanendo nei limiti della ragionevolezza.
Rimane sempre valido – come già precisato in altre risposte – il ricorso della Stazione appaltante, in fase di esame delle domande di partecipazione, all’applicazione dell’articolo 41, comma 3 e 46, comma 1 bis, relativamente all’ipotesi in cui per giustificati motivi il concorrente non sia stato in grado di presentare le referenze richieste.
Il bando, infine, che – come è noto – costituisce “Lex Specialis” non precisa quale documento possa essere prodotto dal concorrente che si trovi nell’ipotesi di cui sopra. Deve quindi farsi riferimento alla norma di legge che utilizza il termine “qualsiasi”, mentre, a parere di questo Ufficio, la frase “ritenuto idoneo dalla stazione appaltante” va intesa nel senso di essere valutato, in sede di seggio di gara, quale necessario e sufficiente indicatore della capacità finanziaria in rapporto al requisito richiesto nel bando di gara.
Si ritiene opportuno puntualizzare, in proposito, che il comma 3 del suddetto articolo 41 si connota come principio generale applicabile “ipso iure” anche se non espressamente richiamato dalla “Lex Specialis” e che, naturalmente, non sarebbe consentito dichiarare e dimostrare i giustificati motivi di cui sopra senza dare, contestualmente, prova in altro modo della propria capacità economica e finanziaria.
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Domanda:
[10/06/2013 11:29] In merito alla gara relativa al servizio di pulizia caserme Carabinieri e Polizia di Stato di Torino e Provincia con la presente siamo a richiedere la rettifica del bando di gara relativamente al punto "referenze bancarie", infatti il bando così formulato e cioè la richiesta di dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti bancari con la clausola di un affidamento pari al lotto o i lotti per i quali si partecipa risulta lesivo dei principi della libera partecipazione alla gara da parte di quelle imprese che anche se strutturate in maniera adeguata allo svolgimento del servizio in oggetto si vedono precludere la partecipazione per una clausola sproporzionata richiesta nel bando di gara, infatti, ci si richiede se codesta amministrazione intende saldare il servizio svolto in un'unica soluzione a fine appalto, diversamente non si vede la motivazione di tale richiesta. Inoltre, quanto espresso dalla AVCP negli anni precedenti, risulta superato da nuovi decreti legge, infatti il DL95/2012 specifica che sono illegittimi addirittura le richieste di fatturato negli anni precedenti per servizi analoghi, in quanto le gare di appalto per beni e servizi devono garantire l'accesso anche alle piccole e medie imprese. Pertanto visto che il bando emanato da questa prefettura risulta in violazione con la giurisprudenza in materia se ne richiede la rettifica perché così facendo favorisce la partecipazione alla gara solo ed esclusivamente a grandi gruppi di imprese.
Restiamo in attesa di ricevere comunicazioni in merito
La presente comunicazione viene inviata anche al Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Viene inoltre inviato parere all'AVCP.
Risposta:La risposta al quesito posto è stata già formulata.
Si richiama l'attenzione, in particolare, sul combinato disposto degli articoli 41, 3° comma e 46, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.163/06 e sulla mancanza dell'emanazione del bando - tipo di cui all'articolo 64, 4° comma, del Decreto suddetto.
Si rinvia alla sezione FAQ sul sito internet della stazione appaltante che - si rammenta - è la Prefettura di Torino e non il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Domanda:
[06/06/2013 08:39] Con riferimento a quanto previsto nel bando di gara relativamente alla referenze bancarie, si chiede il seguente chiarimento:
Vs. richiesta:
a) che il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare. L’importo del fido concedibile può anche essere frazionato fra gli istituti bancari che hanno rilasciato le attestazioni.
Domanda:
gli istituti bancari di cui la scrivente si avvale, ci hanno sollevato alcune perplessità in merito alla Vs. richiesta, in quanto l’eventuale assegnazione dell’appalto e quindi la concessione di ipotetici fidi dovrà essere oggetto di apposita pratica e pertanto al momento non è possibile fare una dichiarazione in merito a quanto richiesto.
Inoltre vogliamo far presente che la nostra società potrà anche non contare sulla concessione di fidi in quanto ha capacità finanziarie proprie.
In allegato Vi rimettiamo le referenze bancarie che normalmente gli Istituti bancari rilasciano e che sono state presentate ultimamente per partecipare a numerose gare d’appalto indette in questo periodo da tutte le Prefetture d’Italia.
Vi preghiamo di inviarci comunicazioni in merito al fine di presentare la ns. domanda di partecipazione.
Risposta:Nel bando di gara non si chiede la concessione di un fido o di una apertura di linea di credito dedicata, né, tanto meno, un impegno a concedere il fido stesso, ma soltanto un’attestazione che il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare.
Appare pressocchè superfluo sottolineare che una tale dichiarazione – come d’altronde avviene – per quanto si è conoscenza – per tutte le dichiarazioni bancarie di questo genere non può tramutarsi “sic et simpliciter” in una pretesa assoluta da parte della stazione appaltante a concedere il fido oggetto dell’attestazione qualora il concorrente dovesse aggiudicarsi l’appalto e, malauguratamente, dovessero insorgere problematiche di carattere finanziario anche perché comunque esiste già nel vigente impianto normativo la cauzione definitiva, istituto specifico al quale ricorrere in tali evenienze.
La richiesta del bando, poi, è ulteriormente attenuata in relazione al fatto che l’importo del fido concedibile può anche essere frazionato fra gli istituti bancari che hanno rilasciato le attestazioni.
Si richiama l’attenzione, a tale ultimo riguardo, circa la considerazione che le attestazioni bancarie devono essere almeno due (ossia due o più di due) da cui consegue che il requisito può essere raggiunto anche rivolgendosi a più di due istituti.
La richiesta di idonee dichiarazioni bancarie, pertanto, va intesa come un indice della capacità finanziaria ed economica del concorrente ed in questo senso si è ritenuto di ancorare tale indicatore ad un parametro numerico che si è ritenuto congruo individuare nel valore dell’appalto o del lotto.
La Giurisprudenza Amministrativa e l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) più volte hanno ritenuto che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito in modo tale da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti.
La AVCP si è, poi, espressamente pronunciata in una analoga fattispecie a quella oggetto del quesito a cui si risponde, rappresentando che i suddetti limiti di logicità e ragionevolezza non sono superati dalla richiesta di referenze bancarie recanti l’attestazione che il fido generale eventualmente concedibile sarebbe di importo non inferiore alla somma del valore stimato dei singoli lotti dell’appalto giacchè tale richiesta è chiaramente finalizzata a verificare l’affidabilità che le stesse banche dichiaranti attribuiscono all’operatore economico concorrente (senza – si aggiunge – che per ciò stesso le banche assumano alcuna obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell’operatore medesimo, né, tanto meno, della stazione appaltante).
Non sfugge, peraltro, che il combinato disposto degli articoli 41 e 46, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. (da ora in avanti “Codice degli Appalti”) fa sì che la presentazione di idonee referenze bancarie non può considerarsi quale requisito “rigido”, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto.
Nello specifico l’articolo 41 stabilisce che negli appalti di servizi la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante, tra gli altri, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. Null’altro, però, viene precisato riguardo le caratteristiche che devono rivestire tali dichiarazioni.
Rientra, quindi, in gioco la possibilità della stazione appaltante – in assenza della emanazione dei bandi tipo di cui al comma 4 bis dell’articolo 64 - di riempire di contenuto tali dichiarazioni, alla luce, tuttavia, dei sopra richiamati principi di logicità, ragionevolezza e di garanzia e consenso alla massima partecipazione alla gara.
Alla luce dei suddetti principi si ritiene applicabile quanto in linea generale precisato al comma 3 del suddetto articolo 41 e, dunque, applicabile “ipso iure” anche se non espressamente richiamato dalla “Lex Specialis”, circa la possibilità per il concorrente, non in grado per giustificati motivi di presentare le referenze richieste, di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
E’ appena il caso di sottolineare che non si ritengono classificabili tra i giustificati motivi generiche perplessità di istituti bancari fondate sulla considerazione che la concessione di ipotetici fidi dovrà essere oggetto di apposita pratica nell’eventualità dell’assegnazione dell’appalto, né sarebbe consentito dichiarare e dimostrare i giustificati motivi di cui sopra senza dare, contestualmente, prova in altro modo della porpria capacità economica e finanziaria.
In riferimento, poi, al richiamo all’operato delle altre Prefetture, nel premettere che ogni Prefettura costituisce una stazione appaltante non vincolata all’operato delle altre, occorre evidenziare come la clausola “de qua” sia stata introdotta nel bando di gara alla luce dell’esperienza maturata che ha messo in evidenza la necessità di una particolare solidità economica – finanziaria dell’appaltatore, tenendo conto non solo della intrinseca complessità dell’appalto per valore, ma anche per frammentazione della collocazione territoriale delle numerosissime caserme, per numero di personale impiegato nell’appalto stesso e per la specifica situazione di conflittualità generata - sia pure non con riferimento, almeno per il momento, agli appalti in corso - nella gestione delle retribuzioni delle maestranze per effetto della ormai costante applicazione da parte della Giurisprudenza del Lavoro dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n.276/03 e s.m.i. con conseguente affermazione del principio della responsabilità solidale fra appaltatore e stazione appaltante a prescindere dalla provvista fondi.
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Domanda:
[05/06/2013 15:33] Si chiede un chiarimento sul punto III.2.2 lett. b) del bando di gara che recita:
“Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Tali dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese o consorziate esecutrici. Tali dichiarazioni bancarie devono essere rilasciate da soggetti abilitati alla loro sottoscrizione secondo l’ordinamento interno degli istituti bancari stessi, devono essere di data non anteriore ai sei mesi precedenti la richiesta di partecipazione alla gara e devono attestare che il concorrente ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare. L’importo del fido concedibile può anche essere frazionato fra gli istituti bancari che hanno rilasciato le attestazioni.”
Con la frase “non inferiore al valore stimato del lotto o dei lotti dell’appalto al quale si chiede di partecipare” confermate che si intende che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l’importo del fido generale eventualmente concedibile deve essere non inferiore al valore stimato più alto dei lotti a cui si intende partecipare?
Risposta:Se il concorrente intende partecipare alla procedura per un solo lotto il fido generale eventualmente concedibile deve essere di importo non inferiore al valore del lotto stesso. Se ad esempio, si intende partecipare alla procedura per il lotto delle caserme della Polizia di Stato, il valore del lotto è € (970.226,63 + 9.800,27) + IVA 21% = € 1.185.832,00 e dunque il fido deve essere non inferiore a tale valore.
Se, invece, si desidera partecipare ad entrambi i lotti, il valore dell'intero appalto è: € (1.866.660,75 + 18.855,16) + IVA 21% = € 1.885.515,91 + IVA 21% = € 2.281.474,25 e dunque il fido deve essere non inferiore a tale valore.
Si rammenta che, in entrambi i casi, i valori del fido eventualmente concedibili possono essere frazionati fra due o più istituti bancari.
Se, ad esempio, il concorrente intende partecipare all'intero appalto il suddetto valore potrebbe essere determinato dalla somma di una dichiarazione bancaria dell'istituto "x" per € 600.000,00, dell'istituto "y" per € 900.000,00 e dell'istituto "z" per la restante parte. L'esempio è stato formulato con tre istituti bancari, ma questi potrebbero anche essere un numero più elevato.
ULTERIORE CHIARIMENTO:
Ad ulteriore chiarimento rispetto al quesito posto si rappresenta che quanto all'attestazione del fido generale eventualmente concedibile non è necessario che gli istituti quantifichino esattamente l'importo del medesimo come calcolato nella risposta precedente.
E' necessario soltanto che le dichiarazioni bancarie facciano riferimento al valore presunto del lotto o dell'appalto a seconda delle intenzioni di partecipazione del concorrente.
In sostanza se Tizio intende partecipare al solo lotto "n" le dichiarazioni bancarie dovranno attestare che il fido generale eventualmente concedibile è non inferiore al valore presunto del lotto "n". Se, invece, Tizio intende partecipare per entrambi i lotti, dunque per tutto l'appalto, allora le dichiarazioni bancarie devono attestare che il fido generale eventualmente concedibile è non inferiore al valore presunto dell'intero appalto.
In entrambi i casi - si ribadisce - non sono necessarie quantificazioni numeriche.
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Domanda:
[04/06/2013 16:11] In riferimento alla domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri complementari o il documento descrittivo del bando, si richiede l’invio del capitolato.
Risposta:Tutta la documentazione è visibile e scaricabile dal sito della Prefettura di Torino.
Gli unici documenti non inseriti "on line" sono le schede delle singole caserme che possono essere visionate presso questo Ufficio previo appuntamento.
Bando di gara del 20/01/2015 per affidamento servizio accoglienza e assistenza stranieri richiedenti protez. internaz.
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Domanda:
[29/05/2015 18:31] In merito ai requisiti di capacità tecnica, di cui all’art.10 dell’Avviso Pubblico, laddove è richiesto di “Aver reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3 – comma 25 – del D.Lgs. 163/2006, i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente Appalto, nell’arco degli ultimi cinque anni…”
Si intende conoscere se l’aver prestato servizio nell’ambito delle prestazioni di assistenza socio sanitaria comportanti l'integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio-assistenziali, quali ad esempio le attivita' a ciclo residenziale rivolte a persone non auto sufficienti, la gestione di Residenze Socio Assistenziali, e la prestazione di servizi di assistenza infermieristica professionale, possano essere considerati servizi idonei come requisito tecnico ai fini della partecipazione alla summenzionata gara.
Risposta:No. Lo sono solo in parte. La definizione dei servizi di accoglienza e di assistenza è desumibile in modo molto chiaro dal capitolato allegato al bando.
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Domanda:
[09/02/2015 11:30] La disponibilità effettiva delle strutture può essere dimostrata con la dichiarazione di una o più agenzie immobiliari a locare uno o più appartamenti od anche strutture complesse?
Risposta:No. Tale dichiarazione non si concretizza nella effettiva disponibilità del bene.
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Domanda:
[09/02/2015 11:29] Il numero di giorni/persona di cui occorre essere in possesso per partecipare è utilizzabile per più lotti?
Risposta:Il numero di giorni/persona deve essere almeno uguale a quello per i posti per i quali si intende partecipare a prescindere dal lotto al quale i posti appartengono.
Se ad esempio il numero di giorni/persona di servizi pregressi è pari a 18.000, esso potrebbe essere sfruttato per partecipare per 100 posti che possono essere tutti su un lotto solo, ma anche essere divisi fra più lotti (ad esempio 30 su un lotto, 10 su un altro lotto e 60 su un altro lotto), ferma restando l’esistenza delle altre condizioni tra cui in particolare si rammenta la disponibilità effettiva delle strutture.
Tale requisito – proseguendo nell’esempio di 18.000 giorni/persona – non potrebbe essere utilizzato per partecipare ad un numero di posti superiore ai 100.
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Domanda:
[09/02/2015 08:51] Chiediamo un chiarimento al punto 13 pagina 18 sulla seconda referenza bancaria ove si cita "altra documentazione comprovante i requisiti economico - finanziari". Di cosa si tratta.
Risposta:Occorre fare riferimento all'articolo 41 del Decreto Legislativo n.163/2006 e smi. Al terzo comma è chiaramente precisato che è possibile presentare altra documentazione rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ove si evidenzino i giustificati motivi per i quali non è stato possibile adempiere esattamente a quanto richiesto dal Bando di gara. Potrebbe ad esempio darsi che un concorrente intrattenga rapporti di finanziamento bancario solo con un istituto di credito. In tal caso, dopo avere dimostrato la circostanza, dovrà produrre altra documentazione.
Si ritiene che la documentazione alternativa rispetto a quanto richiesto dal bando di gara possa essere certamente quella indicata nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 41 alle condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
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Domanda:
[09/02/2015 08:50] Si chiede conferma che non è richiesta e pertanto non va presentata alcuna cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del Decreto Legislativo n.163/2006 e smi.
Risposta:Esatto.
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Domanda:
[05/02/2015 17:13] Per accoglienza si intende solo SPRAR?
Risposta:No. Lo SPRAR è una parte del piu’ ampio spettro dei servizi di accoglienza e di assistenza.
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Domanda:
[05/02/2015 17:12] Il requisito di capacità tecnica di aver maturato esperienza nel campo dei servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente appalto negli ultimi 5 anni, deve essere necessariamente posseduto per poter partecipare all'avviso?
Risposta:Sì. Vedi altre risposte.
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Domanda:
[05/02/2015 17:11] Il concorrente deve esprimere in termini economici la propria disponibilità alla corresponsione della buonuscita, indicandone la quota? Tale quota andrà integrata dalla Prefettura nel caso non raggiunga la totalità dell'importo?
Risposta:Chiaramente il concorrente deve quantificare la quota. Riguardo alla seconda domanda non è predeterminabile la relazione fra l'importo che il concorrente è disponibile ad erogare e l'importo eventualmente stabilito dal Ministero dell'Interno. Rimane fermo, però, il dovere da parte della stazione appaltante di pretendere l'esatta esecuzione della prestazione qualora il Ministero dovesse acconsentire alla corresponsione della buonuscita. Si rammenta, tra l'altro, che nello schema di convenzione allegato all'avviso pubblico, è scritto che la cauzione definitiva dovrà coprire anche l'eventualità che l'aggiudicatario non ottemperi a tale parte dell'offerta tecnica.
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Domanda:
[03/02/2015 08:33] Chi nel corso del 2014 ha stipulato un contratto di accoglienza con la Prefettura deve partecipare al bando anche per i posti oggetto di tale contratto ?
Risposta:Assolutamente sì (ovviamente se ritiene di partecipare). Tutti i contratti stipulati nel corso del 2014 sono scaduti alla fine di quell’anno e sono stati prorogati fino al 28.2.2015 nelle more dell’espletamento delle procedure conseguenti al nuovo bando. Naturalmente si può partecipare sia per i “vecchi” posti sia, eventualmente per ulteriori posti.
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Domanda:
[03/02/2015 08:30] In riferimento al punto 12 - Documentazione per partecipare alla procedura– comma 5) capacità finanziaria, si richiede se, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, le lettere di referenze bancarie possano essere 1 per ciascun componente del raggruppamento.
Risposta:No. Tanto più che il raggruppamento non è ancora stato costituito si ritiene che occorrano due referenze bancarie per ciascun soggetto.
Si rammenta, comunque, che ai sensi dell’articolo 41, 3° comma, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. qualora, per uno o anche di più dei soggetti del costituendo raggruppamento non sia possibile ottenere una seconda referenza bancaria si potrà produrre altra documentazione comprovante i requisiti economico – finanziari sulla quale la stazione appaltante esprimerà il giudizio di ammissibilità.
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Domanda:
[03/02/2015 08:29] In riferimento al punto 13 – Modalità di formulazione dell’offerta, si chiede di specificare quali documenti debbano essere presentati a comprova dei requisiti ai comma c) ed e)
Risposta:Per la lettera c) occorre allegare copia delle certificazioni di qualità. Per la lettera e) è sufficiente descrivere i servizi prestati nell’ultimo quinquennio mettendo la Commissione in grado di esprimere un giudizio sul livello qualitativo. Non c’è alcun limite all’allegazione della documentazione ritenuta opportuna. Tanto più è dettagliata la descrizione quanto più è verosimile che la Commissione esprima in modo completo il suo giudizio.
A tale riguardo, ovviamente, va evidenziato che la Commissione può richiedere – se lo ritiene necessario – i chiarimenti e le integrazioni del caso.
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Domanda:
[03/02/2015 08:28] In riferimento al punto 1 dei requisiti di capacità tecnica, si chiede se, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, il requisito debba essere posseduto completamente da ciascun partner oppure è sufficiente il possesso da parte del raggruppamento temporaneo.
Risposta:I requisiti di capacità tecnica possono essere cumulati fra i partecipanti al raggruppamento. Si aggiunge che nel caso di raggruppamento orizzontale o misto la mandataria con funzioni di capogruppo deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Essa deve, cioè, spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Nel caso di raggruppamento verticale, invece, i requisiti di capacità tecnica devono essere interamente posseduti dalla capogruppo.
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Domanda:
[02/02/2015 12:37] E’ possibile che un soggetto partecipi ad un lotto singolarmente e ad un altro lotto in RTI con altro soggetto?
Risposta:No, Non è possibile. (vedi risposte già date in precedenza ). Il bando, infatti, prevede che la stazione appaltante possa utilizzare le graduatorie dei lotti sovrabbondanti per coprire le esigenze dell’accoglienza con riferimento ai lotti deserti o non completamente aggiudicati.
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Domanda:
[02/02/2015 12:37] E’ possibile che soggetti che fanno riferimento ad un unico centro decisionale partecipino a lotti diversi ?
Risposta:No. Non è possibile. La partecipazione all’appalto sia pure in lotti diversi di soggetti riferibili ad un unico centro decisionale comporterà l’esclusione dall’appalto di entrambi i soggetti. Il bando, infatti, prevede che la stazione appaltante possa utilizzare le graduatorie dei lotti sovrabbondanti per coprire le esigenze dell’accoglienza con riferimento ai lotti deserti o non completamente aggiudicati.
In tali casi sarebbe auspicabile la partecipazione in ATI anche su più lotti di interesse. Si rammenta, peraltro, che l’ATI non necessariamente deve essere già costituita al momento della presentazione dell’offerta, ma può essere anche solo costituenda.
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Domanda:
[30/01/2015 08:19] A pagina 13 dell'avviso vengono richieste almeno due referenze bancarie. la nostra cooperativa ha attivi due conti correnti presso la medesima banca. è possibile considerare valide due dichiarazioni della stessa banca relative a due conti correnti differenti ai fini della gara?
Risposta:No. Un medesimo soggetto non può rilasciare più di una dichiarazione bancaria a beneficio di uno stesso concorrente.
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Domanda:
[27/01/2015 14:25] Con la presente si richiede se per servizio oggetto dell’appalto di cui all’art. 11.1 (requisiti di capacità tecnica) si intendano solo servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o anche servizi di accoglienza e assistenza di cittadini italiani e stranieri in situazione di svantaggio sociale.
Risposta:Il punto del bando richiamato nella domanda richiede espressamente che siano stati prestati servizi di accoglienza ed assistenza oggetto del bando che riguarda i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
Di conseguenza si ritiene che l’attività di accoglienza e di assistenza di cittadini italiani e stranieri in condizioni di svantaggio sociale non possa costituire un requisito di capacità tecnica idoneo per la partecipazione alla procedura.
E’ doveroso sottolineare, tuttavia, che la valutazione dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione di gara.
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Domanda:
[26/01/2015 16:28] E' possibile partecipare a più lotti in strutturazioni differenti (es. al lotto 11 singolarmente, al lotto 12 in RTI con la Coop. A e al lotto 13 in RTI con la Coop B)?
Risposta:No (vedi risposta ad altro quesito)
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Domanda:
[26/01/2015 16:28] E' possibile nel caso di RTI che vengano emesse fatture da parte della Prefettura sia al mandante che ai mandatari?
Risposta:Sì ma occorre che la fattispecie sia adeguatamente specificata nell’atto costitutio del RTI. In ogni caso è una questione che non attiene alla partecipazione alla gara.
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Domanda:
[26/01/2015 16:27] L'avvalimento può valere anche per i requisiti di capacità tecnica (in specifico esperienza maturata nel settore SPRAR)?
Risposta:Sì. Si richiama l’attenzione, in ogni caso, sull’accuratezza e completezza della documentazione richiesta dal Codice degli Appalti nei casi di avvalimento.
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Domanda:
[26/01/2015 16:26] Vorremmo sapere se il numero di posti per i quali si hanno i requisiti è moltiplicabile sui lotti (es. se ho i requisiti per 100 posti posso partecipare a un lotto solo o a più lotti?)
Risposta:No. Potete partecipare al lotto dove sono ubicati i posti.
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Domanda:
[26/01/2015 12:44] E’ possibile che partecipando a lotti differenti un medesimo soggetto presenti offerte tecniche differenti modulate sulle esigenze/opportunità dei diversi territori ?
Risposta:Sì.
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Domanda:
[26/01/2015 12:44] E’ possibile, per un soggetto che non possiede i requisiti determinati dall’appalto, avvalersi dell’istituto dell’avvalimento da parte di un soggetto che li possiede per la partecipazione come previsto dalla normativa vigente ?
Risposta:Il bando non vieta l’avvalimento e quindi poiché si tratta di un istituto a valenza generale la risposta è positiva. Naturalmente qualora il concorrente intenda ricorrere a tale istituto dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa.
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Domanda:
[26/01/2015 12:43] E’ possibile che un gruppo di soggetti partecipi a lotti diversi con differenti strutturazioni di RTI ?
Risposta:Quantunque l’appalto sia suddiviso in lotti territoriali, le clausole del bando prevedono la possibilità di utilizzazione delle graduatorie dei lotti con offerte in eccesso con riferimento ad altri lotti non completamente aggiudicati o deserti. Di conseguenza si ritiene che vada osservato il divieto di partecipazione alla procedura di un soggetto singolo che partecipi anche in raggruppamento temporaneo di imprese con altri soggetti. Le medesime conclusioni si applicano anche ad un raggruppamento temporaneo di imprese costituito in quote diverse da un lotto all’altro.
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Domanda:
[26/01/2015 12:42] Riguardo il capitolato alla voce “Tempi di accoglienza”, chiediamo conferma, se dopo la notifica del riconoscimento della protezione internazione o della concessione della protezione umanitaria, il periodo successivo dell’accoglienza è di 6 mesi.
Risposta:Sì. Eventuali proroghe potranno essere disposte previa autorizzazione del Ministero dell’Interno.
Si aggiunge che tale tempistica è quella desumibile dalle linee guida dello SPRAR che, secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno sono state utilizzate per la definizione, quanto meno in linea di massima, del capitolato.
Naturalmente qualora – anche in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali – interverranno diverse disposizioni da parte del Ministero dell’Interno occorrerà tenerne debitamente conto.
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Domanda:
[26/01/2015 12:41] In merito all’articolo 13 b) si richiede se per SPRAR si intende unicamente quelli autorizzati SPRAR oppure anche i centri di accoglienza che, in via subordinata all’assenza di posti SPRAR, hanno gestito l’ENA ?
Risposta:Per ottenere, sull’offerta tecnica, il punteggio di cui alla lettera b) dell’articolo 13 si fa riferimento solo allo SPRAR e a niente altro. Il bando infatti precisa (con esclusione di altre tipologia di accoglienza). L’accoglienza ENA, dunque non da titolo all’attribuzione del punteggio in questione a prescindere dalla disponibilità o meno di posti SPRAR.
Bando di gara del 07/01/2016 servizio di pulizia caserme ed uffici della PS e CC
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Domanda:
[16/02/2016 12:48] La presente per chiedervi conferma che per avere il massimo punteggio nella sezione 2 A occorre utilizzare i prodotti ISO 14035. Vorrei avere conferma della predetta norma o che non sia un refuso.
I prodotti che utilizziamo sono marchiati Ecolabel quindi che rispettano l’ambiente quindi vorremo sapere se vanno bene ai fini del punteggio.
Risposta:Si tratta di un refuso. E' stato erroneamente scritto 14035 anzichè 14024.
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Domanda:
[16/02/2016 08:23] Nei documenti di gara viene indicato che a comprova del fatturato specifico dovrà essere trasmesso il bilancio e/o la dichiarazione IVA, atteso che il bilancio relativo all'anno 2015 va trasmesso all'agenzia delle entrate nel mese di Luglio 2016 e quindi alla data attuale non disponibile, la dichiarazione IVA, oltre ad essere trasmessa il 29 febbraio 2016 la stessa racchiude il volume di affari eseguito nell'anno precedente e non il fatturato specifico.
Per i sei giorni dell'anno 2016 addirittura per il bilancio bisognerebbe attendere il mese di luglio 2017 e per la dichiarazione IVA il mese di Febbraio 2017, chiediamo quindi le modalità alternative per la comprova del requisito e quindi se lo stesso può essere comprovato mediante fatture emesse a favore di enti pubblici. Inoltre si richiede se il fatturato può essere stato svolto anche in uno solo dei tre anni richiesti.
Risposta:Ai dubbi sollevati è stata già data risposta. Si aggiunge che il fatturato può essere comprovato anche mediante le fatture emesse a favore di enti pubblici.
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Domanda:
[15/02/2016 14:29] Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
Risposta:Circa i cambiamenti rispetto all'appalto in corso la risposta è negativa.
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Domanda:
[15/02/2016 14:28] Stante l’obbligo per l’impresa subentrante in un contratto d’appalto di assumere il personale che l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi integrati – multiservizi, Cessazione d’appalto), siamo con la presente a richiederVi, per il servizio di pulizia dei locali in oggetto, il nominativo dell’impresa che attualmente gestisce il servizio, l’attuale organico dei dipendenti utilizzati, quale C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la relativa qualifica e il monte ore settimanale svolto.
Risposta:Circa il personale si faccia riferimento all'allegato F.
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Domanda:
[15/02/2016 12:01] Quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 13.1.2 del Disciplinare di gara si richiede di specificare quale voce del bilancio bisogna inserire per comprovare tale requisito dato che in sede di verifica verranno richiesti i bilanci o dichiarazioni IVA.
Risposta:Il requisito è accertabile con una gamma di strumentazioni ad ampio raggio che consentano alla stazione appaltante in concreto e al di là di formalismi di cogliere l’effettività del possesso del requisito richiesto.
Va bene qualsiasi voce del bilancio o della dichiarazione IVA che si riferisca al fatturato.
Si richiamano anche le lettere b) e c) dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n.163/2006 che ammettono anche la presentazione di dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000.
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Domanda:
[15/02/2016 12:00] Quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 13.1.2 del Disciplinare di gara si richiede se, nel caso di partecipazione ai 2 lotti l' importo da comprovare è la somma degli importi da comprovare per il lotto singolo oppure basta comprovare l'importo più alto?
Risposta:I due lotti sono autonomi e i requisiti vanno posseduti separatamente per ciascuno di essi.
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Domanda:
[15/02/2016 12:00] In caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti, si devono presentare anche due buste contenenti la documentazione amministrativa oppure questa può essere unica ed inserire nel plico due offerte tecniche e due offerte economiche?
Se cosi fosse, è possibile presentare un'unica cauzione che copre l'importo di entrambi i lotti di gara?
Risposta:Il punto 14.3 del disciplinare di gara stabilisce che il plico deve recare all’esterno la precisazione del lotto o dei lotti ai quali si intende partecipare.
Il punto 14.4. , poi, stabilisce che nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti le buste “B” e “C” devono essere distinte. Di talchè è ovvio desumere che la busta “A” relativa alla documentazione amministrativa è unica. Naturalmente nulla vieta al concorrente di presentare una busta “A” per ciascuno dei lotti.
Quanto alla cauzione provvisoria il punto 11 del disciplinare stabilisce che l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto per cui si intende concorrere o dell’importo complessivo dell’appalto. Pare quindi ovvio che il concorrente, qualora intenda partecipare ad entrambi i lotti, possa costituire un’unica cauzione provvisoria pari alla somma delle cauzioni provvisorie richieste per ciascuno dei lotti.
Nulla vieta, naturalmente, che il concorrente preferisca produrre due distinte cauzioni provvisorie (una per lotto)
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Domanda:
[15/02/2016 10:06] A seguito della pubblicazione del seguente chiarimento:
• [02/02/2016 08:36] Richiedete il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi; si fa riferimento al triennio 2012/2014 oppure al 2013/2015?
Risposta:Si richiama, al riguardo, la determinazione AVCP n.5 del 21.5.2009 la quale a tal proposito stabilisce che per perimetrale l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti di capacità economico – finanziaria per servizi, la data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del triennio è quella di pubblicazione del bando di gara. Nel caso specifico, pertanto, il triennio è il seguente: 7.1.2013 – 6.1.2016.
Con riferimento al requisito di cui al disciplinare di gara punto 13.1 punto 2):
2) In considerazione della complessità del servizio in relazione alla frammentata dislocazione territoriale degli edifici nei quali occorre svolgere le attività di pulizia ed alla delicatezza delle attività in termini di potenziale impatto sulla salute e sulla sicurezza di particolari categorie di utenti finali, trattandosi di attività connesse all’espletamento di prioritari servizi di ordine e sicurezza pubblica, si richiede un fatturato specifico per servizi di pulizia riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.155.000,00,(euro unmilionecentocinquantacinquemila.) I.V.A. esclusa, per la partecipazione al lotto n.1, ad almeno €:1.067.000,00 (euro unmilionesessantasettemila) I.V.A. esclusa, per la partecipazione al lotto n.2.
Tali importi devono intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
ed in considerazione di quanto richiesto sempre nel disciplinare di gara
18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1), mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro o Albo;
2) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.2), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della not integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato.
si evidenzia che il bilancio relativo all’anno 2015 è ancora in fase di approvazione e per tanto non è possibile quantificare il fatturato specifico di questo periodo, inoltre non è possibile considerare solo una parte del fatturato specifico relativo al periodo 07/01/2013 - 31/12/2013 in quanto il bilancio riporta il fatturato specifico annuo (01/01/2013-31/12/2013)
Si prega di chiarire come procedere in merito a quanto sopra o di confermare che l’intero requisito può essere assolto con il solo fatturato specifico relativo all’anno 2014.
Riteniamo comunque doveroso farvi osservare che la determinazione AVCP n.5 del 21.5.2009 fa riferimento ai principali servizi e alle principali forniture comprovati da attestazioni di servizio e non al fatturato specifico comprovato da bilanci di esercizio.
Risposta:E’ possibile scorporare dal bilancio di esercizio dell’annualità 2013 la parte relativa al periodo 7.1.2013 – 31.12.2013 (che comunque evidentemente è largamente maggioritaria rispetto all’intera annualità). Quanto all’annualità 2015, se non vi è il bilancio è possibile fare riferimento al partitario delle fatture emesse. A tal proposito si rammenta che il fatturato aziendale non è deducibile soltanto dal bilancio di esercizio, ma, ad esempio, anche dalle dichiarazioni IVA.
Si richiamano anche le lettere b) e c) dell’articolo 41 del Decreto Legislativo n.163/2006 che ammettono anche la presentazione di dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000.
In definitiva si ritiene che il requisito è accertabile con una gamma di strumentazioni ad ampio raggio che consentano alla stazione appaltante in concreto e al di là di formalismi di cogliere l’effettività del possesso del requisito richiesto.
Nulla, in ogni caso, vieta che l’intero requisito sia desumibile dal bilancio 2014, fugando, dunque, in tal modo, ogni dubbio a fondamento del quesito.
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Domanda:
[12/02/2016 13:56] VARIAZIONI FRA L'APPALTO IN SCADENZA E L'APPALTO IN GARA
Allo scopo di adempiere appieno a quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, la sottoscritta chiede a Codesto Spett.le Ufficio di chiarire se il presente appalto presenta termini, modalità e prestazioni contrattuali identici, minori o maggiori rispetto a quello in scadenza.
Nel caso in cui l'appalto presenti delle variazioni rispetto a quello in scadenza, la sottoscritta chiede di indicare le principali modificazioni apportate dalla Stazione Appaltante, affinché tutti i concorrenti possano poter correttamente stimare le principali differenze fra l'appalto in scadenza e quello corrente.
Risposta:NON CI SONO VARIAZIONI FRA L'APPALTO IN SCADENZA E QUELLO IN GARA
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Domanda:
[12/02/2016 13:55] MANODOPERA IN SERVIZIO CON LA DITTA USCENTE
• Tenuto conto che l’art. 4 del C.C.L.N. di categoria prescrive, in caso di cessazione d’appalto, all’Azienda subentrante di rilevare dall’Azienda uscente il personale operante su quel cantiere;
• Tenuto conto che tale obbligo è esplicitamente richiamato alle pag. 2 del Disciplinare;
• Tenuto conto che, proprio in virtù dell’articolo su citato, ciascuna ditta nel formulare l’offerta deve necessariamente tener conto della situazione esistente che costituisce un dato oggettivo di partenza al pari della estensione dei locali o della frequenza del servizio (dato l’obbligo dell’assunzione della manodopera uscente, infatti, è possibile ipotizzare un maggior numero di ore e di addetti, ma non è possibile –pena la violazione dell’obbligo stesso- ipotizzarne di meno);
La sottoscritta chiede di fornire ai partecipanti informazioni precise circa il numero, i livelli contrattuali ed il monteore contrattuali degli addetti in servizio con la ditta uscente.
Risposta:VEDI ALLEGATO F AL BANDO
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Domanda:
[12/02/2016 13:54] COSTI SICUREZZA
• Tenuto conto che dal Disciplinare di Gara si rileva che l’importo complessivo dell’affidamento (Lotto 1) è pari ad € 1.143.481,39, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari € 11.550,32;
• Tenuto altresì conto che alla pag. 5 del DUVRI –relativo tra l’altro ad ambedue i lotti- si legge “I costi per la riduzione del rischio da interferenze possono essere stimate come indicato nel seguito. Segnaletica e mezzi di segregazione per le aree di intervento: Costo a corpo: € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)”;
La sottoscritta chiede di precisare se l’importo di € 11.550,32 è relativo sia agli oneri derivanti dai rischi di interferenza che anche agli oneri di sicurezza c.d. aziendali oppure, in caso contrario, di precisare quali costi precisamente copre tale importo.
Risposta:I COSTI RELATIVI AL DUVRI SONO INCLUSI NEGLI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO
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Domanda:
[05/02/2016 15:29] Si chiede di confermare se la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 38 comma 2 bis, è fissata nella misura dell’un per cento (1%) del valore del lotto di partecipazione (ovvero € 11.434,81 per il lotto 1 e € 10.565,10 per il lotto 2), che in pratica corrisponde al totale importo della cauzione provvisoria presentata, in caso di possesso di certificato di qualità ISO 9001; oppure trattasi di mero refuso intendendo l’uno per mille dell’importo a base di gara (come spesso figura nelle gare d’appalto pubbliche) e quindi degli importi di € 1.143,48 (Lotto 1) e € 1.056,51 (Lotto 2)?
Risposta:Non si tratta di un refuso. Si conferma che la sanzione è determinata nella misura dell'uno per cento. L'importo è fisso e non graduabile come stabilisce l'ANAC con la determinazione n.1/2015 e coincide con la misura massima consentita dall'articolo 38, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n.163/2006 e smi. Si nota oltretutto che l'importo della sanzione è comunque ben al di sotto del limite massimo consentito di € 50.000 indicato dal soprarichiamato articolo 38.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'obbligo di reintegro della cauzione provvisoria nell'ipotesi di applicazione della sanzione (ferma restando la possibilità di eseguirne il pagamento diretto).
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Domanda:
[02/02/2016 13:48] In merito alle cauzioni provvisorie relative al bando di gara in oggetto, siamo a chiedervi se per dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante si intende autocertificazione oppure un atto notarile.
Risposta:Occorre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio come definita dal DPR 445/2000.
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Domanda:
[02/02/2016 08:37] E' possibile partecipare alla gara per il lotto 1 in un raggruppamento temporaneo di imprese e, allo stesso tempo, partecipare per il lotto 2 con un altro raggruppamento temporaneo?
Risposta:Sì è possibile.
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Domanda:
[02/02/2016 08:36] Richiedete il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi; si fa riferimento al triennio 2012/2014 oppure al 2013/2015?
Risposta:Si richiama, al riguardo, la determinazione AVCP n.5 del 21.5.2009 la quale a tal proposito stabilisce che per perimetrale l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti di capacità economico – finanziaria per servizi, la data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del triennio è quella di pubblicazione del bando di gara. Nel caso specifico, pertanto, il triennio è il seguente: 7.1.2013 – 6.1.2016.
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Domanda:
[27/01/2016 16:01] E’ prevista nell’appalto la fornitura di materiale di consumo (carta igienica, sapone mani ecc….) ?
Risposta:Non è prevista nell’appalto la fornitura del materiale oggetto della domanda.
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Domanda:
[27/01/2016 16:01] La sottoscrizione della fideiussione provvisoria deve essere autenticata esclusivamente da notaio oppure può essere autenticata anche da un pubblico ufficiale?
Risposta:Il disciplinare richiede l’autenticazione. Non essendo formulata alcuna altra specificazione sarà possibile effettuare l’autenticazione nelle forme di legge.
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Domanda:
[25/01/2016 08:35] Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, la presente per cercare di chiarire ulteriormente la nostra perplessità sul criterio 2.B dell’Offerta Tecnica.
Alla luce dell’esperienza maturata nella partecipazione a numerose procedure di gara, e nella gestione di appalti analoghi, chiediamo gentilmente che il criterio di valutazione 2.B venga rivisto, in quanto il punteggio viene attribuito meramente con formula matematica in base al numero di macchinari proposti (seppur rispondenti a caratteristiche di conformità alle norme antinfortunistiche e a vari criteri ambientali e qualitativi).
