Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
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Cambio nome e cognome

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE E SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
REQUISITI DI INAMMISSIBILITÀ
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Inoltre, è inammissibile la domanda volta a ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare, in quanto la cognizione di tali domande è di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.
COMPETENZA
Competente ad autorizzare il cambiamento del cognome e nome è il Prefetto.
La Prefettura-UTG competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza, o del luogo di ultima residenza in Italia dell’interessato e, cioè, di iscrizione AIRE, per i cittadini residenti all’estero, o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
MINORE
Nel caso in cui il cambiamento del cognome/aggiunta di altro cognome al proprio/modifica del cognome/abbandono del cognome originario, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni, riguardi un minore, occorre che l’istanza, sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o da uno dei genitori, purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro. Il consenso non è richiesto quando quest’ultimo sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, o la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio al minore.
MOTIVI OSTATIVI
Nel caso in cui il Prefetto, assunte le necessarie informazioni, ritenga che la domanda non sia meritevole di accoglimento, ne informerà per iscritto il richiedente, ai sensi di legge, indicando i motivi che, allo stato, appaiono ostativi all’accoglimento della domanda, invitando nel contempo l’istante a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti aggiuntivi, entro il termine di legge a decorrere dalla ricezione della comunicazione. Ricevute le controdeduzioni dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, il Prefetto provvederà ad emettere formale provvedimento di diniego, dettagliatamente motivato ovvero proseguire nell’iter per l’accoglimento della domanda.
Nel caso in cui il Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche a seguito delle controdeduzioni del richiedente), ritenga che la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, emetterà un decreto con il quale il richiedente sarà autorizzato a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale (qualora non coincidano) un avviso contenente il sunto della domanda.
AIRE
Al riguardo, si fa presente che, nel caso in cui l’interessato sia nato e residente all’estero (iscritto AIRE), l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Se l’interessato è residente all’estero (iscritto AIRE), ma nato in Italia, l’affissione dovrà essere effettuata sia all’albo dell’ufficio consolare sia all’albo pretorio del comune di nascita, o in quello ove si trova registrato l'atto di nascita. Qualora l’interessato sia nato all’estero ma residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone (controinteressati).
OPPOSIZIONE
Chiunque ritenga di avere interesse, può presentare eventuali opposizioni, con atto notificato al Prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
PUBBLICAZIONE
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura – UTG competente un esemplare (in originale) dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, la regolarità delle notifiche se richieste e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare, a mezzo decreto, il provvedimento finale di concessione al cambiamento del cognome e/o nome o diniego. In caso di concessione, il decreto dovrà essere notificato, a cura dell’istante, ad eventuali opponenti.
Il provvedimento definitivo, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

La PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA in forma cartacea con apposta una marca da € 16,00 (o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale), SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE DALL’INTERESSATO, con allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento ed opportunamente documentata deve essere trasmessa a mezzo servizio postale (posta ordinaria o mezzo raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Prefettura UTG – Area II Raccordo EE.LL. – Ufficio Cambio cognome e nome – Piazza Castello n. 205 – 10124 Torino.

LE INFORMAZIONI GENERICHE RELATIVE ALLE ISTANZE, OVVERO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, POSSONO ESSERE RICHIESTE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 011 5589591 IL MARTEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 O VIA E-MAIL O PEC SCRIVENDO AI SEGUENTI INDIRIZZI:
E-MAIL entilocali.pref_torino(at)interno.it
PEC entilocali.prefto(at)pec.interno.it
(Nelle mail inviate agli indirizzi sopraindicati devono essere indicate nel campo “oggetto”, TASSATIVAMENTE, le seguenti parole: Cambio cognome oppure Cambio nome).

OVE VENISSERO RAPPRESENTATE, TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL O PEC, PROBLEMATICHE RELATIVE A PRATICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE, A DISCREZIONE DELL’UFFICIO SARA’ FISSATO UN APPUNTAMENTO PER LA DISAMINA E LA VALUTAZIONE DELLE STESSE.
Data pubblicazione il 09/05/2007
Ultima modifica il 24/04/2023 alle 11:49:05


 
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