Permessi di circolazione
Autorizzazione del Prefetto alla circolazione di automezzi nei giorni di divieto
VICEPREFETTO:
Dott.ssa Valeria SABATINO
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via del Carmine 12 - terzo piano
Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_torino(at)interno.it protocollo.prefto(at)pec.interno.it
Telefoni: 0115221422 0115221418
Deroghe divieto di circolazione automezzi sup. a Q.75 Il Prefetto, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli.
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Deroghe divieto di circolazione automezzi sup. a Q.75 Il Prefetto, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli.
Il Prefetto su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga
alle disposizioni vigenti e per accertate necessità, la
circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.
Chi può fare la richiesta
I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla
circolazione sono espressamente previsti dal decreto
del Prefetto di approvazione del calendario annuale (ciascuna
Prefettura deve inserire il proprio decreto)
Cosa fare
L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della
provincia di partenza,
almeno 10 giorni prima
della data di inizio del trasporto per il quale si chiede
l'autorizzazione alla circolazione.
L'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla
Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale
la società che esegue il trasporto.
La
domanda in bollo da € 16,00
deve contenere:
- Generalità del richiedente
- Targa e tipo di automezzo
- Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere)
- Merci da trasportare (merci deperibili, ecc.)
- Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione
- Periodo (non superiore a 3 mesi estendibile a 6 mesi per le merci deperibili)
Al momento del ritiro
dovrà essere prodotto un numero di marche da
bollo da € 16,00
e di copie fotostatiche della istanza pari al numero degli
automezzi per i quali è richiesta l'autorizzazione.
Per i
veicoli provenienti dall'estero
, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di confine dove
ha inizio il viaggio in territorio italiano.
Riferimenti normativi:
- Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 art. 6)
- Decreto annuale del Prefetto
Riferimenti normativi:
- Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 art. 6)
- Decreto annuale del Prefetto
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 08/03/2024 alle 11:47
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