REVISIONE BIENNALE ELENCO PREFETTIZIO
istruzioni per revisione elenco
Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Torino
del Governo di Torino
ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
REVISIONE BIENNALE ELENCO PREFETTIZIO
Dirigente dell’Area 1 Ter: Dr. Gianfranco Parente
Ufficio competente: AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica
Sede: Piazza Castello n. 205
Telefono: 011/5589506
Fax: 011/5589504
E-mail: prefettura.torino(at)interno.it
Posta Area I bis: sicurezzabis.pref_torino(at)interno.it
Ufficio competente: AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica
Sede: Piazza Castello n. 205
Telefono: 011/5589506
Fax: 011/5589504
E-mail: prefettura.torino(at)interno.it
Posta Area I bis: sicurezzabis.pref_torino(at)interno.it
Orari di ricevimento:
-
Lunedì:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- Mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- Mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 6 ottobre 2009, per provvedere
alla revisione biennale dell’Elenco Prefettizio relativo alla
permanenza dei requisiti soggettivi degli Addetti ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i datori di
lavoro ovvero i titolari di licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. dovranno
far pervenire istanza di revisione a questa Prefettura.
La mancata presentazione della documentazione nel termine indicato
comporterà la cancellazione dell’iscrizione del personale
interessato dall’Elenco Provinciale.
Chi può fare la richiesta:
La richiesta di permanenza nell’elenco della Prefettura deve
essere presentata dal gestore delle attività di intrattenimento o
dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell’art.
134 T.U.L.P.S..
Cosa fare
All’istanza, in bollo € 16,00 presentata dal gestore o
dal titolare di licenza (Mod. C) dovrà essere allegata una
dichiarazione compilata e firmata da ciascun addetto (Mod. D) ed
inoltrata al Prefetto,
almeno un mese prima della scadenza dei due anni
dall’iscrizione nel Registro.
Documentazione richiesta
:
- copia di un documento di identità in corso di validità (sia per il gestore ovvero per il titolare di licenza che per il dipendente)
- certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici, rilasciato dall’autorità sanitaria pubblica, in originale o copia autentica.
Modulistica:
Mod. C – Domanda del gestore o titolare della licenza ex art.
134 T.U.L.P.S;
Mod. D - Dichiarazione del dipendente.
Mod. D - Dichiarazione del dipendente.
Riferimenti normativi:
-
art. 2 d.m. 6 ottobre 2009 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2009).
- Circolare Ministero Interno relativa alla certificazione medica di cui al d.m. 15 giugno 2012 art. 1 c. 1 lett. a (G.U. n. 166 del 18 luglio 2012).
- Circolare Ministero Interno relativa alla certificazione medica di cui al d.m. 15 giugno 2012 art. 1 c. 1 lett. a (G.U. n. 166 del 18 luglio 2012).
Data pubblicazione il 03/12/2013
Ultima modifica il 02/12/2014 alle 09:54
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