Ricorsi per violazioni al codice della strada
Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto
Procedura:
Il primo rimedio che il codice della strada mette a disposizione di
coloro che si ritengano colpiti ingiustamente da un verbale, è il
ricorso al Prefetto.
Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico, va presentato in carta semplice, e non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione ( in questo caso infatti il ricorso non è più ammissibile).
Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico, va presentato in carta semplice, e non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione ( in questo caso infatti il ricorso non è più ammissibile).
Termine di presentazione:
Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla
contestazione o notificazione del verbale al Prefetto competente
(luogo dove è stata commessa la violazione).
Soggetto legittimato a presentare ricorso:
Ai sensi degli artt. 203 e 196 del Codice della Strada il ricorso è
ammissibile solo quando è presentato da soggetto destinatario della
notifica dell'atto in qualità di trasgressore o obbligato in solido
in quanto proprietario del veicolo contravvenzionato.
E' ammesso ricorso presentato da procuratore legale solo in presenza di relativo mandato.
Modalità:
E' ammesso ricorso presentato da procuratore legale solo in presenza di relativo mandato.
Modalità:
Sono ammesse tre differenti modalità di presentazione:
1. direttamente all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri ecc.);
2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo comando o ufficio;
3. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Prefetto competente.
Il Prefetto, esaminati il ricorso, la documentazione allegata e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, adotterà la decisione relativa.
N.B. E' importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese. In caso di accoglimento verrà disposta ordinanza di archiviazione ( annullamento) che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
N.B. La richiesta di audizione proposta dall'interessato sospende i termini di adozione del provvedimento( con decorrenza dalla data di notifica dell'invito a presentarsi e fino alla data fissata per l'audizione).
1. direttamente all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri ecc.);
2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo comando o ufficio;
3. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Prefetto competente.
Il Prefetto, esaminati il ricorso, la documentazione allegata e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, adotterà la decisione relativa.
N.B. E' importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese. In caso di accoglimento verrà disposta ordinanza di archiviazione ( annullamento) che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
N.B. La richiesta di audizione proposta dall'interessato sospende i termini di adozione del provvedimento( con decorrenza dalla data di notifica dell'invito a presentarsi e fino alla data fissata per l'audizione).
Rateizzazione:
La normativa vigente non ammette la rateizzazione della sanzione prevista a titolo di oblazione. L'art. 26 della legge 689/81 ammette esclusivamente - previa istanza dell'interessato, debitamente documentata - il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con l' ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio ( che viene determinata per una somma corrispondente al doppio del minimo edittale)
La normativa vigente non ammette la rateizzazione della sanzione prevista a titolo di oblazione. L'art. 26 della legge 689/81 ammette esclusivamente - previa istanza dell'interessato, debitamente documentata - il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con l' ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio ( che viene determinata per una somma corrispondente al doppio del minimo edittale)
Email:
Contenzioso Prefetto
Ricorsi al Prefetto.Responsabile del procedimento: dott.ssa Liliana Solinas
Addetto: sig.Elio Boi; sig.ra Anna Maria Casu
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Email dell'ufficio:
Telefoni:
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Andrea PULEDDA
Email:
Contenzioso GdP
Ricorsi al Giudice di Pace.Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Maria Virgilio
Addetto: sig.Elio Boi; sig.ra Anna Maria Casu
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Opposizione al Giudice di Pace avverso l'Ordinanza Ingiuntiva del
Prefetto.
Procedura:
Il cittadino che non concordasse con la decisione del Prefetto e si
ritenesse leso dalla stessa, può presentare ulteriore ricorso
(opposizione) davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa
violazione.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza essere rappresentato da un legale.
La proposizione di opposizione non è soggetta ad alcun onere specifico, va presentata in carta semplice, non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione, non è previsto il versamento di cauzione.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace sull'opposizione è inappellabile, ma ricorribile per Cassazione.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza essere rappresentato da un legale.
La proposizione di opposizione non è soggetta ad alcun onere specifico, va presentata in carta semplice, non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione, non è previsto il versamento di cauzione.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace sull'opposizione è inappellabile, ma ricorribile per Cassazione.
Termine di presentazione:
La proposizione dell'opposizione deve essere presentata entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza
(sessanta giorni nel caso in cui l'interessato risieda all'estero).
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo 30/04/1992, n° 285 (
Codice della Strada ) e successive
modificazioni ed integrazioni;
• Legge 24/11/1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Legge 241/90.
modificazioni ed integrazioni;
• Legge 24/11/1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Legge 241/90.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 12/05/2021 alle 16:05
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