Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici
E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità
organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero
o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per
effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad
esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale
ecc.)
Il Prefetto
cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i
benefici economici
(speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime
di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro
familiari superstiti.
Il Prefetto
rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di
atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari
superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a
causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria
per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione
vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con
precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per
l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento
del ticket sanitario ecc.).
VICEPREFETTO:Dott.ssa Valeria RICHICHIEmail: protocollo.prefss(at)pec.interno.it
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Orari di ricevimento:- Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Email dell'ufficio:
Dirigente:
Dr.ssa Valeria Richichi
Responsabile del procedimento/Addetto:
Pasquale Carta
Orario di apertura al pubblico:
per appuntamento
Telefono:
0792150451
Indirizzo di posta elettronica:
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
(posta certificata)
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di
lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di
eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di
stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo
mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro
familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del
coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai
seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o
sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a
carico ed i conviventi more uxorio
.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo
l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art.
82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Cosa fare:
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal
richiedente, in modalità telematica, tramite il portale servizi
del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili
e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
oppure tramite il portale dello stesso Dipartimento alla voce
"Servizi online". Sarà possibile accedere ad entrambi i predetti
Portali attraverso la propria identità digitale(SPID).
In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per
le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale
elargizione e/o l'assegno.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60
giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento
o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della
repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
predetto decreto.
Riferimenti normativi:
- Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
- Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
- Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
- Legge 3.8. 2004 n. 206
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 27/06/2023 alle 11:39
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