Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
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Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :
 
  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).
Chi può fare ricorso
 
Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.
 
Cosa fare
 
Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
 
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
 
Il Prefetto può:
 
  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
 
Documentazione richiesta
 
  1. ricorso in bollo da euro 16
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso
Riferimenti normativi
 
  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     

Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 06/02/2019 alle 09:36

 
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