Cartella esattoriale
Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va
VICEPREFETTO:Dott.ssa Valeria SABATINO
Email: valeria.sabatino(at)interno.it
Sportello pubblico in presenza: solo su appuntamento telefonando al n. 011/5221419
Ubicazione dell'Ufficio: Via Del Carmine,12 - terzo piano
Email dell'ufficio:
Telefono:
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Cartelle esattoriali per violazioni al Codice della Strada
Sportello telefonico: lunedì dalle ore 11,30 alle ore 13 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30, contattando il n. telefonico 011/5221419Sportello pubblico in presenza: solo su appuntamento telefonando al n. 011/5221419
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Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni):
l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione
coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione
pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice
della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni,
recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).
Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della
riscossione territorialmente competente (quello della provincia di
residenza del debitore), notifica all'interessato un documento,
denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il
pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
i informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei
confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente
delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non
pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a
ruolo viene richiesta
in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi
dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di
pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del
proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative
ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata.
Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo
pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la
cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi
previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare
l'avvenuto pagamento
entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a
ruolo può richiedere all'Autorità competente lo
sgravio della cartella esattoriale
.
In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia
Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa
riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale.
Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia
statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio
dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo
competente.
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento
deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente
territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al
Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30
giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui
risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà
presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Documentazione richiesta:
- Domanda
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
Riferimenti normativi:
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 19/10/2022 alle 11:08
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