Vittime del dovere
status vittime del dovere come fare per
VITTIME DEL DOVERE
L'Ordinamento prevede l'attribuzione del particolare
status
di "Vittima del Dovere" per gli appartenenti ad alcune categorie di
dipendenti pubblici, quali elettivamente i membri delle Forze
dell'Ordine, che abbiano subito lesioni significative e permanenti
della propria integrità psico-fisica nell'espletamento del proprio
servizio ed a causa dell'avverarsi dei particolari rischi connessi
allo stesso.
L'attribuzione di tale peculiare
status
è prevista anche per i familiari superstiti dei predetti soggetti,
nell'ipotesi di decesso.
Lo Stato assiste le Vittime del Dovere attraverso l'erogazione di
sussidi economici ed altri vantaggi e le Prefetture UU.TT.GG. sono
gli organi deputati dalla legge alla ricezione delle istanze
finalizzate all'attribuzione dello
status ,
oltre che all'istruzione delle relative pratiche, in raccordo con
gli Uffici Centrali del Ministero dell'Interno, che assumono le
determinazioni finali, e con gli altri organismi competenti.
Sono considerate vittime del dovere
- gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art.3 della 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1, L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
- gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563, 266/2005);
- coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art.1, comma 564, 266/2005).
Chi può presentare la domanda
La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere
e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può
essere presentata:
- - dalla vittima;
- - dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art.6 466/1980);
- - dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art.4 302/1990);
- - dai conviventi more uxorio (art.4 302/1990);
- - in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art.82, comma 4, 388/2008).
Modalità di presentazione della domanda
Dal 1 marzo 2024 le istanze di riconoscimento di vittima del dovere
potranno essere presentate unicamente tramite la
piattaforma informatica "ViD"
dedicata alla ricezione e alla trattazione delle istanze di
competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza raggiungibile
al seguente indirizzo:
www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it
L'istanza dovrà essere presentata in un'unica soluzione e dovrà
essere corredata della necessaria documentazione (ordine di
servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di
polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della
patologia come riconducibile a fatti di servizio).
L'accesso al portale sarà consentito unicamente al diretto
interessato o ai familiari superstiti tramite identità digitale
(SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE)
Dirigente:
VICEPREFETTO Dott.ssa Valeria RICHICHI
Respopnsabile del procedimento:
Dr. Pasquale Carta
Addetto al servizio:
Sig. Giancarlo Sanna; Sig. Mario Pintus
Orari di ricevimento:
Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio:
II° piano
Email dell'ufficio:
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
Telefono:
0792150200
Normativa di riferimento
:
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510
, art. 2
Data pubblicazione il 09/04/2024
Ultima modifica il 10/07/2024 alle 16:26
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