WHITE LIST - Disposizioni
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
CONTATTO TELEFONICO 079-2150200 CENTRALINO PREFETTURA
Presso la Prefettura di Sassari è istituito dal 28 agosto 2013
l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")
previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata
dal
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n.
144,
dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato
in G.U. il 15 luglio 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi
ad attività diverse
da quelle per le quali essa è stata disposta. E'
pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta,
salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere
presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati
dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come
modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto
Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno
2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):
Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi, sono state abrogate dal Decreto-Legge n.
23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e
ricomprese nella sezione X
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri
- servizi funerari e cimiteriali
- ristorazione, gestione delle mense e catering
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto
del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri
della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L.
190/2012.
Prefettura competente
E' competente:
- la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale;
- se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C.;
- se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
Procedura per l'iscrizione
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società deve presentare istanza alla
Prefettura di Sassari specificando il settore o i settori di
attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a
verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai
familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata
all'indirizzo
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione/permanenza in
white list".
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad
accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone
l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a
seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il
Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia
all'interessato. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla
Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei
propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica
(adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali
modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal
testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dall'elenco.
RINNOVO ISCRIZIONE/PERMANENZA - aggiornamento periodico dell'elenco
L'impresa comunica alla Prefettura, nei trenta giorni antecedenti
alla scadenza e NON PRIMA, l'interesse a permanere nell'elenco.
L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori
di attività ulteriori/diversi dalla precedente iscrizione (tra le
attività indicate). Per il rinnovo è necessario inviare la MEDESIMA
documentazione prevista per l'iscrizione, compilando, quindi, i
moduli relativi all'istanza, alla dichiarazione sostitutiva
all'iscrizione in C.C.I.A.A. e alla dichiarazione sostitutiva sui
familiari/conviventi maggiorenni.
L'indirizzo P.E.C. di riferimento per tutte le
comunicazioni inerenti la White List è il seguente :
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
MODULI SCARICABILI
A - RICHIESTA ISCRIZIONE O PERMANENZA
B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A ISCRIZIONE IN C.C.I.A.A.
C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU FAMILIARI/CONVIVENTI MAGGIORENNI
D - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO E VARIAZIONI COMPAGINE FAMILIARE
E - RICHIESTA ISCRIZIONE IN ULTERIORI SETTORI PER IMPRESE ISCRITTE
ELENCO SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ANTIMAFIA CON RELATIVI FAMILIARI-CONVIVENTI MAGGIORENNI
Acquisizione della certificazione antimafia per le attività
individuate dall'art. 53 della legge 190/2012
A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra
elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno
obbligatoriamente acquisire la
comunicazione e l'informazione
antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via
telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la
Prefettura competente.
La Stazione Appaltante, consultando l'elenco c.d. white list,
prende atto della sua pubblicità ed evita di pretendere dalle
imprese iscritte l'esibizione della lettera che la Prefettura
invierà a queste ultime per comunicarne l'avvenuta iscrizione: tale
lettera non costituisce certificazione alcuna.
La stazione appaltante che abbia
aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il
subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione
è obbligata a informare la competente Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento
definitivo. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da
parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti
cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di
beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non
sia sostituibile in tempi rapidi.
Data pubblicazione il 29/11/2013
Ultima modifica il 16/05/2024 alle 11:33
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