Sanzioni Amministrative COVID-19
F.A.Q. sulle sanzioni emergenza coronavirus
Domande Frequenti Sanzioni Amministrative Covid-19
I comportamenti che costituiscono violazione delle misure di
contenimento dell'epidemia di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L.
25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID 19" (convertito in Legge 22
maggio 2020, n. 35) sono puniti con sanzioni amministrative
irrogate dal Prefetto.
L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione
delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme della Legge
24 novembre 1981 n. 689 e, per quanto concerne il pagamento in
misura ridotta, dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della
Strada.
N.B. Al relativo procedimento sanzionatorio si applicano le
disposizioni sulla sospensione dei termini procedimentali di cui
all'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1. Qual è l'importo della sanzione prevista per
violazioni delle misure di contenimento dell'epidemia
covid-19 commesse dopo il 26 marzo 2020?
Ai sensi del D.L. n. 19/2020, il mancato rispetto delle misure di
contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.000.
Sì, è previsto il pagamento in misura ridotta pari al minimo
edittale (euro 400) entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale.
La misura della sanzione prevista è ridotta ulteriormente del 30%,
secondo le disposizioni dell'art. 202 del C.d.S., nel caso di
pagamento entro 5 giorni (es. euro 280 se la sanzione è uguale alla
misura minima di euro 400).
Fino alla data del
31 maggio 2020
, il termine di 5 giorni è ampliato a 30 giorni dalla contestazione
o notificazione del verbale per effetto dell'art. 108 del D.L.
18/2020.
Alcuni esempi
:
- verbale notificato/contestato il 28 marzo 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 20 aprile 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 10 maggio 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 27 maggio 2020, si può beneficiare dello sconto del 30% solo se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (1 giugno).
La decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta o
nella misura pari al minimo edittale decorre, indipendentemente
dalla data della contestazione riportata nel verbale, dal
16 maggio 2020
, salvo ulteriori rinvii.
N
.
B
.
I
l pagamento effettuato precedentemente a tale data è sempre
consentito e ha efficacia estintiva dell'obbligazione pecuniaria
conseguente alla violazione accertata.
Si, nei seguenti casi:
1) nel caso in cui la violazione è effettuata con
l'utilizzo di un veicolo
, con aumento fino a un 1/3 (es. euro 533,33 se la sanzione è
uguale alla misura minima di euro 400).
2) nel caso di
reiterazione
della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
(es. euro 800 se la sanzione è uguale alla misura minima di euro
400). Il pagamento in misura ridotta della precedente sanzione
evita la contestazione della reiterazione della violazione e quindi
il raddoppio della sanzione.
Si, il mancato rispetto delle misure previste per pubblici
esercizi, attività produttive o commerciali può comportare la
chiusura dell'esercizio o dell'attività (da 5 a 30 giorni) con
applicazione della sanzione massima in caso di reiterazione.
All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'Organo accertatore
può disporre, in via cautelare e per un periodo non superiore a 5
giorni, la chiusura dell'attività o dell'esercizio, ove necessario
per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.
Tali giorni saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria
effettivamente irrogata.
N
.
B
.
I
l pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, effettuato
entro i 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica della
violazione, comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio e,
pertanto, la non irrogabilità della sanzione accessoria della
chiusura temporanea dell'esercizio commerciale e/o d'impresa, pure
nel caso in cui l'Organo accertatore abbia provveduto, in via
cautelare, all'applicazione della misura della chiusura
provvisoria.
Si, avverso il verbale di contestazione sono ammessi scritti o
documenti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione ai sensi
dell'art. 18 della Legge n. 689/81, all'Autorità competente:
1) Per la violazione delle misure adottate con D.P.C.M., l'Autorità
competente a ricevere il ricorso è il Prefetto;
2) Per le violazioni delle misure adottate con ordinanza regionale
o sindacale, l'Autorità competente a ricevere il ricorso è
rispettivamente il Presidente della Regione o il Sindaco.
3) In relazione alle violazioni di competenza del Prefetto, le
memorie difensive possono essere presentate direttamente all'Organo
accertatore che le inoltrerà a questo Ufficio corredato di
controdeduzioni.
Il procedimento potrà concludersi con l'emanazione di un'ordinanza
di archiviazione o ingiunzione, a seconda dell'accoglimento o meno
delle ragioni addotte.
N
.
B
Anche in questo caso il termine di 30 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione accertata decorrerà
dal 16 maggio 2020,
salvo, come sopra, ulteriori rinvii.
L
a presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di
contestazione prima di tale data è comunque possibile e produce gli
effetti previsti dalla normativa di riferimento.
L
a presentazione di scritti difensivi preclude la possibilità di
poter beneficiare del pagamento in
m
isura ridotta e la sanzione sarà rideterminata, con ordinanza
ingiunzione, tra il minimo ed il massimo edittale della
sanzione prevista secondo i criteri di cui all'art. 11 della Legge
n. 689/81.
Copia del verbale, copia del documento d'identità e qualsiasi
documento utile a sostenere la tesi difensiva. L'interessato
inoltre può richiedere l'audizione. Il ricorso non comporta oneri o
spese di istruttoria.
No, una volta pagata la sanzione non è più possibile esercitare il
diritto alla propria difesa.
Ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/81, se
l'accertamento è ritenuto fondato, viene emessa ordinanza con la
quale si determina la somma dovuta per la violazione - compresa tra
il minimo ed il massimo edittale - e si ingiunge il pagamento
insieme con le eventuali spese.
N
.
B
.
Secondo le disposizioni dell'art. 28 della Legge 689/1981, il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive
nel
termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Si, si può proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace
competente territorialmente entro 30 giorni dalla notifica della
stessa (art. 6 D. Lgs. 150/11).
Se non è stato presentato ricorso innanzi al G.d.p e se non viene
pagata la sanzione è prevista l'iscrizione a ruolo della somma
dovuta con le conseguenti ulteriori maggiorazioni di legge.
No, la rateizzazione del verbale di contestazione non è possibile.
La rateizzazione può prevedersi solo successivamente, ovvero dopo
che sia intervenuta l'ordinanza ingiunzione. Ai sensi dell'art. 26
L. 689/81, l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato
la sanzione pecuniaria può disporre , su richiesta dell'interessato
che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili (fino ad un massimo di
trenta).
Con riferimento alla sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati
precedentemente previsti nel periodo emergenziale, è necessario
precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 19/2020
le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto-legge, prevedendo, tuttavia, un'applicazione delle sanzioni
amministrative nella misura minima ridotta della metà (pari quindi
ad Euro 200). Per i reati depenalizzati la comunicazione della
notizia di reato, precedentemente inoltrata all'Autorità
Giudiziaria, sarà pertanto seguita da un atto di contestazione
dell'illecito da parte della Autorità competente per l'irrogazione
della sanzione amministrativa
.
Data pubblicazione il 09/06/2020
Ultima modifica il 05/10/2021 alle 11:16
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