White List - Normativa e modulistica
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Ufficio Antimafia
Email Dirigente dell'Area: paolo.cosseddu (at)interno.it
Ubicazione dell'Ufficio:Piazza Castello 205 - terzo piano
informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Telefono: 011/5589472-011/5589501
Centralino: 011/55891
e-mail: sicurezzabis.pref_torino(at)interno. it
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefto(at)pec.interno.it
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Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White
List")
Presso la Prefettura di Torino è istituito dal 14 agosto 2013
l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")
previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata
dal
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n.
144 e
dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio
2013,
come modificato dal
D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio
2017.
L'elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l'inserimento di nuove attività nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione").
Nei settori "a rischio", di seguito elencati, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella c.d. "White list".
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
L'elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l'inserimento di nuove attività nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione").
Nei settori "a rischio", di seguito elencati, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella c.d. "White list".
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.
84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta,
salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti;
Riferimenti normativi
Si riporta il testo aggiornato del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):
"Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e nella
pubblica amministrazione
- - 52. Omissis
- Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa le seguenti attività:
a) (Abrogata);
b) (Abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e,materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitumen;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."
Acquisizione della certificazione antimafia per le attività
individuate dall'art. 53 della legge 190/2012
A partire dal 25 giugno 2014 per le attivita' imprenditoriali sopra
elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno
obbligatoriamente acquisire la comunicazione
e l'informazione antimafia liberatoria
attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori, istituito presso la Prefettura competente: l'iscrizione
nella c.d. White list costituisce, infatti, la modalità
obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la
documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei
sopracitati settori "a rischio".
Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dovranno consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
I soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.
Prefettura competente
Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dovranno consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
I soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.
Prefettura competente
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria
residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia
dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel
territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta
l'iscrizione.
Procedura per l'iscrizione
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società deve presentare istanza alla
Prefettura di Torino specificando il settore o i settori di
attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a
verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai
familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata
all'indirizzo
protocollo.prefto(at)pec.interno.it
, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white
list", oppure in alternativa per posta ordinaria alla
Prefettura di Torino - Ufficio Antimafia - Piazza Castello 205, o
infine mediante consegna allo sportello sito in piazza Castello 205
- III piano, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore
12.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione
.
Aggiornamento periodico dell'elenco
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima
della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse
a permanere nell'elenco,
allegando la dichiarazione sostitutiva aggiornata del certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni
aggiornate rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi
dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi.
L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori
di attività ulteriori o diversi.
Data pubblicazione il 02/08/2013
Ultima modifica il 14/09/2021 alle 12:22
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