Rilascio della licenza
Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa
Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa.
Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche ,
raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al
Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
Il Prefetto è competente
anche
a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare attività
investigativa specificatamente tesa alla ricerca e
all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto
del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La licenza ha
validità triennale
ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni
private.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere
sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il
rilascio della licenza ovvero dal legale rappresentante, ove
trattasi di società.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere
presentata o inviata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto
di investigazione privata
PER ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE E IL
PROCEDIMENTO:
- è possibile telefonare all'ufficio oppure rivolgersi allo sportello negli orari sotto indicati oppure inviare una mail,
- per le richieste di informazioni via mail verrà dato riscontro esclusivamente a quelle indirizzate alla casella di posta elettronica dell'ufficio,
- non sarà possibile rilasciare informazioni via e-mail sullo stato di trattazione di singole pratiche.
Articolo 257 del nuovo Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
(D.P.R. 4 agosto 2008 nr. 153)
(D.P.R. 4 agosto 2008 nr. 153)
Domanda in
duplice copia
di cui
una in bollo
da € 16,00 per attività di investigazione, ricerche e raccolta di
informazioni per conto di privati ex art. 134 T.U.L.P.S.
Domanda in
duplice copia
di cui
una in bollo
da € 16,00 Indagini penali difensive ai sensi degli
artt.327-222 D. Lgs. n.271/89
La domanda in bollo deve contenere le seguenti
indicazioni:
- Soggetto che chiede la licenza
- Composizione organizzativa
- Assetto proprietario dell'istituto
- Eventuali partecipazioni in altri istituti
- Sede legale
- Sede operativa
- Eventuali sedi secondarie
- Indicazione dei servizi che si intendono espletare
- Indicazione dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare
- Indicazione del tempo (non superiore a sei mesi) per l'attivazione dell'istituto
Allegare:
- Copia della Carta di identità e Curriculum del soggetto che chiede la licenza (due copie)
- Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale del soggetto che chiede la licenza (due copie)
- Copia della Carta di Identità e Curriculum degli altri soggetti eventualmente indicati in qualità di institore o direttore tecnico e degli altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione (due copie)
- Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale degli altri soggetti
- Progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, contenente elementi dettagliati del progetto d'impresa: sia sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (analisi dettagliata delle voci di impiego) sia sotto il profilo dei mezzi logistici di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (sede, parco automezzi, apparecchiature tecnologiche ed informatiche con l'indicazione del tempo non superiore a 6 mesi necessario per l'attivazione dello stesso
- Documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi finanziari (capitali disponibili, eventuali referenze bancarie), logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore
Se si chiede di
esercitare in qualità di imprenditore individuale
, allegare copia delle dichiarazioni di redditi relative agli anni
di effettiva attività dell'impresa, eventuali referenze bancarie
Se si chiede di
esercitare in nome e per conto di una società di nuova costituzione
, allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
Se si chiede di
esercitare in nome e per conto di una società già attiva
allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e nulla osta
antimafia nonchè dichiarazione relativa alla assenza di procedure
di fallimento o concorsuali, copia degli ultimi tre bilanci e delle
tre ultime dichiarazioni dei redditi ovvero, se costituita da minor
tempo, copia dei bilanci e delle dichiarazioni relative agli anni
di effettiva attività della società, eventuali referenze bancarie
Tabella delle tariffe che si intendono applicare per la prestazione
di ogni singolo servizio richiesto, in duplice originale
sottoscritta in ogni pagina dal titolare
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della
licenza, che avverrà entro 60 giorni dal termine
dell'istruttoria - art. 257 ter - dovrà essere prodotta, a
richiesta dell'ufficio, la seguente documentazione, in carenza
della quale non si procederà al rilascio:
- cauzione, in originale, rilasciata a garanzia della licenza richiesta, il cui ammontare sarà calcolato secondo quanto previsto nell'ALL. F2 DEL d.m. 269/2010.
N.B.
Il soggetto (persona fisica) che diventerà titolare della licenza
deve avere, in seno alla società in nome e per conto della quale
chiede di essere autorizzato ad esercitare, i poteri di
rappresentanza legale nonché i poteri di gestione ordinaria e
straordinaria per l'esercizio dell'attività di investigazione
nell'ambito territoriale nazionale.
Se l'attribuzione dei citati poteri alla persona che chiede licenza
avviene con un atto successivo all'atto costitutivo, deve essere
allegata una copia del citato atto il quale deve altresì, risultare
recepito nel certificato camerale che si produce.
Riferimenti normativi
- art. 327 bis c.p.p.
- R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
- R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257 e ss 258, 259, 260
- art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397
- Termini del Procedimento d.m. 2/2/1993 n. 284 e smi : 180 giorni
- Accesso ai documenti: d.m. 10/5/1994 n.415
Data pubblicazione il 07/02/2007
Ultima modifica il 14/03/2017 alle 12:39
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