Come spesso accade in questi casi, talune Ditte, in particolare quelle con grandi capacità economiche e finanziarie, potrebbero indicare un numero altissimo di macchinari per ottenere il massimo del punteggio, numero che però risulterebbe assolutamente sproporzionato alle reali esigenze del servizio e del tutto slegato dalla proposta tecnica e dalla successiva reale gestione operativa dell’appalto. Costituirebbe pertanto una mera speculazione matematica, senza creare alcun valore aggiunto al servizio, aspetto che invece una coerente e congrua offerta tecnica dovrebbe perseguire, andando a tarare il numero di macchinari proposti su dati e situazioni concrete, quali:
- Numero delle sedi;
- Dimensioni delle sedi e prestazioni da eseguire;
- Numero di addetti alle pulizie stimato nel proprio sistema organizzativo,
- Caratteristiche dei materiali (pavimenti) ivi presenti;
- Possibilità o meno di utilizzare i macchinari proposti nelle diverse sedi (ad esempio accessibilità, presenza di ascensori adeguati e/o montacarichi per raggiungere i piani alti, rischi da interferenza, ecc).
In sintesi, il numero di macchinari proposti dovrebbe essere coerente alle concrete esigenze della Stazione Appaltante e al sistema organizzativo proposto. Temiamo che il criterio 2.B, così come posto, porterebbe a indicare quantità del tutto sproporzionate rispetto al servizio, andando a favorire solo le maggiori Aziende del settore (che intuitivamente sono in possesso di tali macchinari, ma già destinati ad altri cantieri siti in tutta Italia, e pertanto non utilizzabili presso le sedi della Prefettura) e di conseguenza risulterebbe lesivo del principio essenziale nelle pubbliche gare, la favor partecipationis, ossia l’interesse pubblico all’ampliamento della platea delle imprese in gara.
Risposta:Il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato da questa Prefettura in conformità al bando tipo per i servizi di pulizia adottato dalla AVCP (oggi ANAC) è mirato a fare in modo che venga premiata l’offerta migliore tenendo conto di una particolare componente che è l’offerta tecnica che si estrinseca nel progetto a base della proposta del concorrente.
E’ dunque chiaro che la stazione appaltante deve essere portata a privilegiare le offerte tecniche che diano le più ampie garanzia di un servizio soddisfacente da ogni punto di vista. In questo senso non si ravvede la criticità rappresentata da codesta Ditta. Più macchinari verranno messi a disposizione più il servizio tenderà alla perfezione. Naturalmente è altrettanto evidente che ciò che il concorrente dichiara di utilizzare nell’espletamento dell’appalto dovrà in effetti essere messo a disposizione ed applicato. In fase di esecuzione del contratto, pertanto, la “speculazione” paventata da codesta Ditta verrebbe immediata disvelata e sanzionata anche eventualmente con la risoluzione del contratto.
Uguali considerazioni, peraltro, potrebbero essere formulate anche rispetto ad altri parametri, quale ad esempio il monte ore o l’incremento delle frequenze.
L’offerta tecnica, insomma, non può essere formulata al solo fine di ottenere punteggio, ma deve essere poi, in caso di aggiudicazione, assolutamente conforme a quanto oggetto dell’esecuzione del contratto.
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Domanda:
[18/01/2016 14:27] Le referenze bancarie, di cui al paragrafo 13.3 del Disciplinare di Gara, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, devono essere prodotte separatamente per ogni lotto e quindi bisogna presentare quattro referenze bancarie oppure sono sufficienti due referenze bancarie, ciascuna riferita ad entrambi i lotti?
Risposta:Sono sufficienti due referenze bancarie ciascuna riferita ad entrambi i lotti.
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Domanda:
[15/01/2016 08:52] - Confermate che copertina ed indice non concorrono al raggiungimento delle 20 pagine massime di cui può essere composta l’Offerta Tecnica?
- Relativamente alla predisposizione dell’Offerta Tecnica, qualora si inserissero delle tabelle numeriche, è possibile utilizzare un carattere con dimensione minore al Times New Roman 12, purchè facilmente leggibile?
- Relativamente alla predisposizione dell’Offerta Tecnica, qualora si inserissero delle tabelle riassuntive e schematizzanti, è possibile utilizzare un carattere con dimensione minore al Times New Roman 12, purchè facilmente leggibile?
- Relativamente alla predisposizione dell’Offerta Tecnica, qualora si inserissero delle figure e degli schemi grafici, a corredo della descrizione prodotta, è possibile utilizzare un carattere con dimensione minore al Times New Roman 12?
Risposta:La ratio di tale previsione del disciplinare è quella di evitare una eccessiva dispersione o prolissità delle informazioni che contribuiscano a far perdere di vista una equilibrata e ponderata valutazione dell’offerta tecnica. Pertanto il concorrente deve esporre tutto ciò che ritiene secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara.
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Domanda:
[15/01/2016 08:52] All’art. 18.4.6 del Disciplinare di gara, vengono indicate le modalità di riparametrazione dei punteggi tecnici. Confermate che saranno riparametrati i singoli criteri di natura qualitativa, pertanto solo i criteri tecnici 1.A, 1.B e 1.C?
Risposta:Si conferma.
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Domanda:
[15/01/2016 08:51] Relativamente al criterio 3.A, la Ditta che offre l’incremento di frequenza previsto, ottiene tutti i 15 punti, mentre la Ditta che non offre l’incremento di frequenza previsto, ottiene 0 punti? Analoga domanda viene posta per il criterio 3.B.
Risposta:E’ così. Per tale criterio non esistono situazioni intermedie. Il concorrente potrà ottenere o 15 punti o 10 punti o zero punti.
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Domanda:
[14/01/2016 08:37] All’art. 18.4.4 del Disciplinare viene indicata la formula applicata per la valutazione degli elementi quantitativi dell’offerta tecnica. In particolare i criteri dell’offerta tecnica di natura quantitativa, contraddistinti dalla sigla QN, sono 2.A, 2.B, 3.A, 3.B. Non risulta chiaro con quale modalità verrà applicata la formula citata.
- Come verranno attribuiti gli 8 punti relativi ai prodotti chimici?
- Come verranno attribuiti gli 8 punti relativi ai macchinari?
Risposta:La modalità è – si ritiene – chiaramente indicata al punto 18.4.1. del disciplinare di gara. Evidentemente il punteggio massimo verrà assegnato alla migliore offerta in termini di numero più alto, rispettivamente, di prodotti e di macchinari utilizzati che rispondano alle caratteristiche indicate. Alle altre offerte il punteggio relativo a tale criterio verrà attribuito in proporzione matematica diretta.
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Domanda:
[14/01/2016 08:36] All’interno del criterio 1.A dell’Offerta Tecnica “Modalità tecnico organizzative per lo svolgimento del servizio”, con quale modalità verrà valutato il monte ore da indicare?
Risposta:Il monte ore è solo uno degli aspetti del criterio 1.A. Ciascun Commissario esprimerà una sua valutazione discrezionale con riferimento non al singolo aspetto del monte ore, ma alla globalità del criterio 1.A.
Per la valutazione si utilizzerà il procedimento di cui ai punti 18.4.1., 18.4.2. e 18.4.3. e la relativa scala di valutazione indicata in quest’ultimo punto.
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Domanda:
[14/01/2016 08:36] Al criterio 2.B dell’Offerta Tecnica, viene indicato che “il concorrente deve dichiarare che solo i macchinari con le caratteristiche indicate saranno utilizzati nell’appalto”. E’ sufficiente inserire tale dicitura nel corrispondente punto dell’offerta tecnica, o va resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000?
Risposta:Vedi risposta al punto 4.
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Domanda:
[14/01/2016 08:35] Al criterio 2.A dell’Offerta Tecnica, viene indicato che “il concorrente deve dichiarare che solo i detergenti relativi alle schede tecniche prodotte saranno utilizzate nell’appalto”. E’ sufficiente inserire tale dicitura nel corrispondente punto dell’offerta tecnica, o va resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000?
Risposta:E’ sufficiente inserire tale dicitura nel corrispondente punto dell’offerta tecnica, fermo restando che sarà facoltà della Commissione di gara, eventualmente, richiedere dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, senza, ovviamente, conseguenze sanzionatorie a carico del concorrente.
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Domanda:
[14/01/2016 08:35] All’art. 16 del Disciplinare viene indicato che la proposta tecnica dovrà essere corredata delle schede tecniche di cui ai sub criteri 2.a, 2.b dell’articolo 18.1. Confermate che tale dicitura faccia riferimento al documento “Criteri di valutazione 2 e 3 dell’Offerta Tecnica”, e che pertanto siano da intendersi le schede tecniche dei prodotti di pulizia offerti, e le schede tecniche dei macchinari offerti?
Risposta:Si conferma.
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Domanda:
[14/01/2016 08:34] Confermate che a pag. 2 del modulo dell’offerta economica, nella dicitura di offerta, oltre al prezzo complessivo offerto, al ribasso percentuale corrispondente, nell’ultimo campo vadano indicati, in cifre ed in lettere, gli oneri della sicurezza stanziati dalla Stazione Appaltante (…..”sull’importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi di €__________, …”)?
Risposta:Gli oneri di sicurezza indicati nel modello di offerta economica sono quelli di cui al bando di gara ed al disciplinare non soggetti a ribasso d’asta. Essi, in effetti, avrebbero anche potuto essere già indicati da questa stazione appaltante nel modello di offerta economica.
Si richiama l’attenzione, poi, sulla obbligatoria indicazione degli oneri di sicurezza aziendale di cui all’articolo 87, 4° comma, del Decreto Legislativo n.163/2006. In tal senso appare di ausilio per la ditta concorrente l’esemplificazione contenuta nello schema di modello di offerta economica.
Si coglie l’occasione per rammentare che non costituisce un obbligo per il concorrente l’utilizzo della modulistica pubblicata nella sezione bandi di gara.
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Domanda:
[14/01/2016 08:34] Confermate che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il modello dell’offerta economica dovrà essere prodotto per ciascun lotto, andando a contrassegnare a pag. 2 del modulo, il lotto di riferimento?
Risposta:Ovviamente il modello dell’offerta economica deve essere prodotto distintamente per ciascuna offerta secondo le istruzioni indicate al punto 14.4 del disciplinare di gara. Diversamente verrebbe violato il principio di segretezza dell’offerta.
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Domanda:
[13/01/2016 08:27] RICHIEDO ANCHE I SEGUENTI CHIARIMENTI PER UNA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA E PROGETTO TECNICO:
• Il nominativo della Ditta uscente, aggiudicataria del precedente appalto con l'indicazione della percentuale di ribasso con cui si è aggiudicata la gara;
• il numero di dipendenti impiegato per il servizio in oggetto indicato;
• le ore impiegate dai dipendenti giornalmente per effettuare il servizio in oggetto indicato dalle ore alle ore;
Il monte ore, suddiviso per ogni livello di inquadramento, che il personale di cui al punto precedente sviluppa sull'appalto
Risposta:La ditta uscente, per entrambi i lotti è la Segi srl di Montalto Uffugo (CS). Si ritiene che non sia conducente ai fini della partecipazione alla gara la conoscenza della percentuale di ribasso offerta nel precedente appalto, la cui procedura ad evidenza pubblica, peraltro, è stata effettuata sulla base del criterio del massimo ribasso.
Si ritiene, infatti, che la formulazione dell’offerta, tanto più in presenza di una gara di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, debba attenersi a criteri economico – aziendali e tecnico – organizzativi.
Circa il numero dei dipendenti, il livello di inquadramento e le ore settimanali di impiego si rinvia all’allegato F, distinto per ciascuno dei due lotti. Il numero di ore giornaliere non è noto, rientrando, d’altronde, nella autonomia determinazione dell’appaltatore.
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Domanda:
[13/01/2016 08:26] CONFERMATE CHE ESSENDO IL SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO, NON EFFETTUARLO E NON INSERIRE GLI ATTESTATI DI AVVENUTO SOPRALLUOGO SIANO MOTIVO DI ESCLUSIONE DI GARA?
Risposta:Come – si ritiene ben precisato – il sopralluogo non è obbligatorio e dunque non averlo effettuato non è una causa di esclusione.
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Domanda:
[13/01/2016 08:26] NON DOBBIAMO INDICARE I SERVIZI PRINCIPALI RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CONSORZIATA DI CUI FACCIAMO RIFERIMENTO (SENZA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO)PER ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 2012/2013/2014 CON LETTERE DI BUONA ESECUZIONE LAVORI?
Risposta:Fra i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti non ricorre l’esecuzione di servizi analoghi, ma il fatturato per servizi specifici. In sede di partecipazione tale fatturato è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In relazione alle operazioni di verifica di cui all’articolo 48 del Codice e di effettiva esistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, il requisito sarà verificato come indicato nel disciplinare di gara al punto 18.3.2.
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Domanda:
[13/01/2016 08:25] PER PARTECIPARE ALLE GARE IN OGGETTO INDICATE, NOI PARTECIPIAMO DIRETTAMENTE COME CONSORZIO STABILE CHE NON POSSIEDE LA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE E PERTANTO TALE REQUISITO LO PRENDE DA UNA CONSORZIATA COSI COME IL REQUISITO RICHIESTO NEL DISCIPLINARE DI GARA RIFERITO AL PUNTO 13.1.2 A PAGINA 8 DI 24 RIFERITO AL FATTURATO SPECIFICO DEI TRE ANNI, IN RIFERIMENTO A CIO, NON DOBBIAMO RICORRERE ALL'AVVALIMENTO CON LA CONSORZIATA, MA BENSI RIPRENDERE SOLAMENTE LA LORO CAPACITA' TECNICA ECONOMICA E FINANZIARIA, E' CORRETTO?
Risposta:Pare che nel quesito si faccia riferimento al “consorzio stabile” di cui all’articolo 34, lettera c) del Codice. In tal caso il requisito relativo alla fascia di classificazione deve essere posseduto interamente dal Consorzio, mentre le imprese consorziate indicate come esecutrici possono essere in possesso della fascia anche inferiore.
Per quanto attiene il soddisfacimento del requisito relativo al fatturato si rinvia al punto 13.5. del disciplinare di gara.
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Domanda:
[13/01/2016 08:25] Con riferimento al criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto, chiediamo conferma che in caso di partecipazione e successiva aggiudicazione di entrambi i lotti ad una medesima impresa, questi potranno essere assegnati entrambi alla stessa.
Risposta:Si conferma.
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Domanda:
[13/01/2016 08:24] Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui ai punti 13.1( Iscrizione fascia classificazione Registro Imprese) e 13.2 (fatturato specifico per servizi di pulizia degli ultimi tre esercizi) si chiede di confermare che tali requisiti si intendono identici ed invariati sia in caso di partecipazione ad uno solo dei due lotti che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti. Pertanto, chiediamo di confermare che le soglie di “sbarramento” quantitativo, previste relativamente ad ogni singolo lotto, saranno identiche ed invariate sia che si partecipi ad uno solo dei due lotti che ad entrambi i lotti.
Risposta:I due lotti sono autonomi e i requisiti vanno posseduti separatamente per ciascuno di essi.
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Domanda:
[13/01/2016 08:23] Con riferimento alla normativa vigente sul cd “soccorso istruttorio a pagamento” e con riferimento a quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 7.8 che recita testualmente:
“ 7.8 Per i casi di esclusione dalla gara trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 38, comma 2 bis e dell’articolo 46, comma 1 ter del Decreto Legislativo n.163/2006, secondo i criteri interpretativi di cui alla determinazione n.1 del 8.1.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Al riguardo la sanzione di cui all’articolo 38, comma 2 bis, è fissata nella misura dell’un per cento (1%) del valore del lotto di partecipazione.”
Alla luce della citata determinazione ANAC 08.01.2015 n. 1, nonché del comunicato del Presidente ANAC del 25.03.2015, si chiede conferma che la sanzione pecuniaria sarà comminata solo se il concorrente che venisse invitato ad integrare la documentazione presentata attraverso il cosiddetto “soccorso istruttorio a pagamento”, decidesse di aderire alla proposta di correzione/integrazione inoltrata da Codesta Stazione Appaltante. In altre parole si chiede di confermare che, nel caso l’azienda chiamata ad integrare/correggere la documentazione attraverso il soccorso istruttorio a pagamento, decidesse di NON avvalersi della facoltà di regolarizzare quanto richiesta dalla Stazione Appaltante, lasciandosi quindi escludere dalla procedura di gara, essa (l’azienda concorrente) NON debba pagare la sanzione pecuniaria prevista.
Risposta:Si conferma che questa stazione appaltante si atterrà scrupolosamente alle indicazioni di cui alla determinazione n.1/2015 dell’ANAC così come specificato nel bando al punto richiamato.
Bando di gara del 10/02/2016 per affidamento servizio accoglienza e assistenza stranieri richiedenti protez. internaz.
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Domanda:
[09/03/2016 08:30] Vorremmo partecipare per una struttura con più di 50 posti. Sono richiesti 2 operatori per il turno diurno e 1 per il notturno ma da nessuna parte si riscontrano gli orari di riferimento sia per il diurno che per il notturno e i giorni di presidio nella settimana
anche in considerazione del fatto che il CAS essendo un servizio alla persona ove i soggetti sono liberi di spostarsi con la massima libertà non sono previste attività per l’ accoglienza se non quelle per il vitto e alloggio ,dopo una certa ora della giornata e nel fine settimana .
Pertanto al fine di prevedere il corretto numero di operatori che necessitano per garantire il presidio con il relativo costo , è necessario conoscere le ore d’ impiego giornaliero diurne e di quelle notturne
e le giornate di presenza ( 7 giorni su 7 , oppure 6 su 7 ,oppure 6 su 7 )
Risposta:Per la differenza fra orario diurno e notturno si faccia riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro per le professionalità specifiche.
Circa i giorni di presenza il servizio deve essere coperto 7 giorni su 7 senza interruzioni.
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Domanda:
[09/03/2016 08:28] Volevo chiederle in merito alla cauzione provvisoria se va calcolata sul totale dell'importo del lotto e quindi corrisponde a 47.950€ o va calcolata come si risponde nelle "domande e risposte" sul sito della Prefettura sull'importo calcolato moltiplicando il numero dei posti per i giorni 274 e importo giornaliero, moltiplicando infine per 2%?
Ad esempio (20x274x35)x2%?
Nel modello 4B per l'avvalimento dell impresa ausiliaria, nell'ultima pagina in fondo si parla di modello 3B. Di che modello si tratta?
Risposta:La cauzione si calcola - come già precisato in altra FAQ - facendo riferimento al numero dei posti offerti.
Quindi se x è il numero dei posti offerti, la cauzione sarà uguale a 0,02 * 35 * 274 * x
Nel modello 4b in fondo il riferimento al modello 3b è un refuso. Il nome esatto del modello è 1b "autodichiarazioni degli altri soggetti".
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Domanda:
[09/03/2016 08:27] Il nostro ente si presenterà come soggetto unico e delegherà in subappalto una parte del servizio come previsto da normativa.
La dichiarazione del subappalto con tutti gli estremi è presente in istanza.
Mi chiedevo se dovessi citare il subappalto anche nel documento dell'offerta economica.
Risposta:La dichiarazione di subappalto (eventuale) va indicata nella sola istanza.
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Domanda:
[07/03/2016 11:29] Nell'istanza di partecipazione, a pag. 7, viene richiesto di dichiarare di “avere già reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’articolo 3, comma 25, del Decreto legislativo n.163/2006 e smi, i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’appalto anche non continuativamente nell’arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione dell’ Avviso di gara”. Se un concorrente ha svolto negli ultimi tre anni diversi servizi di assistenza e accoglienza e, allo stesso tempo, presenta l’offerta per più lotti, come dovrà indicare la sua esperienza? Cioè dovrà indicare tutti i contratti nelle varie istanze di partecipazione oppure dovrà suddividerli, nel senso di indicare alcuni contratti nell’istanza di partecipazione di un lotto senza ripeterli per gli altri (per i quali ovviamente ne saranno indicati altri)?
Risposta:"Il concorrente deve aver maturato nell'ultimo triennio l'esperienza indicata nei requisiti tecnici. Essa deve rispondere ai coefficienti indicati nel bando a prescindere dal lotto o dai lotti al quale o ai quali si partecipa.
Quindi se il concorrente intende partecipare per il lotto Tizio per n. posti e per il lotto Caio per m. posti, deve avere maturato l'esperienza per un numero di giorni persona pari a (n+m) * 274/2 esattamente come il concorrente che volesse partecipare al solo lotto Sempronio per (n + m) posti"
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Domanda:
[07/03/2016 08:25] E’ possibile l'avvalimento per la matricola INPS e INAIL e per il DURC e la sicurezza sul lavoro ?
Risposta:No. Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro è possibile rivolgersi ad operatori specializzati nel settore.
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Domanda:
[07/03/2016 08:25] Con riferimento al Bando in oggetto, siamo a richiedere chiarimenti in merito alla cauzione provvisoria. A pag. 11 del Bando viene precisata la necessità in caso di presentazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, di "corredarla da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. "
A tale proposito, la nostra compagnia di assicurazione ci precisa che la produzione della cauzione stessa firmata in originale dal loro responsabile dell'attività di intermediazione, attesti il potere di impegnare la compagnia nei confronti della stazione appaltante.
Concordate con questa affermazione? Ci sembrerebbe inoltre dall'art. 7 del Bando che non venga richiesta l'autentica della firma da parte di un notaio.
Risposta:Il responsabile dell’attività di intermediazione deve produrre la dichiarazione richiesta dal bando. In alternativa potrebbe unire la procura del legale rappresentante della compagnia di conferimento dei poteri.
Si conferma che non è richiesta l’autentica della firma.
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Domanda:
[04/03/2016 14:19] In caso di strutture inferiori ai 50 ospiti, ad esempio, 15, il personale rimane quello previsto nell'allegato 8 o viene riproporzionato in base agli ospiti effettivi ?
Risposta:Rimane quello indicato in allegato 8. Se però il concorrente dispone di più strutture tutte al di sotto dei 50 posti e che insieme non superino tale soglia può fornire i servizi "in rete".
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Domanda:
[04/03/2016 14:19] Nell'elenco dei comuni dei lotti manca il Comune di Almese. In quale lotto viene inserito ?
Risposta:Il Comune di Almese non è inserito in alcun lotto in quanto fa parte di un gruppo di comuni che ha stipulato un protocollo ad hoc per il reperimento dei posti dell'accoglienza a cura dei comuni stessi.
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Domanda:
[04/03/2016 09:27] Con la presente, a fronte dell'aggiudicazione da parte dello scrivente di servizi di coprogettazione e gestione dell'accoglienza integrata, messi a bando da un Comune della provincia per l'attivazione di un servizio S.P.R.A.R. , si comunica che nel progetto S.P.R.A.R. presentato in data 14 febbraio 2016 dal tale Comune, è stata inserita la struttura di Via Tizio ad oggi impiegata per l'accoglienza dei servizi in convenzione con la vostra prefettura, coerentemente con quanto contenuto nelle FAQ pubblicate in relazione al bando Sprar 2016-2017 di seguito riportate.
Una struttura attualmente adibita a CAS può essere indicata dall'ente locale proponente come struttura per l'accoglienza SPRAR nella sua proposta progettuale?
L'articolo 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2015 prevede che "L'ente locale proponente per la realizzazione dei servizi indicati dal presente decreto può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento".
Ciò premesso, rimane di competenza dell'ente locale proponente indicare le strutture idonee a realizzare i servizi di "accoglienza integrata" rappresentati nella propria domanda di contributo.
Tali strutture devono necessariamente essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2015 (nonché dalle Linee guida e dal Manuale operativo dello SPRAR), e che la fruibilità dei posti nell'ambito della rete SPRAR deve essere garantita a partire dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 17 del citato decreto.
Solo nel rispetto di tali requisiti l'ente può proporre di destinare a struttura SPRAR una struttura attualmente rientrante tra le strutture temporanee attivate dai Prefetti sul territorio.
Si chiede pertanto se la struttura sita in via Tizio del Comune, possa essere inserita nel bando in oggetto e se, in caso di aggiudicazione del progetto Sprar da parte del Comune, come da faq di seguito riportata, i beneficiari accolti presso la struttura di Via Tizio potranno essere trasferiti dall'accoglienza CAS all'accoglienza divenuta Sprar,senza che l'ente gestore debba attivare ulteriori e pari nuovi posti presso nuova struttura da individuare.
E' possibile trasferire i beneficiari di una struttura di competenza della Prefettura (CAS) a una struttura SPRAR indicata nella domanda di contributo, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie?
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sarà possibile trasferire beneficiari SPRAR dalla "accoglienza CAS" alla "accoglienza SPRAR", privilegiando l'inserimento di beneficiari di protezione ed in ogni caso nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 comma 1 del Decreto ministeriale 7 agosto 2015, in merito al vincolo di una percentuale del 70 per cento dei posti di accoglienza da destinare direttamente al Servizio Centrale per l'inserimento in accoglienza dei beneficiari, oppure andando in deroga a questo previa autorizzazione del Servizio Centrale.
Tale previsione dà piena attuazione a quanto stabilito in Conferenza unificata in data 10 luglio 2014, prevedendo un naturale passaggio dei beneficiari dal primo livello di accoglienza (centri governativi e prefettizi) a un secondo livello (SPRAR), nonché disposto dal decreto legislativo 142/2015.
Risposta:Il bando di gara pubblicato da questa Prefettura non considera l’ipotesi che una struttura di accoglienza sia contemporaneamente adibita ad accoglienza CAS e ad accoglienza SPRAR.
Nello stesso tempo occorre precisare che il processo di passaggio degli ospiti dal primo livello di accoglienza (CAS) all’eventuale secondo livello (SPRAR) non è gestito dalla Prefettura. Si ritiene, pertanto, che nell’ipotesi prospettata nella seconda parte del quesito l’aggiudicatario dovrà comunque provvedere all’accoglienza degli ospiti del Centro Cas, non potendosi considerare liberato dall’adempimento nei confronti della Prefettura come conseguenza dell’aggiudicazione e della concreta attivazione del progetto SPRAR.
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Domanda:
[04/03/2016 09:27] Siamo un’associazione di promozione sociale che intende partecipare al bando di gara del 10/02/2016 per i richiedenti protezione internazionale.
Attualmente non abbiamo dipendenti,pertanto non possiamo produrre matricola INPS e INAIL ne il DURC. E’ possibile presentare un’autodichiarazione temporanea a sostituzione dei suddetti requisiti, dichiarando di attivarci se la nostra proposta venisse da Voi accolta?
Risposta:No. L’appalto presuppone che il soggetto partecipante disponga di personale il cui utilizzo deve essere conforme alla normativa vigente in tema di lavoro (ivi incluso il preciso rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi).
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Domanda:
[03/03/2016 15:26] Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, si comunica che abbiamo riscontrato un'incongruenza sul sito dell'ANAC per quanto riguarda la compatibilità tra il numero di CIG di un lotto e l'oggetto del medesimo. Infatti, abbiamo inserito il numero di CIG del lotto X ed è apparso come oggetto "Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel Comune di Tizio e dintorni". Tuttavia, il riferimento al Comune Tizio rientrerebbe nel lotto Y.
Data tale incongruenza, come possiamo procedere per l'esecuzione degli adempimenti sul sito dell'ANAC?
Risposta:Ciò che fa fede è l’allegato 04 al bando con la distribuzione dei Comuni nei vari lotti. Quindi è corretto avere inserito il numero di CIG del lotto X. (la dicitura che appare “Servizio di accoglienza ed assistenza ………….nel Comune di Tizio e dintorni” è un refuso).
Si ricorda in ogni caso nella domanda di partecipazione di indicare correttamente la richiesta di partecipare per il lotto X nel quale è inserito il Comune di interesse dove è ubicata la struttura di accoglienza.
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Domanda:
[03/03/2016 15:25] Desideriamo partecipare alla gara nell’ambito del territorio comunale di Torino.
Come facciamo a capire per quale lotto partecipare?
Risposta:I lotti che interessano il territorio della Città di Torino sono i numeri 1, 2 e 3.
Il lotto 1 riguarda le Circoscrizioni dalla 1 alla 3, il lotto 2 le Circoscrizioni dalla 4 alla 6 ed il lotto 3 le circoscrizioni dalla 7 alla 10.
Per comprendere a quale lotto fare riferimento bisogna quindi accertarsi dall’indirizzo della Struttura di accoglienza in quale circoscrizione essa si trovi. A tal fine si può consultare lo stradario pubblicato sul sito internet della Città.
Nell’ipotesi in cui il singolo concorrente disponga di più strutture ubicate nel medesimo lotto, la domanda di partecipazione sarà una sola, mentre se le strutture insistono su circoscrizioni comprese in lotti diversi le domande dovranno essere tante quante sono i lotti di interesse.
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Domanda:
[03/03/2016 15:24] Si richiede un chiarimento sul punto 8.PRECISAZIONI SUI LOTTI E SUICRITERI DI AGGIUDICAZIONE dell’Avviso Pubblico.
Viene indicato che la Prefettura potrà procedere a più aggiudicazioni per uno stesso lotto nel caso il singolo lotto non sia coperto per la sua interezza da un unico concorrente.
L’aggiudicazione avverrà partendo dal concorrente che abbia offerto il prezzo economicamente più vantaggioso e la cui offerta sia risultata valida e congrua.
Ciò detto gli altri concorrenti vedranno il loro prezzo adeguato al prezzo economicamente più vantaggioso?
Risposta:Proprio il punto 8 nelle ultime righe offre la risposta al quesito posto. Infatti: “In tale ultima evenienza sarà applicato il prezzo più basso tra quello offerto dall’aggiudicatario e quello offerto dal concorrente non aggiudicatario a meno che quest’ultimo sia risultato non aggiudicatario per la sola ragione di non avere concorso per l’intero numero dei posti del lotto.”
Si precisa ancora che in ogni caso nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario del lotto non si produrrà alcuna conseguenza sul prezzo offerto.
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Domanda:
[03/03/2016 15:00] L’immobile individuato (necessitando di opere di risistemazione locali in base alle richiede di legge, impianti elettrici, riscaldamento, ….) sarà pronto al massimo entro 60 giorni a seguito dell’aggiudicazione. Ciò è ammesso? Si andrebbe incontro ad eventuali sanzioni?
Risposta:Si ritiene al riguardo di richiamare l’attenzione su quanto indicato nel bando e di seguito riportato nella parte di interesse. …”I partecipanti devono dichiarare l’esatta ubicazione dei locali presso i quali, nel caso di aggiudicazione, espleteranno l’attività oggetto dell’appalto, precisando che i medesimi sono dotati dei requisiti previsti e descritti più oltre nel presente paragrafo.
La disponibilità dell’immobile ed i requisiti dovranno essere documentati, nel caso di aggiudicazione, al momento della stipula della convenzione. La mancata dimostrazione di essi comporterà l’obbligo di reperimento, ad esclusiva cura e spese del concorrente, di altri immobili (anch’essi in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo del bando), entro il termine fissato dalla Prefettura (comunque non superiore a 15 giorni), decorso infruttuosamente il quale non si procederà alla stipula della convenzione e verranno instaurate azioni risarcitorie a carico del concorrente inadempiente…..”
Al riguardo appare evidente il rischio di incorrere in azioni risarcitorie qualora si mettessero a disposizione immobili che necessitano di interventi ancora da eseguirsi.
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Domanda:
[03/03/2016 15:00] Capacità economica finanziaria:
se si partecipa come consorzio le referenze bancarie o altro (vedi FAQ già pubblicate) devono essere prodotte sia dal consorzio che dalla/e cooperative coinvolte nel progetto?
Risposta:Le referenze bancarie sono prodotte dal consorzio il quale risponde a tutti gli effetti dell’esecuzione delle prestazioni.
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Domanda:
[03/03/2016 14:58] In base alla capacità tecnica:
punto 1. “Aver reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3 comma 25 del D.Lgs. 163/2006, i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente Appalto, nell’arco degli ultimi tre anni, anche non continuativamente, precedenti la pubblicazione del per un numero di giorni/persone almeno pari alla metà del numero ottenuto moltiplicando 274 giorni per il numero di posti per il quale viene chiesto di partecipare”. Per tale requisito volendo partecipare in qualità di consorzio di cooperative, l’eventuale avvalimento deve essere in capo alla cooperativa che verrà indicata quale gestore del progetto o può essere in capo al consorzio indipendentemente da quale cooperativa aderente andrà a svolgere il lavoro con i profughi?
Risposta:L’avvalimento deve essere in capo al consorzio il quale è responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.
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Domanda:
[03/03/2016 14:57] Nel bando di gara (pagina 17) viene richiesto di aver svolto i servizi oggetto di gara nell’arco dell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di gara per un certo numero di giorni/persone. Con riferimento all’arco temporale, si chiede conferma che i tre anni debbono essere considerati partendo dal giorno precedente la pubblicazione del bando (09/02/2016) e tornando indietro di tre anni.
Risposta:Si conferma.
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Domanda:
[03/03/2016 14:57] La figura del mediatore, qualora ne sussistano i requisiti, può coincidere con quella dell’operatore?
Risposta:Sì. Si ritiene, però, necessario richiamare l’attenzione sulla corretta esecuzione dei servizi. Si intende dire che anche una dotazione minima di personale rispondente al capitolato potrebbe non essere sufficiente per un completo adempimento delle prestazioni. Al riguardo si rappresenta che in qualunque momento la Prefettura direttamente o attraverso altre istituzioni può disporre verifiche e controlli sul campo.
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Domanda:
[03/03/2016 14:57] In merito all’allegato 8 (dotazione minima di personale) per struttura fino a 50 posti, si intende in base a quanto indicato, che nell’orario diurno debbano sempre essere, contemporaneamente, presenti 2 operatori?
Risposta:Sì.
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Domanda:
[03/03/2016 14:56] In relazione all’allegato 8 “dotazione minima personale”, nel caso di struttura da 51 A 150 ospiti, si chiede di precisare meglio il numero di operatori diurni e notturni richiesti. In particolare, per quel che riguarda gli operatori diurni si chiede se sia corretta questa interpretazione: nel caso ci fossero 51 ospiti sarebbero necessari 3 operatori, in quanto 2 per ogni 50 ospiti, più uno per l’ospite in più. Se invece fossero 81, servirebbero 4 operatori (2 per 50 ospiti, 1 per gli ulteriori 30, ed un altro per l’ulteriore ospite). Per quel che riguarda invece gli operatori notturni, si chiede se sia corretta la seguente interpretazione: nel caso gli utenti fossero 51, servirebbe 1 solo operatore, perché è richiesto 1 operatore ogni 50, mentre per l’ospite in più non è necessario un ulteriore operatore perché è una frazione inferiore a 30. Nel caso invece gli utenti fossero 81, servirebbero 2 operatori.
Risposta:Si concorda con l’interpretazione proposta.
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Domanda:
[03/03/2016 14:55] In relazione al punto 13, lettera k) del Bando, si chiede se per quel che riguarda le spese per lo spostamento degli ospiti sui mezzi pubblici, debba essere indicato l’importo complessivo massimo che l’operatore economico è disposto a sostenere, oppure un importo unitario per ogni ospite.
Risposta:Per ogni ospite.
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Domanda:
[03/03/2016 14:55] In relazione al punto 13, lettera g) del Bando, si chiede se per quel che riguarda la “buonuscita” debba essere indicato un importo complessivo massimo, oppure l’importo unitario per singolo ospite.
Risposta:Per singolo ospite.
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Domanda:
[03/03/2016 14:54] In relazione al punto 13, lettera c) del Bando, si chiede se occorra fornire l’elenco nominativo del personale impiegato.
Risposta:Non occorre.
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Domanda:
[03/03/2016 14:53] Si chiede a quanto ammontino le spese di pubblicità da rimborsare alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione.
Risposta:In questo momento non sono note. Si presume sulla base dell’esperienza di altre gare di appalto aventi lo stesso oggetto che non supereranno € 1.000.
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Domanda:
[03/03/2016 14:53] Essendo facoltà di ogni operatore economico di partecipare a più lotti, si chiede se in tal caso si possa essere anche aggiudicatari di più lotti, oppure di uno solo. In quest’ultimo caso, si chiede in base a quale criterio verrà selezionato il lotto di aggiudicazione.
Risposta:E’ possibile partecipare a più lotti, risultandone anche aggiudicatari.
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Domanda:
[03/03/2016 10:55] In alcune FAQ si fa riferimento a intere palazzine destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo e la risposta è che comunque non possono superare il rapporto 1/5. Ma se nella palazzina ci sono ad esempio solo 4 alloggi e tutti adibiti ai richiedenti asilo e non vi sono altre palazzine vicine che lo portano a configurarsi come un condominio, possono essere considerati idonei ed adeguati alle caratteristiche previste dal bando?
Risposta:Sui condomini sono state già pubblicate due faq.
Nell'esempio dei 4 alloggi se l'azienda X ha acquisito la disponibilità di tutti gli alloggi è evidente che i proprietari sono tutti d'accordo e quindi il problema non si pone.
Invece se l'azienda acquisisse la disponibilità di 3 alloggi su 4 la proposta non potrebbe essere considerata idonea a quanto stabilito dal bando perchè il quarto condomino eccepirebbe, a ragione, il mancato rispetto del limite del quinto. Nulla impedisce, ovviamente, che il quarto condomino – per rimanere all’esempio - possa comunque manifestare il suo assenso nelle forme stabilite dal Codice Civile e - se esistente – dal regolamento di condominio.
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Domanda:
[03/03/2016 10:54] La dotazione di personale minima pubblicata all’interno dell’avviso pubblico pare essere in contrasto con il capitolato relativo al “manuale operativo Sprar”. Infatti a pag.14 del Manuale per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata alla voce “numero del personale” si prevede una proporzione media di un operatore ogni quattro/cinque beneficiari (ad eccezione del personale amministrativo, delle consulenze esterne e del personale ausiliario) e, nel caso il numero dei beneficiari sia superiore alle 20 unità, non si può prevedere meno di un operatore ogni otto accolti. Come è compatibile questa indicazione con quanto previsto dall’allegato 8 sul personale, che invece prevede 2 operatori per strutture fino a 50 ospiti?
a. Sempre il Manuale Operativo prevede che l’equipe abbia direttamente al suo interno o che se ne avvalga in maniera strutturata e continuativa di alcune figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore socio sanitario, operatori per la mediazione linguistica. Il monte ore per ogni figura professionale, indicato nel citato allegato 8, sembra quindi essere in contrasto con quanto prevede il manuale Sprar.
b. Sempre il Manuale Operativo non prevede nello specifico la presenza di un medico o di un infermiere ma di un referente per la salute che approfondisce la conoscenza degli ospiti, individua le risorse sanitarie e fa da riferimento con le strutture sanitarie locali (che vengono indicate a pag. 73)
c. Ancora in merito ai corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, in quanto il Manuale a pag 47 prevede la garanzia per i beneficiari dell’accesso, la fruibilità e la frequenza di corsi senza interruzione nel corso dell’anno per un numero minimo di 10 ore settimanali e, se l’offerta esterna di corsi di lingua risulti inadeguata in termini di continuità, il progetto di accoglienza è tenuto ad attrezzarsi con corsi al proprio interno con classi non superiori alle 15 persone. Il solito allegato 8 fa invece riferimento a 8 ore settimanali.
A quale dei due criteri il progetto di accoglienza e assistenza deve uniformarsi?
Risposta:Si riportano, di seguito, i primi passi del capitolato che si ritengono dirimenti per comprendere il rapporto fra il capitolato stesso e lo SPRAR.
Il presente capitolato viene redatto secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot.n.14906 del 17.12.2014 e cioè con l’intento di adeguare – ove possibile – le prestazioni oggetto dell’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale a quelle desumibili dai servizi e dalle linee guide dello SPRAR …….
Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si rinvia – per quanto compatibili - al “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “Manuale unico di rendicontazione” (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).
Da ciò si desume che il manuale SPRAR si applica per quanto possibile e se ed in quanto compatibile con il capitolato.
Gli strumenti del bando, quindi, per individuare il personale da utilizzare sono DUE: il capitolato e la dotazione minima di cui all’allegato 8.
Tra i due prevale sempre (come già puntualizzato in altre faq) quello più favorevole alla stazione appaltante. Quindi, ad esempio, per il corso di lingua (punto c) del quesito) le ore minime sono 10 (come dice il capitolato) e non 8 (come dice l'allegato 8).
Per quanto riguarda le lettere a) e b) del quesito va utilizzata la dotazione minima dell'allegato 8 fermo restando che le esigenze degli ospiti devono essere sempre soddisfatte.
