Documenti da produrre nelle diverse tipologie di richieste
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I: CAMBIAMENTO DEL NOME
Può constare nella sostituzione del nome attuale con un altro nome
e/o aggiunta di altro nome, e/o modifica di una o più lettere del
nome per sanare discordanze e disguidi delle generalità tra i
documenti, e/o abbandono di una parte del nome.
Documenti da allegare all'istanza:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
- una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
- documentazione cartacea ufficiale o ufficiosa, risalente nel tempo, da cui risulti l'uso costante del nome che intende acquisire/mantenere/aggiungere/modificare (per esempio: cartoline, lettere, e-mail, diari scolastici, documentazione fiscale ed ogni altra documentazione cartacea ritenuta utile dalla quale risulti che la persona interessata nel contesto sociale era ed è conosciuta con il nome richiesto);
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata in originale rilasciata da amici e conoscenti, con allegata una fotocopia del relativo documento di identità o di riconoscimento, nella quale gli stessi dichiarano di conoscere l'istante con il nome che intende acquisire e/o aggiungere;
- nel caso di nome attribuito alla nascita ma non registrato presso gli atti di stato civile, eventuale certificato di battesimo;
- fotocopia della sentenza di adozione (nel caso di un minore
adottato).
II: AGGIUNTA DEL COGNOME (MATERNO O DI ALTRO
COGNOME FAMIGLIARE) PER EVITARNE L'ESTINZIONE O PER ALTRI MOTIVI
Documenti da allegare all'istanza:
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
- nel caso in cui la richiesta riguardi un minore, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale e/o la tutela;
- una dichiarazione sostitutiva firmata in originale di certificazione di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia relativa alla persona interessata;
- una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà elencante i parenti entro il IV grado (in linea retta e collaterale) che portano sia il cognome attuale sia quello che si vuole aggiungere, specificando il vincolo di parentela, nonché l'assenso di tutti coloro che risultano elencati nella sopracitata dichiarazione firmata in originale con allegata una fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dei medesimi. [1]
- l'albero genealogico, da redigersi ai sensi della normativa in
materia di autocertificazione con firma in originale nel caso di
richiesta per l'aggiunta di un cognome al fine di tramandarlo ed
evitarne l'estinzione. Si precisa che l'ufficio in linea di massima
non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che
risultano estinti da più di 30/40 anni.
III: CAMBIAMENTO DEL COGNOME E/O NOME IN SEGUITO ALL'ACQUISTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
L'istanza, firmata in originale, può essere presentata soltanto
dopo aver prestato il giuramento ed aver richiesto ed ottenuto la
trascrizione dell'atto di nascita nel Comune di residenza.
Documenti da allegare all'istanza:
- carta di identità con le nuove generalità;
- idonea documentazione che comprovi l'uso protratto nel tempo del cognome e/o nome perso a seguito del conferimento della cittadinanza italiana (es. fotocopie della precedente carta di identità, patente, codice fiscale, bollette ed ogni altra documentazione ritenuta utile);
- nel caso in cui si richiede di riacquistare il cognome dell'ex
marito: sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti
l'autorizzazione a mantenerne il cognome.
IV: CAMBIAMENTO E/O AGGIUNTA DEL COGNOME DELL'ATTUALE
CONIUGE O CONVIVENTE DELLA MADRE
Documenti da allegare all'istanza:
- dichiarazione di consenso firmato in originale del padre biologico; in caso di impossibilità del richiedente a contattarlo occorre produrre idonea documentazione che comprovi l'impossibilità di rintracciare il padre o l'eventuale irreperibilità dello stesso;
- il consenso non è richiesto quando il padre biologico sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (allegare sentenza); il consenso del padre biologico non è, altresì, richiesto quando la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio all'interessato;
- consenso del convivente o secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni;
- consenso dei controinteressati che portano il cognome attuale (parenti entro il IV grado in linea retta e collaterale). [2]
Si rammenta che con il cambiamento del cognome non si instaura
alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la
persona di cui si assume il cognome. Lo status di filiazione si può
ottenere soltanto con l'istituto dell'adozione.
V: CAMBIAMENTO DEL COGNOME PER MINORENNE CON DOPPIA
CITTADINANZA (ITALIANA E DI ALTRO PAESE)
Per ottenere il cambiamento del cognome per un minorenne, nato in
Italia, che all'estero è stato registrato con altro cognome,
attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera, è
necessario presentare una copia del passaporto o del libretto di
famiglia rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero.
Nel caso in cui il minore non sia stato ancora registrato presso le
autorità diplomatiche o consolari del Paese straniero di
appartenenza, occorre procedere alla registrazione.
Nel caso in cui le autorità diplomatiche o consolari straniere
neghino la registrazione a causa del cognome attribuito in Italia,
è necessario che sia prodotta una dichiarazione di diniego scritta
e motivata rilasciata dall'autorità di cui sopra.
La suddetta dichiarazione deve essere legalizzata dal Prefetto
nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa, fatto
salvo eventuale esenzione dall'obbligo della legalizzazione se
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Si precisa che la titolarità della sola cittadinanza italiana
comporterà l'attribuzione del cognome così come previsto dalla
normativa italiana vigente in materia.
LE
INFORMAZIONI GENERICHE
RELATIVE ALLE ISTANZE, OVVERO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
POSSONO ESSERE RICHIESTE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 011 5589591 IL
MARTEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 O VIA E-MAIL O P.E.C. SCRIVENDO
AI SEGUENTI INDIRIZZI:
(Nelle mail inviate agli indirizzi sopraindicati devono essere
indicate nel campo "oggetto",
tassativamente
, le seguenti parole:
Cambio cognome
oppure
Cambio nome
).
OVE VENISSERO RAPPRESENTATE, TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL O P.E.C.,
PROBLEMATICHE RELATIVE A PRATICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE, A
DISCREZIONE DELL'UFFICIO SARA' FISSATO UN APPUNTAMENTO PER LA
DISAMINA E LA VALUTAZIONE DELLE STESSE.
[1]
Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il
rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per
prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque,
l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era
disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il
decreto di concessione agli opponenti.
Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso
(o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con
cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà
prevedere la notifica del medesimo a determinate persone
controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. sopracitato.
[2]
Ciò, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori per il
rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, nonché per
prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque,
l'art. 92 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche (come era
disposto dall'abrogato art. 88, comma 3), impone di notificare il
decreto di concessione agli opponenti.
Nel caso in cui non venisse allegato all'istanza de qua il consenso
(o il dissenso) del controinteressato, il decreto prefettizio con
cui si autorizza la pubblicazione del sunto della domanda potrà
prevedere la notifica del medesimo a determinate persone
controinteressate, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R.
sopracitato.
Data pubblicazione il 02/11/2020
Ultima modifica il 29/12/2021 alle 10:12
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