Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
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Rilascio della licenza

Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa.
Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare  attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La  licenza ha validità triennale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private.

Chi può fare la richiesta

La domanda  per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero  dal legale rappresentante, ove trattasi di società.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata  o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione privata


PER ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE E IL PROCEDIMENTO:
  • è possibile telefonare all'ufficio oppure rivolgersi allo sportello negli orari sotto indicati oppure inviare una mail,
  • per le richieste di informazioni via mail verrà dato riscontro esclusivamente a quelle indirizzate alla casella di posta elettronica dell'ufficio,
  • non sarà possibile rilasciare informazioni via e-mail sullo stato di trattazione di singole pratiche.
 
Articolo 257 del nuovo Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
(D.P.R. 4 agosto 2008 nr. 153)
Domanda in duplice copia   di cui  una in bollo da € 16,00 per attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati  ex art. 134 T.U.L.P.S.
Domanda in duplice copia   di cui  una in bollo  da € 16,00 Indagini penali difensive ai sensi degli artt.327-222 D. Lgs. n.271/89
La domanda  in bollo  deve contenere le seguenti indicazioni:
  • Soggetto che chiede la licenza
  • Composizione organizzativa
  • Assetto proprietario dell'istituto
  • Eventuali partecipazioni in altri istituti
  • Sede legale
  • Sede operativa
  • Eventuali sedi secondarie
  • Indicazione dei servizi che si intendono espletare
  • Indicazione dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare
  • Indicazione del tempo (non superiore a sei mesi) per l'attivazione dell'istituto
Allegare:
  • Copia della Carta di identità e Curriculum del soggetto che chiede la licenza (due copie)
  • Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale del soggetto che chiede la licenza (due copie)
  • Copia della Carta di Identità e Curriculum degli altri soggetti eventualmente indicati in qualità di institore o direttore tecnico e degli altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione (due copie)
  • Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale degli altri soggetti 
  • Progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, contenente elementi dettagliati del progetto d'impresa: sia sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (analisi dettagliata delle voci di impiego) sia sotto il profilo dei mezzi logistici di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (sede, parco automezzi, apparecchiature tecnologiche ed informatiche con l'indicazione del tempo non superiore a 6 mesi  necessario  per l'attivazione dello stesso
  • Documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi finanziari (capitali disponibili, eventuali referenze bancarie), logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore
Se si chiede di esercitare in qualità di imprenditore individuale , allegare copia delle dichiarazioni di redditi relative agli anni di effettiva attività dell'impresa, eventuali referenze bancarie
Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società di nuova costituzione , allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società già attiva allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e nulla osta antimafia nonchè dichiarazione relativa alla assenza di procedure di fallimento o concorsuali, copia degli ultimi tre bilanci e delle tre ultime dichiarazioni dei redditi ovvero, se costituita da minor tempo, copia dei bilanci e delle dichiarazioni relative agli anni di effettiva attività della società, eventuali referenze bancarie
Tabella delle tariffe che si intendono applicare per la prestazione di ogni singolo servizio richiesto, in duplice originale sottoscritta in ogni pagina dal titolare
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza,  che avverrà entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria - art. 257 ter - dovrà essere prodotta, a richiesta dell'ufficio, la seguente documentazione, in carenza della quale non si procederà al rilascio:
  • cauzione, in originale, rilasciata  a garanzia  della licenza richiesta,  il  cui  ammontare sarà calcolato secondo quanto previsto nell'ALL. F2 DEL d.m. 269/2010.
N.B. Il soggetto (persona fisica) che diventerà titolare della licenza deve avere, in seno alla società in nome e per conto della quale chiede di essere autorizzato ad esercitare, i poteri di rappresentanza legale nonché i poteri di gestione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell'attività di investigazione nell'ambito territoriale nazionale.
Se l'attribuzione dei citati poteri alla persona che chiede licenza avviene con un atto successivo all'atto costitutivo, deve essere allegata una copia del citato atto il quale deve altresì, risultare recepito nel certificato camerale che si produce.

Riferimenti normativi

  • art. 327 bis c.p.p.
  • R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
  • R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257 e ss 258, 259, 260
  • art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397
  • Termini del Procedimento d.m. 2/2/1993 n. 284 e smi : 180 giorni
  • Accesso ai documenti: d.m. 10/5/1994 n.415

Data pubblicazione il 07/02/2007
Ultima modifica il 14/03/2017 alle 12:39

 
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