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Domanda:
[02/03/2016 11:02] Con riferimento alla parte del bando in cui è consentita la partecipazione di alberghi e strutture simili a condizione che ricorrano all'avvalimento di altri operatori economici che abbiano i requisiti tecnici richiesti dal bando stesso, si chiede se tale condizione sia necessaria anche per quelle strutture ricettive che già oggi effettuano tale attività benchè non indicata nell'oggetto sociale desumibile dalla visura camerale.
Risposta:E' assolutamente necessario che i soggetti che partecipano al bando abbiano tutti i requisiti richiesti e, pertanto, un azienda operante nel settore alberghiero o ricettivo in generale (ad esempio casa per ferie, pensione, affittacamere ecc.....) dovrà ricorrere all'avvalimento come indicato nel bando o comunque ad altre forme di alleanze od appoggio con altri operatori del settore in possesso dei requisiti.
Anche coloro i quali eccezionalmente, in relazione alle circostanze di particolare urgenza che hanno caratterizzato l'affidamento dei servizi in questione, svolgono già tale attività devono adempiere a quanto sopra.
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Domanda:
[02/03/2016 11:01] Bando di gara, punto n. 5 - Luogo di esecuzione del servizio: si chiede conferma della possibilità di indicare come locali di esecuzione del servizio oggetto della presente gara anche quelli che sono già nella disponibilità del concorrente ma che devono essere ancora parzialmente ristrutturati e che saranno disponibili al più tardi alla data presunta di inizio del servizio (01/04/2016). Inoltre si chiede se, per ogni locale messo a disposizione, è possibile indicare il numero massimo di persone a cui si può dare accoglienza, anche se diverso dal numero di posti per cui si partecipa alla gara.
Risposta:L'ipotesi prospettata di indicare come locali di esecuzione del servizio oggetto della presente gara anche quelli che sono già nella disponibilità del concorrente è ammissibile ma si richiama l'attenzione sulle responsabilità nelle quali incorrerebbe il concorrente aggiudicatario che negli stretti termini previsti dal bando non dovesse mettere a disposizione della Prefettura i posti dichiarati in sede di partecipazione.
Riguardo l'ultima parte del quesito è senz'altro possibile indicare il numero massimo di posti disponibili diverso dal numero di posti per i quali si partecipa partendo, ovviamente dal presupposto che il primo numero sia maggiore o uguale al secondo. Si osserva, tuttavia, che non si comprende l'utilità dell'informazione.
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Domanda:
[02/03/2016 11:00] Bando di gara, punto n. 12 - Documentazione per partecipare alla procedura: si chiede conferma che la richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive previste nel Bando di gara da pag. 22 a pag. 28 possono essere rese utilizzando i modelli pubblicati sul sito della Prefettura di Torino, senza la necessità di dichiarazioni integrative.
Risposta:Si conferma per quanto attiene alle dichiarazioni. Si richiama l'attenzione che le pagine citate contengono i riferimenti anche a documentazione che va materialmente prodotta (ad esempio le referenze bancarie).
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Domanda:
[01/03/2016 10:04] In merito all’allegato pasti si chiede se la seguente modalita’ utilizzata dalla nostra cooperativa possa essere considerata corretta:
La nostra cooperativa acquista settimanalmente l’equivalente di 32 euro di derrate alimentari per ciascun ospite atte a coprire il fabbisogno di 7 prime colazioni (latte, te’, caffe’ e biscotti), 7 pranzi (un primo un secondo, un contorno frutta o dolce) e 7 cene (un primo un secondo, un contorno frutta o dolce). Le derrate vengono acquistate e consegnate da un operatore e conservate adeguatamente. Si conservano i relativi scontrini (che vengono rendicontati alla Prefettura su richiesta) e ciascun utente firma settimanalmente un registro di ricevimento derrate. I pasti vengono preparati dagli utenti sotto la supervisione di un operatore.
Risposta:Si veda risposta ad altro simile quesito.
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Domanda:
[01/03/2016 10:01] Quanto richiesto dall’Avviso pubblico al punto 13 lettera i) “La disponibilità a recarsi anche in luoghi ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 5 dell’Avviso (sempre a proprie spese e cura) per il trasporto degli ospiti”, unitamente a quanto richiesto al punto 15 lettera i) che reca “… il concorrente deve precisare in quali regioni è disponibile a recarsi per il trasporto dei profughi”, è da intendersi riferito:
-sia alla fase di trasporto dal luogo indicato dalla Prefettura (fase di trasferimento) al luogo di svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza, -sia alla fase eventuale successiva di trasferimento dal luogo di svolgimento del servizio ad altri luoghi indicati dalla Prefettura, - o solamente a quest’ultima?
Risposta:Si fa riferimento al tragitto tra il luogo di arrivo degli ospiti e quello dove è ubicata la struttura nella quale si svolgerà l'attività di accoglienza.
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Domanda:
[29/02/2016 11:50] Riferimento: “Si avverte che non potranno essere considerati idonei locali ubicati in edifici condominiali nei quali il rapporto tra unità adibita all’accoglienza e il totale delle unità abitative dell’edificio sia superiore a 1/5. ( Art. 5 Bando di Gara) .
Ci si domanda come e se debba essere calcolato il quinto indicato qualora l’edificio in analisi sia costituito, ad esempio, da una palazzina di 6 alloggi che vengono tutti e 6 locati ed adibiti all’accoglienza.
Risposta:Benchè nel Codice Civile non si rinvenga una definizione precisa di condominio esso viene comunemente inteso come una particolare forma di proprietà nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.
Quindi un palazzo che si componga di più unità immobiliari (a prescindere dal loro numero) che sono di proprietà esclusiva di più di un proprietario e nel quale coesistano anche parti comuni di proprietà comune va definitivo come condominio.
Qualora ci si trovi, dinanzi ad un condominio la conseguenza è che non potranno essere considerate idonee per le finalità dell’accoglienza unità abitative in misura superiore ad un quinto del totale delle stesse.
In un condominio di 6 alloggi, pertanto, non potrà considerarsi idoneo per l’accoglienza più di un quinto di 6 alloggi ossia 1 solo alloggio.
Tuttavia si ritiene che i condomini possano acconsentire al superamento della quota del quinto. Tale consenso dovrà essere documentato dal concorrente e dovrà comunque essere espresso tenendo presente quanto disposto dal Codice Civile e – se esistente – dal regolamento di condominio.
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Domanda:
[29/02/2016 11:49] E’ possibile ipotizzare di mettere a disposizione una struttura in fase di partecipazione e poi di sostituirla con una o più in un momento successivo?
Risposta:Presa visione del bando di gara si ritiene che esso non precluda questa possibilità qualora essa sia prospettata già in sede di partecipazione.
Qualora invece il cambio di strutture dovesse avvenire in fase di esecuzione del contratto senza che ciò fosse stato dichiarato al momento della partecipazione alla gara il bando stabilisce che: “……in casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, in fase di esecuzione del contratto, potranno anche essere individuate strutture diverse da quelle accertate al momento della stipula del contratto purchè evidentemente esse siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando ed abbiano caratteristiche almeno equivalenti a quelle indicate in contratto sulla base di insindacabile giudizio della Prefettura…..”
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Domanda:
[29/02/2016 11:48] Qualora nello stesso lotto si intenda partecipare con due o più progetti diversi occorre tenere i due progetti separati e quindi produrre doppia documentazione oppure è possibile riunirli in un unico progetto dettagliando separatamente l’organizzazione ed il conto economico ?
Risposta:Nell’ambito dei singoli lotti il concorrente può formulare una sola domanda di partecipazione per ciascuno di essi. Ovviamente, però, può formulare l’offerta con riferimento a più soluzioni progettuali. Egli quindi chiederà di partecipare al lotto X per un numero N di posti di cui, ad esempio, M nella struttura TIZIO e P nella struttura CAIO (con M + P = N). Qualora le modalità proposte di gestione dell’attività di accoglienza e di assistenza siano diverse, il concorrente dovrà darne esplicitazione nella offerta tecnica.
Per quanto attiene all’Offerta economica il concorrente nel dettagliare i costi da cui scaturisce il prezzo offerto dovrà separare i due elenchi. Il prezzo offerto, tuttavia, dovrà essere UGUALE per le due soluzioni progettuali.
Per maggior chiarezza si precisa che qualora il concorrente intenda partecipare come sopra descritto dovrà produrre una sola busta contenente l’offerta economica ed una sola busta contenente l’offerta tecnica.
Se, invece, la differenziazione fra le proposte progettuali attiene a lotti diversi le domande di partecipazione saranno diverse ed anche le relative offerte potranno differenziarsi anche per la parte economica.
Quindi riprendendo l’esempio prima proposto se il concorrente intende partecipare per N posti di cui M nella struttura TIZIO che si trova nel lotto X e P nella struttura CAIO che si trova nel lotto Y, egli dovrà produrre una domanda di partecipazione per il lotto TIZIO ed un’altra per il lotto CAIO.
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Domanda:
[29/02/2016 11:47] In merito all'allegato pasti ci chiediamo quanto segue. La nostra cooperativa ha fono ad ora fornito il cibo ed un corso di cucina per le prime due settimane di accoglienza, poi fornito tutti i lunedì ad ogni ospite 32 euro. Un educatore inizialmente accompagna gli ospiti a far la spesa e li assiste nella preparazione del cibo. Nell'arco di qualche settimana i soggetti sono autonomi nella spesa e nella preparazione dei pasti. Ciò consentirà loro di essere maggiormente autonomi nel futuro..
Ora , in linea con l'allegato pasti del bando, dobbiamo procedere con la convenzione con un servizio catering? Grazie
Risposta:Presa visione del bando, del capitolato e dell'allegato "Pasti" si ritiene che la modalità operativa descritta non sia conforme a quanto richiesto. Si comprende bene come il percorso utilizzato, in teoria, sia utile per accompagnare gli ospiti verso un grado di autonomia sempre più accentuato, ma è altresì comprensibile come la messa a disposizione di denaro per l'acquisto di cibo si possa prestare ad operazioni distorsive della corretta gestione degli ospiti stessi. Potrebbero, invece, essere messe a disposizione delle derrate, in misura ovviamente adeguata rispetto a quanto indicato nell'allegato "Pasti", ma il processo di preparazione e consumazione dei pasti dovrebbe comunque sempre essere sottoposto all'attenta vigilanza degli operatori poichè anche le derrate - benchè meno "appetibili" del denaro contante - possono prestarsi alle operazioni distorsive di cui si è scritto sopra.
Naturalmente la corretta somministrazione dei pasti come di tutte le altre prestazioni e forniture oggetto degli obblighi contrattuali sarà oggetto delle ispezioni e dei controlli della Prefettura e di tutti gli altri organismi a ciò istituzionalmente preposti ed a quelli ai quali comunque la Prefettura stessa riterrà di rivolgersi per un ausilio in tale attività.
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Domanda:
[29/02/2016 11:46] A pag. 17 del bando di gara vi è la determinazione del numero di ospiti in base ad un coefficiente, qualora si avesse l’intenzione di dare disponibilità di un determinato numero di posti ed il calcolo scaturito non raggiunga il coefficiente richiesto bisogna ridimensionare l’offerta di posti disponibili? E’ vincolante tale requisito?
Risposta:Qualora non si raggiunga il coefficiente indicato dal bando bisognerà ridurre l'offerta di posti in quanto verrebbe a mancare uno dei requisiti di partecipazione. Si rammentano comunque le possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal Codice degli Appalti per implementare le proprie capacità (ad esempio l'avvalimento o la partecipazione in Associazione temporanea d'imprese).
Si ritiene doveroso puntualizzare, infine, che tra i requisiti richiesti dal bando quello indicato a pagina 17 è il seguente: "i concorrenti devono avere prestato i suddetti servizi anche non continuativamente, nell'arco dell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, per i soggetti pubblici individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n.163/2006 e smi per un numero di giorni/persone almeno pari alla metà del numero ottenuto moltiplicando 274 giorni per il numero di posti per il quale chiedono di partecipare".
Ciò che, poi, segue - sempre a pagina 17 - è un mero esempio numerico riferito ad un concorrente che intenda partecipare per 20 posti, ma è evidente che se i posti fossero in numero diverso il risultato dell'esempio sarebbe anch'esso diverso. Supponiamo, infatti, che un concorrente voglia partecipare per 50 posti. Il risultato dell'esempio sarebbe 50 x 274 : 2 = 6850.
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Domanda:
[29/02/2016 11:44] in merito all’allegato n. 12, del Bando succitato, “allegato 1 modello n.1 –attivazione procedura certificazione massiva/cerpa" ci servirebbero delucidazioni sulla modalità di compilazione, se va compilato:
nella sezione “dati del richiedente” dobbiamo lasciare Prefettura di Torino o inserire i dati di tutti i firmatari della istanza di partecipazione? Qual è il numero di protocollo da inserire? Cosa si intende con “si allega, su supporto magnetico, file contenente n.ro (___) nominativi” e “modalità di consegna dei certificati”, che tipo di file vanno allegati? perchè e già indicato “44” come numero nominativi? le caselle barrate devono restare tali?
Risposta:Il quesito fa riferimento ad un allegato presente sul sito soltanto per poche ore il primo giorno della pubblicazione. Avvedutici del refuso abbiamo immediatamente provveduto alla sua sostituzione. Si invita, pertanto, a consultare il sito.
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Domanda:
[25/02/2016 08:27] In materia di avvalimento, in specifico rispetto alla partecipazione del soggetto ausiliario su lotto differente rispetto al lotto sul quale partecipa il soggetto ausiliato, potete confermare che la fattispecie menzionata non ricade nel caso espressamente vietato dall’art 49 comma 8 del D.L. 12 apr 2006 n. 163 – Codice degli appalti?
Ovvero, se il soggetto B si avvale di A, in possesso dei requisiti tecnici per la partecipazione, e partecipa sul lotto x e y, mentre A partecipa al lotto z, si ricade nel divieto di cui all'art 49 citato o la partecipazione di entrambi i soggetti è regolare?
Risposta:L’ipotesi prospettata nel quesito è regolare.
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Domanda:
[25/02/2016 08:26] Il documento allegato A all’Avviso pubblico sopracitato, “Capitolato per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza…”, nel capitolo TEMPI DELL’ACCOGLIENZA, fornisce indicazioni collegate ad - articolo 5 comma 6, - articolo 11 comma 1 del D.lgs. 30/05/2005 n. 140, articoli poi abrogati dal D.lgs 18/08/2015 n. 142, che reca all’art. 24 Abrogazioni, “1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140”.
A quale testo di legge occorrerà attenersi durante la gestione del Servizio, in particolare riguardo ai tempi dell’accoglienza, considerando che il più recente D.lgs. ha portato da 6 ad 1 i mesi di accoglienza previsti dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria?
Risposta:Ovviamente non può che farsi riferimento alla vigente normativa che, ad ogni evidenza, supera il capitolato nella parte in cui questo fa riferimento ad un testo di legge abrogato.
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Domanda:
[24/02/2016 11:02] Riferimento: “Si avverte che non potranno essere considerati idonei locali ubicati in edifici condominiali nei quali il rapporto fra l’unità adibita all’accoglienza e il totale delle unità abitative dell’edificio sia superiore a 1/5.” (Art. 5 del Bando di Gara)
In relazione al paragrafo citato, ci si domanda come debba essere calcolato il quinto indicato qualora l’edificio in analisi sia costituito, ad esempio, da una palazzina di tre alloggi – condizione diffusa nelle piccole realtà urbane di provincia -.
In subordine, ci si domanda se detto criterio debba essere applicato ad alloggi di nuova acquisizione – successivamente all’aggiudicazione della presente gara - e non ad edifici attualmente impiegati nel progetto di accoglienza ed ospitanti richiedenti/titolari già integrati con il tessuto sociale territoriale e con le stesse realtà condominiali.
Risposta:Occorre verificare se nell’unità immobiliare in riferimento esista un regolamento condominiale e se essa può definirsi un vero e proprio edificio condominiale. Nel caso in cui si riscontri tale caratteristiche potranno essere utilizzate per le finalità del bando di gara solo un quinto degli alloggi quindi nel caso dell’esempio solo uno.
La domanda in questione, poi, nella seconda parte, consente di chiarire un aspetto molto importante. La procedura di gara bandita in data 10 febbraio non fa differenza fra unità alloggiative di nuova o di vecchia acquisizione. Tutti i contratti stipulati in precedenza sono scaduti e pertanto allo stato attuale le procedure di gara ripartono dall’inizio per tutti.
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Domanda:
[24/02/2016 11:01] Riferimento: “I servizi dovranno essere resi utilizzando la dotazione minima di personale di cui all’allegato 8” (Art. 2 del Bando di Gara)
La scrivente gestisce il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo con una metodologia progettuale afferente al modello dell’”accoglienza diffusa” (appartamenti di civile abitazione accoglienti un limitato numero di ospiti) nell’ottica di facilitare l’acquisizione dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari (come declinato dallo Sprar, da codesta Stazione Appaltante nei documenti di gara e dalla Regione Piemonte).
In questo ambito, impiega mediatori culturali e linguistici, infermieri professionali ed O.S.S. in organico della cooperativa e si avvale di liberi professionisti per interventi specializzati (psicologi, medici specialistici, supervisori d’équipe, avvocati, ecc.). Per quanto concernente la diagnostica sanitaria vengono utilizzati i medici di base del SSN, per gli interventi a carattere “sociale” viene fatto riferimento agli assistenti sociali degli Enti territorialmente competenti, per l’alfabetizzazione ed i corsi di lingua ci si avvale in via prioritaria di Centri di Formazione accreditati sulla base di specifiche convenzioni.
Gli interventi delle diverse figure professionali avvengono non secondo una semplice calendarizzazione predefinita ma sulla base dei Progetti Individuali degli ospiti e delle eventuali necessità/urgenze.
Considerati, quindi, il criterio dell’accoglienza diffusa, nonché le modalità gestionali sopra descritte, ci si domanda come questi possano essere coniugati con i parametri declinati nell’allegato 8) del bando di gara – ivi compresa la presenza dell’operatore notturno -.
Risposta:Il modello dell’accoglienza diffusa può senz’altro essere attuato. Si intende dire che la dotazione minima deve essere parametrata non con riguardo alla singola unità abitativa, ma alla somma delle unità abitative rientranti tutte nel medesimo lotto, avendo cura, comunque, che i servizi vengano di fatto resi nel miglior modo possibile. Si veda al riguardo il quesito già formulato sul punto da altro operatore.
E’ senz’altro corretto prevedere interventi delle diverse figure professionali in base alle esigenze degli ospiti ed ai progetti individuali, ma questo modus operando deve essere integrato dalla previsione di un numero minimo di presenza delle varie figure secondo quanto indicato nell’allegato 8 e nel capitolato, adottando tra i due – come già ripetutamente osservato – le soluzioni più favorevoli alla stazione appaltante.
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Domanda:
[24/02/2016 10:44] In merito all’allegato n. 8 dotazione minima di personale vorremmo sapere quante ore si intendono per 1 giorno alla settimana del presidio medico.
Vorremmo chiedere inoltre se può essere utilizzato personale volontario nelle varie figure previste e se si fino a che percentuale massima.
Risposta:L’allegato 8 non specifica il numero di ore. Pertanto queste dovranno essere adeguate rispetto alle esigenze operative.
In ogni caso si sottolinea che l’allegato 8 deve essere considerato insieme al capitolato d’appalto nel senso che, qualora una stessa prestazione sia considerata sia nell’allegato in questione sia nel capitolato, essa va resa secondo le modalità quantitative e qualitative maggiori.
L’utilizzo del personale volontario non è contemplato dal bando. Il prezzo offerto dal concorrente deve, anzi, essere adeguatamente remunerativo del costo del lavoro e di tutti gli oneri riflessi ad esso connessi.
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Domanda:
[24/02/2016 10:43] La nostra cooperativa si occupa, per statuto, da oltre 10 anni ,di accoglienza e assistenza di soggetti fragili e svantaggiati. Operiamo anche in convenzione con l'asl ___ per altre strutture di accoglienza e siamo stati certificati iso9001.. Pertanto,in merito al capitolo 10 del bando ed al requisito "Organismi che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell'appalto, Le chiediamo se possiamo considerarci rientranti in tale definizione.
Risposta:Una risposta precisa al quesito richiederebbe l’analisi dettagliata dello statuto o dell’oggetto sociale del richiedente.
In linea generale si osserva che il bando, a pagina 16, risponde all’esigenza della stazione appaltante di intrattenere rapporti con soggetti che operino nella “accoglienza” e nella “assistenza” e che quindi siano abilitati a svolgere entrambe le attività e non solo una parte limitata delle stesse. Non è, poi, indispensabile che tale attività di accoglienza ed assistenza si rivolga esclusivamente alla categoria dei profughi, ma deve trattarsi di un’attività – per così dire – “globale” che abbracci, cioè, il complesso dell’accoglienza e dell’assistenza e non segmentata o settorializzata in un solo comparto. A titolo meramente esemplificativo un soggetto che, ad esempio, abbia come oggetto sociale la sola attività di mediazione culturale si ritiene che non sia in possesso del requisito richiesto dal bando. Tale attività, infatti, per quanto costituisca un aspetto importante dell’assistenza ed accoglienza di profughi, non esaurisce da sola tale complessa attività, ma ne costituisce solo una parte.
E’ proprio per la medesima motivazione, per fare un ulteriore esempio, che il bando vieta la partecipazione come soggetti singoli di alberghi ed attività ricettive simili. Essi, infatti, hanno come oggetto l’attività di alloggio che, certamente, costituisce una parte importante dell’attività, ma non la globalità o comunque la maggior parte dell’attività stessa.
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Domanda:
[24/02/2016 10:14] Insegnamento della lingua è riferito alle 10 ore settimanali richieste nel bando?
Risposta:L’insegnamento della lingua deve essere effettuato secondo la previsione più favorevole alla stazione appaltante tra quanto indicato nell’allegato 8 e quanto riportato nel capitolato di appalto (dunque per almeno 10 ore settimanali)
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Domanda:
[24/02/2016 10:12] L’ Assistente sociale può essere richiesta alle strutture asl del territorio?
Risposta:Sì, ma con opportuna documentazione sempre disponibile in Struttura e visionabile in occasione delle visite ispettive da parte di questa Prefettura.
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Domanda:
[24/02/2016 10:11] Il sostegno socio-psicologico e l’informazione normativa possono essere svolte da uno degli operatori?
Risposta:Sì, a condizione che siano in possesso dei requisiti necessari per un corretto espletamento delle prestazioni.
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Domanda:
[24/02/2016 10:10] In riferimento al medico, nel caso in cui gli ospiti della struttura abbiano la tessera sanitaria e il medico curante, quante sono le ore richieste di presenza in struttura e l’inquadramento?
Risposta:Le ore di presenza in struttura del medico sono quelle indicate nell’allegato 8. Qualora gli ospiti siano in possesso di tessera sanitaria e medico curante si può fare ricorso a tale figura.
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Domanda:
[24/02/2016 10:09] In riferimento all’infermiere, nel caso in cui gli ospiti della struttura che non necessitano di assistenza sanitaria continua, quali sono le mansioni e l’inquadramento?
Risposta:L’infermiere deve essere comunque disponibile. Non è infatti ipotizzabile a priori – come invece nel quesito è prospettato – una non necessari età delle prestazioni.
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Domanda:
[24/02/2016 10:08] In riferimento ai 2 operatori diurni e quello notturno, in che modo devono essere presenti o disponibili per la struttura? E’ stabilito il tipo di contratto che devono avere con la cooperativa e quante ore devono essere presenti nelle singole strutture? Con quali modalità? (es. posto letto e disponibilità pasti)
Risposta:Gli operatori devono essere sempre presenti. Il tipo di contratto con gli operatori è rimesso all’autonomia dell’appaltatore, ovviamente nel rispetto della legge per il contratto prescelto.
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Domanda:
[24/02/2016 10:08] Il termine ‘struttura’ che deve dotarsi dei requisiti minimi è riferito alla cooperativa aggiudicataria o alla singola unità abitativa?
Risposta:Ci si riferisce alla singola unità abitativa.
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Domanda:
[18/02/2016 10:37] In merito alla gara di appalto per i migranti, con la presente vorremmo sapere se, partecipando a più lotti, è necessario produrre più polizze fidejussorie provvisorie ( 1 per ciascun lotto ), oppure è possibile produrne 1 complessiva, con indicazione nell’allegato dei lotti a cui si partecipa, numeri dei posti, importo presunto per ciascun lotto.
Risposta:Sono ammesse entrambe le possibilità.
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Domanda:
[18/02/2016 10:37] Nel caso di rapporti con una sola Banca, e quindi una sola referenza bancaria, quale documentazione si può produrre per comprovare i requisiti economico-finanziari? può fare qualche esempio?
Risposta:Innanzitutto si richiama l’attenzione sulla circostanza che la mancata produzione della seconda referenza bancaria deve scaturisce da giustificativi motivi e non può consistere in una mera scelta strategica del concorrente.
Ciò premesso si ritiene che la documentazione sostitutiva possa essere costituita da bilanci di esercizio, dichiarazioni iva, fatture emesse. Insomma tutto ciò che concretamente possa far dedurre la capacità economico – finanziaria del concorrente.
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Domanda:
[17/02/2016 10:20] La nostra DITTA ha già cominciato e vorrebbe sviluppare ulteriormente un metodo di lavoro che ci sembra funzionare.
Accogliamo in prima istanza i profughi nella struttura TIZIO (lotto X), quando gli ospiti hanno raggiunto un livello di autonomia sufficiente, con permessi, carta di identità, ecc, per favorire l'integrazione attraverso percorsi formativi e per quanto possibile lavorativi, vengono spostati nella struttura CAIO (lotto Y) , e stiamo allestendo una seconda struttura (lotto Z) per lo stesso scopo.
I posti nuovi che mettiamo a disposizione sono però sempre nella struttura TIZIO (la nostra prima accoglienza) e spostiamo a mano a mano i più autonomi.
Dobbiamo partecipare al bando per più lotti?
Oppure, essendo strutture per noi di "seconda accoglienza" possiamo considerarle strutture distaccate della struttura TIZIO?
Risposta:Non è previsto nel bando di gara il percorso prefigurato nel quesito.
Nell’esempio che codesta Ditta propone, pertanto, si dovrà chiedere di partecipare per il solo lotto X.
Gli eventuali spostamenti in relazione alle esigenze della “seconda accoglienza” o ad altre problematiche operative andranno concordate e comunque previamente autorizzate dalla Prefettura che si riserva al riguardo di esprimere il suo insindacabile giudizio.
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Domanda:
[17/02/2016 10:19] Per quanto concerne la cauzione provvisoria del 2% essa va calcolata sulla base dell'importo presunto riferito ai posti richiesti oppure ai posti dell'intero lotto? Ad esempio se sul lotto XY di 250 persone una cooperativa si propone per 25 posti, la cauzione provvisoria sarà di 47.950 € (250persone*274gg*35€*2%) oppure di 4.795 € (25persone*274gg*35€*2%)?
- inoltre, sempre con riferimento alla cauzione provvisoria il valore da considerare nel calcolo dell'importo presunto è 35€ oppure il prezzo proposto dal proponente?
- con riferimento all'allegato 8 come si calcolano le prestazioni da erogare in termini di personale, assistenza sanitaria e psico-sociale e mediazione culturale nel caso di singoli appartamenti che ospitano 4/5 persone? Son considerati anch'essi strutture fino a 50 ospiti o si applicano i parametri stabiliti nel manuale SPRAR?
Risposta:La cauzione provvisoria va calcolata sul numero di posti per i quali si chiede di partecipare nell’ambito del lotto di riferimento. Essa va calcolata considerando l’importo a base d’asta di € 35,00.
Per quanto riguarda la parte relativa al quesito sulla dotazione del personale, occorre cumulare il numero di posti offerti nel singolo lotto anche laddove essi scaturiscano dalla disponibilità di piu’ strutture. Il totale di tale cumulo viene utilizzato per determinare la dotazione minima del personale secondo le tabelle di cui all’allegato 8.
A prescindere da tali dotazioni minime devono comunque essere garantiti nella loro totalità tutti i servizi indicati nel capitolato.
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Domanda:
[17/02/2016 10:18] Vorremmo chiedere in merito alla gara se in caso di RTI, ogni soggetto potrà ancora, come è stato possibile fino ad ora, emettere fattura singolarmente per la parte di fornitura che gli compete.
Vorremmo sapere inoltre se è possibile, per esempio, partecipare al lotto 1 singolarmente, al lotto 2 in RTI con X e al lotto 3 in RTI con Y?
Risposta:Le modalità di fatturazione vanno disciplinate nell’atto costitutivo dell’ATI.
L’esempio indicato nel quesito è fattibile.
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Domanda:
[17/02/2016 10:16] Le scrivo per chiedere alcuni chiarimenti preliminari in merito al bando in oggetto.
Il primo e più importante riguarda la condizione di ammissione di cui a pag. 17 dell'avviso pubblico, che trova riscontro nel requisito minimo di partecipazione di cui a pag. 20 e nella dichiarazione sostitutiva di cui a pag. 24.
In proposito, vorrei capire meglio il contenuto e la portata della condizione di ammissione in questione, ed in particolare:
- se il riferimento a "i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente Appalto", che i partecipanti devono aver svolto negli ultimi tre anni, deve intendersi all'insieme degli interventi e servizi minimi garantiti che rientrano nella definizione di accoglienza integrata, oppure se per soddisfare il requisito è sufficiente poter dichiarare e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni per i soggetti pubblici alcuni soltanto dei "servizi di assistenza ed accoglienza oggetto dell'Appalto" (ad es., per quanto ci riguarda, servizi di interpretariato, di mediazione culturale, di consulenza e orientamento, di accompagnamento, ecc.).
La seconda domanda è conseguenza della prima: si tratta di un requisito vincolante o può essere comunque soddisfatto anche solo parzialmente?
Le chiedo ancora una cosa: mi può indicare dove posso trovare il valore economico e gli altri dati di ciascun lotto?
Risposta:NON è sufficiente per qualificare un’attività come “assistenza ed accoglienza” operare in un solo segmento di tale complessa attività. A titolo esemplificativo operare nel solo settore sanitario o infermieristico o dell’informazione normativa o dell’assistenza sociale non può essere inteso di per sé come “assistenza ed accoglienza”.
Allo stesso tempo avere svolto servizi di interpretariato , di mediazione culturale o di orientamento non è di per sé sufficiente per potersi inquadrare nell’ambito dell’attività di assistenza e di accoglienza.
Il requisito è vincolante. Tuttavia si rammenta la possibilità di ricorrere ad “alleanze” con altri operatori ricorrendo, ad esempio, all’associazione temporanea di imprese o all’avvalimento.
Quanto al valore di ciascun lotto, esso è indicato a pagina 3 del bando ed è pari a € 2.397.500,00.
Si ritiene utile sottolineare, comunque, che il partecipante alla gara può chiedere di partecipare anche per un numero di posti inferiore a quello del lotto di riferimento.
2017 Bando di gara del 26/01/2017 per affidamento servizio accogl e assist. stranieri richiedenti protez. internaz.
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Domanda:
[02/03/2017 11:22] In merito al bando di cui all'oggetto siamo a chiederle per quanto riguarda la Fideiussione provvisionale del 2/. che durata temporale / scadenza deve avere/riportare.
Risposta:180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte (dunque dal 3 marzo).
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Domanda:
[02/03/2017 11:21] Si richiede una precisazione in merito alla scheda in cui riportare analiticamente i costi dell'appalto, da allegare all'offerta economica.
Tale dettaglio di costi deve far riferimento ai 9 mesi di validità del bando di gara, dalla data presunta del 01.04.2017 fino alla data anch'essa presunta del 31.12.2017? Oppure deve considerare un altro arco temporale?
Risposta:Bisogna fare riferimento alla durata dell’appalto.
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Domanda:
[02/03/2017 11:20] Con riferimento al punto 10, “Requisiti minimi di partecipazione”, capoverso 3: viene indicato che, se l’offerta prevede una struttura collettiva e una o più microstrutture all’interno del medesimo comune e/o raggio di distanza,allora la dotazione di personale dovrà vedersi commisurata separatamente a ciascuna delle due tipologie di strutture. Ma qual è, in termini numerici, il discrimine preciso fra la definizione di “microstruttura” e di “struttura collettiva”?
Perché così si dedurrebbe che due situazioni con numero complessivo di posti analogo, l'una però formata da struttura collettiva + una microstruttura, e l'altra formata esclusivamente da numerose microstrutture (magari persino superiore nel numero totale di posti), dovrebbero dotarsi di un quantitativo di personale differente.
Risposta:Per microstruttura si intende un appartamento che ospita un numero di persone non superiore a quelle che compongono un nucleo familiare medio (dunque 3/5 persone).
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Domanda:
[02/03/2017 11:19] In ordine al punto 13, "Modalità di formulazione dell'offerta": laddove si richiede (punto "a") "L’applicazione di know how e di metodologie gestionali proprie dello SPRAR maturate nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando con documentata ed adeguata dimostrazione a comprova del requisito. (non potrà essere attribuito punteggio in mancanza di documentazione)", in che modo e con quale documentazione tale esperienza dovrebbe essere dimostrata? Presumibilmente con le stesse convenzioni e bandi già precedentemente in essere con lo stesso ufficio della Prefettura.
Risposta:Vedi risposta ad altra faq.
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Domanda:
[02/03/2017 11:19] E’ possibile partecipare offrendo dei posti in un immobile per poi cambiarlo dopo la stipula del contratto di appalto?
Risposta:L’immobile può essere cambiato in un momento successivo solo in presenza di circostanze eccezionali che dovranno essere comprovate e comunque valutate dalla stazione appaltante.
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Domanda:
[02/03/2017 11:18] Relativamente all'offerta economica (punto 13 del Bando) si chiede se la scheda allegata, in cui riportare analiticamente i costi dell'appalto suddivisi nei vari elementi, debba dettagliare: l'importo totale (inteso n. posti offerti per importo pro die pro capite offerto) oppure il costo pro die pro capite singolo; se nel primo caso, si chiede se il costo debba essere conteggiato fino al 31/12/2017 oppure per i 548 giorni (indicati al punto 7 del Bando?
Risposta:Va bene indicare i costi pro die pro capite.
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Domanda:
[02/03/2017 11:17] Chiediamo dei chiarimenti sull'allegato 4 del Bando di gara di Torino riguardo al DGUE. Abbiamo notato delle discordanze sulla parte IV: "Criteri di selezione" sulla quale non sono inseriti vari punti come: *A: Idoneità *; *B: Capacità economica e finanziaria;* C: Capacità tecniche e professionali; *D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.* * * e che non è indicato, non sappiamo se di proposito, la Parte V: " Riduzione del numero di candidati qualificati**. Le poniamo tale quesito dato che abbiamo riscontrato che tali punti sono presenti negli altri bandi di gara a cui abbiamo partecipato. La nostra domanda è se dobbiamo rifarci al vostro allegato oppure è necessario compilare comunque i campi "mancanti" come abbiamo sempre fatto nei bandi di gara precedenti senza rischiare motivi di esclusione o soccorsi istruttori per non aver seguito il vostro allegato.
Risposta:Si confermano le istruzioni del bando di gara per la compilazione del DGUE e in particolare si conferma che non tutte e sezioni vanno compilate.
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Domanda:
[28/02/2017 09:09] Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili.
Risposta:Nei giorni scorsi sono già state formulate simili domande. Fermo restando che a fronte di difficoltà documentate nell’ottenimento del PASSOE da parte dell’impresa ausiliaria, la stazione appaltante accetterà comunque le domande di partecipazione, si informa che a seguito di approfondimenti è emerso che il problema può essere superato utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". Sul sito ANAC, il percorso è HOME/FAQ/CONTRATTI PUBBLIC/AVCpass.
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Domanda:
[27/02/2017 15:19] Cosa si intende per generalità dei soci "titolari di quote"?, basta nome cognome e data di nascita o devono essere inseriti altri dati, quali residenza e codice fiscale?
Risposta:Occorre indicare le generalità complete dei soci.
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Domanda:
[27/02/2017 15:18] Per la gara in oggetto non è necessario predisporre le referenze bancarie ?
Risposta:Non sono richieste referenze bancarie.
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Domanda:
[27/02/2017 15:18] Alla gara in oggetto si intenderebbe partecipare sotto forma di RTI tra due società. Poichè la società individuata come capofila (mandataria) non ha i requisiti per partecipare, può avvalersi dei requisiti dell'altra società (mandante) che fa parte dello stesso raggruppamento?
Risposta:Sì, è possibile.
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Domanda:
[27/02/2017 15:16] 1) La relazione tecnica deve essere di 10 pagine al massimo. Gli allegati vanno contati all’interno di queste, oppure possiamo presentare fino a 10 pagine di relazione più quelle dei documenti allegati?
2) capacità economica: La disponibilità per 15 persone (per cui ci proponiamo) richiede una capacità economica di €157.500,00; Nel biennio 2015-2016 abbiamo registrato entrate di €108.278 per ospiti migrati richiedenti asilo e vittime di tratta inviati da varie Associazioni ed Enti, oltre che dalla Prefettura.
Anche l’attività di accoglienza verso persone in condizioni di fragilità economica, sociale ecc., benché non (o non più) richiedenti asilo, inviate da enti vari (Ufficio Pio della Compagna di San Paolo, Comuni di Torino e cintura, Asl, (GVV), Caritas ecc.) può rientrare fra i servizi considerati per valutare la capacità economica richiesta da questo bando?
Risposta:1) Gli allegati non rientrano nel computo delle 10 pagine
2) Possono essere considerati tutti i servizi attinenti a quello oggetto del bando ed anche in collaborazione con altri operatori. Sarà la Commissione di Gara a valutare se anche ciò che è stato prestato in collaborazione con altri operatori a idoneo ad integrare i requisiti di capacità tecnica ed economica.
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Domanda:
[27/02/2017 15:15] Ai fini della corretta generazione del PASSOE, sorge il quesito se sia necessario inserire nella relativa libreria AVCP qualche file attestante elementi genericamente richiesti nel bando o nel capitolato di gara. Non risulta infatti essere espressamente indicato nè nei documenti di gara, nè all'interno della procedura di generazione del PASSOE se e quali di questi documenti siano obbligatoriamente da inserire nella sezione della libreria che si attiva nel corso della procedura AVCP. Nella sezione di caricamento della libreria sono infatti indicate alcune tipologie che non sembrano far riferimento esplicito al bando in questione.
Risposta:Si ribadisce quanto già scritto in risposta ad altra FAQ cioè:
Si conferma che in fase di inserimento della gara in questione sul portale SIMOG dell’ANAC non è stato associato alla gara stessa alcun requisito oggetto di avvalimento. Ciò in quanto i requisiti tecnici ed economici per la partecipazione non sono verificabili tramite SIMOG, mentre i requisiti generali di partecipazione non possono essere oggetto di avvalimento.
E’ anche vero però che in tal modo in effetti l’impresa ausiliaria non riesce ad ottenere la generazione del PASSOE. Al riguardo questa Prefettura sta cercando di ottenere i chiarimenti necessari attraverso il Call Center. Tuttavia si ritiene già di rappresentare che qualora non sia possibile modificare i dati inseriti nel portale, il concorrente potrà allegare alla domanda di partecipazione la schermata comprovante l’impossibilità di ottenere la generazione del PASSOE per l’impresa ausiliaria e i requisiti generali di partecipazione saranno verificati dalla stazione appaltante rivolgendosi a ciascuna Amministrazione Pubblica abilitata a certificare lo stato dell’impresa ausiliaria.
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Domanda:
[27/02/2017 15:14] Come ditta individuale devo compilare il DGUE o è solo per le aziende consorziate? Dalla Gara d’appalto non mi è del tutto chiaro.
2- A pagina 14 della Gara recita “ il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGEU dovrà rendere le dichiarazioni finali di cui al DGUE parte VI”. Pero nel caso deva compilare il DGUE non trovo negli allegati la parte VI del DGUE.
Risposta:Anche una ditta individuale deve compilare il DGUE. La parte VI è nell’ultima pagina del documento.
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Domanda:
[24/02/2017 14:08] rispetto agli allegati alla richiesta di partecipazione (paragrafo 11 del bando)
- il punto 3) dichiarazioni di non sussistenza di elementi preclusivi, "tenendo presente lo schema allegato al bando" ma non vedo il modello da scaricare. Inoltre volevo sapere se tali dichiarazioni sono da sottoscrivere anche dal vice-presidente di una Fondazione Onlus.
Risposta:La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante o comunque dal firmatario dell’istanza di partecipazione per tutti i soggetti di interesse.
Per la dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi è sufficiente la compilazione della parte III del DGUE (La cui sottoscrizione si rammenta che ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000).
E’ comunque possibile unire alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione.
