Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
DIRIGENTE: Dott. ssa Anna Canarutto
Ubicazione: P.za Castello, 199
Ubicazione: P.za Castello, 199
e mail dell'Ufficio
:
legalizzazione.pref_torino(at)interno.it
Telefono per informazioni: 011/5589514 nei giorni: lun - mer - ven dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Telefono per informazioni: 011/5589514 nei giorni: lun - mer - ven dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Ricevimento nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,45 senza prenotazione
.
La Legalizzazione consiste nell'"attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma
stessa" (art. 1, comma 1 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137). Essa è, in
sintesi, un'autentica di firma, ma non certifica l'autenticità del
contenuto dell'atto legalizzato (o apostillato).
ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA VALERE ALL'ESTERO
La Prefettura provvede a legalizzare atti, e certificati,
rilasciati da Enti pubblici con sede nella Provincia di competenza
territoriale.
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha previsto che sui
certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane, da
valere all'estero, venga apposta la dicitura " AI SENSI DELL'ART.
40, D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445, IL PRESENTE CERTIFICATO E'
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO": si raccomanda pertanto di precisare
la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi
certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia, controllando che
venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa
solo nel caso di tratti di modelli internazionali).
Non possono essere legalizzati, apostillati, atti e documenti
privati che non siano stati sottoposti ad una trasformazione in
atti e documenti pubblici mediante: autentica, copia conforme
all'originale, registrazione, etc.
La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo è competente a
legalizzare anche gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio, ma
solo se necessitano di "apostille", cioè se destinati a Paesi che
hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Se gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio sono destinati a
Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione, devono essere
legalizzati dalla Camera di Commercio stessa (decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 luglio
2000).
Gli atti, o certificati, da legalizzare
devono essere originali
: non sono ammessi fax o stampe di e-mail.
L'attuale quadro normativo non consente nemmeno la possibilità di
legalizzare, o apostillare, atti e documenti firmati digitalmente.
Gli atti giudiziari (quelli che provengono dal Ministero della Giustizia) e notarili (compresi quelli rilasciati dagli Archivi Notarili) non sono di competenza della Prefettura, bensì della Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la Giurisdizione.
Gli atti giudiziari (quelli che provengono dal Ministero della Giustizia) e notarili (compresi quelli rilasciati dagli Archivi Notarili) non sono di competenza della Prefettura, bensì della Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la Giurisdizione.
ATTI E DOCUMENTI ESTERI DA VALERE IN ITALIA
La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme su atti e
documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
estere residenti in Italia (art. 33, comma 4 D.P.R. 445/2000),
fatte salve le esenzioni dall'obbligo di legalizzazione stabilite
da leggi o accordi internazionali.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in
Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (Euro 16,00), salvo i
casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da
ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
La traduzione di atti e documenti non è di competenza della
Prefettura.
AVVISO PER LE AUTORITA' ESTERE
CON CIRCOLARE N. 1412/168303 DEL
18/11/2021
, IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI HA COMUNICATO, ALLE
RAPPRESENTANZE ESTERE ACCREDITATE PRESSO LO STATO ITALIANO, LE
MODALITA' DI DEPOSITO, PRESSO LE PREFETTURE, DEGLI SPECIMEN DI
FIRMA DEI FUNZIONARI DELEGATI ALLA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI
DOCUMENTI DA FAR VALERE IN ITALIA.
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un
documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un
documento consolare estero in Italia.
NON SI EFFETTUA LEGALIZZAZIONE SU DOCUMENTI ESTERI SE NON SONO
FIRMATI DALL'AMBASCIATA O DAL CONSOLATO ESTERO IN ITALIA, DESIGNATI
PER COMPETENZA TERRITORIALE.
I DOCUMENTI RILASCIATI ALL'ESTERO E LEGALIZZATI DA AMBASCIATA O CONSOLATO ITALIANO ALL'ESTERO NON NECESSITANO DI UTERIORE LEGALIZZAZIONE PREFETTIZIA.
I DOCUMENTI RILASCIATI ALL'ESTERO E LEGALIZZATI DA AMBASCIATA O CONSOLATO ITALIANO ALL'ESTERO NON NECESSITANO DI UTERIORE LEGALIZZAZIONE PREFETTIZIA.
Cosa fare
L'interessato, o altra persona delegata, può presentare e/o
ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in
Prefettura.
OGNI UTENTE PUO' LEGALIZZARE 5 DOCUMENTI PER VOLTA.
Spedizione via posta: (destinato esclusivamente agli utenti non residenti a Torino o provincia)
OGNI UTENTE PUO' LEGALIZZARE 5 DOCUMENTI PER VOLTA.
Spedizione via posta: (destinato esclusivamente agli utenti non residenti a Torino o provincia)
Gli utenti non residenti a Torino o provincia possono anche
trasmettere per posta la documentazione da legalizzare allegando
una nota che specifichi lo Stato estero di destinazione (nel caso
si tratti di documentazione italiana) e una busta affrancata e
indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie. Per
gli atti consolari è sempre necessaria una marca da € 16,00.
N.B. La corrispondenza proveniente da Torino o provincia sarà
restituita automaticamente al mittente che dovrà seguire la
procedura ordinaria.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445
- D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
- Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 03/09/2024 alle 12:12
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