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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
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Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
 
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Andrea PULEDDA
Email:

Patenti

Revoca, Ritiro e Sospensione Patenti.
Per concordare un appuntamento o per richiedere informazioni sullo stato dei procedimenti di proprio interesse è necessario mandare una mail al seguente indirizzo: protocollo.prefss@pec.interno.it .
Addetto: sig.ra Giovanna Porcu; sig.ra Sabrina Sanna; sig.ra Sabrina Santagata
Orari di ricevimento:
  • Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Ubicazione dell'Ufficio: piano terra stanze n. 10 e 11– piano rialzato stanza n.6
Email dell'ufficio:
Telefoni:
 
 
RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
 
 
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .
 
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito
 
Riferimenti normativi:
  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)

Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 11/05/2019 alle 09:13

 
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