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Domanda:
[24/02/2017 14:08] Nella domanda di partecipazione viene richiesto di indicare nome cognome di "soci e titolari di diritti su quote e azioni", pertanto si richiede se dobbiamo elencare tutti i soci della cooperativa al momento della presentazione della domanda o è sufficiente scriverne il numero totale con la quota versata che è uguale per tutti?
Risposta:Occorre indicare le generalità complete dei soci.
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Domanda:
[24/02/2017 14:07] In un centro di accoglienza attualmente operano due aziende che in sub appalto svolgono i servizi di cucina e di pulizia. Stante che “Ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 non è ammesso il subappalto”, e che le aziende in argomento hanno una esperienza specifica solo nelle prestazioni cosiddette secondarie e che le stesse non hanno tra i propri fini istituzionali l’accoglienza ed assistenza nel settore specifico di intervento, si chiede se sia possibile associarle in RTI, assegnando loro i servizi di cui si occupano attualmente.
Risposta:Sì. È possibile.
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Domanda:
[24/02/2017 14:06] in merito alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue:
al punto 11 del bando di gara sono indicati i documenti per la partecipazione alla procedura.
a pagina 14 si precisa che alla richiesta di partecipazione dovranno essere allegate una serie di dichiarazioni (iscrizione al registro, insussistenza elementi preclusivi, etc..).
tali dichiarazioni sono le medesime contenute nell'istanza di partecipazione oppure occorre produrre ulteriori dichiarazioni (escluse le dichiarazioni dei familiari conviventi)?
rispetto alla dichiarazione di cui al punto 3 (insussistenza di elementi preclusivi) occorre elaborarne una a parte?
Risposta:Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 può essere resa dal firmatario dell’istanza di partecipazione. Al riguardo è sufficiente compilare e sottoscrivere il DGUE che, fra le altre informazioni, attiene nella parte III proprio ai contenuti di cui al suddetto articolo. Al riguardo pare opportuno rammentare che la sottoscrizione di tale documento viene effettuata ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, assume ad ogni effetto la connotazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con tutte le conseguenze sanzionatoria in capo al dichiarante nell’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci
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Domanda:
[24/02/2017 14:06] in merito alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue:
al punto 11 del bando di gara sono indicati i documenti per la partecipazione alla procedura.
a pagina 14 si precisa che alla richiesta di partecipazione dovranno essere allegate una serie di dichiarazioni (iscrizione al registro, insussistenza elementi preclusivi, etc..).
tali dichiarazioni sono le medesime contenute nell'istanza di partecipazione oppure occorre produrre ulteriori dichiarazioni (escluse le dichiarazioni dei familiari conviventi)?
rispetto alla dichiarazione di cui al punto 3 (insussistenza di elementi preclusivi) occorre elaborarne una a parte?
Risposta:Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 può essere resa dal firmatario dell’istanza di partecipazione. Al riguardo è sufficiente compilare e sottoscrivere il DGUE che, fra le altre informazioni, attiene nella parte III proprio ai contenuti di cui al suddetto articolo. Al riguardo pare opportuno rammentare che la sottoscrizione di tale documento viene effettuata ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, assume ad ogni effetto la connotazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con tutte le conseguenze sanzionatoria in capo al dichiarante nell’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci
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Domanda:
[24/02/2017 14:05] la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in bollo?
- rispetto alla dichiarazione di cui al punto 11 pagina 3 sull'insussistenza di elementi preclusivi, si cita uno "schema allegato al bando di gara". nei documenti di gara non risulta tale modello. dove è possibile reperirlo
Risposta:La domanda di partecipazione e l’offerta economica vanno redatte in bollo salvi i casi di esclusione stabiliti dalla legge (ad esempio nel caso di onlus).
Per la restante parte del quesito si veda risposta a faq precedente.
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Domanda:
[24/02/2017 14:05] Nella procedura per la creazione del PASSOE gli step che richiedono di indicare l'avvalimento (o meglio i requisiti per l'avvalimento) non sono compilabili.
Risposta:Si conferma che in fase di inserimento della gara in questione sul portale SIMOG dell’ANAC non è stato associato alla gara stessa alcun requisito oggetto di avvalimento. Ciò in quanto i requisiti tecnici ed economici per la partecipazione non sono verificabili tramite SIMOG, mentre i requisiti generali di partecipazione non possono essere oggetto di avvalimento.
E’ anche vero però che in tal modo in effetti l’impresa ausiliaria non riesce ad ottenere la generazione del PASSOE. Al riguardo questa Prefettura sta cercando di ottenere i chiarimenti necessari attraverso il Call Center. Tuttavia si ritiene già di rappresentare che qualora non sia possibile modificare i dati inseriti nel portale, il concorrente potrà allegare alla domanda di partecipazione la schermata comprovante l’impossibilità di ottenere la generazione del PASSOE per l’impresa ausiliaria e i requisiti generali di partecipazione saranno verificati dalla stazione appaltante rivolgendosi a ciascuna Amministrazione Pubblica abilitata a certificare lo stato dell’impresa ausiliaria.
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Domanda:
[24/02/2017 14:04] Rispetto alle capacità finanziarie, nel conteggio del fatturato degli ultimi due anni sul servizio di accoglienza profughi devo contare anche la fattura di marzo 2017 che ovviamente non è ancora emessa o devo fermarmi alla fattura di febbraio 2017?
Questo perchè il bando scade il 3 marzo ma le aggiudicazioni partiranno dal 1 aprile.
Risposta:Il requisito deve essere determinato con riferimento alle prestazioni eseguite fino alla data di scadenza del bando.
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Domanda:
[24/02/2017 14:03] All’art. 13 del bando di gara, si richiede di allegare all’offerta economica un dettaglio dei costi dell’appalto, suddivisi nei vari elementi, mentre nel modulo dell’offerta economica alla voce allegati, non si fa riferimento a tale allegato. E’ quindi necessario allegare all’offerta economica tale dettaglio o sarà oggetto di successiva verifica in caso di aggiudicazione?
Risposta:E’ necessario allegare all’offerta economica il dettaglio dei costi.
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Domanda:
[24/02/2017 14:03] All’art. 11 del bando di gara sono richieste una serie di dichiarazioni sostitutive da allegare alla richiesta di partecipazione. Molte di queste sono già contenute nel modulo Domanda di partecipazione da Voi predisposto mentre altre fanno riferimento all’art. 80 del codice dei contratti. Si richiede quindi se tali dichiarazioni possono considerarsi rese attraverso la modulistica sopra indicata (domanda di partecipazione + art. 80 per i soggetti di cui al comma 3 del D.Lgs. 50), oppure se è necessario predisporre ulteriori dichiarazioni.
Risposta:Come già chiarito gli elementi di cui all’articolo 80 vengono dichiarati tramite la compilazione (e la sottoscrizione) della parte III del DGUE.
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Domanda:
[24/02/2017 14:02] In merito all’articolo 7 del Bando di Gara “importo dell’appalto e garanzia provvisoria” è possibile presentare una sola fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell’importo calcolato come da indicazioni, anche se i posti offerti si trovano in strutture ubicate in comuni differenti?
Risposta:Sì. È possibile.
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Domanda:
[22/02/2017 11:39] Rispetto agli allegati alla richiesta di partecipazione (paragrafo 11 del bando)
- il punto 3) dichiarazioni di non sussistenza di elementi preclusivi, "tenendo presente lo schema allegato al bando" ma non vedo il modello da scaricare. Inoltre volevo sapere se tali dichiarazioni sono da sottoscrivere anche dal vice-presidente di una Fondazione Onlus.
Risposta:La dichiarazione può essere resa dal legale rapresentante o comunque dal firmatario dell’istanza di partecipazione per tutti i soggetti di interesse.
Per la dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi è sufficiente la compilazione della parte III del DGUE (La cui sottoscrizione si rammenta che ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000).
E’ comunque possibile unire alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione.
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Domanda:
[22/02/2017 11:38] Nella domanda di partecipazione viene richiesto di indicare nome cognome di "soci e titolari di diritti su quote e azioni", pertanto si richiede se dobbiamo elencare tutti i soci della cooperativa al momento della presentazione della domanda o è sufficiente scriverne il numero totale con la quota versata che è uguale per tutti?
Risposta:Occorre indicare le generalità complete dei soci.
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Domanda:
[22/02/2017 11:38] In un centro di accoglienza attualmente operano due aziende che in sub appalto svolgono i servizi di cucina e di pulizia. Stante che “Ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 non è ammesso il subappalto”, e che le aziende in argomento hanno una esperienza specifica solo nelle prestazioni cosiddette secondarie e che le stesse non hanno tra i propri fini istituzionali l’accoglienza ed assistenza nel settore specifico di intervento, si chiede se sia possibile associarle in RTI, assegnando loro i servizi di cui si occupano attualmente.
Risposta:Sì. È possibile.
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Domanda:
[22/02/2017 11:37] In merito alla gara in oggetto siamo a chiedere quanto segue:
al punto 11 del bando di gara sono indicati i documenti per la partecipazione alla procedura.
a pagina 14 si precisa che alla richiesta di partecipazione dovranno essere allegate una serie di dichiarazioni (iscrizione al registro, insussistenza elementi preclusivi, etc..).
tali dichiarazioni sono le medesime contenute nell'istanza di partecipazione oppure occorre produrre ulteriori dichiarazioni (escluse le dichiarazioni dei familiari conviventi)?
rispetto alla dichiarazione di cui al punto 3 (insussistenza di elementi preclusivi) occorre elaborarne una a parte?
Risposta:Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 può essere resa dal firmatario dell’istanza di partecipazione. Al riguardo è sufficiente compilare e sottoscrivere il DGUE che, fra le altre informazioni, attiene nella parte III proprio ai contenuti di cui al suddetto articolo. Al riguardo pare opportuno rammentare che la sottoscrizione di tale documento viene effettuata ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, assume ad ogni effetto la connotazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con tutte le conseguenze sanzionatoria in capo al dichiarantenell’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.
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Domanda:
[22/02/2017 11:37] Chiediamo conferma che siano ammessi a presentare le offerte le "rete di imprese" (contratto di rete), così come definito da comma f) dell'art art. 45 del Codice dei Contratti.
Risposta:I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei contraenti ad evidenza pubblica – come quella di specie – sono indicati nell’articolo 45 del Decreto Legislativo n.50/2016.
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Domanda:
[22/02/2017 11:36] Abbiamo deciso di ricorrere all'avvalimento.
Sarebbe così gentile da chiarirci come va compilato il DGUE in alcune sue parti?
I nostri dubbi sono:
1) Parte II sez. A: L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?
In questo caso dovremmo rispondere di NO in quanto non siamo impresa (bensì associazione senza scopo di lucro), se guardiamo alla forma giuridica
Oppure di SI se guardiamo alla dimensione in termini di personale e fatturato.
Quale di queste opzioni si applica meglio al nostro caso?
2) idem: Forma della partecipazione: L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?
Qui saremmo per rispondere NO, perché ci pare che non si applichi qui il caso dell'avvalimento.
Può cortesemente confermarci che l'interpretazione è corretta?
Risposta:1) L’opzione NO.
2) L’interpretazione appare corretta.
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Domanda:
[22/02/2017 11:35] In merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria chiederemo l'avvalimento ad altro operatore.
I requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione al bando si possono sommare tra i due enti oppure no?
Se l'impresa ausiliaria non copre il totale del fatturato e dei giorni/persona possono valere i requisiti posseduti da noi fino al raggiungimento della soglia richiesta?
Risposta:Sì ad entrambe le domande.
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Domanda:
[22/02/2017 11:34] Nella domanda di partecipazione c'e questa dicitura :
- di aver reso, senza demerito, per soggetti pubblici, i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente Appalto, nell’arco degli ultimi cinque anni, anche non continuativamente, precedenti la pubblicazione del presente “Avviso” per un numero di giorni/persone almeno pari al numero ottenuto moltiplicando 300 giorni per il numero di posti per il quale viene chiesto di partecipare.
Al riguardo indica, di seguito, per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione indicando la data di inizio e termine della prestazione.
l'importo deve essere indicato complessivo o pro-die pro-capite?
Risposta:Il dato di interesse è quello complessivo.
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Domanda:
[22/02/2017 11:34] Se ad oggi siamo titolari di un contratto di gestione di un certo numero di persone e non partecipiamo alla gara oppure partecipiamo per un numero di posti inferiore rispetto a quello attuale, i nostri attuali ospiti verranno trasferiti?
Risposta:Naturalmente la gara rimette tutto in discussione partendo da zero. E’ pertanto del tutto ipotizzabile che chi oggi gestisce una data struttura non risulti fra gli aggiudicatari e dunque i suoi ospiti dovranno essere trasferiti altrove.
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Domanda:
[22/02/2017 11:33] In riferimento ai requisiti di capacità finanziaria ed economica del bando di gara, se un concorrente intende partecipare per n. 93 ospiti ma non riesce a soddisfare tale requisito, deve automaticamente ridimensionare la sua offerta in modo da soddisfare i requisiti richiesti (nel nostro caso 89)?
Risposta:Evidentemente è necessario dimensionare l’offerta sulla base dei propri requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria. Tuttavia si richiama l’attenzione sull’istituto dell’avvalimento.
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Domanda:
[21/02/2017 09:59] Le scrivo per chiederle una conferma in relazione all'allegato 14 del nuovo bando, riferito alla "dotazione minima di personale" che le strutture debbono avere. La somma degli ospiti tra le nostre due sedi è minore di 50, ci chiedevamo quindi se le indicazioni di tale allegato siano da applicare comulativamente tra i due centri o per ciascun centro. Mi spiego meglio: ad esempio, nell'allegato si chiede di fornire mediazione linguistica per almeno 36 ore. Esse vanno calcolate per ogni singolo centro o un solo mediatore linguistico che abbia un contratto di assunzione con almeno 36 ore ma poi serva entrambe le sedi secondo l'occorrenza, soddisfa il requisito? E ciò è applicabile per ciascuna figura professionale, corretto?
Risposta:Per la dotazione minima del personale occorre fare riferimento al punto 10 a pagina 11 del bando di gara.
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Domanda:
[21/02/2017 09:59] Per quanto riguarda il punto B del art 13 io devo allegare all'offerta tecnica tutte le convenzioni che abbiamo sottoscritto in passato ?
nell'offerta tecnica è necessario descrivere i servizi obbligatori descritti nell'allegato A "IL CAPITOLATO erogati dalla cooperativa facework per esempio devo scrivere che all'entrata nel progetto agli ospiti vengono forniti vestiti , kit di igiene ecc ?
Risposta:Sì alla prima domanda.
No alla seconda. Si tratta, per l’appunto, di servizi obbligatori.
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Domanda:
[21/02/2017 09:58] Lavoriamo nel settore dal mese di giugno 2016 ed allo stato attuale non abbiamo quindi i requisiti tecnici richiesti né la capacità finanziaria per partecipare. Possiamo ovviare a questa situazione attraverso l'avvallimento o la formazione di un'ATI ?
Risposta:Sì.
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Domanda:
[21/02/2017 09:57] E’ possibile partecipare al bando con immobili siti nel comune X il quale pur essendo inserito in uno dei protocolli di accoglienza stipulati con questa Prefettura non ha ancora sottoscritto il documento ?
Risposta:No. Non è possibile. Il territorio del Comune X è stato comunque escluso dal bando di gara a nulla rilevando, dal punto di vista della procedura, se l’adesione al protocollo non sia ancora stata perfezionata.
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Domanda:
[21/02/2017 09:57] In merito all'art. 7 del Bando di Gara "importo dell'appalto e garanzia provvisoria", se un operatore partecipa al Bando per un numero di posti complessivo diviso su più trutture di accoglienza ubicate in comuni diversi, è necessario presentare più fideiussioni o è possibile presentare una sola fideiussione a garanzia dell'importo complessivo?
Risposta:E’ sufficiente presentare una sola garanzia (ovviamente calcolata sul numero totale dei posti)
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Domanda:
[21/02/2017 09:56] Se un operatore intende partecipare al bando per un numero di posti complessivo diviso su tre strutture (ubicate su comuni diversi), vista la vostra indicazione di produrre un'unica domanda di partecipazione ed un'unica proposta tecnica, si domanda se è necessario pagare un'unica tassa di gara di euro 500,00 (facendo riferimento al codice C.I.G. 69555036A6) o se tale cifra va moltiplicata per tre (il numero di comuni per il quale si intende concorre).
Risposta:La domanda di partecipazione è unica e dunque la tassa sulle gare va pagata una sola volta.
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Domanda:
[21/02/2017 09:56] Nel caso in cui il concorrente gestisca una struttura in disponibilità della Prefettura in forza di un comodato in cui la Prefettura stessa è comodataria, occorre partecipare al bando di gara ?
Risposta:No. In tale particolare fattispecie la Prefettura procede ad una distinta procedura di gara.
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Domanda:
[21/02/2017 09:55] Cortesemente in merito al bando di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza agli immigrati avrei una domanda da porgere ovvero in relazione a quanto prevedendo i punti 4) e 5) del paragrafo 11 (documenti di partecipazione) : la nostra azienda è stata costituita nel settembre del 2016 ed attualmente ha un fatturato medio mensile di euro 30.000,00 ospitando su incarico di una Prefettura n. 28 persone ma il bando a pieno regime e stato vinto per n. 140 persone quindi raggiungerà un fatturato mensile di euro 150.000,00 con questi dati della società per l’affidamento di quanti posti possiamo partecipare?
Risposta:I requisiti richiesti devono già essere maturati. A nulla rileva ciò che avverrà o potrà avvenire in futuro anche se contratti stipulati prevedono un aumento del volume d’affari.
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Domanda:
[21/02/2017 09:55] E’ possibile un cambiamento della forma giuridica del concorrente in corso di esecuzione del contratto a seguito dell’eventuale aggiudicazione ?
Risposta:Si ritiene che il quesito posto non attenga alle questioni attinenti al bando di gara.
In ogni caso occorre fare riferimento a quanto statuito dall’articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016.
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Domanda:
[15/02/2017 13:43] Nel caso in cui, su richieste di altri Enti e Servizi pubblici che pagano la retta, ci si trovasse nella necessità di dover dare ospitalità ed assistenza ad altri soggetti, i posti così occupati come devono essere conteggiati nella capienza complessiva?
Analogamente, in presenza di soggetti che sono ospitati a titolo gratuito o che sono ospitati in quanto lavoratori della struttura?
È invece necessario operare in regime di esclusività con la Prefettura?
Risposta:Il bando di gara – come è noto “lex specialis” in ordine alla gara stessa - non prevede che l’accoglienza debba essere effettuata in regime di esclusività.
Naturalmente, però nella determinazione dei requisiti degli immobili richiesti dal bando bisogna tenere conto della eventuale presenza anche di altre tipologie di ospiti.
Infine, pur non rientrando nella stretta competenza della procedura di gestione del bando di gara, si riterrebbe opportuno che il concorrente valuti attentamente la compresenza con altre tipologie di ospiti che, in fase di esecuzione del contratto, a seguito dell’eventuale aggiudicazione, potrebbero creare difficoltà con riferimento al corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
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Domanda:
[15/02/2017 13:43] In riferimento all’Art. 13 del bando di gara, si chiede conferma non entrino nel conteggio complessivo copertina ed indice rispetto al numero di 10 pagine massimo previsto nella Proposta Tecnica; si chiede altresì conferma non siano da esplicitare nelle 10 pagine di Proposta Tecnica i punti k) ed l).
Risposta:Certamente. I punti k) e l) verranno assegnati in base ad informazioni che reperirà la Commissione di Gara senza il coinvolgimento del concorrente.
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Domanda:
[14/02/2017 12:53] E’ possibile partecipare offrendo più immobili con prezzi per persona ed al giorno diversi a seconda della tipologia e dell’ubicazione delle strutture ?
Risposta:No. Il prezzo offerto deve essere unitario ed unico. Può evidentemente scaturire da un’analisi dei costi differenziata a seconda della tipologia di struttura, ma non può essere formulata un’offerta con più prezzi.
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Domanda:
[14/02/2017 12:52] - avendo individuato un immobile (in collaborazione col Comune di XXXX), non ancora provvisto di certificazioni, è possibile inserirlo nella richiesta di partecipazione oppure si deve successivamente inserire in un’eventuale manifestazione di interesse successiva?
Risposta:I requisiti degli immobili devono essere documentati già in sede di partecipazione. Nel caso specifico pare di capire che il concorrente abbia raggiunto un accordo col Comune per l’individuazione dell’immobile. Si suggerisce, pertanto, di rappresentare in Comune la situazione al fine di ottenere il rilascio delle certificazioni in tempo utile per la partecipazione ovvero di altra documentazione equipollente ritenuta idonea dai competenti uffici dell’Ente Locale.
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Domanda:
[14/02/2017 12:51] In caso il numero attuale di persone ospitate in convenzione sia maggiore rispetto al rapporto ospiti/base d’asta/300 giorni in relazione al fatturato dell’anno 2016, è doveroso partecipare per un numero inferiore oppure sarà elemento di valutazione e quindi andrebbe ad incidere solamente sul punteggio in relazione ai posti prestabiliti nel comune in questione?
Risposta:Si tratta di un requisito di partecipazione e pertanto è necessario che venga rispettato pena il ridimensionamento dell’offerta da parte della Commissione.
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Domanda:
[14/02/2017 12:50] In merito all’articolo 7 del Bando di Gara “importo dell’appalto e garanzia provvisoria” è possibile presentare più fideiussioni, bancarie o assicurative, a garanzia dell’importo calcolato come da indicazioni?
Ad esempio: se partecipo per n. 80 posti accoglienza(importo garanzia definitiva: 80*35*548= 153.440 €) in diverse strutture posso attivare la FIDEIUSSIONE “X” a garanzia di 50 posti per le strutture A-B-C-D-E-F per l’importo di garanzia definitiva di 95.900€ e la FIDEIUSSIONE “Y” per 30 posti per le strutture G-H-M-N per l’importo di garanzia definitiva di 57.540€
Risposta:L’esempio pare corretto.
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Domanda:
[14/02/2017 12:50] In presenza di due Certificazioni (ISO 9001 e ISO 14001) la modalità di conteggio del deposito cauzionale prevede la riduzione del 70% sull’importo base determinato come previsto dall'art 7 del bandi gara, oppure le due riduzioni si intendono “cumulabili” conteggiando prima la riduzione del 50% e successivamente, su tale importo, quella del 20% )?
Risposta:Si calcola la riduzione del 70% sull’importo base
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Domanda:
[14/02/2017 12:49] Sul punto 10, nei requisiti minimi di partecipazione, sono specificati i requisiti di capacità finanziaria ed economica: Nel biennio 2015-2016 abbiamo raggiunto un fatturato che corrisponde alla disponibilità per quattro persone, mentre, se la risposta al punto 1) sarà positiva, per le altre voci i requisiti dell’Associazione corrispondono a una disponibilità per dieci, quindici persone. In considerazione di ciò, chiedo se devono essere offerti posti in numero più basso, relativo alla capacità finanziaria del solo biennio'15-16.
Risposta:Bisogna considerare tutto il fatturato relativo alle prestazioni oggetto di accoglienza anche qualora esse siano state eseguite solo in partnership con altri soggetti.
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Domanda:
[14/02/2017 12:48] Sul punto 5: luogo di esecuzione del servizio ed avvertenze particolari sui trasporti e sullo screening sanitario, chiedo quali procedure/protocolli sono considerati idonei, tenuto conto della tempistica dell’ISI e di eventuali associazioni che assicurano questo servizio in sostituzione del SSN, quest’ultimo non essendo accessibile a persone senza C3 e conseguenti documenti. Chiedo se sarebbe adeguata la soluzione di alloggiare le persone neoarrivate con altre già presenti nello stabile, ma scegliendo una sistemazione in monolocali forniti di angolo cottura e servizi interni, in attesa che siano sottoposte allo screening sanitario.
Risposta:La soluzione proposta pare idonea.
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Domanda:
[14/02/2017 12:46] • Al punto Requisiti di capacità tecnica si dice che occorre aver reso,…. nell’arco degli ultimi cinque anni, per un numero di giorni/persone almeno pari ecc.
• Possono essere considerati utili i seguenti servizi erogati, che documenteremo:
• 2012: accoglienza di una famiglia di migranti egiziani, all’interno di un progetto nazionale attivato con fondi Otto Per Mille da una Confederazione in accordo con le Autorità competenti.
• 2013 - 2015, accoglienza in collaborazione con altro operatore ?
Risposta:Sono considerati validi tutti i servizi elencati nel quesito
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Domanda:
[14/02/2017 12:45] Nel bando si fa riferimento, nell'allegato PASTI, al fatto che "le derrate alimentari dovranno essere acquistate direttamente dalla Struttura".
E’ possibile che gli ospiti, per vari motivi, chiedano una maggiore autonomia nell'acquisto dei pasti, poiché molti di loro per motivi di studio mangiano fuori casa e vorrebbero acquistare il cibo in loco.
E' possibile elargire una somma di denaro settimanale individuale (oltre al pocket money) per l'acquisto dei pasti oppure no?
Risposta:La messa a disposizione di denaro per l'acquisto di cibo si presta ad operazioni distorsive della corretta gestione degli ospiti stessi e non pare comunque ammessa in relazione a quanto disposto dal Bando di gara e dagli allegati. Potrebbero, invece, essere messe a disposizione delle derrate, in misura ovviamente adeguata rispetto a quanto indicato nell'allegato "Pasti", ma il processo di preparazione e consumazione dei pasti dovrebbe comunque sempre essere sottoposto all'attenta vigilanza degli operatori poichè anche le derrate - benchè meno "appetibili" del denaro contante - possono prestarsi alle operazioni distorsive di cui si è scritto sopra. Naturalmente la corretta somministrazione dei pasti come di tutte le altre prestazioni e forniture oggetto degli obblighi contrattuali sarà oggetto delle ispezioni e dei controlli della Prefettura e di tutti gli altri organismi a ciò istituzionalmente preposti ed a quelli ai quali comunque la Prefettura stessa riterrà di rivolgersi per un ausilio in tale attività. Si richiama comunque l’attenzione sulla circostanza che in ogni caso la preparazione e la somministrazione dei pasti rientra nella diretta responsabilità dell’azienda contraente la quale assume su di sé ogni obbligo di legge in materia e pertanto, ad esempio, risponde della corretta conservazione delle derrate, del corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei pasti, del rispetto delle norme igienico .- sanitarie in materia di preparazione dei pasti e così via.
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Domanda:
[14/02/2017 12:45] "In passato la suddivisione in lotti permetteva di diversificare l'offerta in base al territorio e alla struttura individuata.
In base alle caratteristiche del presente bando di gara come possono differenziarsi strutture in ATI con azienda alberghiera rispetto ad altre gestite individualmente?
Risposta:Il bando di gara non è suddiviso il lotti e quindi non è ipotizzabile che una stessa azienda produca più offerte differenziando il proprio assetto strategico. In pratica è vietato produrre un’offerta come azienda singola ed un’altra come componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.
La soluzione alla problematica prospettata potrebbe rinvenirsi nella stipula di un contratto di avvalimento con una o più aziende alberghiere che si impegnano a fornire le prestazioni necessarie al concorrente in una o più strutture. Il concorrente, quindi, formulerà un’offerta unica indicando le varie strutture ed allegando all’offerta tutta la documentazione indicata nel bando in caso di avvalimento.
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Domanda:
[14/02/2017 12:44] Quali sono gli eventuali criteri che dovrebbero essere utilizzati per l’assegnazione di posti/assistenza a profughi inseriti in “graduatoria separata” ?
Il presente chiarimento proviene dalla seguente considerazione: in un Comune con presenza di più Cooperative che gestiscono l’accoglienza dei profughi, come si collocheranno i classificati dopo la vincente e come verranno assegnati gli assistiti in esubero al tetto di presenze stabilito dal bando per il Comune in oggetto?
Risposta:Per entrambe le graduatorie il criterio sarà quello del punteggio complessivamente riportato in offerta tecnica ed economica.
Esempio: Nel Comune X per il quale il bando prevede come soglia fra prima e seconda graduatoria il numero di 25 ospiti, Tizio offre 20 posti, Caio 13 posti e Sempronio 5 posti. Il punteggio riportato dai concorrenti è il seguente: Tizio 78 punti, Caio 87 punti e Sempronio 89 punti.
I posti in prima graduatoria per il Comune X saranno aggiudicati a Caio (13), Sempronio (5) e Caio per soli 7 posti. I restanti 13 posti di Caio andranno inseriti nella seconda graduatoria che sarà utilizzata solo dopo avere completamente esaurito per tutti i Comuni la prima graduatoria.
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Domanda:
[14/02/2017 12:44] In caso di messa a disposizione da parte del concorrente di più di una struttura destinata all’accoglienza di cittadini stranieri (ciascuna ubicata in comuni diversi), è sufficiente produrre una sola offerta tecnica differenziando le parti descrittive ove necessario ?
Risposta:Nel caso di più strutture è NECESSARIO precisare con estrema chiarezza, struttura per struttura, l’ubicazione ed il numero di posti in modo da consentire alla Commissione di gara di scindere, eventualmente, i posti fra le due graduatorie che verranno effettuate alla conclusione dei suoi lavori.
Il concorrente differenzierà le parti descrittive dell’offerta tecnica qualora lo ritenga necessario.
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Domanda:
[10/02/2017 12:02] Saremmo intenzianti ad aderire alla Carta della buona accoglienza, ma come è possibile farlo?
Risposta:Su indicazione dell'Area IV di questa Prefettura si riferisce che per informazioni sulla Carta della Buona Accoglienza contattare le Organizzazioni firmatarie dell'Alleanza delle Cooperative settore Sociale, che a livello piemontese sono:
A.G.C.I. PIEMONTE - Associazione Generale Cooperative Italiane- Federazione Piemonte
Via Tempia 6, 10156 Torino
Email: info@agcipiemonte.it
Presidenza Federsolidarietà - Confcooperative Piemonte
Casa della Cooperazione
Corso Francia 329
Email: federsolidarieta.piemonte@confcooperative.it
Legacoopsociali-Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49, 10144 Torino
Email: legacoopsociali@legacoop-piemonte.coop
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Domanda:
[08/02/2017 09:44] In merito alle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, al punto b) si fa riferimento a "documentata ed adeguata dimostrazione a comprova del requisito", ovvero l'applicazione di know how e di metodologie gestionali proprie dello SPRAR nel quinquennio antecedente.
In che cosa può consistere tale documentazione (a titolo esemplificativo)? Quali enti o persone giuridiche possono rilasciarla?
Risposta:Si tratta di documentare l’esperienza maturata nello SPRAR o comunque in realtà diverse ma con metodologie proprie dello SPRAR. A tal proposito possono allegarsi le convenzioni o i contratti stipulati, le attestazioni di regolare esecuzione e quanto altro si ritenga idoneo a documentare l’applicazione di tali metodologie.
Non sarà, invece, sufficiente, ai fini della valutazione, una semplice autodichiarazione del concorrente
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Domanda:
[08/02/2017 09:43] Nel caso di un comune aderente ad un progetto SPRAR sovracomunale, ma che non accoglie (ancora) migranti, la sua capienza è quella indicata dal Piano?
Risposta:Il dato è ininfluente ai fini della determinazione del numero di ospiti indicato per ciascun comune. Si ribadisce, tuttavia, che il numero non indica una capienza (vedi la FAQ richiamata al punto precedente).
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Domanda:
[08/02/2017 09:42] Rispetto al conteggio dei posti calcolato sulla base del piano ANCI-Ministero: i migranti già presenti in un dato comune per un progetto SPRAR, vanno detratti dal numero di posti previsto dal Piano (cioè la "capienza" possibile in un comune è quella risultante dalla differenza fra i richiedenti asilo previsti e quelli effettivamente presenti?)?
Risposta:Vedi risposta a FAQ pubblicata in precedenza
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Domanda:
[08/02/2017 09:41] Rispetto al CAS tuttora in essere sul Comune X è necessario ripresentarlo a bando di gara (ovviamente con tutti i documenti annessi)?
Risposta:sì.
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Domanda:
[07/02/2017 10:23] La presente per richiedere la Vs posizione ufficiale circa l'erogazione del "Pocket Money" e cioè se sia consentita la modalità dell’erogazione in contanti ovvero se ci si debba attenere a quanto indicato nell’Allegato “Kit” ove si legge: “pocket money in 'buoni' o carte prepagate, dell'importo di Euro 2,50 pro-capite pro-die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare pro-die.”
Risposta:Il tema delle modalità di erogazione del pocket money è già stato oggetto di uno specifico chiarimento da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione – nel corso del 2014.
Si riporta, di seguito, uno stralcio dell’indicazione operativa diramata all’epoca dal suddetto Dicastero: “…..lo schema di massima della convenzione relativa alle strutture temporanee di accoglienza…….in attuazione di quanto previsto dal capitolato di appalto per la gestione dei centri governativi del 2008, prevede la erogazione del pocket money nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare da erogare sotto forma di “buoni” (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell’ospite……….”.
“Premesso quanto sopra”, continua il Ministero dell’Interno, “si ritiene che…..qualora si verifichi una oggettiva difficoltà…..ad utilizzare i buoni secondo le modalità previste dalle convenzioni, si possa procedere…ad erogare in contanti la somma spettante ai migranti provvedendo a sottoscrivere (ndr, rectius: a far sottoscrivere) la relativa ricevuta”.
Invero il Ministero continua sottolineando che “…tale ulteriore modalità di corresponsione del contributo di cui trattasi è in linea con quanto previsto dal manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione dello SPRAR, laddove il pocket money si sostanzia in un contributo in denaro destinato alle piccole spese personali , ulteriori rispetto ai beni e ai servizi già garantiti…”
Ciò premesso non è casuale che nello schema di capitolato di appalto allegato al bando di gara emanato da questa Prefettura non siano state indicate le modalità di corresponsione del pocket money, se non rinviando ai manuali operativi SPRAR.
E’ vero che l’allegato “Kit” potrebbe generare il dubbio che non sia possibile l’erogazione del pocket money in contanti, ma ciò è soltanto dovuto ad un non puntuale collegamento fra i documenti di gara. Tuttavia è evidente che le previsioni del capitolato prevalgono su quelle indicate in un allegato allo schema di convenzione.
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Domanda:
[03/02/2017 10:02] In merito all'allegato "numero posti calcolato sulla base del piano ANCI - Ministero" il nr. di posti letto indicato per ogni comune è da intendersi come numero massimo di richiedenti asilo ospitabili sul quel territorio o come nr. di posti letto ancora disponibili da incrementare? ad esempio se la nostra organizzazione ospita già 30 richiedenti asilo in un comune nel quale è indicato "nr. 10 posti calcolato sulla base del piano ANCI" si deve provvedere alla riduzione dei posti letto ed alla conseguente dimissione di 20 persone?
Risposta:Né l’uno né l’altro.
Il numero di posti indicato accanto a ciascuno dei Comuni inseriti nel bando indica semplicemente la soglia oltre la quale i posti offerti in quel territorio vengono inseriti in una seconda graduatoria alla quale si attingerà per la stipulazione degli accordi quadro con gli aggiudicatari solo dopo l’esaurimento della prima graduatoria.
Se, ad esempio, accanto ad un Comune è riportato il numero 10, ciò vuol dire che i posti offerti dai concorrenti aggiudicatari fino a 10 saranno senz’altro utilizzati attingendo alla graduatoria, mentre i posti offerti oltre i 10 andranno ad essere inseriti in una seconda graduatoria il cui utilizzo è solo eventuale e subordinato all’esaurimento della prima.
Fa eccezione il Comune di Moncalieri nel quale non potranno in ogni caso essere oggetto di aggiudicazione più di 180 posti.
Per rispondere, invece, alla seconda parte della domanda si richiama l’attenzione sulla circostanza che ciascuna struttura non potrà avere ad oggetto più di 50 posti (salvo che non sia ubicata in un comune con più di 15.000 abitanti nel qual caso potrà anche raggiungere i 200 posti).
Si ritiene ancora utile ed opportuno puntualizzare che il bando di gara è finalizzato ad individuare i posti per l’accoglienza su “base zero”. Chi, dunque, alla data odierna svolge già l’attività di accoglienza deve considerare l’ipotesi di dover dimettere tutti gli ospiti presi in carico nell’ipotesi in cui non dovesse risultare tra gli aggiudicatari e ciò a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili.
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Domanda:
[03/02/2017 10:01] In merito all'allegato "dotazione minima di personale" per "operatore notturno" si deve intendere un operatore dotato di qualifica professionale (OSS, Educatore, assistente sociale, psicologo) od una persona con mansioni di portierato?
Risposta:Non è richiesta una qualifica particolare per l’operatore notturno.
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Domanda:
[03/02/2017 10:00] In merito all'allegato "dotazione minima di personale", la dotazione "informazione normativa 24h/settimanali" è da intendersi come servizio di consulenza normativa e legale da parte dei nostri operatori (educatori, assistenti sociali, psicologi) debitamente formati?
Risposta:Per informazione normativa si intende il sostegno legale ossia quegli interventi volti a supportare i beneficiari – principalmente i richiedenti protezione internazionale durante la procedura – in termini di orientamento e informazione su: passaggi da affrontare; interlocuzioni con le istituzioni e gli organismi preposti; possibilità di tutela dei propri diritti; possibilità di ricorrere contro le decisioni assunte; possibilità di produrre documentazione che possa supportare la propria domanda di protezione. Gli operatori legali hanno, dunque, un ruolo di supporto dei beneficiari, i quali devono rimanere i protagonisti principali della propria procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Gli operatori, di conseguenza, possono informare, orientare, accompagnare, consigliare i beneficiari ma non possono, né devono mai sostituirsi a loro, soprattutto in merito alle decisioni da prendere e alle scelte da fare.
L’operatore legale non deve essere necessariamente un avvocato. E’infatti importante che a ricoprire tale ruolo sia una persona che coniughi una formazione
universitaria specifica con un’esperienza maturata sul campo in materia di protezione internazionale, nonché con capacità di ascoltare e dialogare con il beneficiario, sostenendolo nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.
In particolare le competenze di base che gli operatori legali devono avere riguardano:
- la conoscenza o la capacità di saper individuare e correttamente applicare la normativa di riferimento;
- la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (i vari passaggi, gli attori, le competenze);
- i meccanismi di tutela giurisdizionale.”
Ciò detto gli operatori che svolgono tale attività possono anche essere, ad esempio, psicologi debitamente formati.
Tuttavia pare importante mettere in evidenza che ai fini del rispetto della dotazione minima di personale non è possibile ipotizzare che la stessa persona svolga contemporaneamente più di una funzione. Proseguendo con l’esempio prima citato, dunque, durante le ore nelle quali svolge l’informazione normativa, uno psicologo non può anche effettuare le funzioni tipiche e specifiche inerenti la sua formazione professionale. Egli quindi svolgerà un certo numero di ore per l’informazione normativa ed un certo altro numero (non in contemporanea e dunque oltre il precedente numero) per l’assistenza psicologica.
-2017 Bando di gara del 29/12/2017 per il rinnovo accoglienza profughi biennio 2018/2019
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Domanda:
[09/02/2018 09:18] Nel disciplinare di gara, punto 15.1, è riportato :"iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività prevalente ed oggetto sociale coerente con quelle oggetto della presente procedura di gara. Laddove l'operatore non sia iscritto dall'esame dello statuto, dell'atto costitutivi o di altro documento equivalente"
Nel DGUE invece, Parte IV Criteri di Selezione - sezione A - IDONEITA' è indicato solo "Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento"
Premesso ciò, noi siamo un ente del Terzo Settore iscritto alla Anagrafe delle Onlus, che svolge i servizi di accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo come attività istituzionale, come da Statuto, e quindi non iscritta alla CCIAA, ma siamo in fase di prossima iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (istituito a livello legislativo ma non ancora attivo): come possiamo inserire questa informazione e condizione, prevista nel disciplinare, all'interno della corrispondente sezione IDONEITA' nel DGUE?
Risposta:Nell’istanza di partecipazione si darà atto di non essere iscritti alla CCIIA. Bisognerà però obbligatoriamente unire all’istanza statuto e atto costitutivo
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Domanda:
[09/02/2018 09:17] Nell'offerta tecnica, la tabella B1.1. che richiede le ore incrementali proposte rispetto alle previsioni della Tabella “dotazione minima personale” (All.1 ter al disciplinare di gara) misurate in ore settimanali, deve essere compilata indicando le ore in più eventualmente proposte o deve indicare le ore che saranno erogate nel servizio in base al numero dei posti?
