Vittime estorsione
Il fenomeno dell'estorsione è contrastato con l'istituzione di un fondo di solidarietà
Dirigente dell'Area:
Dott. Paolo Cosseddu
Email Dirigente dell'Area: paolo.cosseddu(at)interno.it
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Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Castello 205 - terzo piano
Per richieste di informazioni e/o invio di documentazione
scrivere a: Prefettura di Torino - Area I Bis, utilizzando i
sottoindicati indirizzi
:
e-mail: sicurezzabis.pref_torino(at)interno.it
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefto(at)pec.interno.it
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Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Ricevimento pubblico: su appuntamento
Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.
Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste
estorsive:
- allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
- in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
Chi può fare la richiesta
Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del
Prefetto della Provìncia, ove si è consumato il delitto ovvero si è
verificato l'evento lesivo.
Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale
appartenenti ad associazioni di solidarietà l'elargizione è altresì
concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti
precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge,
subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o
immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di
godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
stabilite per l'esercente l'attività.Ai fini della quantificazione
dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di
quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei
delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati
perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti
di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività
economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di
fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori;
c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti,
diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi
nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito
delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è
ripartita, ìn caso di concorso di più soggetti, secondo le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice
civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione
comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l'elargizione del fondo
- La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
- ìn caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
- i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive
Condizioni per la concessione del fondo
la concessione del fondo è deliberata dal Comitato di solidarietà
con successivo decreto commissariale.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito:o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante
non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità
all'esercizio dell'attività economica e/o professionale
3) l'elargizione é concessa in relazione agli eventi dannosi
verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno:
Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro
relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e
lesioni personali.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive,
viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello
relativo a beni mobili o immobili o alla persona, verificatisi nei
sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di
solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o
immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno
i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del
ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o
immobili per i seguenti soggetti superstiti (coniuge e figli;
genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti,
diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni
precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le
stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del
danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare
La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si
è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La
data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata al
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed
antiusura - unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo
di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine
cronologico, in un apposito elenco informatico. L'istante può
chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura
massima del 70%.
La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.44/99, dal 13
giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale
per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso
al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura,
collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura.intemo.gov.it/gp/home.php
ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la
trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel
"Manuale multimediale".
Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di
riferimento.
Si seguano le istruzioni del Manuale utente.
Documentazione richiesta:
L'istanza deve contenere:
- le generalità dell'istante
- il tipo di beneficio richiesto
- la data di presentazione della denuncia
- la determinazione del danno
- la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art 9 del D.P.R. 455/99
Revoca dell'elargizione:
La concessione dell'elargizione è revocata:
l. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla
destinazione delle somme già corrisposte
2.se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione
medesima
3.se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di
aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio
successivo al decreto di concessione
4.ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai
punti 1) e 3)
APPROFONDIMENTO:
Procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Vademecum
Procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Vademecum

Data pubblicazione il 18/01/2007
Ultima modifica il 15/06/2021 alle 11:15
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