Emersione dei rapporti di lavoro
info
L'istruttoria dei procedimenti delle istanze di Emersione dal
lavoro irregolare, Art. 103 D.L. n. 34/20, sono in fase di
regolare svolgimento. Si rappresenta che l'esame delle domande e la
definizione dei relativi procedimenti avviene, di regola, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Ad ogni buon fine si evidenzia che, con circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, il Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di procedere, nelle more della definizione del procedimento di emersione e in attesa della convocazione, con l'assunzione del lavoratore, utilizzando il codice fiscale provvisorio inserito nell'istanza o quello eventualmente già in possesso del lavoratore. Con le credenziali fornite con l'inserimento dell'istanza, utilizzando il programma ALI è possibile verificare lo stato dell'istruttoria all'indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it .
Se, a seguito di verifica attraverso le proprie credenziali, l'istanza risulta "convocabile", lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà ad inoltrare al datore di lavoro ed al lavoratore, tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata AR, all'indirizzo indicato nella domanda, la relativa convocazione riportante la data, l'orario e l'elenco completo dei documenti, originali e copie, da depositare.
Se invece l'istanza non risultasse "convocabile", vuol dire che l'Ufficio è in attesa (a seconda dei casi) del parere della Questura e/o dell'Ispettorato del Lavoro, in mancanza dei quali non è possibile definire il procedimento e procedere alla convocazione del datore di lavoro e del lavoratore.
Non è possibile in alcun modo prevedere la data di convocazione visto l'elevato numero di istanze presentate, perchè le convocazioni devono avvenire nel rispetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria COVID 19 relative all'accesso dell'utenza agli uffici pubblici
Qualora, a seguito di verifica attraverso le proprie credenziali, l'istanza risulti in "avvio di procedimento di rigetto" emesso dall'Ispettorato del Lavoro o dalla Questura, si precisa che il mero inserimento di detto parere negativo non determina in automatico il rigetto della domanda di Emersione. Infatti, sulla scorta del suddetto parere, questo Ufficio provvederà a notificare alle parti del procedimento, all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda o, in mancanza, tramite raccomandata A/R, comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90, in cui saranno indicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione. Entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potranno essere prodotte osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, così come precisato dalla norma sopra richiamata, di cui si terrà conto nel provvedimento finale.
Si invita ad attendere il ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della Legge summenzionata, che sarà notificata da questo Ufficio con le modalità sopra evidenziate.
Si informa inoltre che, come indicato in Circolare del Ministero dell'Interno n. 2399 del 24/07/2020, in caso di decesso del datore di lavoro che ha presentato istanza di Emersione dal lavoro irregolare 2020, per poter procedere ad un subentro del datore di lavoro, occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, all'indirizzo e-mail sportellounico.pref_torino(at)interno.it , copia dell'atto di morte, Comunicazione Obbligatoria di Cessazione per decesso e, sottoscritto contestualmente nella stessa giornata, Comunicazione Obbligatoria di Assunzione presso il nuovo datore di lavoro, completo di copia di un documento d'identità, indicazione della residenza, codice fiscale, ed eventuale nuova sistemazione alloggiativa del lavoratore. Diversamente, a seguito di decesso del datore di lavoro, qualora non vi fosse alcun nuovo datore di lavoro disponibile al subentro, il lavoratore potrà ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa da parte della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tale caso, è sufficiente inoltrare, con le medesime modalità precedentemente descritte, copia dell'atto di morte e Comunicazione Obbligatoria di Cessazione per decesso.
Ad ogni buon fine si evidenzia che, con circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, il Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di procedere, nelle more della definizione del procedimento di emersione e in attesa della convocazione, con l'assunzione del lavoratore, utilizzando il codice fiscale provvisorio inserito nell'istanza o quello eventualmente già in possesso del lavoratore. Con le credenziali fornite con l'inserimento dell'istanza, utilizzando il programma ALI è possibile verificare lo stato dell'istruttoria all'indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it .
Se, a seguito di verifica attraverso le proprie credenziali, l'istanza risulta "convocabile", lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà ad inoltrare al datore di lavoro ed al lavoratore, tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata AR, all'indirizzo indicato nella domanda, la relativa convocazione riportante la data, l'orario e l'elenco completo dei documenti, originali e copie, da depositare.
Se invece l'istanza non risultasse "convocabile", vuol dire che l'Ufficio è in attesa (a seconda dei casi) del parere della Questura e/o dell'Ispettorato del Lavoro, in mancanza dei quali non è possibile definire il procedimento e procedere alla convocazione del datore di lavoro e del lavoratore.
Non è possibile in alcun modo prevedere la data di convocazione visto l'elevato numero di istanze presentate, perchè le convocazioni devono avvenire nel rispetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria COVID 19 relative all'accesso dell'utenza agli uffici pubblici
Qualora, a seguito di verifica attraverso le proprie credenziali, l'istanza risulti in "avvio di procedimento di rigetto" emesso dall'Ispettorato del Lavoro o dalla Questura, si precisa che il mero inserimento di detto parere negativo non determina in automatico il rigetto della domanda di Emersione. Infatti, sulla scorta del suddetto parere, questo Ufficio provvederà a notificare alle parti del procedimento, all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda o, in mancanza, tramite raccomandata A/R, comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90, in cui saranno indicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione. Entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potranno essere prodotte osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, così come precisato dalla norma sopra richiamata, di cui si terrà conto nel provvedimento finale.
Si invita ad attendere il ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della Legge summenzionata, che sarà notificata da questo Ufficio con le modalità sopra evidenziate.
Si informa inoltre che, come indicato in Circolare del Ministero dell'Interno n. 2399 del 24/07/2020, in caso di decesso del datore di lavoro che ha presentato istanza di Emersione dal lavoro irregolare 2020, per poter procedere ad un subentro del datore di lavoro, occorre trasmettere allo Sportello Unico per l'Immigrazione, all'indirizzo e-mail sportellounico.pref_torino(at)interno.it , copia dell'atto di morte, Comunicazione Obbligatoria di Cessazione per decesso e, sottoscritto contestualmente nella stessa giornata, Comunicazione Obbligatoria di Assunzione presso il nuovo datore di lavoro, completo di copia di un documento d'identità, indicazione della residenza, codice fiscale, ed eventuale nuova sistemazione alloggiativa del lavoratore. Diversamente, a seguito di decesso del datore di lavoro, qualora non vi fosse alcun nuovo datore di lavoro disponibile al subentro, il lavoratore potrà ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa da parte della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tale caso, è sufficiente inoltrare, con le medesime modalità precedentemente descritte, copia dell'atto di morte e Comunicazione Obbligatoria di Cessazione per decesso.
Data pubblicazione il 04/03/2021
Ultima modifica il 04/03/2021 alle 08:56
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