Risposta:Bisogna indicare le ore in più eventualmente proposte
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Domanda:
[08/02/2018 10:18] Quanto indicato dall’allegato 1-bis, nello specifico dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui ai punti C.2.1.1.4 “Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino ad un massimo di 8 punti” e C.3.3. “Referenze”, sembra essere incongruente con quanto disposto dalla cosiddetta Circolare Bonino del 2007 (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 1 marzo 2007 – Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. G.U. n° 111 del 15/05/2007) e dalla Direttiva 2004/18/CEE. E’ corretta l’interpretazione?
Risposta:La materia è stata interamente riveduta dal nuovo Codice degli Appalti (si veda l’articolo 95). Appare utile, poi, sul punto, la consultazione delle Linee Guida n.2 del 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di offerta economicamente più vantaggiosa che si riportano di seguito nella parte di interesse: “….. Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità
della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola,
solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un
escamotage per introdurre criteri dimensionali….”
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Domanda:
[08/02/2018 10:17] Per quanto concernente le strutture temporanee di accoglienza, ci si domanda se le ore settimanali afferenti al “sostegno socio psicologico”, indicate nella seconda tabella dell’allegato 1-ter, accorpino i due parametri settimanali di sostegno “psicologico” e “assistente sociale” della prima tabella del medesimo allegato.
Risposta:Nel rispondere al quesito si osserva che nella prima tabella si parla di sostegno psicologico per 18 ore settimanali e poi di assistente sociale, anch’egli per 18 ore settimanali.
Nella seconda tabella si parla, invece di sostegno socio – psicologico e non semplicemente di sostegno psicologico per cui appare ragionevole ritenere che tale voce assorba sia le prestazioni dell’assistente sociale che quelle di mero sostegno psicologico.
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Domanda:
[08/02/2018 10:16] Con riferimento a quanto disposto a pagina 8 dell’allegato 1, nello specifico di “Disposizioni per il servizio di gestione amministrativa”, ci si domanda come debba essere interpretato quanto segue “Nel caso di strutture costituite da piccoli appartamenti (…). L’operatore notturno (…) assicura, inoltre, la reperibilità telefonica notturna”.
Risposta:La formulazione del quesito, riportando soltanto uno stralcio della parte del capitolato indurrebbe a ritenere che l’operatore notturno nella fattispecie delle strutture costituite da piccoli appartamenti possa essere semplicemente reperibile. In realtà leggendo l’intero punto inerente l’argomento, si evince che non è così e che egli debba essere presente in struttura anche tenuto conto della delicatezza dei compiti che gli spettano.
Disposizioni per il servizio di gestione amministrativa. Il servizio assicura le prestazioni di cui all'articolo 2, lett. A) dello schema di capitolato. Nel caso di strutture temporanee costituite da piccoli appartamenti, il presidio dei punti di accesso finalizzato al controllo giornaliero delle entrate e delle uscite previsto nelle specifiche tecniche relative ai centri di prima accoglienza, può essere svolto tramite controllo del rispetto degli orari di rientro serale, effettuato dall'operatore notturno. L'operatore notturno comunica tempestivamente all'ente gestore eventuali allontanamenti o violazioni degli orari; assicura, inoltre, la reperibilità telefonica notturna.
La dicitura “assicura, inoltre, la reperibilità telefonica notturna” potrebbe essere intesa nel senso che parrebbe che nel corso della notte possa anche concedersi un periodo di riposo se le circostanze di fatto e di tempo lo consentono. Si ribadisce, in ogni caso, quanto più volte evidenziato in risposta a quesiti simili ossia che le modalità organizzative dell’impiego degli operatori rientrano nelle determinazioni dell’operatore economico a condizione che il servizio sia garantito ed inoltre si richiama l’attenzione sul concetto di “strutture in rete”
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Domanda:
[08/02/2018 10:15] Viste le numerose faq nel merito della presenza dell’ambulatorio, del medico e dell’infermiere ci si domanda come debba essere interpretato quanto disposto dall’allegato 1, pag. 8, relativamente alle strutture temporanee di accoglienza (accoglienza diffusa) che recita “Disposizioni per il servizio di assistenza sanitaria. Il servizio assicura le prestazioni di cui all’articolo 2, lett. c) dello schema di capitolato. Nel caso in cui non sia possibile allestire un presidio medico sanitario all’interno della struttura è assicurata la costante reperibilità di personale medico e paramedico per lo svolgimento del servizio ed il raccordo con le prestazioni e le forniture assicurate dal servizio sanitario nazionale”. Posto che il personale paramedico è comunemente identificato nella figura dell’infermiere professionale, ci pare di ravvisare che questi, come il medico, nel caso di fattispecie, possa essere semplicemente reperibile ed in assenza di ambulatorio medico.
Risposta:La previsione si applica solo nel caso in cui non sia oggettivamente possibile allestire il presidio sanitario all’interno della struttura. In tale ipotesi il personale medico e paramedico sarà disponibile al di fuori della struttura stessa, ma si ritiene che nelle ore indicate nel capitolato esso debba essere costantemente reperibile. L’uso di tale avverbio induce a ritenere che di fatto tale personale debba essere effettivamente ed immediatamente utilizzabile nel caso di necessità.
Nella terminologia comune, inoltre, per personale paramedico si intende l’infermiere professionale.
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Domanda:
[07/02/2018 15:06] L'immobile con cui partecipiamo è un edificio residenziale antecedente al 1940 e quindi non possiamo chiederne l'agibilità, e parlando con il personale dell’UfficIo Tecnico ci è stato suggerito di allegare vari documenti tra cui l'idoneità statica dell'edificio e il parere dell'ASL.
Noi ci siamo attivati per produrre la documentazione richiesta, ma per la scadenza della gara (14 Febbraio) non avremo i due documenti sopracitati ma al loro posto una dichiarazione da parte di un Architetto sulla salubrità e idoneità degli ambienti, alleghiamo anche la nostra richiesta del parere dell'ASL che probabilmente non sarà ancora riuscito a rilasciarci la pratica e il parere positivo da parte di Ing. strutturale sull'idoneità statica. Possiamo allegare questi documenti provvisori per partecipare alla gara e in seguito inviarvi anche quelli definitivi?
Risposta:Come già evidenziato in risposta ad altro quesito nella stesura del bando di gara la stazione appaltante ha inteso porre rimedio ad una serie di situazioni di difficoltà operative nelle quali ci si è trovati in occasione di precedenti procedure di selezione nelle quali i concorrenti aggiudicatari non sono stati in grado di attivare con immediatezza le strutture offerte o comunque hanno messo a disposizione strutture le quali non si sono poi rilevate conformi alla normativa in materia o comunque idonee a tutelare la sicurezza degli utenti e degli operatori e dunque in definitiva non si sono potute in concreto utilizzare.
Nella procedura di gara attuale invece l’obiettivo è di essere certi che tutte le strutture offerte siano immediatamente utilizzabili di talchè si esclude che l’offerente possa limitarsi a produrre autodichiarazioni che è vero che hanno un’importante valenza amministrativa ed anche penale perché se non rispondenti al vero comportano sanzioni penali a carico del dichiarante, ma – si ripete – ciò che si vuole ottenere è la garanzia dell’utilizzabilità certa e immediata dell’immobile e dunque non si può prescindere dall’acquisizione della documentazione tecnica che comprovi quanto sopra. Qualora tale documentazione non sia ancora completa si ritiene che possano essere acquisite dichiarazioni di professionisti abilitati nel settore che si assumano la piena responsabilità della conformità degli immobili alla normativa di settore e soprattutto siano rispondenti dal punto di vista della sicurezza alle esigenze dell’accoglienza.
Si rammenta, comunque, che sarà la Commissione di Gara a valutare la completezza della documentazione e la sua aderenza a quanto richiesto ed alla “ratio” della previsione del bando.
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Domanda:
[07/02/2018 15:05] in un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale la mandataria può avvalersi - per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale - dell'avvalimento di una o più mandanti in qualità di imprese ausiliarie? Nella costituenda RTI le imprese ausiliarie mandanti posseggono i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale sia per le prestazioni direttamente gestite sia per quelle che, in misura maggioritaria, saranno gestite dalla mandataria.
Risposta:Sì.
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Domanda:
[07/02/2018 15:04] In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti all'articolo 15 del Disciplinare, si chiede cortesemente di chiarire se:
allorché si richiede un "fatturato specifico minimo annuo nell'ambito dei servizi costituenti la prestazione principale" si intende con prestazione principale quanto riportato nello stesso disciplinare all'art. 5 allorché si ribadisce che "I servizi oggetto della prestazione principale della presente procedura rientrano nei cosiddetti servizi sociali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016" e allorché si richiede l' "esecuzione negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando di gara dei servizi costituenti la prestazione principale dell'appalto" si intende con prestazione principale quanto riportato nello stesso disciplinare all'art. 5 allorché si ribadisce che "I servizi oggetto della prestazione principale della presente procedura rientrano nei cosiddetti servizi sociali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016" e in definitiva con l'espressione "servizi sociali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016" si possano intendere anche i servizi sociali residenziali prestati a favore di anziani e soggetti fragili come ad esempio quelli erogati presso case di riposo e RSA.
Risposta:Sì.
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Domanda:
[07/02/2018 15:04] Considerato che la tassa sulla gara è unica (€500), si chiede di sapere se la suddivisione in lotti implica la presentazione di un plico per ciascun lotto oppure è possibile partecipare per tutti i lotti presentando un unico plico (una unica busta amministrativa, una tecnica e una economica).
Risposta:Il bando di gara oggetto del quesito non è suddiviso in lotti
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Domanda:
[07/02/2018 15:03] In riferimento ad altro quesito in cui è contemplata la possibilità per l’operatore notturno richiesto da struttura a rete di operare secondo un contratto di “notte passiva”, si richiede di sapere se l’attività di notte passiva possa essere svolta solo presso alloggio di residenza degli ospiti CAS, o altra sede di attività degli attuatori, o invece possa essere svolta dall’operatore anche presso proprio domicilio, nel caso in cui egli abbia come possibilità di mansione di svolgere attività in “telelavoro” (esempio: registrazione dati, produzione di documenti, back office…), e dunque il suo domicilio possa configurarsi come “sede temporanea di lavoro”.
Risposta:Proprio come già scritto in risposta al quesito al quale ci si riferisce, si ribadisce che le modalità organizzative dell’impiego degli operatori rientrano nelle determinazioni dell’operatore economico a condizione che il servizio sia garantito.
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Domanda:
[07/02/2018 09:24] Nelle FAQ pubblicate, nella risposta del 2/2/2018 alle ore 15,11 sembra venire ammessa la possibilità di non avere il medico presente in struttura ma di poter fare riferimento al medico di base per le persone iscritte al SSN.
Noi gestiamo un CAS di 4 persone sospette vittime di tratta su invio della Commissione.
Alla luce di questo come dobbiamo considerare le disposizioni circa la presenza dell'infermiere, del medico e il numero minimo di personale ?
Risposta:Per quanto riguarda il medico e l’infermiere l’argomento è stato ampiamente trattato.
Per il resto delle figure professionali si applica la seconda tabella dell’allegato “dotazione minima del personale” per le strutture fino a 20 persone.
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Domanda:
[07/02/2018 09:23] In merito alla Vostra risposta ad una FAQ del 05/02/2018 nella quale consideravate ammissibile la figura del socio volontario, siamo a chiederVi se il Socio Volontario può essere impiegato nel ricoprire qualunque figura professionale descritta nell'allegato 1ter. o se ci sono prescrizioni specifiche in merito
Risposta:Si ritiene che la figura del socio volontario possa applicarsi a tutte le figure professionali. Si ritiene però doveroso richiamare l’attenzione sulla chiara ed inequivocabile tracciabilità e dimostrazione dell’effettivo utilizzo di tale figura nell’espletamento del servizio.
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Domanda:
[07/02/2018 09:22] In merito alla Vostra risposta del 02/02/2018 nella quale specificavate che il Medico non deve essere necessariamente dipendente e che il gestore della struttura: "deve dimostrare di potere avere a disposizione il medico di base assegnato agli ospiti per le ore settimanali indicate nel capitolato" siamo a chiederVi qual'è la documentazione che dobbiamo produrre per dimostrare di avere a disposizione il medico di base per le ore indicate nel capitolato
Risposta:L’assegnazione del medico di base – a quanto consta . avviene con i medesimi meccanismi in vigore per tutti gli altri aventi diritto. Di conseguenza non si ritiene possibile a priori e senza avere contezza delle generalità degli ospiti produrre il documento che comprovi la disponibilità del medico di base. Di conseguenza il concorrente dovrà dimostrare in altro modo di poter disporre del servizio medico e solo successivamente potrà disimpegnare tutto o parte di tale servizio in relazione all’iscrizione degli ospiti al SSN.
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Domanda:
[07/02/2018 09:22] In merito alla Vostra risposta del 02/02/2018 nella quale autorizzavate una soluzione organizzativa che permetta di poter stipulare accordi di collaborazione per la gestione della figura dell'Infermiere Professionale, volevamo sapere quali sono i termini degli eventuali "Accordi di Collaborazione tra Operatori" che vengono considerati formalmente validi. Specificatamente cosa bisogna documentalmente produrre in fase di gara per dimostrare tali collaborazioni?
Risposta:La documentazione che prova l’esistenza di tali accordi. La sezione FAQ è finalizzata a fornire chiarimenti in relazione al bando di gara, ma non può fornire indicazioni in concreto ai potenziali partecipanti. Nel caso specifico gli accordi di collaborazione devono essere predisposti dai concorrenti e non possono preventivamente essere suggeriti dalla stazione appaltante
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Domanda:
[07/02/2018 09:22] In relazione al punto 15.2 - REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare di Gara, si richiede come comprova del requisito del fatturato minimo annuo i bilanci approvati : dal momento che si deve fare riferimento al fatturato dell'anno 2017, non siamo in possesso del bilancio di tale anno. E' sufficiente l'autodichiarazione? Possiamo utilizzare altri documenti a supporto?
Risposta:E’ possibile produrre autocertificazione che sarà poi soggetta a verifica dalla stazione appaltante
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Domanda:
[07/02/2018 09:21] Una cooperativa che possiede 150 posti e dotata di ambulatorio con personale medico-infermieristico puo’ condividere il servizio con altre cooperative che operano in rete nella stessa zona della prima?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta
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Domanda:
[07/02/2018 09:20] Per la compilazione del DGUE la sezione C " capacità tecniche e professionali come devono essere compilati i punti 6,8, 13 ?
Risposta:Non vanno compilati
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Domanda:
[06/02/2018 09:12] Per quel che concerne lo stretto ambito sanitario ci permettiamo di rilevare una serie di criticità specifiche.
Occorre tenere presente come esista un Servizio Sanitario Nazionale in grado di gestire sia con l’ordinario con i servizi ambulatoriali e gli studi medici diffusi sul territorio, sia l’emergenza tanto al domicilio quanto nelle strutture idonee, come i DEA – PS.
Occorre anche considerare la specificità delle popolazioni da trattare per cui sono fondamentali gli elementi di conoscenza antropologica, culturale, ma anche di particolarità genetica ed epidemiologica in grado di offrire la migliore aderenza all’offerta di cure, garantendone quindi l’efficacia e la miglior capacità di diagnosi da parte di operatori sanitari esperti, per formazione e competenza acquisita. Non è pertanto utile, specie in un sistema di non emergenza ma di continuità di cura ricorrere a figure professionali sanitarie qualsiasi, bensì a figure con esperienza nel merito o nel merito formate. E’ abbastanza ovvio come culture, credenze, tradizioni, ma anche esposizione a rischi sanitari, abitudini di vita o accessibilità alle cure possano differire enormemente fra soggetti provenienti da contesti geografici e culturali sostanzialmente diversi, con un gap linguistico e di rappresentazione del sintomo totalmente differente sia rispetto alla cultura e formazione occidentale, sia fra le stesse, diverse, culture dei soggetti accolti;
La popolazione da assistere necessita certamente e sostanzialmente di un triage iniziale e di un monitoraggio costante, attuabile in primo luogo dal personale infermieristico e, specie in prima fase, medico, limitando gli interventi immediati alle sole urgenze vere, in genere occasionali e non prevedibili. I triage effettuati presso gli hot spot possono essere considerati solo parzialmente adeguati ma allo stesso tempo vanno contestualizzati al momento della prima accoglienza. Molti sintomi o dati obiettivi, anche rilevanti, possono inizialmente sfuggire ed essere evidenziati solo da un controllo successivo, meno emergenziale e maggiormente orientato a una diagnostica più completa, acquisita anche una maggior fiducia da parte del paziente e potendo disporre di strumenti diagnostici più raffinati e completi. Questo riguarda specialmente alcune patologie diffusive, contagiose, le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche dermatologiche e gastrointestinali. Senza contare poi la possibile presenza di lesioni fisiche da maltrattamenti anche gravi, le possibili violenze sessuali, gli esiti di conflitti armati, con ferite di arma da taglio da fuoco. Molti di questi quadri clinici non sono comuni nei nostri Paesi, per cui nuovamente occorre una certa capacità diagnostica formata nell’apprendimento senza necessitare, almeno in fase di prima rilevazione di medici specialisti d’organo, quanto piuttosto di medici esperti e sensibilizzati.
Non ha nessun senso professionale, ma neanche reale ricaduta in sicurezza, tenere un medico per almeno 6 ore al giorno in locali dove gli ospiti non possono neppure, al limite esserci, perché temporaneamente usciti e comunque essendo previsto un infermiere h.24. Anche relativamente a questo punto un operatore formato può , in parte, rispondere all’esigenza di una sorveglianza sanitaria con controlli periodici effettuabili anche in studi medici attrezzati e non in locali abitati sa più persone non attrezzabili non garanti della necessaria riservatezza propria e non eludibile delle situazioni di non emergenza.
Che in campo sanitario l’offerta induca la domanda è un fatto ormai assodato. E’ pertanto assolutamente diseducativo e crea le premesse di una attesa e domanda errata offrire una presenza sanitaria quasi individualizzata nelle piccole strutture, senza alcuna reale necessità di utilizzo. La medicalizzazione spinta, il medico sottocasa crea attese, domanda, patologia. Di qui l’incremento di richieste inappropriate di intervento sanitario surrogativo o rivendicativo di esigenze non mediche, ma sociali o psicologiche, con indebito incremento di utilizzo di farmaci e generazione di spessa specie per coloro che, in giorno potrebbero vedersi riconosciuto il soggiorno. Generare una domanda sanitaria inappropriata ma esclusivamente compensatoria è incongruo e in prospettiva controproducente;
E’ assolutamente inutile dotare ogni piccolo centro di presidi sanitari di scarsa necessità e quindi utilizzo come il defibrillatore o il carrello, considerato che l’appartamento non è una clinica e che un rifugiato non è a prescindere un malato e che la vita quotidiana non espone a stress fisici particolari, come può essere nel caso di una competizione sportiva. Resta invece fondamentale il triage iniziale una tantum su cui indirizzare risorse anche per l’esecuzione di accertamenti in regime privatistico presso poliambulatori certificati, specie sotto l’ambito infettivologico, e per un accertamento minimo parametrato sulle caratteristiche anagrafiche e di salute del singolo soggetto;
Ci si chiede poi dove e in quali condizioni di sicurezza poter allocare tutto un insieme di presidi sanitari descritto nell’allegato al Capitolato. Un appartamento o una piccola struttura non sono una clinica e neppure un’ambulanza e non godono né possono logisticamente godere neppure delle diposizioni igienico sanitarie e di sicurezza idonee alla conservazione di molti dei presidi indicati. Senza contare che molti dei test ematici in elenco non sono affatto di emergenza ed eseguibili in modo sicuro per condizioni di effettuazione e attendibilità di risultato in centri esterni attrezzati e certificati. Sarebbe quindi forse più opportuno destinare una parte delle risorse sanitarie alla spesa per la diagnostica di screening, non godendo gli ospiti dei requisiti per l’esecuzione presso strutture pubbliche, ma potendo ricorrere al privato accreditato.
E’ assolutamente demotivante e deprofessionalizzante costringere personale tecnico specifico, come un laureato in infermieristica o medicina, a permanere ore in un locale con 4-5 persone occasionalmente vuoto.
Non è chiaro per quale ragione 6 ore al giorno dovrebbero coprire il presunto bisogno sanitario, visto che non serve per la continuità, ma neppure per l’urgenza, considerato come l’urgenza non sia per sua natura prevedibile, nell’arco dell’intera giornata.
Risposta:Circa la presenza del medico in struttura si è già data recentemente risposta.
Per le altre questioni prospettate attinenti l’assistenza sanitaria, si osserva che il bando di gara risponde alle previsioni del capitolato ministeriale approvato con DD.MM 7.3.2017 e 10.7.2017 preventivamente esaminato anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente sottoposto con esito positivo al controllo della Corte dei Conti.
Circa le osservazioni sui presidi sanitari in effetti essi devono necessariamente essere allocati in condizioni tali da garantire la sicurezza, l’efficienza, la funzionalità, la correttezza nell’utilizzo da parte di personale adeguatamente formato. In questo senso nel ribadire che, stando al capitolato ministeriale sopra indicato, non vi è alcuna deroga riguardo alla necessità di istituire tale presidio a prescindere dalle dimensioni della struttura, si ritiene appropriato che esso sia collocato in spazi distinti rispetto a quelli abitativi, ma di pronto ed immediato utilizzo.
In questo senso, quindi, appare opportuno il richiamo alla caratterizzazione “in rete” delle strutture di accoglienza descritto al paragrafo 15 del bando di gara e che si ritiene utile, di seguito, trascrivere:
“…...si chiarisce che qualora l’offerta sia articolata in più micro strutture (ad esempio appartamenti) site nello stesso Comune o in Comuni contigui serviti da vie di comunicazione stradale che consentano un tempo di percorrenza inferiore ai 30 minuti od anche non contigui, ma con un tempo di percorrenza inferiore al suddetto, il personale potrà essere utilizzato secondo modalità “in rete” e la co – presenza degli operatori non necessariamente dovrà essere continuativa….”.
In tale contesto il personale potrà dunque essere utilizzato in condivisione tra più strutture. Da ciò si desume che anche lo stesso presidio sanitario possa essere istituito in un locale nell’ambito territoriale della rete, anche eventualmente distinto da quelli adibiti ad usi abitativi, ed essere posto a servizio di tutte le strutture purchè concretamente ed immediatamente utilizzabile in caso di necessità.
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Domanda:
[06/02/2018 09:11] Per garantire il servizio infermieristico -medico e’ possibile appoggiarsi a una compagnia assicurativa che previo pagamento garantisce tale servizio ?
Risposta:La questione del medico e dell’infermiere è stata più volte trattata.
Per quanto attiene al medico si ribadisce che se gli ospiti sono iscritti al S.S.N. tale figura non è necessaria.
Per quanto invece riguarda l’infermiere le modalità organizzative per l’utilizzo del personale sono rimesse alle determinazioni dell’operatore economico che concorre alla gara.
In questo senso è possibile immaginare una presenza fisica h.24 di personale infermieristico ma, tenuto conto dell’onerosità di una simile soluzione organizzativa, è possibile ipotizzare – come già evidenziato in risposta ad altro quesito – che tale figura sia oggetto di accordi di collaborazione tali per cui pur essendo presente per le esigenze della struttura di accoglienza, l’infermiere sia anche a disposizione di altri operatori. L’unico vincolo ad una soluzione del genere è che tale figura sia effettivamente presente - e non semplicemente reperibile - in luogo tale da poter raggiungere con ragionevole facilità ed immediatezza la struttura di accoglienza.
E’ anche possibile, dunque, l’ìpotesi prospettata nel quesito che si riscontra a condizione, tuttavia, che la soluzione proposta non si trasformi in una semplice reperibilità.
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Domanda:
[06/02/2018 09:11] Le indicazioni del bando 2018 relative alla composizione dei gruppi di lavoro e alla articolazione temporale dei servizi, richiedono alcune modifiche alla contrattazione del personale dipendente, sia a livello individuale che a livello collettivo; nel nostro contratto di lavoro collettivo nazionale (contratto Anpas) non è infatti previsto il lavoro su turni, che invece dovranno essere attivati per garantire le coperture sulle 24 ore 7 giorni su 7. Tutto ciò richiederà una modifica agli attuali accordi sottoscritti con il sindacato, che prevedevano diverse modalità di copertura dei servizi negli orari notturni e festivi; tale contrattazione non sarà di rapida conclusione. Poichè l'aggiudicazione rimane incerta fino al responso della Commissione Giudicatrice, si chiede conferma circa la possibilità di produrre i contratti di lavoro dei singoli lavoratori in sede di aggiudicazione eventuale del servizio.
Risposta:In sede di gara bisogna documentare la disponibilità del personale. L’impiego del personale e la conclusione degli accordi cui si fa riferimento nel quesito sono attinenti all’autonomia imprenditoriale dell’operatore economico partecipante.
Non si può comunque fare a meno di osservare che anche nel bando di accoglienza relativo all’anno 2017 era prevista una dotazione del personale con presenze sulle 24 ore e tale problematica non è stata sollevata.
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Domanda:
[06/02/2018 09:10] Nella generazione del PASSoe viene chiesta la natura giuridica dell'Ente (OE) che si propone per la gara. La nostra tipologia non è compresa nel menù a tendina che si apre, menù quindi con scelta obbligata tra un numero fisso di alternative. E' possibile indicare la nostra natura giuridica nel campo della denominazione? e in tal caso, è opportuno usare una delle opzioni proposte nel menù fisso, o a questo punto diventa irrilevante?
Risposta:La generazione del PASSoe è gestita da AVCPASS. La stazione appaltante è estranea a tale procedura. Si invita a rivolgersi al call center ANAC
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Domanda:
[06/02/2018 09:10] Con riferimento al servizio infermieristico previsto dalla dotazione minima di personale, possono un soggetto A (gestore strutture di temporanea accoglienza con offerta di 80 posti in rete) ed un soggetto B (gestore di strutture di temporanea accoglienza con offerta di 70 posti in rete), per un totale di 150 posti, senza essere costituiti in formale raggruppamento, attivare un servizio infermieristico dedicato, attivo sulle 24 ore, che serva le esigenze di entrambi i soggetti gestori ?
Risposta:Il tema attiene agli accordi tra operatori di settore in ordine ai quali la stazione appaltante è estranea. E’ però fondamentale che in ogni caso, quale sia lo strumento prescelto, il servizio sia in concreto garantito.
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Domanda:
[06/02/2018 09:09] Nelle FAQ pubblicate, nella risposta del 2/2/2018 alle ore 15,11 sembra venire ammessa la possibilità di non avere il medico presente in struttura ma di poter fare riferimento al medico di base per le persone iscritte al SSN.
Noi gestiamo un CAS di 4 persone sospette vittime di tratta su invio della Commissione.
Alla luce di questo come dobbiamo considerare le disposizioni circa la presenza dell'infermiere, del medico e il numero minimo di personale
Risposta:Si ribadisce che se le persone ospitate sono iscritte al S.S.N. la figura del medico non è necessaria. Quanto invece all’infermiere si veda risposta ad altro recente quesito.
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Domanda:
[06/02/2018 09:08] Nei "Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto 1”
al punto C.3.2 è indicato: "2 punti non frazionabili sono attribuiti per la dichiarata disponibilità, commisurata ad un numero di ospiti pari al 10% della capienza della struttura, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura...".
Con la dicitura "senza costi aggiuntivi" si intende che la retta giornaliera viene comunque riconosciuta per l'inserimento del nuovo ospite pur non riconoscendo altri costi aggiuntivi oppure che neanche la retta è legittima e l'inserimento è totalmente gratuito ?
Risposta:Si intende che per i posti incrementali non viene richiesta una retta giornaliera diversa rispetto a quella contrattualmente stabilita.
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Domanda:
[05/02/2018 09:03] In merito alla offerta economica siamo a richiedere se ci sono dei vincoli in termini di pagine o di numero massimo di caratteri da rispettare.
Domandiamo, inoltre, se ci sono dei vincoli relativamente ai documenti eventualmente da allegare
Risposta:Si ritiene che il quesito intendesse riferirsi all’offerta tecnica e non all’offerta economico.
Fatta questa premessa, la risposta è negativa.
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Domanda:
[05/02/2018 09:03] Nel modello di offerta tecnica al punto c3 referenze si chiede di indicare le esperienze maturate, superiori al triennio, nei campi dei servizi richiesti corredando la relazione di apposite dichiarazioni rese dai fruitori;
per servizi richiesti si intende specifica esperienza nell'accoglienza richiedenti asilo politico o assistenza diffusa, ad esempio sui minori, come è l'oggetto della cooperativa che rappresento ?
Risposta:La commissione valuta la natura dei servizi offerti, verificando se essi sono riconducibili ai servizi di assistenza alla persona, nonché la qualità professionale delle risorse impiegate, verificando se si tratta di professionalità richieste nelle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria.
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Domanda:
[05/02/2018 09:02] Ci chiedevamo se le notti per gli operatori sono da considerarsi attive o passive , nonostante l'operatore dorma in struttura. (cioè dalle 20 alle 00 attivo, dalle 00 alle 6 passivo e dalle 6 alle 8 attivo)
Risposta:Le modalità organizzative dell’impiego degli operatori rientrano nelle determinazioni dell’operatore economico a condizione che il servizio sia garantito.
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Domanda:
[05/02/2018 09:02] Il disciplinare stabilisce all'art. 9 che: "Se gli immobili che sono stati individuati non sono oggetto di interventi edilizi le attestazioni in materia di sicurezza e salubrità di essi dovranno essere rese sulla base dei seguenti documenti ... " E per gli immobili oggetto di interventi edilizi? Tali attestazioni saranno emesse dai soggetti abilitati solo dopo il completamento degli interventi stessi. E' possibile rilasciare da parte dell'offerente una autodichiarazione in tal senso da allegare alla documentazione di gara relativa a tale immobile?
Risposta:Nella stesura del bando di gara la stazione appaltante ha inteso porre rimedio ad una serie di situazioni di difficoltà operative nelle quali ci si è trovati in occasione di precedenti procedure di selezione nelle quali i concorrenti aggiudicatari non sono stati in grado di attivare con immediatezza le strutture offerte o comunque hanno messo a disposizione strutture le quali non si sono poi rilevate conformi alla normativa in materia o comunque idonee a tutelare la sicurezza degli utenti e degli operatori e dunque in definitiva non si sono potute in concreto utilizzare.
Nella procedura di gara attuale invece l’obiettivo è di essere certi che tutte le strutture offerte siano immediatamente utilizzabili di talchè si esclude che l’offerente possa limitarsi a produrre autodichiarazioni che è vero che hanno un’importante valenza amministrativa ed anche penale perché se non rispondenti al vero comportano sanzioni penali a carico del dichiarante, ma – si ripete – ciò che si vuole ottenere è la garanzia dell’utilizzabilità certa e immediata dell’immobile e dunque non si può prescindere dall’acquisizione della documentazione tecnica che comprovi quanto sopra.
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Domanda:
[05/02/2018 09:02] In riferimento alle Referenze di cui al punto C.3.3 dell'Allegato 1-bis, ed in particolare al metodo comparativo, chiediamo cortesemente chiarimento nel seguente caso. Ipotesi: due concorrenti, uno con 15 anni di anzianità ed uno con 10 anni di anzianità, oltre quelli dei triennio richiesto. Il punteggio attribuito sarà di 9 punti per entrambi oppure al punteggio del secondo concorrente verrà applicato il criterio comparativo?
Risposta:La valutazione delle referenze sarà effettuata a cura della Commissione di Gara secondo quanto indicato al punto c.3.3. dell’allegato 1 bis richiamato nel quesito. Appare evidente che, a parità di tutte le altre indicazioni contenute nel suddetto punto, il concorrente con anzianità maggiore otterrà un punteggio superiore rispetto a quello con anzianità minore. Al termine delle operazioni di valutazione al concorrente migliore verranno assegnati 9 punti mentre per il punteggio attribuibile agli altri si utilizzerà la formula citata nell’allegato al punto più volte richiamato.
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Domanda:
[05/02/2018 09:01] In riferimento alla risposta della [faq del 12/01/2018 10.02], chiediamo cortesemente precisazioni in merito all'"*adeguato livello di istruzione che consenta di presumere ragionevolmente una corretta conoscenza della lingua*", ovvero se il personale debba essere in possesso di qualche titolo di studio particolare, o se sia sufficiente, ad esempio, il superamento del corrispettivo livello di scuola secondaria di primo grado (scuole medie per l'Italia).
Risposta:Si ritiene che occorra almeno il conseguimento di un titolo di studio equivalente a quello di scuola secondaria di secondo grado per l’Italia. Occorre peraltro sottolineare che tale valutazione è rimessa alla competenza della Commissione di gara.
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Domanda:
[05/02/2018 09:01] Se una società partecipa candidando più strutture i requisiti minimi relativi alla dotazione del personale sono da intendersi come la somma dei requisiti minimi di tutte le strutture o si devono calcolare in riferimento al numero massimo di ospiti per cui si partecipa ? Esempio struttura da 15 posti e struttura da 60 posti devo allegare i contratti del personale medico disponibile nella misura di 2 o e sufficiente 1 quale requisito minimo alla partecipazione.Ovvero se partecipo con 4 strutture devo allegare 4 contratti di medici o altre figure professionali o è sufficiente dimostrare la disponibilità del personale per la somma dei posti.
Risposta:La dotazione minima va tarata con riferimento alla singola struttura a meno che le strutture siano rispondenti alle caratteristiche “in rete” indicate al punto 15 del bando. In tale ultimo caso la dotazione va determinata con riferimento alle strutture nel loro complesso come se fossero una sola.
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Domanda:
[05/02/2018 09:00] I contratti di lavoro, le convenzioni con enti , i contratti delle case e le agibilità sono da allegare nella BUSTA A o nella BUSTA B ?
Risposta:Si trascrive lo stralcio della documentazione da allegare ad istanza di partecipazione (vdi fac simile allegato al bando)
• Documentazione attestante la disponibilità del personale secondo quanto indicato al punto 15.3 del disciplinare di gara;
• Documentazione attestante la disponibilità degli immobili e la loro idoneità secondo quanto indicato al punto 9 del disciplinare di gara;
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Domanda:
[05/02/2018 08:59] In merito alla sua risposta alla mia precedente domanda, che cito di seguito:
"Nella Sezione IV bisogna in ogni caso rispondere se si posseggono o no i requisiti e poi passare alla compilazione delle sezioni A, B, C. E’ evidente che se i requisiti non si posseggono in tutto o in parte sarà indispensabile ricorrere all’avvalimento. Per le modalità di compilazione del DGUE da parte dell’impresa ausiliaria si veda quanto indicato nel bando di gara. I quesiti 4 e 5 della sezione B non vanno compilati in quanto il bando di gara non lo richiede. Essi fanno riferimento ad alcuni requisiti di capacità finanziaria descritti nell’articolo 83 del Codice degli Appalti ma che non sono stati utilizzati da questa Prefettura nel bando in questione. Anche i quesiti 4, 5 e 7 della sezione C non vanno compilati per la medesima ragione. L’eventuale impresa ausiliaria dovrà compilare il DGUE secondo le istruzioni del bando di gara e, in particolare, per quanto riguarda la sezione Alpha, compilare le sezioni A, B e C. "
... chiedo specifiche anche PER I QUESITI 2,3 E 9 DEL PUNTO C.
Risposta:Non vanno compilati.
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Domanda:
[05/02/2018 08:59] Essendo un centro di accoglienza straordinaria che concorre per accogliere 11-12 persone ed essendo un associazione di promozione sociale (soggetta all’obbligo di un numero di ore da parte dei soci volontari abbastanza alto) dobbiamo avere il medico e l’infermiere assunto o possono essere le socie stesse a espletare il servizio? Come possiamo documentare la quantità di ore lavorate non trattandosi di lavoro dipendente ma volontario?
Accogliendo solo 11 – 12 persone la presenza del medico e infermiere deve comunque essere di 36 ore settimanali?
Risposta:In merito alla presenza del medico e dell’infermiere si veda la risposta ad altri recenti quesiti.
Per quanto riguarda la fattispecie prospettata del socio volontario si ritiene che sia ammissibile a condizione che essa sia rigorosamente e dettagliatamente regolamentata e che l’impiego del personale in questione sia tracciato e documentato.
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Domanda:
[02/02/2018 15:11] Nelle strutture di cui alla seconda tabella della dotazione minima del personale il medico deve essere presente per tutte le ore richieste dal capitolato ?
Risposta:E’ opportuno premettere che gli ospiti delle strutture di accoglienza devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e quindi fruiscono dell’assistenza sanitaria di base.
Al ricorrere, pertanto, di tale condizione che – dovrebbe costituire la norma – si ritiene che non sia necessaria la figura del medico dipendente dell’operatore economico o comunque in qualche modo da questi contrattualizzato.
In tale ipotesi, però, il gestore della Struttura, in fase di esecuzione del contratto di appalto, deve dimostrare di potere avere a disposizione il medico di base assegnato agli ospiti per le ore settimanali indicate nel capitolato.
Viceversa, qualora non gli ospiti non siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o comunque nella eventuale fase di transizione tra il loro arrivo in struttura e l’iscrizione al Servizio, il servizio medico deve essere garantito a cura e spese dell’Operatore Economico.
E’ comunque il caso di rammentare ancora una volta, che per le strutture cosiddette “in rete” il personale può essere utilizzato in condivisione.
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Domanda:
[02/02/2018 15:11] Nelle strutture di cui alla seconda tabella della dotazione minima del personale l’infermiere deve essere presente per tutte le 24 ore ?
Risposta:Le modalità organizzativa per l’utilizzo del personale sono rimesse alle determinazioni dell’operatore economico che concorre alla gara.
In questo senso è possibile immaginare una presenza fisica h.24 di personale infermieristico.
Tuttavia, tenuto conto dell’onerosità di una simile soluzione organizzativa è possibile ipotizzare – come già evidenziato in risposta ad altro quesito – che tale figura sia oggetto di accordi di collaborazione tali per cui pur essendo presente per le esigenze della struttura di accoglienza, l’infermiere sia anche a disposizione di altri operatori. L’unico vincolo ad una soluzione del genere è che tale figura sia effettivamente presente - e non semplicemente reperibile - in luogo tale da poter raggiungere con ragionevole facilità ed immediatezza la struttura di accoglienza.
Un’altra soluzione che potrebbe essere percorsa è quella di individuare personale infermieristico che svolga anche le funzioni di operatore diurno e/o notturno posto che una simile fattispecie non pare essere esclusa dal capitolato o anche altre funzioni sempre che ne abbia le competenze.
E’ comunque il caso di rammentare, ancora una volta, che per le strutture cosiddette “in rete” il personale può essere utilizzato in condivisione.
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Domanda:
[30/01/2018 14:22] Leggendo l’interpretazione data ad alcuni quesiti sulla dotazione organica minima del personale, per le strutture da 50 a 150 ospiti, è giusta questa quantificazione: infermiere n. 3 unità giornaliere più 1 unità per i riposi, considerati turni di 8 ore compresa la notte e i riposi. Ed inoltre considerati 90 ospiti gli operatori diurni previsti devono essere 5 in compresenza, escludendo dal computo quelli incaricati di altre mansioni (direttore, amministrativo, assistente sociale, informatore normativo, insegnante di lingua, ecc)
Risposta:Deve essere assicurata la presenza di un infermiere h.24 per sette giorni. L’organizzazione del personale in relazione alle esigenze aziendali ed al rispetto della normativa sul lavoro è ovviamente verificata dall’appaltatore.
Per 90 ospiti gli operatori diurni in compresenza devono essere 5. Si ribadisce, comunque, quanto già indicato in risposta ad altro quesito e cioè che non è escluso che gli operatori generici svolgano anche contemporaneamente ulteriori compiti ovviamente avendone i requisiti di legge
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Domanda:
[30/01/2018 14:21] Nella tabella “dotazione del personale “vengono indicati per le strutture fino a 50 posti operatori diurni nella misura di 3 che impegno orario settimanale è da intendersi per i 3 operatori ? Qualora indicaste un orario necessariamente copribile , per via delle ore massime del contratto nazionale ,con l’impiego di più operatori , possono quest’ultimi essere già considerati migliorativi?
Risposta:Deve essere assicurata la presenza di tre operatori diurni dalle 8 alle 20 (cosi’ come scritto nel capitolato). L’organizzazione del personale in relazione alle esigenze aziendali ed al rispetto della normativa sul lavoro è ovviamente verificata dall’appaltatore.
Per quanto attiene al punteggio aggiuntivo esso potrà essere corrisposto se il concorrente garantisce che utilizza più operatori. Ad esempio se in relazione alle dimensioni della struttura gli operatori devono essere 3, se il concorrente dichiara che ne utilizza un quarto avrà un punteggio aggiuntivo.
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Domanda:
[30/01/2018 14:21] Nella tabella “ dotazione del personale “ per le strutture fino a 50 posti viene precisato che occorrono 2 operatori diurni ( in compresenza dalle 8,00 alle 20,00) nella tabella soprastante per la stessa tipologia di strutture si fa rifermento a 3 operatori qual è il numero esatto?
