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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
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WHITE LIST - Disposizioni

CONTATTO TELEFONICO 079-2150200 CENTRALINO PREFETTURA
 
Presso la Prefettura di Sassari è istituito dal 28 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal   Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90   convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144,  dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.
 
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi   ad attività diverse  da quelle per le quali essa è stata disposta. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)        
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):
Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, sono state abrogate dal Decreto-Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e ricomprese nella sezione X
  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
  3. noli a freddo di macchinari
  4. fornitura di ferro lavorato
  5. noli a caldo
  6. autotrasporti per conto di terzi
  7. guardiania dei cantieri
  8. servizi funerari e cimiteriali
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.

Prefettura competente
E' competente:
  • la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale;
  • se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C.;
  • se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
 
Procedura per l'iscrizione
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Sassari specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati) 
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo  protocollo.prefss(at)pec.interno.it  , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione/permanenza in white list". La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.
  
RINNOVO ISCRIZIONE/PERMANENZA - aggiornamento periodico dell'elenco   
L'impresa comunica alla Prefettura, nei trenta giorni antecedenti alla scadenza e NON PRIMA, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori/diversi dalla precedente iscrizione (tra le attività indicate). Per il rinnovo è necessario inviare la MEDESIMA documentazione prevista per l'iscrizione, compilando, quindi, i moduli relativi all'istanza, alla dichiarazione sostitutiva all'iscrizione in C.C.I.A.A. e alla dichiarazione sostitutiva sui familiari/conviventi maggiorenni.
 
L'indirizzo P.E.C. di riferimento per tutte le comunicazioni inerenti la White List è il seguente :  protocollo.prefss(at)pec.interno.it
 
MODULI SCARICABILI
 
Acquisizione della certificazione antimafia per le attività individuate dall'art. 53 della legge 190/2012
A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno obbligatoriamente acquisire la comunicazione  e l'informazione   antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente.
La Stazione Appaltante, consultando l'elenco c.d. white list, prende atto della sua pubblicità ed evita di pretendere dalle imprese iscritte l'esibizione della lettera che la Prefettura invierà a queste ultime per comunicarne l'avvenuta iscrizione: tale lettera non costituisce certificazione alcuna.
La stazione appaltante che abbia   aggiudicato   e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
 
 

Data pubblicazione il 29/11/2013
Ultima modifica il 16/05/2024 alle 11:33

 
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