Autocertificazione
Linee guida per l'autocertificazione
AUTOCERTIFICAZIONE: LINEE GUIDA
( D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
( D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè
le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti,
l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche
(ad esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste ad
eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato,
la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai
cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può
fare l'autocertificazione.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi costituirà violazione dei doveri
d'ufficio
I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali
non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati,
sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Cosa si può autocertificare:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di convivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Cosa non si può autocertificare:
I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità
C.E.E.
, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti
dall'autocertificazione.
Chi può fare la dichiarazione sostitutiva:
- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a
causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un
parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in
mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una
dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va
resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per
ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta
l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con
l'autocertificazione
. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza
alla verità delle dichiarazioni autocertificate.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato
all'autorità giudiziaria
e decade dagli eventuali benefici ottenuti con
l'autocertificazione.
Come si fa l'autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione
firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. In
questo sito sono disponibili i modelli di autocertificazione.
I documenti d'identità al posto dei certificati
L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad
esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di
pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i
certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi
la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente
firmarle davanti al dipendente addetto
a riceverle oppure inviarle allegando la fotocopia di un documento
di identità.
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il
cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali
e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco
dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad
esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un
appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità
all'originale della copia di un documento, etc.).
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande
che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni,
contributi, etc.) da parte di altre persone.
Autocertificazione
per fax e per via telematica
Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per
fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per
e-mail identificandosi con la carta d'identità elettronica.
Data pubblicazione il 25/09/2007
Ultima modifica il 07/03/2019 alle 12:03
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