Risposta:E’ già stata data risposta al quesito
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Domanda:
[30/01/2018 14:20] Nella tabella “dotazione del personale “vengono indicati per le strutture fino a 50 posti operatori notturni nella misura di 1 qual è l’orario che va coperto con l’operatore notturno? Qualora indicaste un orario necessariamente copribile , per via delle ore massime del contratto nazionale ,con l’impiego di più operatori , possono quest’ultimi essere già considerati migliorativi?
Risposta:Deve essere assicurata la presenza di un operatore notturno dalle 20 alle 8 (cosi’ come scritto nel capitolato). L’organizzazione del personale in relazione alle esigenze aziendali ed al rispetto della normativa sul lavoro è ovviamente verificata dall’appaltatore.
Per quanto attiene al punteggio aggiuntivo esso potrà essere corrisposto se il concorrente garantisce che utilizza più operatori. Ad esempio se in relazione alle dimensioni della struttura l’operatore notturno deve essere 1, se il concorrente dichiara che ne utilizza un secondo avrà un punteggio aggiuntivo.
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Domanda:
[30/01/2018 14:19] Nella tabella “ dotazione del personale “ per le strutture fino a 50 posti qual è il numero esatto di ore annuali previsto per gli operatori notturni?
Risposta:Non si comprende il riferimento alle ore annuali.
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Domanda:
[30/01/2018 14:19] Nella tabella migliorativa viene indicato un punteggio maggiore per chi occupa personale aggiuntivo , questo punteggio esula dall’impegno orario settimanale del personale aggiuntivo? ( es. 1 operatore aggiuntivo per 5 ore settimanali viene considerato come un operatore aggiuntivo per 38 ore settimanali)
Risposta:L’incremento di ore settimanali rileva per il personale indicato al punto C.2.1.1.2 dell’allegato 9 secondo le modalità ivi descritte.
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Domanda:
[30/01/2018 14:18] In riferimento ai requisiti strutturali, è possibile accogliere in una stanza da 9mq 1 letto a castello (2 persone) e una stanza da 14mq 2 letti a castello (4 persone)?
Risposta:nella fattispecie non siamo di fronte ad abitazioni intese come luoghi ove si svolge la vita quotidiana delle persone con caratteristiche di continuità e di stabilità. Non si tratta, insomma, della dimora di una famiglia o comunque di un insieme di soggetti legati da loro da rapporti di convivenza stabile, ma di “centri di accoglienza straordinaria” per i quali non pare rinvenirsi una specifica normativa al di là di quanto statuito dal decreto legislativo n.142/2015 che all’articolo 11 stabilisce che tali strutture soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza in conformità dei principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Tali principi sono costituiti dal rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere e le differenze di età, dalla tutela della salute fisica e mentale dei soggetti, dalla salvaguardia dell’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e parenti entro il primo grado e dall’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze.
In tali centri, inoltre, sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti asilo.
Costituiscono, comunque, utili riferimenti il DM 5.7.1975 il quale definisce i parametri igienico sanitari delle abitazioni e le normative regionali di riferimento per le strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere ed assimilabili.
Comunque sia la Prefettura si riserva di esaminare le caratteristiche delle singole strutture prima che le stesse entrino in funzione così da verificare in concreto la sussistenza delle condizioni sopra esposte, nonché la compatibilità delle stesse con le specifiche condizioni del contesto ambientale
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Domanda:
[30/01/2018 14:12] Si domanda se anche per microstrutture di accoglienza costituite da appartamenti in condominio si debbano produrre i documento di cui ai punti 9.1 e 9.3. In particolare che cosa si intende, nel caso di appartamenti, per documentazione relativa alla prevenzione incendi
Risposta:Si applica la normativa in materia di prevenzione incendi degli appartamenti.
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Domanda:
[30/01/2018 14:11] Le formule per il calcolo del numero massimo di ospiti per il quale ci possiamo presentare al Bando sembrerebbero le seguenti:
- per il punto 15.2:
Fatturato anno 2017 DIVISO 365x35
- per il punto 15.3:
Fatturato triennio dic2014-dic2017 DIVISO 1095x35
La nostra interpretazione è corretta?
A questo punto però entrambe le formule forniscono un risultato diverso tra loro e comunque inferiore al numero di ospiti che abbiamo già.
Noi contavamo di presentarci al Bando con una struttura in più, passando da X ospiti a X + Y; ma questo, se abbiamo interpretato correttamente le formule, pare impossibile per la nostra realtà che si occupa solo di migranti e non ha avuto introiti da altre attività nel triennio (particolare riferimento al punto 15.3 del Bando).
In sintesi:
- è impossibile per noi aumentare in questo Bando il numero di ospiti?
- a quale formula dobbiamo fare riferimento? Quella più restrittiva?
Risposta:L’interpretazione è corretta.
Per partecipare al bando occorre tenere conto di entrambe le formule.
Si osserva ancora che i requisiti si riferiscono alla prestazione principale dell’appalto e cioè ad un insieme di servizi molto più ampio della mera accoglienza.
Si tenga inoltre conto che nelle formule i fattori della moltiplicazione non sono fissi.
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Domanda:
[30/01/2018 09:19] Nel caso in cui il progetto si articoli anche al di fuori dei comuni messi a bando (sia in provincia di Torino che al di fuori di essa) come si può partecipare al bando stesso ?
Risposta:La fattispecie non è prevista nel bando di gara.
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Domanda:
[30/01/2018 09:18] In caso di partecipazione in costituendo RTI orizzontale, la garanzia provvisoria va presentata da ciascun componente del costituendo RTI (in misura corrispondente alla sua percentuale di partecipazione)?
Risposta:Va presentata dal RTI . Si richiama l’attenzione sulla necessità che la garanzia sia prestata a favore di tutti i soggetti componenti il RTI e che siano specificate le quote di partecipazione.
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Domanda:
[30/01/2018 09:18] In merito al punteggio dell’offerta tecnica, assegnato all’incremento di figure professionali che superi il rapporto previsto dalla tabella dell’allegato 2 ter, si richiede se tale incremento faccia riferimento all’utilizzo preferenziale di personale part time in modo tale da aumentare il numero effettivo di personale all’interno della pianta organica, in quanto altrimenti sarebbe sufficiente assegnare il punteggio alle ore incrementali migliorative così come previsto dalla tabella sottostante.
Risposta:L’incremento citato non fa riferimento all’utilizzo preferenziale di personale part time in modo tale da aumentare il numero effettivo di personale all’interno della pianta organica.
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Domanda:
[30/01/2018 09:17] Nella tabella dotazione minima del personale dell’allegato 2 ter è richiesto un infermiere h24, 7 giorni su sette, indistintamente per strutture da 20 a 600 posti, così come un medico di 6 h die su 6 giorni (per strutture da 20 a 50 posti). E’ possibile riparametrare le ore in base all’effettivo numero di ospiti all’interno delle strutture?
Risposta:No
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Domanda:
[30/01/2018 09:17] Per le strutture di accoglienza fino a 50 posti, gli operatori diurni in compresenza devono essere 3 (come indicato nella tabella dotazione minima del personale dell’allegato 2 ter) o 2 come indicato al fondo dell’allegato 2 ter (l’ente gestore assicura il seguente numero minimo di operatori)?
Risposta:Si è già avuto modo di chiarire come la tabella in questione si riferisca a più tipologie di centri governativi gestiti dalle Prefetture. Nel caso dell’appalto in questione le strutture oggetto del bando sono tutte strutture di accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo n.142/2015 e quindi gli operatori diurni nel caso prospettato sono due.
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Domanda:
[30/01/2018 09:16] Quali figure professionali si intendono per operatori diurni? Sono comprese le figure indicate quali ad es. mediatore, assistente sociale, infermiere?
Risposta:Si tratta di operatori generici, ma non è escluso che svolgano anche contemporaneamente ulteriori compiti ovviamente avendone i requisiti di legge.
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Domanda:
[30/01/2018 09:16] Visto che nel documento dal titolo "decreto a contrarre" (Prot. n.160646. Servizio.I) è scritto: <<... DATO ATTO, inoltre, che al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio provinciale dei posti di accoglienza e nell’intento di tendere verso una concreta attuazione del piano di distribuzione nazionale dei migranti si è ritenuto di individuare, comune per comune, il numero di persone teoricamente ospitabili, stabilendo che i posti in eccedenza a quelli così determinati potranno essere aggiudicati solo successivamente all’esaurimento delle disponibilità teoriche di tutti i comuni; ...>> si chiede dov'è possibile trovare, comune per comune, il numero di persone teoricamente ospitabili
Risposta:I posti complessivamente messi a bando sono 3.911. Le dimensioni delle strutture di accoglienza non possono essere superiori a 50 posti nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e a 200 nei comuni oltre tale soglia.
Non sono stabiliti nel bando altri vincoli dimensionali di partecipazione in termini di posti
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Domanda:
[30/01/2018 09:15] Disciplinare di gara - punto 9.2 "Documentazione relativa agli impianti"
Strutture di microaccoglienza, ossia appartamenti ad uso di civile abitazione che ospitano un massimo di 6 persone: qualora per la singola struttura fosse in possesso delle dichiarazioni di conformità e di rispondenza degli impianti è comunque necessario esibire una relazione, da parte di un professionista abilitato, sugli impianti presenti per verificare l'esigenza di eventuali interventi di adeguamento alla normativa di settore?
Risposta:Sì. E’ necessario.
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Domanda:
[30/01/2018 09:14] Disciplinare di gara - punto 9 "Luogo di esecuzione del servizio ed avvertenze particolari sui trasporti e sullo screening sanitario"
Qualora gli immobili individuati per la partecipazione alla procedura aperta siano i medesimi di quelli su cui insiste la convenzione in essere (prorogata sino al 31/03/2018) e su tali immobili non siano intervenute modifiche di sorta / non siano stati interessati da interventi edilizi occorre comunque produrre le attestazioni in materia di sicurezza e salubrità già in possesso della Prefettura
Risposta:Vedi risposta ad altro quesito.
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Domanda:
[30/01/2018 09:14] In merito alle documentazioni richieste ai punti 9.1, 9.2, 9.3, si chiede se, dal momento che la struttura individuata è attualmente già destinata all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, tramite una convenzione con la stessa stazione appaltante, sia necessario allegare le tre relazioni indicate nel disciplinare di gara o se sia sufficiente ripresentare dichiarazioni di idoneità igienico-sanitaria, certificati degli impianti, documentazione attestante l'adempimento alla normativa antincendio
Risposta:Si ritiene sufficiente ripresentare le dichiarazioni già prodotte a questa stazione appaltante, precisando, però, che le stesse sono ancora pienamente valide. Resta ferma comunque la facoltà della Commissione di gara di richiedere integrazioni.
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Domanda:
[30/01/2018 09:13] Per quanto riguarda la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economica e tecnica, essi devono essere allegati all'istanza di partecipazione o predisposti per le fasi successive della gara? Sia per noi sia per l'impresa ausiliaria?
Lo domando perché sia per quanto riguarda il documento di bilancio 2017 non è ancora disponibile (lo sarà a norma di legge a fine aprile 2018) sia per le certificazioni rilasciate dagli enti pubblici fruitori dei servizi fino al 28.12.207 (che, se richieste ora, difficilmente saranno pronte per la scadenza del bando).
Al tempo stesso allegare tutte le fatture emesse è poco funzionale.
Se si optasse, per i motivi suddetti, per l'autodichiarazione, essa va allegata all'istanza di partecipazione? Non ho letto riferimento a tali documenti nel riepilogo degli allegati
Risposta:Bisogna fare le dichiarazioni del caso contenute nella istanza di partecipazione (vedi modulistica esemplificativa dell’istanza allegata al bando di gara)
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Domanda:
[30/01/2018 09:13] In merito alla compilazione del PASSOE da parte dell'OE concorrente, il sito ANAC nella sezione dedicata all'avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria consente
l'inserimento di 1 sola impresa ausiliaria.
Se l'OE ha intenzione di ricorrere all'avvalimento di più ausiliarie, che cosa deve fare?
Risposta:Occorre rivolgersi all’Help Desk dell’ANAC. Il portale AVCPASS non è gestito dalla stazione appaltante.
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Domanda:
[30/01/2018 09:12] Vorrei sapere se si lavora solo in micro-strutture (es: camera + bagno+cucina e sala da pranzo per 4 persone o 2 camere per 8 persone ) dove fisicamente non c'è un posto per adibire un presidio medico, e avendo 6 strutture per un totale di 40 persone dislocate sul territorio ,come e dovrebbero operare il dottore e l'infermiere ? e sopratutto nelle ore notturne dove ripeto non c'è possibilità di adibire un presidio medico dove devo far stare l'infermiere ?
Risposta:Se si tratta – come sembra - di strutture “in rete” il medico e l’infermiere possono stare in una qualsiasi delle strutture od anche in locale a parte purchè nelle immediate vicinanze.
Si coglie l’occasione per evidenziare che sia il medico che l’infermiere non devono necessariamente essere fisicamente presenti all’interno della struttura dove l’accoglienza si svolge ma possono anche trovarsi in un luogo nelle immediate vicinanze tale da consentire di poter affermare con ragionevolezza che essi siano dedicati alla struttura. Tuttavia essi devono essere presenti nelle ore richieste, sia pure anche nelle immediate vicinanze e non
semplicemente reperibili.
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Domanda:
[30/01/2018 09:11] per i requisti di capacità economica, tecnica e professionale facciamo ricorso all'avvalimento di un'impresa ausiliaria.
Nella compilazione del DGUE alla sezione IV, se interpretiamo in modo corretto (mi corregga se sbaglio) ci troviamo a non poter dichiarare di possedere tutti i requisiti, e quindi a dover procedere a compilare nel dettaglio le sezioni A, B, C.
Alcune questioni:
sezione B, quesito 4: "indici finanziari": bisogna compilare?
quesito 5: "rischi professionali": bisogna compilare?
Lo domando perché nel bando di gara specifico non vi si fa riferimento.
sezione C, quesito 2 e 3: organismi tecnici e controllo qualità: che cosa si intende, bisogna compilare, se non si possiedono che cosa si indica?
quesito 4 e 5: sistemi di gestione e verifiche, che cosa si intende, bisogna compilare, se non si possiedono che cosa si indica?
quesito 7: gestione ambientale?
L'impresa ausiliaria, che soddisfa i criteri di cui sopra, può compilare solo la sezione alpha ?
Risposta:Nella Sezione IV bisogna in ogni caso rispondere se si posseggono o no i requisiti e poi passare alla compilazione delle sezioni A, B, C.
E’ evidente che se i requisiti non si posseggono in tutto o in parte sarà indispensabile ricorrere all’avvalimento. Per le modalità di compilazione del DGUE da parte dell’impresa ausiliaria si veda quanto indicato nel bando di gara.
I quesiti 4 e 5 della sezione B non vanno compilati in quanto il bando di gara non lo richiede. Essi fanno riferimento ad alcuni requisiti di capacità finanziaria descritti nell’articolo 83 del Codice degli Appalti ma che non sono stati utilizzati da questa Prefettura nel bando in questione.
Anche i quesiti 4, 5 e 7 della sezione C non vanno compilati per la medesima ragione.
L’eventuale impresa ausiliaria dovrà compilare il DGUE secondo le istruzioni del bando di gara e, in particolare, per quanto riguarda la sezione Alpha, compilare le sezioni A, B e C.
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Domanda:
[30/01/2018 09:11] la presente per richiedere delucidazione in riferimento al punto 12 – Garanzia Provvisoria
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore
che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante.
Quindi va bene per voi l’autentica di firma certificata dal notaio allegata alla polizza provvisoria ?
Risposta:Va bene, ma occorre anche quanto indicato al punto 8.
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Domanda:
[22/01/2018 12:56] Il formulario DGUE, parte IV, sezione B, punti 1.a (fatturato annuo generale) e 1.b (fatturato annuo specifico) chiede di specificare il fatturato per esercizi.
I requisiti di gara però si riferiscono al periodo 29 dicembre 2016-28 dicembre 2017. Qual è il corretto criterio di compilazione del modulo?
Risposta:Bisogna fare riferimento ai requisiti di gara, eventualmente apponendo delle postille al DGUE laddove lo si ritenga opportuno.
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Domanda:
[22/01/2018 12:56] In merito al punto 15.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara, in caso di servizi/forniture prestati a favore della Prefettura di Torino è comunque necessario richiedere il certificato o è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?
Risposta:E’ sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in quanto si tratta di informazioni detenute dalla Prefettura stessa.
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Domanda:
[22/01/2018 12:55] Per quanto concerne il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica, a quale variabile X dobbiamo far riferimento, quella presente al punto 23 del disciplinare di gara (X=0,8) o quella presente nell'allegato 1-bis al punto D (X=0,9)?
Risposta:Nel disciplinare di gara vi è chiaramente un refuso laddove nella percentuale X è stato indicato 0,80 e ciò è dimostrato dal fatto che accanto a 0.80 è scritto “ (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)”.
Orbene, nei documenti di gara e cioè nell’allegato 1 bis, che detta i criteri per la valutazione delle offerte, è scritto che la X vale 0,90 e dunque è quest’ultimo coefficiente che sarà applicato.
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Domanda:
[22/01/2018 12:54] In merito alla garanzia fideiussoria si evidenzia nel disciplinare di gara, all'art.12, che la garanzia fideiussoria dovra: 7) riportare l'autentica della sottoscrizione. L'autentica va fatta da un notaio?
Risposta:L’autentica della sottoscrizione va effettuata nei modi di legge.
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Domanda:
[22/01/2018 12:53] Quali sono i requisiti strutturali a cui dobbiamo fare riferimento per capire se una struttura di accoglienza è idonea e per quante persone? es. quante persone per stanza? o quali sono i mq per stanza singola, doppia, tripla? numero di bagni per ospiti ? ecc.
Risposta:Nella fattispecie non siamo di fronte ad abitazioni intese come luoghi ove si svolge la vita quotidiana delle persone con caratteristiche di continuità e di stabilità. Non si tratta, insomma, della dimora di una famiglia o comunque di un insieme di soggetti legati da loro da rapporti di convivenza stabile, ma di “centri di accoglienza straordinaria” per i quali non pare rinvenirsi una specifica normativa al di là di quanto statuito dal decreto legislativo n.142/2015 che all’articolo 11 stabilisce che tali strutture soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza in conformità dei principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Tali principi sono costituiti dal rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere e le differenze di età, dalla tutela della salute fisica e mentale dei soggetti, dalla salvaguardia dell’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e parenti entro il primo grado e dall’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze.
In tali centri, inoltre, sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti asilo.
Costituiscono, comunque, utili riferimenti il DM 5.7.1975 il quale definisce i parametri igienico sanitari delle abitazioni e le normative regionali di riferimento per le strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere ed assimilabili.
Comunque sia la Prefettura si riserva di esaminare le caratteristiche delle singole strutture prima che le stesse entrino in funzione così da verificare in concreto la sussistenza delle condizioni sopra esposte, nonché la compatibilità delle stesse con le specifiche condizioni del contesto ambientale.
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Domanda:
[22/01/2018 12:52] Quale interpretazione dobbiamo dare alla tabella di dotazione minima del personale a proposito dell’infermiere e del medico ? L’infermiere è segnato come presenza 1 h/24 – 7 gg.
Si intende 1 ora nell’arco delle 24 ore su 7 giorni di presenza in struttura dell’infermiere professionale o 1 operatore h.24 sempre presente nella struttura ?
Il medico segnato 6h – 6 gg si intende 1 ora per 6 giorni o 6 ore al giorno per 6 giorni ?
Risposta:Si intende che l’infermiere deve essere sempre presente h.24 ogni giorno e il medico presente per 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.
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Domanda:
[22/01/2018 12:51] In un C.A.S. che organizza ospitalità diffusa in gruppi abitativi, possono essere giudicati validi per adempiere alla dotazione minima di personale gli accordi con strutture, enti, società che forniscano prestazioni medico-sanitarie compatibili con tempi e modalità di intervento “rapido” richiesti dal capitolato di appalto?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:51] In un C.A.S. che organizza ospitalità diffusa in gruppi abitativi (alloggi da massimo 6 posti, gestiti come civile abitazione autonoma per i richiedenti asilo), l'operatore notturno deve risiedere necessariamente nello stesso alloggio di civile abitazione dei beneficiari richiedenti asilo? O è sufficiente che possa essere sul posto in caso di necessità nei 30 minuti altrove previsti?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:50] Con la presente si chiede se la figura del Direttore è intesa come figura professionale?
L'assistente sociale deve essere iscritto all'albo, o va anche bene la laurea magistrale con diversi anni di esperienza nel settore?
Risposta:Tutte le figure professionali devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione per l’esercizio dell’attività.
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Domanda:
[22/01/2018 12:48] Nel disciplinare di gara al punto 15.3. lettera B, dotazione minima del personale
La comprova della disponibilità del personale, si deve avere prima del bando di gara con assunzione, oppure l'assunzione del personale si può fare a gara vinta? Cioè si deve assumere il personale prima della gara, oppure basta la disponibilità, che dev'essere garantita a gara vinta?
Inoltre come indicato nella tabella allegato 1 ter, nelle Strutture temporanee, bisogna garantire attività minime orarie indicate nella seconda tabella, mentre per le figure professionali bisogna far riferimento alla prima tabella, nello specifico la figura del Direttore come viene intesa?
In ultimo per strutture superiori a 20 posti fino a 50 posti, vengono richiesti 2 operatori diurni in compresenza e 1 notturno dalle 08.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 08.00. L'operatore deve avere qualche figura professionale? Nello specifico bastano 3 persone assunte full time 40 ore settimanali, oppure bisogna coprire più ore?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:48] Essendo parte centrale dell’impostazione metodologica del progetto attualmente gestito la componente riabilitativa delle attività legate alla dimensione dell’abitare, e quindi al recupero della domesticità come una delle condizioni per il benessere della persona,
occorre comunque dotarsi di stoviglie monouso oppure è garanzia di igiene e sicurezza la sanificazione/disinfezione delle stoviglie di acciaio/porcellana attraverso l’utilizzo della lavastoviglie.
Risposta:Sono ammissibili entrambe le modalità prospettate.
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Domanda:
[22/01/2018 12:47] Il CAS attualmente gestito (14 posti) è impostato su di un modello progettuale volto a favorire l’acquisizione progressiva di competenze e di autonomia nella gestione del quotidiano da parte dei beneficari.
Ciò comporta, ad esempio, lo svolgimento delle attività legate all’acquisto e alla preparazione del cibo e all’igiene domestica direttamente da parte degli ospiti, seppure con l’affiancamento e la costante supervisione (anche dimostrabile a livello documentale) degli operatori.
Il modello può avere continuità o è incompatibile con quello richiesto dal presente bando?
In questo caso occorre comunque prevedere l’applicazione dei controlli previsti dalla normativa HACCP?
Risposta:Il modello non è incompatibile col bando di gara. Si ritiene che i controlli previsti dalla normativa HACCP debbano comunque trovare applicazione.
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Domanda:
[22/01/2018 12:46] Nella medesima struttura (Struttura Temporanea di Accoglienza, 14 posti), in riferimento alla dotazione di personale non indicato nella tabella 2 dell’Allegato 1-ter (attività minime orarie), occorre garantire il numero di ore previsto dalla prima tabella?
Ad esempio, la figura del Direttore dovrà essere prevista per 36 ore settimanli? L’infermiere (anche in assenza di ambulatorio interno) per 24 ore sui 7 giorni e il medico per 6 ore su 6 giorni?
Oppure è prevista la possibilità di diminuire il numero di ore di ciascuna figura proporzialmente al numero di ospiti? E, se sì, in che rapporto?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:46] In una Struttura Temporanea di Accoglienza (con disponibilità di 14 posti) non è possibile allestire un presidio medico sanitario all’interno della struttura, ma ci si avvelarà della collaborazione di personale sanitario, che garantirà il raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale.
E’ tuttavia necessario provvedere alla dotazione dei materiali e dello strumentario minimo indicato nell’Allegato 1 alla voce SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA?
Risposta:Occorre prevedere sia la presenza del medico sia i materiali citati nell’Allegato 1.
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Domanda:
[22/01/2018 12:44] Per motivi fiscali in vista della riforma del terzo settore siamo orientati a modificare la nostra ragione sociale da associazione di promozione sociale a impresa sociale.
Al bando risponderebbe l'impresa sociale e non più l'associazione, che non cesserebbe di esistere ma porterebbe a termine la convenzione fino al 31/03/2018. La domanda è la seguente: in un'ottica di continuità, gli ospiti accolti dall'associazione potranno diventare i primi ospiti dell'impresa? L'impresa concorrerebbe per lo stesso numero di posti che avrebbe indicato l'associazione, che farà funzione di impresa ausiliaria ai fini della partecipazione al bando, utilizzando gli stessi spazi dell'attuale centro di accoglienza temporanea (sede e appartamenti).
Si chiede di considerare che la risposta a questo quesito è questione delicata dalla quale dipende anche la partecipazione al bando stesso.
Risposta:Sì. Benchè la domanda faccia riferimento non alla fase della selezione del contraente (cioè al bando) ma alla fase successiva dell’esecuzione del contratto, si ritiene possibile che gli ospiti accolti dall’impresa provengano dall’associazione. Naturalmente a condizione che l’impresa risulti fra gli aggiudicatari.
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Domanda:
[22/01/2018 12:43] Si richiede se la documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali, agli impianti, alla prevenzione incendi e alla destinazione urbanistica deve essere presentata in sede di gara e quindi inserita quale allegato all’offerta tecnica;
Risposta:Sì. Deve essere inserita nella busta della documentazione amministrativa.
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Domanda:
[22/01/2018 12:40] In merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale, si richiede se possono valere i servizi socio assistenziali, di assistenza sociale e psicologica, infermieristici ed educativi erogati presso strutture per anziani, disabili e psichiatrici e attinenti alla prestazione principale dell’appalto descritti nell’articolo 2 del capitolato d’appalto (oltre ai servizi di accoglienza di cittadini stranieri erogati all’interno di strutture temporanee di accoglienza).
Risposta:Sì.
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Domanda:
[22/01/2018 12:40] Nel caso di partecipazione con più di una struttura, di devono presentare più offerte economiche?
Risposta:No. l’offerta economica è unica e va espressa pro die pro capite.
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Domanda:
[22/01/2018 12:33] Nel caso di partecipazione con piu’ di una struttura sita in comuni diversi, è possibile presentare un’unica offerta tecnica differenziata nelle diverse parti (così come indicato all’art. 21 del disciplinare) oppure devono essere prodotte piu’ offerte tecniche così come indicato all’interno della risposta alla domanda del 12/01/2018?
Risposta:E’ possibile fare in entrambi i modi. Sceglie il concorrente.
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Domanda:
[22/01/2018 12:32] In relazione alla “Dotazione minima di personale” si richiede come sia possibile comprovare il requisito di disponibilità sino al 31.03.2020, qualora il personale sia stato assunto a tempo determinato. E’ sufficiente una dichiarazione di impegno da parte della scrivente al rinnovo del contratto?
Risposta:Al quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:32] In merito alla domanda di partecipazione, in caso si concorra per 2 Comuni diversi è necessario compilare 2 domande o è possibile inserire un seconda riga nella dichiarazione?
Risposta:E’ possibile inserire una seconda riga nella dichiarazione. Se poi le proposte tecniche dovessero essere diverse per le strutture oggetto della domanda di partecipazione bisognerà compilare distinte offerte tecniche.
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Domanda:
[22/01/2018 12:31] Qualora il soggetto gestore organizzi l’ospitalità dei richiedenti asilo in alloggi localizzati in contesti territoriali diversi, ci si domanda come possa essere impiegato l’operatore notturno se non tramite lo strumento contrattuale della reperibilità, questo anche nel rispetto della privacy degli ospiti evitando l'accesso dell'operatore nei singoli alloggi nelle ore notturne" .
Risposta:L’operatore deve essere presente in uno degli alloggi della rete. Non si comprende il riferimento alla privacy ma comunque è sufficiente prevedere una stanza dedicata all’operatore stesso.
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Domanda:
[22/01/2018 12:30] In merito al servizio di assistenza sanitaria di cui all’ Art 2 lettera C siamo a chiederVi se il materiale previsto e da tenersi in ambiente consono (infermeria), debba essere locato in tutte le strutture o può essere considerato come servizio centralizzato e dunque si possa avere una sola infermeria a disposizione. Per tale richiesta si fa riferimento a strutture che non superano i 50 posti e che sono ubicate all’interno di un arco temporale di 30 minuti.
Risposta:Può essere considerato centralizzato nell’esempio fatto nel quesito.
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Domanda:
[22/01/2018 12:27] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, il personale medico (medico ed infermiere) devono essere professionisti che, nelle ore previste dalla tabella, si dedichino esclusivamente al servizio in oggetto o è possibile stipulare una convenzione con un centro medico terzo che garantisca sempre pronta reperibilità dei professionisti pur svolgendo anche altre mansioni nell'orario previsto?
Risposta:Il personale deve essere effettivamente presente. E’ possibile stipulare le convenzioni oggetto del quesito in modo che le prestazioni del personale vadano anche a beneficio di altri soggetti, ma ciò non può andare a detrimento della presenza minima nell’attività di accoglienza.
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Domanda:
[22/01/2018 12:27] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, la figura del medico può essere reperibile con la clausola che sia sempre a meno di 30 minuti di spostamento da ogni microstruttura?
Risposta:No.
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Domanda:
[22/01/2018 12:26] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, la figura dell'infermiere può essere reperibile con la clausola che sia sempre a meno di 30 minuti di spostamento da ogni microstruttura?
Risposta:No.
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Domanda:
[22/01/2018 12:24] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, la figura dell'infermiere o del medico può essere non in organico alla cooperativa ma un professionista esterno?
Risposta:Sì.
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Domanda:
[22/01/2018 12:23] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, per quanto concerne le figure professionali di cui esiste un albo (assistente sociale, psicologo, medico o infermiere) è richiesta l'iscrizione all'albo o è sufficiente il titolo di laurea?
Risposta:Tutte le figure professionali devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione per l’esercizio dell’attività.
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Domanda:
[22/01/2018 12:22] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, per una rete da 50 posti bisogna garantire la presenza costante di 3 operatori diurni in compresenza (sul territorio della rete) dalle 8 alle 20 per 7 giorni a settimana? E, con lo stesso esempio, di un operatore notturno dalle 20 alle 8 per 7 giorni a settimana?
Risposta:Si’.
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Domanda:
[22/01/2018 12:21] Nel caso in cui una cooperativa avesse solo micro strutture (appartamenti sotto i 20 posti) coordinate “in rete” il cui totale fa oltre i 200 posti, con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, è possibile considerare il medico a 6h/6gg a settimana?
Risposta:In questo caso il medico deve essere presente per h.24 per 6 giorni alla settimana.
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Domanda:
[22/01/2018 12:20] Per il calcolo della modalità in rete, i 30 minuti massimi di percorrenza vanno calcolati come distanza massima tra le singole microstrutture o come distanza dalla sede operativa/ambulatorio/centro polivalente di riferimento della rete a ciascuna struttura?
Risposta:Si tratta della distanza massima tra le singole microstrutture.
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Domanda:
[22/01/2018 12:19] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, gli operatori notturni possono essere in reperibilità con obbligo di residenza presso una struttura della rete (opzione prevista dal CCNL cooperative sociali all'art. 57)?
Risposta:Devono essere effettivamente presenti (non semplicemente reperibili) in una struttura della rete.
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Domanda:
[22/01/2018 12:18] Con riferimento alla “tabella dotazione minima di personale”, applicata a microstrutture (appartamenti) in rete, gli operatori notturni possono essere in pronta disponibilità con la clausola che il lavoratore sia sempre a meno di 30 minuti di spostamento da ogni struttura (opzione prevista dal CCNL cooperative sociali all'art. 58)?
Risposta:No.
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Domanda:
[22/01/2018 12:18] In merito allo staff minimo richiesto da capitolato di gara, è possibile che lo staff venga garantito tramite protocolli/convenzione di collaborazione da soggetti terzi?
Risposta:Si ma ciò non vuol dire che lo staff non sia presente in struttura ma solo reperibile.
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Domanda:
[22/01/2018 12:17] Con riferimento all’allegato 1-ter, “Tabella di dotazione personale / Scheda dotazione minima di personale”, si richiama l’attenzione alla voce “Medico”, laddove la tabella stessa indica – per strutture fino a 50 posti – una presenza indicata in “6h-6gg”. Si intende pertanto che un medico debba essere presente in struttura per 6 ore al giorno, 6 giorni a settimana, o per 6 ore da distribuirsi sulla distanza di 6 giorni a settimana?
Risposta:Nelle strutture fino a 50 posti il medico deve essere presente per 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.
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Domanda:
[22/01/2018 12:16] Con riferimento al Capitolato d’Appalto, art. 2, punto 12, “Il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all’articolo 3. Il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all’acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all’esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa”: si chiedono chiarimenti diffusi. In particolare, riguardo la quota di € 1000, trattasi di una quota aggiuntiva da richiedersi ai vostri uffici per eventuali necessità di interventi più onerosi?
Risposta:Il capitolato ministeriale si applica alle diverse tipologie di centri governativi. Nel caso specifico la previsione non si riferisce ai centri oggetto del bando di gara di cui si tratta e dunque non si applica.
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Domanda:
[22/01/2018 12:15] Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 15.2, “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, al paragrafo “a” si fa menzione del fatturato “riferito all’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara”; la domanda è la seguente: l’”anno precedente” è da intendersi come anno solare, ossia come i 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del 29/12/2017?
Risposta:Vedi risposta ad altro quesito.
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Domanda:
[22/01/2018 12:13] Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 8, “Analisi del prezzo a base d’asta e costi della manodopera”, e rapportando il tutto a una microstruttura, la domanda è la seguente: la scomposizione della base d’asta di € 35,00 vede ogni singola quota da intendersi come tetto massimo obbligatorio? In particolare, la cifra di € 11,27 per “fornitura dei pasti” si riferisce anche al servizio e dunque al personale ivi addetto, o soltanto all’acquisto delle derrate?
Risposta:La scomposizione oggetto del quesito è stata effettuata per rispettare quanto richiesto dall’articolo 23 del Codice degli Appalti e costituisce un punto di riferimento per gli operatori ma non è un parametro obbligatorio nell’analisi dei costi del concorrente.
Per i pasti il costo considerato dalla stazione appaltante include anche il servizio.
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Domanda:
[22/01/2018 12:12] Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 12, paragrafo 7, laddove si legge “autentica della sottoscrizione” si deve intendere autentica notarile? Oppure l’emissione con firma digitale?
Risposta:Si tratta dell’autentica della sottoscrizione effettuata nei modi di legge.
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Domanda:
[22/01/2018 12:12] Da quanto si evince dal documento “Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto 1", l'esperienza del triennio immediatamente precedente, non viene presa in considerazione per l'ottenimento di punteggio? E' una corretta interpretazione?
Risposta:Esattamente. Si tratta di un requisito di partecipazione.
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Domanda:
[22/01/2018 12:11] Per quanto riguarda la dotazione minima di personale, come previsto dall'allegato 1-ter, la presenza dell'operatore notturno (dalle ore 20 alle ore 8) può essere attuata con la formula della reperibilità dell'operatore?
Risposta:No.
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Domanda:
[22/01/2018 12:11] In un C.A.S. che organizza ospitalità diffusa in gruppi abitativi, possono essere giudicati validi per adempiere alla dotazione minima di personale gli accordi con strutture, enti, società che forniscano prestazioni medico-sanitarie compatibili con tempi e modalità di intervento “rapido” richiesti dal capitolato di appalto?
Risposta:No.
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Domanda:
[22/01/2018 12:10] In un C.A.S. che organizza ospitalità diffusa in gruppi abitativi (alloggi da massimo 6 posti, gestiti come civile abitazione autonoma per i richiedenti asilo), l'operatore notturno deve risiedere necessariamente nello stesso alloggio di civile abitazione dei beneficiari richiedenti asilo? O è sufficiente che possa essere sul posto in caso di necessità nei 30 minuti altrove previsti?
Risposta:Deve risiedere sul posto. Tuttavia si richiamano le previsioni del bando al punto 15.2. ove vengono descritte le strutture in rete.
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Domanda:
[22/01/2018 12:09] In riferimento all'allegato 1-ter, è possibile convertire le ore previste per i servizi di mediazione linguistica e di assistenza sociale con ore svolte da personale con ruolo e/o titolo educativo?-
Risposta:No. In fase di gara occorre fare riferimento rigorosamente alle previsioni del capitolato.
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Domanda:
[22/01/2018 12:09] In merito al punto C.2.1.1.4. - “Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto 1", cosa si intende per "3° livello di conoscenza di suddette lingue certificato"? A quale quadro di riferimento ci si riferisce?
Per l'attestazione, possono valere gli esami universitari?
Risposta:Si fa riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e dunque il livello è il B1 (INTERMEDIO BASE). Esso comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Chi padroneggia la lingua a tale livello sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
Le attestazioni possono essere rilasciate dagli enti abilitati ai sensi del suddetto Quadro comune europeo e dalle Università.
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Domanda:
[22/01/2018 12:08] Contratti di lavoro a comprova del requisito di dotazione minima del personale, vanno allegati ai documenti da presentare entro il 14 febbraio per tutte le figure professionali indicate nelle tabelle dell'allegato 1-ter?
E' possibile contrattualizzare in seguito alcune figure (ad esempio medico e infermiere), nel caso di esito positivo nella partecipazione alla gara?
Risposta:Va allegata tutta la documentazione utile a comprovare il requisito della dotazione minima del personale.
Alla seconda parte del quesito è già stata data risposta.
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Domanda:
[22/01/2018 12:07] In base a quali criteri la Prefettura classifica le strutture in “Strutture temporanee” e “Strutture permanenti”?
Risposta:Tutte le strutture oggetto del bando sono temporanee
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Domanda:
[15/01/2018 09:01] - in riferimento a "offerta tecnica", " il concorrente dovrà descrivere, utilizzando "lo schema di organizzazione dei servizi" allegato, i servizi che intende offrire (offerta base)in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.", dato lo schema in che modo deve avvenire la descrizione analitica?Si dovrà compilare soltanto la tabella o è necessario aggiungere una parte descrittiva dei servizi aggiuntivi (accoglienza, materiale, mediazione linguistica, accompagnamento a inserimento lavorativo e sociale, servizi di pulizia, erogazione pasti...)come nei bandi precedenti?
Risposta:Si può compilare il modello, ma anche allegare ulteriore documentazione per la descrizione dei servizi
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Domanda:
[15/01/2018 09:01] - Gli allegati in pdf: è possibile modificarli in word, compilarli e trasformarli nuovamente in pdf? In quanto lo spazio per la "breve descrizione" citata è troppo ristretto.
Risposta:Sì.
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Domanda:
[15/01/2018 09:01] -in merito all'offerta tecnica nel punto B.1.2 struttura organizzativa la quarta riga cita " per la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai compiti di monitoraggio e controllo", che cosa s'intende?
Risposta:Si intende tutto ciò che è utile per consentire nel modo migliore possibile l’attività di controllo e monitoraggio dell’espletamento dei servizi e della perfetta rispondenza delle prestazioni a ciò che è richiesto nel capitolato.
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Domanda:
[15/01/2018 09:00] Nel disciplinare di gara all’art. 9 punti 2 e 3 è richiesta una relazione da parte di un professionista abilitato, attestante gli avvenuti adempimenti alla normativa di settore, si richiede se per ostelli e Housing sociale, da alcuni anni funzionanti, anche per l’accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sia sufficiente presente copia dei Certificati Prevenzione Incendio e la dichiarazione di agibilità rilasciata dai competenti comuni dove sono ubicate le strutture residenziali.
Risposta:E’ possibile.
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Domanda:
[15/01/2018 09:00] Nel disciplinare, Art. 12, nella prima frase, La Prefettura dice che il numero di giorni compresi fra il 1/1/18 e il 31/03/2020 è 1241, ma in realtà sono solo 720;
Art. 12, il punto 7) riportare l’autentica della sottoscrizione
Il punto 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
In definitivo, la Prefettura vuole che la firma di agente sia autenticata da un notaio oppure no?
Risposta:L’articolo 35, 4° comma, del Codice degli Appalti stabilisce che la stazione appaltante deve individuare il valore dell’appalto tenendo conto anche delle opzioni e dei rinnovi eventualmente espressamente previsti nei documenti di gara. Nel caso specifico sono previste le opzioni di aumento del 50% ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice e del cosiddetto quinto d’obbligo di cui al comma 12 del medesimo articolo. Pertanto il periodo potenzialmente interessato dal rapporto contrattuale con l’aggiudicatario è pari a 1241 giorni.
