Sospensione
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.
VICEPREFETTO: Dott.ssa Valeria SABATINO
Orario di Ricevimento Lunedì dalle ore 9 alle ore 11,30 SOLO PER RICONSEGNE PATENTISportello telefonico
0115221450 è attivo il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13
Ubicazione dell'Ufficio: Via del Carmine 12 - terzo piano
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_torino(at)interno.it protocollo.prefto(at)pec.interno.it
Telefono: 011/5221450
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.
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Telefono: 011/5221450
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto
quale
sanzione accessoria
alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza
rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente
stradale con lesione.
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (Art. 218
C.d.S.)
La violazione di alcune norme del Codice della Strada comporta,
come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti
dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento
di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la
sospensione stessa. Tale periodo è determinato, in relazione alla
gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi
stabiliti dal C.d.S.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui
alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due
volte nel corso di un biennio.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/2)
In altri casi la violazione di norme del C.d.S. riveste carattere
penale. La sospensione della patente viene, pertanto, comminata in
via provvisoria e cautelare in attesa delle determinazioni
dell'Autorità Giudiziaria.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/3)
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S.
| Contenuto della violazione
|
Art. 6
| Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 7,5 t., il divieto di circolazione disposto
dal Prefetto
|
Art. 10
| Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato
come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione rilasciata
dall'Ente proprietario della strada o non rispettarne le
prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme
|
Art. 86
| Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi
senza aver ottenuto la licenza prevista
|
Art. 116/15 bis
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta una categoria patente
diversa da quella posseduta
|
Art. 117/2 bis
| Guidare un veicolo di potenza superiore a quella consentita
(titolari di patente da meno di un anno)
|
Art. 126/3
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria D, DE
senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una
Commissione Medica
|
Art. 126/4
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria C, CE
senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una
Commissione Medica
|
Art. 142/9 e 9bis
| Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h e di oltre 60Km/h (i
recidivi sono soggetti a sanzioni accessorie aggravate)
|
Art. 143
| Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa
visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate
|
Art. 148
| Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai
commi 9,10,11,12,13 e 14
|
Art. 168
| Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci
classificate come pericolose
|
Art. 169
| Adibire abusivamente un veicolo a servizio di piazza
|
Art. 176
| Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la
variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma
|
Art. 179
| Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di
registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme
vigenti
|
Art. 186/2 A
| Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica
con tasso alcoolemico superiore a 0,50 grammi per litro
|
Art. 189
| Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con
danni materiali
|
Art. 193/4bis
| Circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti
|
Art. 213
| Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro
|
Art. 214
| Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo
amministrativo
|
Art. 217
| Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione
|
2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE
DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN
BIENNIO
Articolo
| Contenuto della violazione
|
Art. 145
| Violare gli obblighi relativi alla precedenza
|
Art. 146
| Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico
che vietano la marcia
|
Art. 147
| Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un
passaggio a livello
|
Art. 148
| Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste
dal comma 3
|
Art. 149
| Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente
necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le
distanze di sicurezza
|
Art. 150
| Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente
necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le
norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade
di montagna
|
Art. 172
| Mancato uso delle cinture di sicurezza
|
Art. 173
| Uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la
guida
|
Per le violazioni di cui sopra, il conducente a cui è stata sospesa
la patente,
solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente stradale
, può presentare,
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro
, istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per
determinate fasce orarie e, comunque, di non oltre 3 (tre) ore al
giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro
- qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il
posto di lavoro con mezzi pubblici o, comunque, non propri - ovvero
per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle
agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Qualora l'istanza sia accolta,
il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di
giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso
.
Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente
può essere concesso una sola volta
.
NOTA BENE:
- Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile esclusivamente per violazioni di carattere amministrativo e non in presenza di infrazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S., o nel caso in cui dall'infrazione accertata sia derivato un sinistro stradale.
- Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre i termini previsti dalla vigente normativa stradale.
- All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione del datore di lavoro ovvero documentazione attestante la situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Copia del verbale di contestazione.
- Copia del documento di identità dell'interessato.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA
ai sensi dell'art. 218/2° del C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura,
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro della
patente
, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo: depenalizzazione.pref_torino(at)interno.it
- a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefto(at)pec.interno.it
- a mano presso l'Ufficio Patenti della Prefettura - Via del Carmine n. 12 - 3° piano, nei giorni di lunedì - giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30
Senza emissione dell'ordinanza di sospensione della patente
contenente l'autorizzazione alla guida, il conducente non può
guidare.
Allegati:
IN FONDO ALLA PAGINA
2a/3 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE
PENALE
Articolo
| Contenuto della violazione
|
Art. 9,9 bis e 9 ter
| Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in
velocità non autorizzate
|
Art. 186
| Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica
con tasso alcoolemico superiore a 0,80 e 1,50 grammi per litro
ovvero rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
|
Art. 187
| Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione
fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti ovvero
rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
|
Art. 189
| Omettere di arrestarsi e prestare soccorso e assistenza ai feriti
in caso di incidente stradale con lesioni personali
|
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A
SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (Art. 223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una
violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di
incidente stradale derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino al massimo di un anno.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Art. 204 bis C.d.S.).
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino al massimo di un anno.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Art. 204 bis C.d.S.).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (Art. 224 C.d.S)
Il Prefetto dispone, quale conseguente sanzione amministrativa
accessoria, la sospensione della patente di guida a seguito
sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, nei
casi previsti dal C.d.S., per la durata stabilita dall'Autorità
Giudiziaria.
COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
Qualora il termine della sospensione del documento di guida dovesse coincidere con il sabato o con una giornata festiva, l'interessato potrà ottenere la restituzione della patente nel primo giorno utile successivo alla data di scadenza.Si consiglia di contattare la Prefettura - U
.T.G. per ulteriori chiarimenti al riguardo.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito
di delega scritta in carta semplice e fotocopia del documento di
identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 204 bis C.d.S.).
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente emesso in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna , è ammesso il ricorso al Giudice di Pace , per soli motivi di legittimità .
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 204 bis C.d.S.).
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente emesso in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna , è ammesso il ricorso al Giudice di Pace , per soli motivi di legittimità .
Data pubblicazione il 03/03/2023
Ultima modifica il 29/02/2024 alle 17:02
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