Ricompense al valor civile
Il Prefetto cura l'istruttoria per il conferimento delle benemerenze per motivi personali
Le ricompense al valor civile sono concesse per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano evidente virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
La ricompensa al Valor Civile consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo, nonché in un " Attestato di pubblica benemerenza ".
Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto
Presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la
competente Commissione di cui all'articolo 7 della legge 13 /1958 .
L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per
l'interno.
Dirigente: ____________________________
Responsabile del procedimento/Addetto: ______________________
Orario di apertura al pubblico: _____________________
Telefono: ___________________
Fax: _______________________
Indirizzo di posta elettronica: ______________________
Chi può fare la richiesta
Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Valor Civile tutti coloro che compiono atti di eccezionale coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo per i seguenti motivi:
- per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, o per mantenere forza alla legge;
- per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- per il progresso della scienza ed in genere per il bene dell'umanità;
- per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
La ricompensa al valore civile può essere concesse alla memoria, ed anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente i suddetti atti.
Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.
Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari
Una Commissione, nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il
merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla
ricompensa da concedere.
- Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato
- Attestazioni di eventuali testimoni oculari
- Dettagliata relazione circa pregi dell'azione svolta
Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.
- Legge 2 gennaio 1958, n. 13;
- D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1616
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 24/10/2007 alle 09:53
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