Quanto ai punti 7) e 8) dell’articolo 12 è chiaro che la sottoscrizione della polizza deve essere autenticata e che occorre inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante
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Domanda:
[15/01/2018 08:59] In merito all’articolo 12 del Bando di Gara “ garanzia provvisoria” è possibile, come per il bando 2017 per il medesimo servizio, presentare più fideiussioni, bancarie o assicurative, a garanzia dell’importo calcolato come da indicazioni. Ad esempio: se partecipo per n. 80 posti accoglienza(importo garanzia definitiva: 80*35*1241*10%= 347.480 €) in diverse strutture posso attivare la FIDEIUSSIONE “X” a garanzia di 50 posti per le strutture A-B-C-D-E-F per l’importo di garanzia definitiva di 217.175€ e la FIDEIUSSIONE “Y” per 30 posti per le strutture G-H-M-N per l’importo di garanzia definitiva di 130.305€.
Risposta:Sì. È possibile
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Domanda:
[15/01/2018 08:58] per una struttura sotto i 20 posti è obbligatorio avere il medico in organico?
Risposta:Sì è obbligatorio. Al riguardo si rammenta che per la dotazione del personale si fa riferimento alla seconda tabella dell’allegato “Dotazione minima del personale”, ma per quanto riguarda le figure professionale colà non indicate occorre consultare la prima tabella.
Si richiama comunque l’attenzione a tale riguardo circa la caratterizzazione delle strutture “in rete” descritta dal bando di gara al punto 15.3. lettera b)
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Domanda:
[15/01/2018 08:57] - La gara è stata indetta per posti aggiuntivi rispetto a quelli già gestiti? Se si, si richiede quali siano tra i comuni inclusi quelli con posti attualmente non gestiti e quanti siano i posti attualmente non gestiti per ogni comune incluso.
Risposta:Ai fini della procedura del bando non vi è alcuna relazione con i posti attualmente utilizzati. Tutto riparte da zero.
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Domanda:
[15/01/2018 08:57] - è possibile avere la documentazione in formato word in modo da agevolare la compilazione dove richiesto?
Risposta:E’ possibile convertire in word la documentazione pubblicata in pdf.
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Domanda:
[15/01/2018 08:56] - per quanto riguarda la dotazione minima di personale, come previsto dall'allegato 1-ter, la presenza dell'operatore notturno (dalle ore 20 alle ore 8) può essere attuata con la formula della reperibilità dell'operatore?
Risposta:No
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Domanda:
[15/01/2018 08:56] - è possibile inserire come personale incrementale dei volontari? (In particolare per la notte e per lo svolgimento di laboratori di insegnamento lingua italiana)
Risposta:- Non sono ipotesi contemplate dal capitolato che – si rammenta – è mutuato dal capitolato ministeriale approvato con DM 7.3.2017
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Domanda:
[15/01/2018 08:55] Per quanto riguarda il punto 15.3.A del disciplinare di gara: come vanno conteggiati i tre anni dalla pubblicazione del bando di gara? 2014-16 oppure 2015-17?
Risposta:29.12.2014 – 28.12.2017
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Domanda:
[15/01/2018 08:55] In merito al punto C.3.2. - “Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto 1”: con l'espressione "senza costi aggiuntivi" si intende che non è prevista una quota di affidamento aggiuntivo oltre alla retta giornaliera corrisposta per ciascun ospite?
Risposta:Esattamente.
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Domanda:
[15/01/2018 08:54] In merito al punto C.3.3. Referenze - “Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Lotto 1”:
- con il termine FRUITORI si intendono gli enti appaltanti, quali, a titolo esemplificativo, prefetture e comuni, o i beneficiari diretti dei servizi prestati?
- per attestare la natura dei servizi offerti, è necessaria una dichiarazione da parte del committente?
Risposta:Il fruitore è il committente dei servizi. Di norma occorre una sua dichiarazione per attestare la natura dei servizi offerti. In mancanza di dichiarazioni del committente non è vietato ricorrere ad una autodichiarazione del concorrente che, ovviamente, sarà soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.
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Domanda:
[12/01/2018 10:12] In riferimento al disciplinare di gara all’articolo 15.3 A, requisiti di capacità tecnico professionale, possono essere validati i servizi di assistenza medico sanitaria e i servizi socio assistenziali prestati ai minori, anche disabili, soggiornanti presso le case vacanza (soggiorni invernali ed estivi) di un Comune?
Risposta:Sì.
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Domanda:
[12/01/2018 10:11] Si chiede di conoscere quanti sono i posti messi a bando nei vari comuni.
Risposta:I posti complessivamente messi a bando sono 3.911. Le dimensioni delle strutture di accoglienza non possono essere superiori a 50 posti nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e a 200 nei comuni oltre tale soglia.
Non sono stabiliti nel bando altri vincoli dimensionali di partecipazione in termini di posti.
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Domanda:
[12/01/2018 10:10] Nel punto 12 del disciplinare di gara è scritto che la garanzia provvisoria si calcola sull’importo ottenuto con la formula 35 x il numero dei posti x 1241 giorni. Ma in realtà il numero dei giorni dal 1.4.2018 al 31.03.2018 non è di soli 730 giorni ?
Risposta:L’articolo 35, 4° comma, del Codice degli Appalti stabilisce che la stazione appaltante deve individuare il valore dell’appalto tenendo conto anche delle opzioni e dei rinnovi eventualmente espressamente previsti nei documenti di gara. Nel caso specifico sono previste le opzioni di aumento del 50% ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice e del cosiddetto quinto d’obbligo di cui al comma 12 del medesimo articolo. Pertanto il periodo potenzialmente interessato dal rapporto contrattuale con l’aggiudicatario è pari a 1241 giorni.
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Domanda:
[12/01/2018 10:09] E’ possibile che io con un fatturato al 31/12/2016 di 373.000 euro e un numero di giorni esperienza di 27.101 non possa partecipare al bando nemmeno nemmeno per un posto ?
Risposta:Il fatturato utile è quello che va:
Per i requisiti di capacità finanziaria dal 29.12.2016 al 28.12.2017;
Per i requisiti di capacità tecnica dal 29.12.2014 al 28.12.2017.
Dividendo 373.000 euro per il prodotto di 730 x 35 si ottiene quasi 15 che è il numero per il quale il concorrente può partecipare ammesso che nel triennio abbia avuto un fatturato di 15 x 35 x 1095 ossia di €. 574.875.
Dal quesito comunque parrebbe che il concorrente abbia erroneamente preso in considerazione il fatturato al 31.12.2016, mentre avrebbe dovuto prendere come base il fatturato del periodo 29.12.2016 – 28.12.2017.
Si ricorda, inoltre, che il fatturato da prendere in considerazione non è unicamente quello relativi ai servizi di accoglienza ed assistenza, ma quello relativo ai servizi costituenti la prestazione principale così come viene definita nel disciplinare di gara.
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Domanda:
[12/01/2018 10:09] Dai calcoli che ho fatto risulta che la Cooperativa non può partecipare al bando nonostante sia dal 20/06/2015 che lavori con questa prefettura per l’oggetto indicato nel bando e che ad oggi abbiamo in affido 41 richiedenti e’ possibile o ho interpretato male io i requisiti di partecipazione ?
Risposta:Vedi risposta concernente il calcolo dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 15.3.
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Domanda:
[12/01/2018 10:08] Nel caso di partecipazione con più di una struttura, il concorrente che formula più offerte tecnico-economiche, per ciascuna struttura o gruppi di strutture, deve presentare un’offerta amministrativa (contributo ANAC, DGUE, PASSOE, etc.) per ciascuna offerta tecnico-economica?
O è sufficiente inserire un’unica offerta amministrativa e più offerte tecniche economiche nello stesso plico?
Risposta:Va prodotta un’unica offerta amministrativa e più offerte tecniche
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Domanda:
[12/01/2018 10:08] Nella tabella Dotazione Personale/Scheda minima di personale allegato 1-ter, per le struttura temporanee sotto i 50 posti non vi sono alcune figure tipo infermiere e medico, conseguenza che non vi è obbligo di creare presidio medico all'interno del centro ma garantire l'assistenza sanitaria di cui all'art.2 lett.C dello schema di capitolato? Nel caso specifico come si attribuiscono i punteggi?
Risposta:Vedi risposta ad altro quesito.
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Domanda:
[12/01/2018 10:07] In riferimento a "offerta tecnica", " il concorrente dovrà descrivere, utilizzando "lo schema di organizzazione dei servizi" allegato, i servizi che intende offrire (offerta base)in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.", dato lo schema in che modo deve avvenire la descrizione analitica?Si dovrà compilare soltanto la tabella o è necessario aggiungere una parte descrittiva dei servizi aggiuntivi (accoglienza, materiale, mediazione linguistica, accompagnamento a inserimento lavorativo e sociale, servizi di pulizia, erogazione pasti...)come nei bandi precedenti?
Risposta:Deve essere prodotta una descrizione analitica del progetto. E’ comunque possibile allegare ulteriore documentazione.
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Domanda:
[12/01/2018 10:07] In merito ai requisiti di capacità tecnica, il coefficiente calcolato come su indicazione si intende come totale dei giorni di servizio o come totali dei giorni uomo?
Risposta:Il quesito non appare del tutto chiaro. Si prova a rispondere con un esempio.
Se il concorrente Tizio intende partecipare per 20 posti, dovrà avere realizzato, per avere uno dei requisiti di capacità tecnica, servizi per un importo complessivo nel triennio antecedente il bando di gara (e dunque nel periodo 29.12.2014 – 28.12.2017) con un fatturato pari a 20 x 1095 x 35 ossia pari a €.766.500,00. Tale importo dovrà essere stato realizzato nel triennio senza una precisa distribuzione al suo interno. Esso, cioè, potrebbe anche essere stato realizzato soltanto in due dei tre anni od anche in periodi non consecutivi ma all’interno del triennio (ad esempio quattro mesi nel primo anno, nulla nel secondo anno e dieci mesi nel terzo anno). Esso, inoltre, non deve necessariamente scaturire dal prodotto dei tre fattori sopracitati nell’esempio (20, 1095, 35), ma anche in modo diverso. Sempre nell’esempio potrebbe scaturire dal seguente prodotto: 23,95 x 800 x 40 oppure 21 x 1216 x 30 ecc. ecc….
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Domanda:
[12/01/2018 10:06] In merito al fatturato si fa riferimento "all'anno antecedente al bando di gara", pertanto si tratta del fatturato 2016?
Risposta:E’ il fatturato relativo al periodo 29.12.2016 – 28.12.2017.
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Domanda:
[12/01/2018 10:05] Cosa di intende per "centro di prima accoglienza" e per "struttura temporanea di accoglienza"? Noi siamo un C.A.S. che organizza l'ospitalità diffusa in n. 6 appartamenti, dove dovremmo collocarci?
Risposta:Nelle strutture temporanee di accoglienza.
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Domanda:
[12/01/2018 10:05] Nel disciplinare della gara al punto 15.2, “requisiti di capacità economica e finanziaria”, si chiede di stabilire un numero minimo di accolti in rapporto a determinati parametri.
Invece nel punto 15.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale”, si chiede di stabilire un numero minimo di accolti in rapporto a altri tipi di parametri.
Nel nostro caso, il rispetto dei parametri del punto 15.2 ci da dei risultati che sono il 50% inferiore ai risultati ottenuti con i parametri del punto 15.3.
Se è così, siamo allarmati dalla disparità di criterio, e pertanto chiediamo quali sono i parametri che dovremo rispettare, per stabilire il numero d’accolti nella presentazione della gara?
Risposta:Si veda, al riguardo, l’avviso di rettifica e di riapertura dei termini di partecipazione del 10 gennaio. Il parametro 730 è stato sostituito con 365.
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Domanda:
[12/01/2018 10:04] In merito allo schema di offerta tecnica per la compilazione della sezione “B.1.2 Struttura organizzativa” è sufficiente la compilazione del modello allegato al bando o vi è la possibilità/necessità di allegare documentazione comprovante quanto indicato?
Risposta:E’ sufficiente la compilazione del modello. E’ comunque possibile allegare altra documentazione.
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Domanda:
[12/01/2018 10:03] In riferimento all'allegato 1-bis, punto c.3.3 "referenze", nel momento in cui "La commissione giudicatrice assegnerà 1 punto per ogni anno intero di esperienza maturata superiore al triennio nel settore, verificando il livello di analogia dei servizi prestati negli anni di riferimento rispetto a quelli da affidare. A tal fine la commissione valuta la natura dei servizi offerti, verificando se essi sono riconducibili ai servizi di assistenza alla persona, nonché la qualità professionale delle risorse impiegate, verificando se si tratta di professionalità richieste nelle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria.", Chiediamo cortesemente se per "servizi alla persona" possano ritenersi validi servizi resi in gestione di strutture per anziani o strutture socio educative, per mezzo di utilizzo di personale qualificato come oss, infermieri, psicologi, medici.
Risposta:Il personale indicato nell’esempio rientra nei servizi di assistenza alla persona. Esso tuttavia, ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle “referenze”, deve essere utilizzato in servizi analoghi a quello oggetto del bando.
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Domanda:
[12/01/2018 10:02] In riferimento al bando in oggetto, richiediamo cortesemente se per le specifiche conoscenze linguistiche del personale, possa portare a riconoscimento di punti aggiuntivi personale madrelingua inglese, arabo e francese.
Risposta:Il personale di madrelingua può utilmente essere considerato per il riconoscimento del punteggio a condizione che sia in possesso di adeguato livello di istruzione che consenta di presumere ragionevolmente una corretta conoscenza della lingua.
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Domanda:
[12/01/2018 10:01] In relazione al punto B.3. dell’allegato 1 bis, nello specifico di “Il concorrente dovrà corredare la relazione di apposite dichiarazioni rese dai fruitori dei servizi prestati in anni precedenti, dalle quali emergano concreti elementi per consentire la verifica delle qualità richieste ai fini della ponderazione del punteggio”, ci si domanda chi possa essere individuato come “fruitore dei servizi prestati”.
Risposta:E’ il soggetto committente dei servizi.
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Domanda:
[12/01/2018 09:59] In riferimento all’allegato 1, pag. 8, “Disposizioni per il servizio di assistenza sanitaria”, qualora il concorrente intendesse avvalersi delle prestazioni fornite dal S.S.N., non risulterebbero compilabili le voci dell’offerta tecnica riferite al personale medico e paramedico.
Risposta:Il capitolato prevede comunque la figura del medico a prescindere dalle prestazioni fornite dal S.S.N.
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Domanda:
[12/01/2018 09:58] In riferimento al punto 15.3 lett. B del disciplinare di gara “dotazione minima del personale…” e la conseguente comprova del requisito, ci si domanda come si possa documentare l’attività svolta da liberi professionisti che intervengano nel servizio “a chiamata” (ad esempio medico, psicologo, ecc.).
Risposta:Con l’esibizione del contratto “a chiamata” o con altra forma di accordo, coerente con la disciplina in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.
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Domanda:
[12/01/2018 09:57] Ipotizzando che la scrivente intenda partecipare al bando di gara per 80 posti suddivisi in alloggi con capienza singola non superiore ai 5 posti, ci si domanda se, per quanto afferente alla dotazione di personale (di cui all’Allegato 1-ter), si debba fare esclusivamente riferimento alla seconda tabella per le strutture temporanee di accoglienza ed alla dotazione di personale da essa prescritta.
In caso di risposta affermativa, risulterebbero non compilabili alcune voci dell’offerta tecnica (ad esempio: presenza del medico, dell’infermiere, ecc.).
Risposta:Come già scritto in risposta ad altro quesito occorre fare riferimento alla seconda tabella. Per le figure professionali che non sono indicate in tale elaborato, tuttavia, la tabella da applicare è la prima. Si richiama comunque l’attenzione a tale riguardo circa la caratterizzazione delle strutture “in rete” descritta dal bando di gara al punto 15.3. lettera b)
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Domanda:
[12/01/2018 09:57] In relazione all’art. 9 del disciplinare di gara in riferimento agli alloggi da destinare all’accoglienza dei richiedenti asilo ci si domanda se, essendo in possesso di regolari certificati di abitabilità/agibilità, sia necessario produrre documentazione relativa al collaudo statico.
Risposta:Il certificato di abitabilità/agibilità in astratto può essere considerato idoneo. Tuttavia nella fase successiva all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto la stazione appaltante, anche eventualmente previo esame dello stato dei luoghi anche con l’ausilio di organi tecnici, potrà richiedere ulteriore documentazione tra cui anche il collaudo statico. Si ritiene, dunque, opportuno, anche per velocizzare lo svolgimento delle fasi procedurali successive all’eventuale aggiudicazione, di produrre il collaudo statico già in fase di gara.
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Domanda:
[12/01/2018 09:56] La comprova del requisito in caso di contratti a tempo determinato è la durata sino almeno al 31.03.2020.
Siccome al momento della presentazione della gara non si sa se poi il servizio verrà aggiudicato, è possibile rinnovare i contratti di lavoro sino alla data in oggetto quando si ha la sicurezza dell’aggiudicazione?
Risposta:Il concorrente deve dimostrare di avere la disponibilità del personale. Può essere accettata qualsiasi forma di accordo col personale conforme alla normativa vigente in materia di tutela del lavoratore.
Potrebbe anche essere accettata la disponibilità di personale utilizzato per altre linee di attività con l’impegno a riconvertirlo nell’attività oggetto del bando nel caso di aggiudicazione oppure anche un’assunzione a tempo determinato con opzione di proroga, il tutto, però, in coerenza con la vigente legislazione in materia di lavoro.
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Domanda:
[12/01/2018 09:55] Nelle entrate del 2016 per il calcolo di cui sopra si possono considerare anche entrate per servizi di accoglienza e assistenza a minori e a minori stranieri non accompagnati anche se da committenti differenti della Prefettura?
Risposta:Sì
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Domanda:
[12/01/2018 09:55] Disciplinare di gara punto 15.2
La domanda è sul numero di posti per cui si può partecipare alla gara.
Se per esempio un ente ha accolto nel 2016 100 ospiti e ha prodotto un introito di 1.260.000 euro, nella gara in oggetto può partecipare con una richiesta massima di 49 ospiti? (Il calcolo fatto è: 1.260.000/35/730)
Risposta:Si veda, al riguardo, l’avviso di rettifica e di riapertura dei termini di partecipazione del 10 gennaio. Il parametro 730 è stato sostituito con 365.
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Domanda:
[12/01/2018 09:54] In merito al punto B.1.1 “Organizzazione del servizio” del modello dell’offerta tecnica (all.to 9) Nel caso in cui si partecipi per 2 strutture distinte, si può utilizzare lo stesso schema di offerta tecnica inserendo una seconda tabella con il personale aggiuntivo per ogni struttura o è necessario compilare 2 offerte tecniche differenti?
Risposta:Nel caso in cui il concorrente partecipi con più strutture potrà indifferentemente presentare un’unica offerta tecnica qualora le proposte aggiuntive siano le medesime per ciascuna struttura oppure più proposte, una per struttura. Nel caso in cui le strutture siano di dimensioni diverse e o comunque le proposte di personale aggiuntive siano diverse occorrerà produrre diverse offerte così da consentire alla Commissione di gara di attribuire correttamente i punteggi.
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Domanda:
[12/01/2018 09:53] In merito al periodo da comprovare per i requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 15.2 del disciplinare), l'anno antecedente la pubblicazione del bando è da considerarsi il 2017 (1 gennaio-31 dicembre)?
Risposta:L’anno antecedente la pubblicazione del bando coincide col periodo 29.12.2016 – 28.12.2017
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Domanda:
[12/01/2018 09:52] In riferimento al punto 15.2 del disciplinare di gara (requisiti di capacità economica e finanziaria), è corretto dire che se nell'ultimo anno il concorrente ha fatturato null'altro che l'accoglienza rifugiati, gestendo 100 posti e generando un fatturato specifico pari a 100x35x365= 1'277'500 euro, allora il concorrente potrà concorrere solo per 50 posti ? (730x35x50= 1'277'500 euro)
Risposta:Si veda, al riguardo, l’avviso di rettifica e di riapertura dei termini di partecipazione del 10 gennaio. Il parametro 730 è stato sostituito con 365.
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Domanda:
[08/01/2018 09:35] Nel disciplinare della gara non è fattibile fare una scelta rispetto alla tipologia d’accoglienza. Sembrerebbe che gli impegni d’adempiere fossero gli stessi per tutti.
Invece nell’allegato 1 vengono divise le strutture di prima accoglienza (alle quali sono richieste caratteristiche molto più complesse di gestione) dalle strutture di accoglienza temporanea.
Se noi volessimo proporre la nostra partecipazione alla gara, nel modo specifico, come struttura di temporanea accoglienza, esiste un modo di segnalarlo in fase di presentazione di domanda di partecipazione.
Risposta:Vedi risposta a quesito precedente.
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Domanda:
[08/01/2018 09:34] Per quanto attiene alla distribuzione dei pasti, in base alla nostra esperienza passata, si è deciso in accordo con i richiedenti asilo, da circa 18 mesi, di fornire le derrate alimentarie e loro provvedono a cucinare da se stessi sia negli appartamenti sia nelle cucine collettive (entrambe a norma di legge). Nello Schema di Capitolato d’Appalto, all’articolo 5 al punto 3, prevede questa possibilità, rimandando all’articolo 2 lett B punto 6. Quest’ultimo recita “ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile del centro, di cui l’articolo 17, consegna all’aggiudicatario del servizio di fornitura pasti di cui l’articolo 1, comma 3, che ne rilascia ricevuta …..”. Nel nostro caso il direttore consegna direttamente i pasti agli utenti, senza nessun intermediario. Va bene così, altrimenti non si capisce il senso della precedente frase tra virgolettato.
Risposta:Il capitolato d’appalto è uguale al capitolato di appalto ministeriale approvato con DM 7.3.2017. Tale capitolato prevede la suddivisione dell’appalto in quattro lotti (uno di questi riguarda la fornitura dei pasti).
Tuttavia, per le strutture al di sotto dei 300 posti, come d’altronde è spiegato nel punto 6 del bando di gara, il Ministero dell’Interno consente di mettere a gara un lotto unico.
In tale ultimo caso – che è quello del bando di gara di questa Prefettura – è evidente che le prescrizioni del capitolato che fanno riferimento all’esistenza di più lotti – come nel caso del quesito - non si applicano.
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Domanda:
[08/01/2018 09:34] Vediamo all’Allegato 1-ter che c’è una tabella di dotazione minima di personale ed in seguito un’altra per le strutture temporanee di cui l’art. 11 del d.l.18/8/2015 n.42. Noi entreremo nella categoria fino a 50 posti. A quale delle due tabelle dobbiamo fare riferimento?
Risposta:Occorre fare riferimento alla seconda tabella, prevista per le strutture temporanee di cui all’articolo 11 del richiamato Decreto.
Per le strutture sopra i 50 posti si farà riferimento alla prima tabella qualora la capienza sia superiore a 150 unità.
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Domanda:
[08/01/2018 09:33] In riferimento al disciplinare di gara al punto 15.2 punto A fatturato specifico annuo e 15.3 punto A requisiti di capacità tecnico professionale , chiediamo se per servizi specifici e tecnico professionali posso essere validati , servizi socio sanitari in ambito di assistenza ad utenti svantaggiati con problemi psichici avendo all’interno figure come OSS, Educatori, Infermieri, Psicologi ecc. per un fatturato annuo di €. 1.000.000,00.
Risposta:Il bando richiede un fatturato specifico minimo annuo nell’ambito dei servizi costituenti la prestazione principale riferito all’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara ottenuto moltiplicando per 730 e per la base d’asta il numero di posti per i quali si concorre IVA esclusa.
La prestazione principale è costituita dai cosiddetti servizi sociali di cui all’Allegato IX del Decreto Legislativo n.50/2016 (codice CPV 85311000-2), descritti nell’articolo 2 del capitolato d’appalto.
I servizi indicati nel quesito dunque paiono idonei per quanto attiene al fatturato specifico minimo richiesto dal bando.
Si coglie, tuttavia, l’occasione, per richiamare l’attenzione sulla necessità che attività prevalente ed oggetto sociale del concorrente siano coerenti con quelle oggetto dell’appalto.
- 2020 Bando di gara del 31/01/2020 affidamento servizio accoglienza unita' abitative - CIG 819294259E
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Domanda:
[03/03/2020 09:19] : 1) In riferimento all’Allegato 1 bis, lettera A), punto 2.a), si richiede se il mezzo di trasporto delle derrate alimentari acquistate debba essere refrigerato o se sia possibile dotare il mezzo commerciale attualmente a disposizione di cella frigorifera mobile. 2) In riferimento al Capitolato di Appalto, ART.5, punto 6, “L’ente gestore assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere”, si richiede se il servizio di assistenza sociale possa essere svolto da un operatore con dimostrabile competenza ed esperienza in assistenza sociale o se debba essere necessariamente svolto da un operatore con qualifica di Assistente Sociale. 3) Si richiede se il possesso della certificazione del livello di conoscenza delle lingue straniere da parte degli operatori impiegati presso il centro sia da considerarsi requisito per la partecipazione o requisito per l’incremento del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica.
Risposta:1. L’allegato 1 bis Specifiche tecniche prescrive che l’acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.
2. Per esercitare la professione di Assistente Sociale occorre:
• aver conseguito la Laurea in scienze del servizio sociale (o, il diploma universitario in base alla normativa precedente)
• aver superato l'esame di stato, sezione B.
• iscrizione all'Ordine degli assistenti sociali della propria regione, sezione B.
Pertanto tale servizio non può essere svolto da soggetti che non hanno la suddetta abilitazione.
3. I documenti di gara NON richiedono come requisito di partecipazione la conoscenza delle lingue straniere per i dipendenti che verranno impiegati nel servizio di accoglienza, fatta eccezione per il mediatore linguistico.
L’allegato 1 ter relativo alla struttura dell’offerta tecnica prevede un punteggio aggiuntivo per l’eventuale impiego del personale - diverso dal mediatore linguistico - che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese.
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Domanda:
[02/03/2020 08:14] Data la situazione un po' anomala che si è creata in questa settimana in relazione alle precauzioni attivate dalla Regione Piemonte - prevenzione sanitaria in atto-, vi chiediamo se è vostra intenzione posticipare la scadenza del bando da voi fissata per il 06 marzo ?
Risposta:Non è stata presa in considerazione questa ipotesi anche perché non si vede il nesso di causalità.
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Domanda:
[02/03/2020 08:14] Quesito riferito all’ambito “Unità abitative”: All’interno dell’allegato 14 “Offerta tecnica”, capitolo D.1.2. “Organizzazione del servizio: Efficientamento”, ai relativi punti:D.1.2.g - efficaci misure intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all’art. 4 comma 1 lett. b),c), e), f), g), h) dello schema di capitolato;D.1.2.h - predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi di cui all’art. 4 comma 3 lettere a) e d) del capitolato; l’altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata; Si rileva che per il punto D.1.2.g il rinvio all’art. 4 comma 1 non trova riscontro nello schema di capitolato di pertinenza, bensì è presente nello schema di capitolato “Accoglienza Centri collettivi fino a 50 posti”; si rileva altresì che per il punto D.1.2.h il rinvio all’art. 4 comma 3 non solo non trova riscontro nello schema di capitolato di pertinenza, ma è assente anche nello schema di capitolato “Accoglienza Centri collettivi fino a 50 posti”. Si domanda perciò quali riferimenti utilizzare nella redazione dell’Offerta Tecnica.
Risposta:Per quanto riguarda il bando per unità abitative il capitolato stabilisce che i servizi di disinfestazione e smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’Ente gestore, mentre i migranti ospiti devono occuparsi della pulizia e della raccolta dei rifiuti. L’allegato 1 bis al capitolato, tra l’altro, dispone in modo chiaro che gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.
Fermo restando il sistema dei controlli di cui all’art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d’intesa con i singoli operatori, vigila sull’effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.
L’allegato 14 “modello di offerta tecnica” al punto D.1.2.g recita, testualmente “efficaci misure intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all’art. 4 comma 1 lett. b),c), e), f), g), h) dello schema di capitolato;
max 1 punto “.
Si ritiene utile riportare il testo integrale del suddetto articolo 4.
“ Per i servizi di pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e per la raccolta dei rifiuti ordinari, nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, l’ente gestore provvede alla fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1-bis, occorrenti per l’igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. E’ obbligo dell’ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto dal citato Allegato 1-bis.
I servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici nonché di smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta, previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali, sono espletati a cura dell’ente gestore. “
Orbene, l’articolo 4, in effetti, al primo comma non prevede le lettere b), c), e), f), g), h), ma non vi è dubbio che non possa equivocarsi su ciò che dovrà dimostrare il concorrente per ottenere il punteggio attribuito e cioè individuare le “efficaci misure intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all’art. 4”.
In sostanza nel modello di offerta tecnica l’indicazione delle lettere b), c) ecc…… è da intendersi come non apposto.
Circa il punto D.1.2.h dell’allegato 14 Offerta tecnica, esso stabilisce“ predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi di cui all’art. 4 comma 3 lettere a) e d) del capitolato; l’altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata
a ciascun piano viene assegnato 1,00 punto “ .
Anche in questo caso è chiaro che il riferimento all’articolo 4 comma 3 lettere a) e d) è improprio, ma ciò non vuol dire che l’adempimento da parte del concorrente che intenda ottenere l’attribuzione del punteggio, non sia assolutamente chiaro: si tratta di predisporre due piani: l’uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi e l’altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata.
Anche in questo caso, quindi, il riferimento all’articolo 4, comma 3, lettere a) e d) è da intendersi come non apposto.
Per quanto, infine, riguarda il bando di gara relativo ai centri collettivi con capienza inferiore ai 50 posti, si rileva preliminarmente la perfetta coerenza e corrispondenza fra il modello allegato 14 di Offerta tecnica e l’allegato 2 ter. In entrambi non è previsto alcun punteggio per la cura delle aree verdi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h) del capitolato. Tale attività, quindi, deve essere, senz’altro, espletata dall’Ente gestore, ma in sede di gara non è prevista alcuna progettualità al riguardo in grado di attribuire punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica.
Peraltro, e conclusivamente, deve comunque essere rilevato che il disciplinare ed il capitolato prevalgono rispetto a quanto contenuto nel modello di offerta tecnica, il quale potrebbe presentare difformità rispetto ai documenti di gara.
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Domanda:
[02/03/2020 08:13] Tra le modalità di produzione della garanzia fideiussoria/cauzione provvisoria, il disciplinare di gara all'art. 10 prevede che queste possano essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di specie, l'assicuratore ci ha fornito tutte le copie relative alla cauzione provvisoria in originale, corredandole di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di procuratore dell'assicuratore e il possesso dei poteri di firma al fine di impegnare l'Ente assicuratore stesso.Tenuto conto che la gara si svolge su portale Mepa e che quindi non può essere prodotto il documento in originale ma solo scansione di esso, si chiede se sia sufficiente allegare la scansione del documento firmato in originale con allegata dichiarazione del concorrente attestante la copia conforme all'originale, il tutto firmato in un unico file P7M dal concorrente.
Risposta:La gara si svolge in modalità telematica e il riferimento contenuto nel disciplinare di gara alla forma in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve intendersi sostituito da un documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
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Domanda:
[02/03/2020 08:11] La base d'asta per stipulare la fideiussione e per calcolare i massimali della polizza contro i rischi professionali e i requisiti tecnici è di 18 euro pro die pro capite o di 21,35 euro pro die pro capite ?
Risposta:Il punto 10 del disciplinare di gara prevede che l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (art. 3, Tabella 1, punto n. 1) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'Accordo Quadro.
L’art. 3, tabella 1, punto n. 1, come riportata di seguito, indica un prezzo a base di gara di euro 18,00.
Il valore della cauzione è determinato moltiplicando il prezzo massimo pro capite pro die a base di gara, cioè 18,00 euro per il numero dei posti offerti e la durata dell’Accordo Quadro che è pari a 730 giorni.
Analogamente il punto 7.2 lett.g) prevede il possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 100% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 3, tabella 1, punto nr. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'Accordo Quadro.
nr. 1
Descrizione: Servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del capitolato ministeriale D.M. 20.11.2018
CPV: 85311000-2
Prezzo a base di gara: € 18,00 pro capite pro die
nr. 2
Descrizione: Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica)
CPV: 85311000-2
Prezzo a base di gara: € 150,00 per singolo kit
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Domanda:
[02/03/2020 08:11] 1. In riferimento all’art. 1 P. 3 del Capitolato di Appalto: “I servizi previsti dal disciplinare di gara, presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all’Allegato A (Tabella dotazione personale) è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza”, si richiede se la modalità in rete possa comprendere posti destinati in parte all’accoglienza in singole unità abitative e in parte all’accoglienza in centri collettivi, comunque complessivamente inferiori a 50.
2. In riferimento all’Allegato 1 bis, lettera C), punto a), si richiede se gli effetti letterecci monouso possano essere sostituiti da biancheria piana in fibra di cotone, garantendo attraverso il servizio di lavanderia l’adeguato ricambio e igienizzazione della stessa.
Risposta:1. La modalità in rete è prevista solo per le unità abitative. Pertanto il servizio in rete non può comprendere posti destinati in parte all’accoglienza in singole unità abitative e in parte all’accoglienza in centri collettivi, anche se inferiori a 50.
2. Non è possibile sostituire effetti letterecci monouso con biancheria piana in fibra di cotone, neanche garantendo il servizio di lavanderia e l’adeguato ricambio.
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Domanda:
[02/03/2020 08:10] In riferimento a quanto indicato nell’ “ALLEGATO B- STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici”, al comma 1 “Costo del Personale” è riportato che il riferimento sono le “tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo di cui al D.M. 2 ottobre 2013”. Tuttavia, in data 18 dicembre 2019, si è svolto un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Agci Solidarietà, le Organizzazioni Sindacali di categoria e la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro in cui le parti hanno provveduto a sottoscrivere le Tabelle Ministeriali recanti il costo del lavoro del CCNL delle cooperative sociali, adeguate alle tranches di incrementi salariali previsti dal rinnovo del 21 maggio 2019. In che modo questo maggior costo del personale, da voi non considerato nell’allegato B, può essere esposto senza incorrere in esclusione per offerta in aumento rispetto alla base d’asta?
Risposta:Alla data di pubblicazione del bando di gara l’unica tabella presente sul sito del Ministero del Lavoro era quella di cui al D.M. 2 ottobre 2013 e di conseguenza per la determinazione del costo medio del personale il Ministero dell’Interno ha fatto riferimento agli importi in essa riportati.
Il decreto direttoriale che individua il nuovo costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 è stato emanato in 17 febbraio 2020, ben oltre la data di pubblicazione del bando di gara.
L'offerta economica va tarata tenuto conto del costo del lavoro vigente. Come dice il titolo stesso dell'Allegato B si tratta di costi medi di riferimento e quindi come tali possono variare sia in aumento sia in diminuzione. L'operatore economico potrà compensare tale maggior costo del personale rispetto alla stima dei costi medi diminuendo altre voci di costo.
In particolare è ben noto come giurisprudenza amministrativa ormai consolidata afferma il principio che le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio ricostruito su basi statistiche per cui esse non rappresentano un limite inderogabile e se ciò vale per le valutazioni delle offerte sospette anomalie e dei giudizi di congruità espressi dalla stazione appaltante, non si vede perché tale principio non possa considerarsi valido anche per la formulazione della base d’asta da parte della stazione appaltante stessa, tenuto conto che, come precisato nei documenti di gara, l’allegato B attiene – come già detto a costi medi.
Peraltro l’incremento dovuto alle tabelle ministeriale citate nel quesito pare incidere per il 2,83% rispetto alla quota media stimata di €. 7,40 come costo del lavoro, importo assolutamente contenuto che, comunque, ove ne ricorrano i presupposti di legge, potrà essere oggetto di atto aggiuntivo ai contratti che saranno stipulati con gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
Pare, comunque, infine il caso di rammentare che il concorrente non può presentare un’offerta economica più alta rispetto all’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara.
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Domanda:
[02/03/2020 08:10] Facendo riferimento ad allegato B (stima dei costi dei servizi di accoglienza) alla pag. 4 " Strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) capienza 50 posti" il totale giornaliero è pari a 21,35€, mentre alla pagina 5 "Strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera b)-lotto unico, il totale giornaliero per la capienza 50 posti è pari a 26,35 €. Siamo a chiedere a quale tabella dobbiamo fare riferimento per proporre la base d'asta?
Risposta:La tabella è quella relativa alle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a). Nelle premesse del disciplinare infatti è scritto che la Prefettura di Torino ha deliberato di affidare, mediante Accordo Quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente in singole unità abitative, come definite ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del capitolato approvato dal d.m. 20.11.2018, per un fabbisogno presunto pari a 2.000 posti, per il periodo di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
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Domanda:
[02/03/2020 08:09] Facendo riferimento alle specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto, relative all'erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni, di cui all'art. 1 comma 2 lettera A del capitolato stesso, siamo a chiedervi se con i 5,00€ pro die pro capite come previsti nella tabella allegato B (stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) si possono acquistare generi alimentari direttamente nei supermercati e poi rendicontare il tutto con gli scontrini e/o fatture relative.
Risposta:L’allegato 1-bis non contiene preclusioni all’acquisto dei generi alimentari direttamente nei supermercati, purché le derrate occorrenti per la preparazione dei pasti abbiano le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria. Il loro trasporto dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.
La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.
Tali acquisti dovranno essere documentati da fattura fiscale. Non sono ammessi gli scontrini fiscali.
Si richiama la necessità dell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato 1 bis sulla composizione dei menù.
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Domanda:
[02/03/2020 08:09] Nel caso partecipassimo alla gara in forma di ATI (ATI composta da due cooperative sociali), è possibile che la Prefettura accetti una fatturazione separata da parte dei due enti, sempre nel rispetto delle percentuali che sono state decise in sede di gara?
Risposta:Per la fatturazione delle prestazioni rese dalle ATI si richiama l’articolo 25 del capitolato di appalto che al comma 11 prevede:
Se l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
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Domanda:
[02/03/2020 08:08] In merito alla Tabella dotazione personale Allegato A si richiede chiarimento in relazione alla colonna "Fino a 50 posti". E' richiesta compresenza tra i seguenti ruoli: tra operatore diurno/notturno con Assistente sociale/informazione normativa/mediazione linguistica?
Risposta:Il personale che ricopre un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non può svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali.
Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale deve essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva, da un lato, per fare in modo che le ore stabilite nella tabella dotazione del personale siano effettivamente dedicate alle prestazioni professionali richieste, dall’altro lato, per impedire che il rispetto dei limiti orari previsti nella tabella dotazione minima di personale venga eluso dall’ente gestore.
Ciò trova conferma nel prospetto della stima dei costi, laddove per quelli del personale è stato preso in considerazione il costo di ciascuna figura professionale di cui alle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
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Domanda:
[02/03/2020 08:07] In relazione alla procedura di gara in oggetto, premesso che- l’allegato 15, il modello di offerta economica, richiede che il sottoscrittore dichiari che “la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, del Codice dei Contratti ammonta a…”;- detto art. 95 rimanda all’art. 97 “Offerte anormalmente basse” per la definizione dei costi di manodopera;- il citato art. 97 richiama, per la determinazione del costo del lavoro l’art. 23, comma 16; - l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti”, comma 16, prevede che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (…) Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. (…)”;- l’Allegato b) al Capitolato di appalto “Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza - Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici”, al punto 1), indica che il riferimento della Stazione appaltante per la determinazione del costo del personale da adibire al servizio sono le “tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo di cui al D.M. 2ottobre 2013”;ci si domanda: come la “stima dei costi medi di riferimento” che, nel medesimo allegato, individuano in euro 7,40 i costi afferenti al personale, tenga conto di quanto determinato dalle “Tabelle del costo del lavoro” per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo sottoscritte dal Ministero del lavoro e delle P.S. con le OO.SS. comparativamente più rappresentative e relative ai periodi decorrenti dal novembre 2019, aprile 2020 e settembre 2020 (periodi pienamente ricompresi della durata dell’affidamento dei servizi da parte di codesta Stazione Appaltante).
Risposta:Alla data di pubblicazione del bando di gara l’unica tabella presente sul sito del Ministero del Lavoro era quella di cui al D.M. 2 ottobre 2013 e di conseguenza per la determinazione del costo medio del personale il Ministero dell’Interno ha fatto riferimento agli importi in essa riportati.
Il decreto direttoriale che individua il nuovo costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 è stato emanato in 17 febbraio 2020, ben oltre la data di pubblicazione del bando di gara.
