Sequestro veicoli
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
VICEPREFETTO:
Dott.ssa Valeria SABATINO
Sportello telefonico lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11,30
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via del Carmine 12 - terzo piano
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_torino(at)interno.it protocollo.prefto(at)pec.interno.it
Telefoni: 0115221420 0115221458
Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Sportello telefonico lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11,30
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Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_torino(at)interno.it protocollo.prefto(at)pec.interno.it
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Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Chi può fare la richiesta
Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di
copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di
rilascio della carta di circolazione del veicolo.
Cosa fare
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione
dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha
disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti
pagamenti:
- pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
- pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)
Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore
(intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario
del veicolo.
In caso di rottamazione
del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al
Comando che ha riscontrato l'infrazione
entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione
. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una
cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione
versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la
distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia
verranno addebitate all'interessato.In caso di rottamazione non è
richiesto il pagamento del premio assicurativo.
In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere
affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona
scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un
luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio.
La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere
presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il
trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.
IMPORTANTE
Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione
non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento
della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.
Documentazione richiesta
All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel
caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
- ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
- certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981 n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
D.P.R. 16.12.1992 n. 495
VEDI ANCHE:
Pubblicazione elenco veicoli sottoposti a sequestro/fermo - Data pubblicazione 1 febbraio 2024
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Pubblicazione elenco veicoli sottoposti a sequestro/fermo - Data pubblicazione 1 febbraio 2024
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 06/09/2024 alle 14:27
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