L'offerta economica va tarata tenuto conto del costo del lavoro vigente. Come dice il titolo stesso dell'Allegato B si tratta di costi medi di riferimento e quindi come tali possono variare sia in aumento sia in diminuzione. L'operatore economico potrà compensare tale maggior costo del personale rispetto alla stima dei costi medi diminuendo altre voci di costo.
Il concorrente non può presentare un’offerta economica più alta rispetto all’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. A tal fine si riporta l’articolo 20 del disciplinare di gara che prevede che “in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
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Domanda:
[02/03/2020 08:06] Partecipando sia per le strutture in singole unità abitative e sia per le strutture collettive fino a 50 posti i requisiti di capacita tecnica e finanziaria e più precisamente l'importo della polizza assicurativa contro i rischi professionali deve essere per la somma dei posti che uno mette a bando tra strutture abitative e centri collettivi o no ? più precisamente se io partecipo per 109 posti in strutture collettive e 100 in singole unità abitative l'importo della polizza dovrà essere del 100% dei 200 posti complessivi a base d'asta o ogni bando è a sè ? e quindi il massimale della mia polizza deve essere il 100% di 109 posti per il numero di giorni e il prezzo pro die pro capite ?
Risposta:: Il disciplinare di gara, al punto 7.2, lett. g) prevede come requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 100% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 3, tabella 1, punto nr. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'Accordo Quadro.
Si ritiene che il concorrente, essendo i bandi distinti, debba presentare una polizza contro i rischi professionali distinta per ciascun bando al quale decide di partecipare.
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Domanda:
[02/03/2020 08:05] Nel bando viene citata la possibilità di cedere il credito a terzi e tramite atto pubblico (che ha un costo) è possibile avere la certezza che non venga rifiutata da questa prefettura la cessione?
Risposta:L’art. 28, lettera 1) del Capitolato, va letto in combinato disposto con l’art. 106, comma, comma 13, del Codice Appalti “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
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Domanda:
[25/02/2020 14:54] Si vuole sapere se nel bando in oggetto sono compresi i Comuni attualmente facenti riferimento al Consorzio CISS-AC di Caluso e del Consorzio INRETE di Ivrea. Si rileva che nell'allegato B al punto 1 si fa riferimento alle Tabelle del CCNL 2013, mentre alla data odierna il contratto in vigore e le tabelle economiche sono quelle approvate a Maggio 2019, così come riportato all'art. 8 del Capitolato.
Risposta:Nei bandi di gara per il servizio di accoglienza non sono previste esclusioni di comuni, di conseguenza sono compresi tutti i comuni della provincia di Torino anche quelli facenti riferimento al Consorzio CISS-AC di Caluso e al Consorzio INRETE di Ivrea. Per quanto concerne l’allegato B al punto 1 si precisa che, per il costo del personale, si fa riferimento alle vigenti tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. L’incremento di spesa conseguente all’applicazione di tabelle diverse, rispetto a quelle del CCNL 2013 alle quali fa riferimento il Capitolato, potrà formare oggetto di atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato con gli aggiudicatari qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
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Domanda:
[25/02/2020 14:53] In merito alle documentazioni "antimafia", si richiede:1. se per i proprietari degli immobili queste vadano prodotte solo in caso di società o anche dai proprietari persone fisiche;2. se anche dalle persone fisiche, quale sia il modulo da utilizzare, visto che l'allegato 11 fa riferimento solo a organi societari/associativi;3. nel disciplinare, la tabella di pag. 17 indica 2 file utili per tale procedura, 11 e 11bis, ma tra i file a disposizione da scaricare (sia nel sito della Prefettura che in acquistinretepa.it è presente solo l'11;4. a pag. 20 del disciplinare, le certificazioni antimafia non fanno parte della documentazione da inserire nei documenti da presentare entro la scadenza del 6/3, quindi trattasi di elementi da presentare solo in sede di stipula del contratto, come indicato a pag. 31 del disciplinare?
Risposta:1) La documentazione antimafia va prodotta per tutti i proprietari degli immobili, siano società che persone fisiche. 2) L’allegato da compilare è il n. 11 bis . Si tratta della dichiarazione sostitutiva di notorietà dei familiari conviventi rinvenibile tra l’altro anche nella sezione del sito della Prefettura dedicata all’Antimafia. In ogni caso l’allegato, pur non essendo presente, per mera dimenticanza, tra i documenti del bando per unità abitative e di quello per centri collettivi sotto le 50 unità, è comunque rinvenibile fra i documenti di gara dei centri collettivi oltre i 50 posti.3) Il punto 22.3 del disciplinare di gara prevede che, “prima della stipula del Contratto d'appalto la Prefettura procede a: g) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche. A tale fattispecie si applica l'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.Le dichiarazioni sostitutive per i controlli antimafia dei proprietari degli immobili saranno richieste solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto d’appalto. Nulla vieta di produrle, però, già in sede di partecipazione alla gara. In tal modo si contribuirebbe a sveltire le procedure.
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Domanda:
[25/02/2020 14:52] In riferimento alle unità abitative, entro quanti giorni dalla aggiudicazione della gara le strutture che sono state individuate in sede di procedura devono essere pronte e funzionanti?
Risposta:Si richiama l’art. 22.2 del disciplinare di gara che disciplina i tempi per la stipula dell’Accordo quadro e dei contratti derivati:La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (D.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'Accordo Quadro e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.OmissisLa stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione dell’accordo.Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.Qualora al momento dell’aggiudicazione dell’accordo quadro si manifesti la necessità della stazione appaltante di utilizzare tutti i posti offerti dal singolo aggiudicatario, si potrà prescindere dalla stipula dell’accordo con l’aggiudicatario stesso, procedendo direttamente alla stipula della convezione attuativa.
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Domanda:
[25/02/2020 14:51] In riferimento alla collocazione delle unità abitative, nel caso vi fosse la possibilità di aprire nuove strutture recettive è necessario avere un parere favorevole del Comune o della Giunta comunale di competenza al fine di poter attivare il servizio?
Risposta:Il disciplinare all’art. 22.3 stabilisce che: “La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti. Omissis – La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura”.OmissisSostituzione degli immobiliIn casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di va lutare l'idoneità dell'alternativa offerta.Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.Da questa previsione si evince che è rimessa alla Prefettura la valutazione dei parametri da prendere in considerazione ai fini della relativa autorizzazione.
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Domanda:
[25/02/2020 14:50] In riferimento a quanto indicato nell’ ALLEGATO A “TABELLA DOTAZIONE PERSONALE” (prima colonna), l’intensità di impegno di manodopera riferita a accoglienza in singole unità abitative fino a 50 posti, può essere rimodulata, almeno per alcuni ruoli, in funzione dell’effettivo numero di persone accolte? Questo perché ovviamente, laddove le prestazioni siano erogate in forma individuale, il numero di beneficiari presenti determina la richiesta oraria di manodopera impiegata.
Risposta:La risposta è negativa. Non è consentita alcuna modulazione della dotazione di personale ma occorre osservare quanto previsto nell’allegato A “Tabella dotazione personale”
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Domanda:
[25/02/2020 14:50] In merito alla formulazione dei contenuti dell'offerta economica, si richiede cortesemente se la stima dei costi, sia di salute e sicurezza che della manodopera, siano da indicare con riferimento a 1 (durata del primo contratto) oppure a 2 (durata dell'Accordo Quadro) anni, e se tale indicazione vada da noi esplicitamente inserita nella nostra dichiarazione all'interno del documento n° 15.
Risposta:I costi di salute e sicurezza e della manodopera vanno stimati con riferimento alla durata dell’accordo quadro che, come è noto, è di due anni. Non occorre specificare questa indicazione perché il titolo del documento allegato n. 15 è riferito espressamente al periodo di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro.
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Domanda:
[25/02/2020 14:49] Come previsto da allegato A (tabella dotazione personale), viene richiesto un operatore notturno per 4 h al giorno a partire dalle ore 20:00. Nel nostro caso specifico gli appartamenti a disposizione del progetto accoglienza sono siti in 4 comuni differenti. Pertanto siamo a chiedervi come dobbiamo conteggiare l'operatore in oggetto e soprattutto come possiamo organizzare tale servizio. Considerando che la somma complessiva degli ospiti alloggiati nei quattro comuni sopraindicati è pari a 55 (n. 23 comune di Ivrea, n. 16 Mercenasco, n.7 Romano, n.9 Scarmagno).A quale colonna dobbiamo fare riferimento per il conteggio del personale?
Risposta:L’allegato A “tabella dotazione del personale” prevede che il gestore deve garantire l’impiego dell’operatore notturno in misura pari a 4 ore al giorno a partire dalle ore 20,00. Si rammenta, al riguardo, che per tale tipologia di centro l’erogazione dei servizi è assicurata in modalità di rete nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del Capitolato di gara.
L’art. 1, comma 3, del capitolato prevede che “I servizi previsti dal disciplinare di gara, presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all’Allegato A (Tabella dotazione personale) è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza.
La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).”
L’allegato 1 bis recita: “Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.
I servizi di cui all’articolo 2, lettere A), B), e C) del capitolato sono erogati secondo modalità “in rete”, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all’insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.
Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.
L’art. 3 del disciplinare di gara afferma che: “omissis…I centri costituiti da singole unità abitative, come sopra specificato, avranno capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi.
I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 50 posti e organizzazione dei servizi in rete”.
Alla luce di queste disposizioni, i servizi di cui all’articolo 2, lettere A), B), e C) del capitolato sono erogati secondo modalità “in rete”, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all’insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti. Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.
Pertanto occorre verificare che:
1) le unità abitative offerte si trovino in comuni che richiedono un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti, l’uno dall’altro;
2) il numero dei posti offerti non superi le 50 unità;
Ne consegue che se la distanza è superiore a 30 minuti o se il numero dei posti offerti è superiore alle 50 unità, l’offerta riguarderà più centri collettivi per ognuno dei quali la dotazione del personale deve essere pari a quella indicata nella colonna “fino a 50 posti”.
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Domanda:
[25/02/2020 14:47] In relazione all'impiego della figura del medico e con riferimento alla tabella A "Dotazione personale", prima colonna "fino a 50 posti", lo scrivente O.E. è a richiedere:- il medico impiegato può avere inquadramento di libero professionista ovvero medico operante per conto di centro medico privato?- nel caso il costo sostenuto dall'O.E. e oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante fosse sostenuto a fronte di emissione di fattura da parte del libero professionista (ovvero centro medico privato), la Stazione Appaltante ha previsto un tariffario di riferimento?- Il monte orario medio a chiamata, pari a 4 ore/anno/ospite per un complessivo di 200 ore/anno a chiamata, è incluso nel monte orario "pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni"?- La Stazione appaltante riconoscerà all'O.E. il costo sostenuto per il servizio medico "pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni"? In caso affermativo, la Stazione Appaltante ha previsto un tariffario di riferimento?
Risposta:Per rispondere alle domande è opportuno richiamare le norme di riferimento contenute nel capitolato ministeriale e nel disciplinare gara
L’art. 2 del capitolato, “servizio di assistenza sanitaria”, prevede:
1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E’ inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis).
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
L’art. 7, del capitolato, “medico responsabile sanitario del centro”, afferma che
“Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale. Assicura la visita medica d’ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.
La lettera B), servizio di assistenza sanitaria, dell’allegato 1 bis chiarisce il contenuto del servizio di cui all’articolo 2, lettera C), del capitolato
E’ assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
Per l’espletamento dell’attività connessa alle predette visite mediche d’ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l’impiego del medico per una media di 4 ore all’anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.
Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell’articolo 2 della lett. A), punto 4.
Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita dal centro. Nel caso in cui l’uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l’espletamento delle procedure necessarie all’iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.
L’articolo 3 del disciplinare, rubricato “oggetto e importo”, prevede che alle voci di prezzo che determinano il valore dell’appalto “si aggiunge il rimborso dell'intervento del medico a chiamata, secondo limiti e condizioni indicati nel Capitolato”.
L’articolo 24, del capitolato ministeriale, rubricato “corrispettivi”, prevede che “il calcolo del corrispettivo è effettuato:
1. “omissis”,
2 “E’ altresì previsto, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL”.
Il complesso di norme sopra riportate non sembra escludere la configurabilità della figura del medico responsabile in capo ad un professionista o ad un medico dipendente di un centro privato, fermo restando che un presidio medico deve necessariamente essere munito di tutte le autorizzazioni di legge e amministrative prescritte per il suo esercizio.
In merito alla domanda se il monte orario medio a chiamata, pari a 4 ore/anno/ospite per un complessivo di 200 ore/anno a chiamata, è incluso nel monte orario "pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni" si ritiene che si tratti di due aspetti distinti, attenendo quest’ultima alla disponibilità offerta dal medico per far fronte a interventi sanitari da concordare previamente secondo orari prestabiliti con l’ente gestore. Ciò non toglie che vi potrà essere coincidenza tra le due prestazioni quando l’intervento venga effettuato a seguito della chiamata durante il periodo concordato di reperibilità, viceversa potrebbe non esserci coincidenza per la visita medica di ingresso effettuata in un orario diverso da quello di reperibilità.
In merito al rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche si rinvia, ai sensi dell’art. 24 del capitolato ministeriale, alle tariffe previste dal CCNL.
La Stazione appaltante non può riconoscere all'O.E. il costo sostenuto per il servizio medico "pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni in quanto non previsto dal disciplinare e dal capitolato che invece limitano il rimborso all’intervento del medico a chiamata.
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Domanda:
[24/02/2020 12:58] In riferimento a quanto indicato nell’ ALLEGATO 1-BIS SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI – LOTTO UNICO CENTRI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL CAPITOLATO- al punto 2- Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali, comma a): è possibile identificare un budget congruo, coerente con le derrate indicate in Allegato 1-bis, da erogare ai beneficiari per l’acquisto in autonomia del cibo presso gli esercizi commerciali del luogo di residenza? Questo per lavorare sull’autonomia di ogni singolo beneficiario e/o nucleo, al fine di facilitarne il migliore adattamento al contesto italiano, ed assecondando le loro preferenze alimentari, nel rispetto dell’individualità. Questa modalità, inoltre, nel sostenere economicamente le comunità locali, migliorerebbe il clima sociale, riducendo ostilità e pregiudizi nei confronti dell’accoglienza.2. In riferimento a quanto indicato nell’ ALLEGATO 1-BIS SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI – LOTTO UNICO CENTRI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL CAPITOLATO- al punto 2- comma b): Fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in plastica monouso. Nel rispetto dell’ambiente, per garantire il minor impatto in termini di emissioni di CO2 in atmosfera e di riduzione dei rifiuti, è possibile mettere a disposizione dell’unità abitativa stoviglie lavabili e riutilizzabili in materiali appositi?
Risposta:1. Il Capitolato del Ministero dell’Interno non prevede la possibilità di sostituire la fornitura dei pasti con l’erogazione di una somma di denaro. Infatti, l’articolo 3, rubricato, “ preparazione e fornitura di pasti”, recita: “Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) e l’articolo 2, lett. B, n. 4) afferma che “il servizio di preparazione dei pasti è curato dagli ospiti”. Non è pertanto consentito far gestire in autonomia a ciascun ospite l’acquisto delle derrate alimentari fornendo le relative risorse finanziarie, ma è necessario che sia l’ente gestore a curare gli acquisti secondo le indicazioni contenute specifiche tecniche di cui all’allegato 1-bis.2. Non può essere accolta la richiesta di sostituire la fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in plastica monouso prevista dall’allegato 1 bis con stoviglie lavabili e riutilizzabili. Il capitolato del Ministero non prevede tale possibilità presumibilmente per garantire il rispetto delle basilari norme igieniche.
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Domanda:
[24/02/2020 12:57] In riferimento al cap. 3 del disciplinare di gara riferito alle singole unità abitative “i concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 50 posti e organizzazione di servizi in rete” si domanda: 1-se si partecipa per un totale di 150 persone in singole unità abitative come si calcola il personale? Si fa riferimento all’allegato A prima colonna moltiplicato per tre o si fa riferimento alla seconda colonna da 51 a 150?2-sull’offerta tecnica allegato 14 al punto D.1.1b viene ipotizzato solo l’opzione per struttura fino a 50. Come bisogna dunque compilarlo se si hanno 150 posti?
Risposta:Ciascun gruppo di unità abitative va considerato separatamente.
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Domanda:
[24/02/2020 12:57] Leggiamo che sono state apportate delle modifiche in data 04/02/2020. Se non vengono rese esplicite di quali modifiche si tratti, siamo costretti a riscaricare tutti i file (di tutte le 3 gare?) per essere sicuri di lavorare con i documenti e le regole vigenti dopo il 04/02/2020?
Risposta:Non è stata portata alcuna modifica ai documenti di gara.
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Domanda:
[24/02/2020 12:55] In relazione alla procedura aperta CIG 819294259E, considerato che:- all'art 3 del disciplinare di gara si prevede che "I centri costituiti da singole unità abitative (...) avranno capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 50 posti e organizzazione dei servizi in rete"- all'art. 5 comma 4 del capitolato si prevede che "Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'allegato A"- La tabella di cui all'allegato A prevede la dotazione di personale da impiegare per scaglioni crescenti in relazione al numero di beneficiari ospitati (fino a 50 posti, da 51 a 150 posti, da 151 a 300 posti...)Nel caso in cui un operatore economico presentasse offerta per più centri costituiti da singole unità abitative, ognuno con capienza massima di 50 posti, dovrebbe fare riferimento alla prima colonna della tabella A (fino a 50 posti) moltiplicata per il numero di centri di cui all'offerta ovvero alla colonna corrispondente alla dotazione di personale di cui al numero complessivo di ospiti, derivante dalla somma degli ospiti previsti in ciascun centro? A titolo esemplificativo, se l'offerta prevedesse 2 centri da 50 posti ciascuno, la tabella di riferimento sarebbe "fino a 50 posti" moltiplicata per 2 oppure "da 51 a 150 posti"?
Risposta:Se l’operatore economico presenta un’offerta riferita a più centri, ognuno con capienza massima di 50 posti, la dotazione del personale di ciascun centro deve essere pari a quella indicata nella colonna “fino a 50 posti”.
- 2020 Bando di gara del 31/01/2020 affidamento servizio accoglienza centri collettivi fino 50 posti - CIG 81929593A6
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Domanda:
[03/03/2020 09:27] Con riferimento all’allegato A Tabella dotazione personale, e in specifico rispetto alla figura dell’operatore notturno previsto per 4 ore*gg siamo a chiedere : è possibile considerare quali operatori notturni aggiuntivi eventuali persone coabitanti presenti presso le strutture sedi del centro anche se impiegati a titolo volontario?
Risposta:Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non è consentito l'impiego di personale volontario e/o di tirocinanti.
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Domanda:
[03/03/2020 09:26] Con riferimento all’allegato A Tabella dotazione personale, fatte salve ovviamente le caratteristiche di profilo professionale e titoli di studi necessari per rispondere compiutamente alla composizione della équipe di base richiesta per ciascun centro: la copertura delle aree di attività / i ruoli devono essere necessariamente ricoperti da persone DISTINTE o è possibile (sempre con opportuna documentazione che ne attesta le competenze) che una persona possa ricoprire più ruoli/monte ore? A titolo di esempi: il direttore può essere anche l’assistente sociale di riferimento, con copertura complessiva di 18 ore settimanali + le 6 ore settimanali specifiche per ass. sociale? Un operatore “notturno” (monte ore 4*gg) può svolgere anche le ore 3 a settimana richieste a copertura della area di attività “informazione normativa” (calcolate ovviamente a parte)? La figura assistente sociale può assolvere anche alle ore previste 3 a settimana richieste a copertura della area di attività “informazione normativa”? Inoltre, nel caso in cui sia possibile che una persona possa ricoprire più ruoli, tali ruoli potrebbero essere ricoperti contemporaneamente? A titolo di esempio: il direttore che spendesse le sue 18 ore settimanali presso il centro può considerare tali ore spese anche a titolo di “operatore diurno” e con ciò completare la presenza full time (38 ore settimanali) di un altro operatore diurno? (38/sett+18/sett=56/sett=8/giorno)
Risposta:Il personale che ricopre un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non può svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali.
Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale deve essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva, da un lato, per fare in modo che le ore stabilite nella tabella dotazione del personale siano effettivamente dedicate alle prestazioni professionali richieste, dall’altro lato, per impedire che il rispetto dei limiti orari previsti nella tabella dotazione minima di personale venga eluso dall’ente gestore.
Ciò trova conferma nel prospetto della stima dei costi, laddove per quelli del personale è stato preso in considerazione il costo di ciascuna figura professionale di cui alle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
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Domanda:
[03/03/2020 09:22] In riferimento a quanto previsto nelle specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto, relative all'erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni (allegato 2-bis) per i centri di cui all'art. 1 comma 2 lettera A, del capitolato, con capacità ricettiva fino a 50 posti, siamo a chiedere se la fornitura di effetti letterecci standard (lenzuola, federe, coperte NON monouso) erogata da ditta autorizzata e specializzata, è da considerarsi conforme alle specifiche richieste in alternativa al kit monouso.
Risposta:L’allegato 2 bis non consente di sostituire il kit lenzuola monouso con effetti letterecci standard erogate da ditta autorizzata e specializzata.
Si richiamano le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 bis relative agli effetti letterecci che prevedono il monouso solo per il kit lenzuola.
EFFETTI LETTERECCI Quantità Frequenza consegna agli
individuale ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola) 1 ogni 3 giorni
Copricuscino 1 1 ogni cambio ospite
Coprimaterasso 1 1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90X190) 1 1 ogni cambio ospite
L’ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.
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Domanda:
[03/03/2020 09:22] Facendo riferimento ad allegato B (stima dei costi dei servizi di accoglienza) alla pag. 4 " Strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) capienza 50 posti" il totale giornaliero è pari a 21,35€, mentre alla pagina 5 "Strutture di cui all'art. 1 comma 2 lettera b)-lotto unico, il totale giornaliero per la capienza 50 posti è pari a 26,35 €. Siamo a chiedere a quale tabella dobbiamo fare riferimento per proporre la base d'asta?
Risposta:La tabella è quella relativa alle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b). Nelle premesse del disciplinare infatti è scritto che la Prefettura di Torino ha deliberato di affidare, mediante Accordo Quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità recettiva massima di 50 posti ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del Capitolato approvato dal D.M. 20.11.2018, messi a disposizione dal concorrente, per un fabbisogno presunto pari a 1.000 posti, per il periodo di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
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Domanda:
[03/03/2020 09:21] La nostra cooperativa vorrebbe presentare partecipare al bando proponendo n. 2 diverse strutture, ciascuna fino a 50 posti letto in Torino. I documenti di OFFERTA TECNICA e OFFERTA ECONOMICA possono essere differenziati allegando al bando n. 2 offerte tecniche e n. 2 offerte economiche? La percentuale di sconto applicata alle due offerte economiche può essere differente, in virtù della diversità dei due servizi proposti?
Risposta:Si può partecipare per la gestione di più centri di accoglienza, ma non è consentito presentare a Sistema più offerte progettuali. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che nell'ambito della Offerta tecnica proposta dall'operatore economico, ogni dichiarazione di miglioria o di disponibilità sarà considerata, in caso di più centri, da applicarsi a ciascuno dei centri proposti.
Analogamente per l’offerta economica la percentuale di ribasso deve essere unica.
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Domanda:
[02/03/2020 09:00] In relazione alla procedura di gara in oggetto, premesso che l’allegato 15, il modello di offerta economica, richiede che il sottoscrittore dichiari che “la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”, del Codice dei Contratti ammonta a…”; che detto art. 95 rimanda all’art. 97 “Offerte anormalmente basse” per la definizione dei costi di manodopera; che il citato art. 97 richiama, per la determinazione del costo del lavoro l’art. 23, comma 16; che l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti”, comma 16, prevede che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (…) Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. (…)”; che l’Allegato b) al Capitolato di appalto “Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza - Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici”, al punto 1), indica che il riferimento della Stazione appaltante per la determinazione del costo del personale da adibire al servizio sono le “tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo di cui al D.M. 2ottobre 2013”;ci si domanda: a) come la “stima dei costi medi di riferimento” che, nel medesimo allegato, individuano in euro 7,40 i costi afferenti al personale, tenga conto di quanto determinato dalle “Tabelle del costo del lavoro” per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo sottoscritte dal Ministero del lavoro e delle P.S. con le OO.SS. comparativamente più rappresentative e relative ai periodi decorrenti dal novembre 2019, aprile 2020 e settembre 2020 (periodi pienamente ricompresi della durata dell’affidamento dei servizi da parte di codesta Stazione Appaltante).
Risposta:Alla data di pubblicazione del bando di gara l’unica tabella presente sul sito del Ministero del Lavoro era quella di cui al D.M. 2 ottobre 2013 e di conseguenza per la determinazione del costo medio del personale il Ministero dell’Interno ha fatto riferimento agli importi in essa riportati.
Il decreto direttoriale che individua il nuovo costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 è stato emanato in 17 febbraio 2020, ben oltre la data di pubblicazione del bando di gara.
L'offerta economica va tarata tenuto conto del costo del lavoro vigente. Come dice il titolo stesso dell'Allegato B si tratta di costi medi di riferimento e quindi come tali possono variare sia in aumento sia in diminuzione. L'operatore economico potrà compensare tale maggior costo del personale rispetto alla stima dei costi medi diminuendo altre voci di costo.
In particolare è ben noto come giurisprudenza amministrativa ormai consolidata afferma il principio che le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio ricostruito su basi statistiche per cui esse non rappresentano un limite inderogabile e se ciò vale per le valutazioni delle offerte sospette anomalie e dei giudizi di congruità espressi dalla stazione appaltante, non si vede perché tale principio non possa considerarsi valido anche per la formulazione della base d’asta da parte della stazione appaltante stessa, tenuto conto che, come precisato nei documenti di gara, l’allegato B attiene – come già detto a costi medi.
Peraltro l’incremento dovuto alle tabelle ministeriale citate nel quesito pare incidere per il 2,83% rispetto alla quota media stimata di €. 7,40 come costo del lavoro, importo assolutamente contenuto che, comunque, ove ne ricorrano i presupposti di legge, potrà essere oggetto di atto aggiuntivo ai contratti che saranno stipulati con gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
Pare, comunque, infine il caso di rammentare che il concorrente non può presentare un’offerta economica più alta rispetto all’importo a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. A tal fine si riporta l’articolo 20 del disciplinare di gara che prevede che “in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
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Domanda:
[02/03/2020 09:00] In merito alla Tabella dotazione personale Allegato A si richiede chiarimento in relazione alla colonna "Fino a 50 posti". E' richiesta compresenza tra i seguenti ruoli: tra Assistente sociale/informazione normativa/mediazione linguistica con l'operatore diurno/notturno?
Risposta:Il personale che ricopre un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non può svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali.
Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale deve essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva, da un lato, per fare in modo che le ore stabilite nella tabella dotazione del personale siano effettivamente dedicate alle prestazioni professionali richieste, dall’altro lato, per impedire che il rispetto dei limiti orari previsti nella tabella dotazione minima di personale venga eluso dall’ente gestore.
Ciò trova conferma nel prospetto della stima dei costi, laddove per quelli del personale è stato preso in considerazione il costo di ciascuna figura professionale di cui alle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
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Domanda:
[02/03/2020 08:59] In merito all'Allegato B, in riferimento alla dicitura strutture di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) si richiede se con tale dicitura si faccia riferimento alle strutture collettive? Viceversa l'articolo 1 comma 2 lettera a) indica le singole unità abitative?
Risposta:Richiamando la premessa dei disciplinari di gara il riferimento all’articolo 1 comma 2, lettera b) del Capitolato approvato dal D.M. 20.11.2018 è relativo al servizio di accoglienza in centri collettivi con capacità recettiva massima di 50 posti.
Invece il riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera a) è relativo al servizio di accoglienza ed assistenza in singole unità abitative.
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Domanda:
[02/03/2020 08:59] Con riferimento all’allegato A Tabella dotazione personale, e in specifico rispetto alla figura del direttore siamo a chiedere alcune specificazioni: il direttore può essere una persona assunta con contratti di collaborazione? Il direttore può essere una persona assunta in distacco temporaneo da altra organizzazione?
Risposta:Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del capitolato in base al quale il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2 e il rispetto del limite di ore previsto dalla tabella A, si ritiene che tale incarico possa essere svolto da soggetti legati all’ente gestore da contratti di collaborazione o in distacco temporaneo da altra organizzazione.
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Domanda:
[02/03/2020 08:58] Con riferimento all’allegato A Tabella dotazione personale, se l’operatore presenta offerta per 1 centro per complessivi massimo 50 posti, ma con edifici distaccati fra di loro, è possibile avvalersi di una dotazione personale completa e unica, o è necessario che ogni edificio abbia la sua équipe specifica e con i medesimi monte ore base per tutte le figure previste? Esiste una distanza massima entro la quale diversi edifici possano essere considerati un unico centro?
Risposta:Relativamente alla qualificazione di centro collettivo sino a 50 posti si richiama quanto disposto dal rispettivo Capitolato (Art. 1, comma 2):
“Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell’unità abitativa, all’interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2 lettera B) punto 5, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono erogati dal gestore.”
Per ogni centro collettivo fino a 50 posti si applica la dotazione di personale indicata nella colonna “fino a 50 posti”.
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Domanda:
[02/03/2020 08:58] Delucidazioni in merito al calcolo dell'importo della garanzia provvisoria da fornire (art.10 disciplinare di gara). Nello specifico se per prezzo massimo pro capite pro die a base di gara, si intende l'importo di € 23,00 (come da tab. art.3 Tab. 1 punto 1) oppure per € 26,35 ( 19.235.000/730 giorni / 1000 posti )
Risposta:Il punto 10 del disciplinare di gara prevede che l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (art. 3, Tabella 1, punto n. 1) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'Accordo Quadro.
L’art. 3, tabella 1, punto n. 1, come riportata di seguito, indica un prezzo a base di gara di euro 23,00.
Il valore della cauzione è determinato moltiplicando il prezzo massimo pro capite pro die a base di gara, cioè 23,00 euro per il numero dei posti offerti e la durata dell’Accordo Quadro che è pari a 730 giorni.
n. 1
Descrizione: servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente
CPV: 85311000-2
Prezzo a base di gara: € 23,00 pro capite pro die
n. 2
Descrizione: Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica)
CPV: 85311000-2
Prezzo a base di gara: € 150,00 per singolo kit
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Domanda:
[02/03/2020 08:57] E' possibile per il medesimo ente partecipare al presente bando con due distinte strutture di capienza inferiore a 50 posti, presentando due differenti domande? Le due strutture potrebbero essere nel medesimo comune, sebbene non attigue e con gestione separata dei servizi.
Risposta:Si può partecipare per la gestione di più centri di accoglienza, ma non è consentito presentare a Sistema più offerte progettuali. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che nell'ambito della Offerta tecnica proposta dall'operatore economico, ogni dichiarazione di miglioria o di disponibilità sarà considerata, in caso di più centri, da applicarsi a ciascuno dei centri proposti.
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Domanda:
[02/03/2020 08:56] 1. In riferimento alla dotazione minima di personale riportata nell’allegato A, si richiede se per i centri collettivi possa essere applicata la modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli centri, fermo restando il numero complessivo di posti inferiore a 50. In caso affermativo, si richiede se la modalità in rete possa comprendere posti destinati in parte all’accoglienza in singole unità abitative e in parte all’accoglienza in centri collettivi, comunque complessivamente inferiori a 50.
2. In riferimento all’Allegato 2 bis, lettera C), punto a), si richiede se gli effetti letterecci monouso possano essere sostituiti da biancheria piana in fibra di cotone, garantendo attraverso il servizio di lavanderia l’adeguato ricambio e igienizzazione della stessa.
Risposta:1. La modalità in rete è prevista solo per le unità abitative. Pertanto il servizio in rete non può comprendere posti destinati in parte all’accoglienza in singole unità abitative e in parte all’accoglienza in centri collettivi, anche se inferiori a 50.
2. Non è possibile sostituire effetti letterecci monouso con biancheria piana in fibra di cotone, neanche garantendo il servizio di lavanderia e l’adeguato ricambio.
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Domanda:
[02/03/2020 08:56] 1) In riferimento al Capitolato di Appalto, ART.5, punto 6, “L’ente gestore assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere”, si richiede se il servizio di assistenza sociale possa essere svolto da un operatore con dimostrabile competenza ed esperienza in assistenza sociale o se debba essere necessariamente svolto da un operatore con qualifica di Assistente Sociale.2) Si richiede se il possesso della certificazione del livello di conoscenza delle lingue straniere da parte degli operatori impiegati presso il centro sia da considerarsi requisito per la partecipazione o requisito per l’incremento del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica.
Risposta:1. Per esercitare la professione di Assistente Sociale occorre
• aver conseguito la Laurea in scienze del servizio sociale (o, il diploma universitario in base alla normativa precedente)
• aver superato l'esame di stato, sezione B.
• iscrizione all'Ordine degli assistenti sociali della propria regione, sezione B.
Pertanto tale servizio non può essere svolto da soggetti che non hanno la suddetta abilitazione.
2. I documenti di gara NON richiedono come requisito di partecipazione la conoscenza delle lingue straniere per i dipendenti che verranno impiegati nel servizio di accoglienza, fatta eccezione per il mediatore linguistico.
L’allegato 2 ter relativo alla struttura dell’offerta tecnica prevede un punteggio aggiuntivo per l’eventuale impiego del personale - diverso dal mediatore linguistico - che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese.
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Domanda:
[02/03/2020 08:55] In caso di concentrazione di migranti fino a 50 persona in uno stesso stabile composto da diversi alloggi si può considerare struttura collettiva?
Risposta:Il capitolato di appalto definisce all’articolo 1 il centro collettivo nella struttura immobiliare ovvero in un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell’unità abitativa all’interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2, lettera B), punto 5, e articolo 3 comma 1 e articolo 4 comma 1 sono erogati dal gestore.
Le singole strutture non devono avere le caratteristiche dell’unità abitativa.
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Domanda:
[02/03/2020 08:55] Si chiede, in considerazione delle gravi e contingenti misure direttive di contenimento del Coronavirus se è stato deciso un eventuale differimento della data di presentazione delle offerte, prevista per il 6 marzo 2020.
Risposta:Al momento non è stata adottata alcuna decisione in merito al differimento della data di presentazione delle offerte.
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Domanda:
[02/03/2020 08:54] Dall’art.4 "servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti" si evince che il servizio deve essere assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Tuttavia, nei centri di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 2-bis)”. Si richiede dunque se è possibile organizzare all’interno di un centro con capienza fino a 50 persone, dislocato su diverse strutture, un sistema misto di somministrazione dei cibi: ovvero organizzando un servizio mensa in una delle strutture e predisponendo la consegna delle derrate alimentari nell’altra struttura dotata di cucina propria, come si evince anche dall' Art.6’ "responsabilità del direttore": “verificare l’esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all’effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi?
Risposta:Si richiama l’attenzione sull’esatta definizione di centro collettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del Capitolato approvato dal D.M. 20.11.2018.
Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell’unità abitativa all’interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2, lettera B), punto 5, e articolo 3 comma 1 e articolo 4 comma 1 sono erogati dal gestore.
Il gestore deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel capitolato d’appalto e nelle specifiche tecniche. Il servizio di preparazione dei pasti non può essere affidato ai migranti.
Infatti l’articolo 3 del capitolato d’appalto, “Preparazione e fornitura di pasti” prevede che:
1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 2bis). L’aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l’applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall’ente gestore.
L’allegato 2 bis specifiche tecniche dei centri collettivi fino a 50 personale, alla lettera A) prevede
2. Servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell’ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.
In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi.
Al di fuori degli orari dei pasti principali l’ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.
L’ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:
a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all’esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell’azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all’esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L’ente gestore provvede ad ottenere l’attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi;
d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in plastica monouso e set di posate in plastica. L’ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell’infermeria presente nel centro;
e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria e di quant’altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).
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Domanda:
[02/03/2020 08:54] Si chiede chiarimento relativo al punto 10 del disciplinare di gara per il sotto punto 2). Il testo, si suppone per un errata strutturazione dei paragrafi, risulta incompleto ed il punto non chiaro. I punti dell'articolo 10 sono:1. Garanzia provvisoria; 2. ???? ; 3. Dichiarazione di impegno.
Risposta:Il disciplinare di gara pubblicato sul sito della Prefettura di Torino riporta quanto di seguito:
2) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dello Stato Sezione di Torino ovvero su c/c postale n.6106 Iban IT53Z0760101000000000006106 intestato alla Tesoreria dello Stato Sezione di Torino;
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Domanda:
[02/03/2020 08:53] Atteso che l'utente usufruisce dell'esenzione E92, i farmaci di fascia A e i farmaci non mutuabili prescritti dal medico di base all'utente sono un costo da considerarsi a carico dell'ente gestore, e quindi ricompresi nella retta pro capite/ pro die, oppure sono a carico dell'utente?
Risposta:Il capitolato e gli altri documenti di gara non prevedono il rimborso di tali oneri che rimangono a carico dell’ente gestore.
Appare però utile richiamare la lettera B) dell’allegato 2 bis riguardante le specifiche tecniche per l’assistenza sanitaria che deve essere garantita:
E’ assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.
Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
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Domanda:
[02/03/2020 08:52] Posto che nel bando di cui in oggetto è previsto un presidio dei centri di accoglienza da parte degli operatori minimo (un operatore per 8 ore al giorno), in caso di accompagnamento obbligatorio dell'utente presso luoghi prestabiliti (ad esempio presso la Prefettura etc...) è possibile lasciare momentaneamente scoperta la struttura?
Risposta:Si ritiene che l’operatore diurno non possa lasciare la struttura neanche momentaneamente.
Infatti, il capitolato all’articolo 20, “Obblighi di collaborazione dell’aggiudicatario nello svolgimento dei controlli”, prevede che:
1. L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
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Domanda:
[02/03/2020 08:51] Nel caso di utente che si trovi in condizioni particolari per proporre pratica istruttoria di invalidità civile, i costi che ne derivano sono a carico dell'ente gestore o della persona singola?
Risposta:Il capitolato e gli altri documenti di gara non prevedono il rimborso di tali oneri.
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Domanda:
[02/03/2020 08:18] L'acquisto o l'affitto di attrezzature e dispositivi sanitari per cure e riabilitazioni (stampelle, tutori per gli arti etc...) di eventuali patologie che lo richiedano, sono a carico dell'ente gestore?
Risposta:Il capitolato e gli altri documenti di gara non prevedono il rimborso di tali oneri.
Appare però utile richiamare l’articolo 2, lett. C) del capitolato:
1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
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Domanda:
[02/03/2020 08:18] Facendo riferimento alle specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto, relative all'erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni, di cui all'art. 1 comma 2 lettera A del capitolato stesso, siamo a chiedervi se con i 5,00€ pro die pro capite come previsti nella tabella allegato B (stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) si possono acquistare generi alimentari direttamente nei supermercati e poi rendicontare il tutto con gli scontrini e/o fatture relative.
Risposta:L’allegato 2-bis, contenente le specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni, non contiene preclusioni all’acquisto da parte dell’ente gestore di generi alimentari direttamente nei supermercati. Le specifiche tecniche si limitano a prevedere che l’ente gestore provvede a svolgere l’attività di acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro naturale deterioramento e alla preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all’esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine).
Tali acquisti dovranno però essere documentati da fattura fiscale. Non sono ammissibili gli scontrini fiscali.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che il servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti venga fornito dall’ente gestore secondo le indicazioni contenute nell’allegato 2 bis, anche per quanto concerne l’osservanza delle prescrizioni relative al menù.
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Domanda:
[02/03/2020 08:18] Con riferimento all’allegato A Tabella dotazione personale, dove sono esplicitati i monte ore minimi giornalieri/settimanali da garantire, e con riferimento all’allegato B - STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA e in particolare articolo 1 . Costo del personale che indica come riferimenti “tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo di cui al D.M. 2 ottobre 2013” ; e considerando il richiamo alla adeguatezza del personale contenuto nel NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, articolo 5. PERSONALE, comma 4 e comma 6, siamo a chiedere una precisazione: Dalla tabella costo medio del personale di cui al D.M. 2 ottobre 2013 si evince che il costo/orario medio di un operatore specializzato di cooperativa sociale inquadrato con livello minimo C1 è pari a euro 19.56 (costo orario comprensivo di indennità turno) una giornata lavoro media di 8 + 4 ore viene a costare pertanto minimo 234.72 euro per operatori diurno e notturno e non considerando ancora il costo giornaliero di un direttore con le qualificazioni richieste e degli altri profili indicati/aree lavoro da coprire; se prendi