Ricongiungimenti Familiari
Ricongiungimenti familiari possessori di requisiti
Ufficio Competente:
Ricongiungimenti familiari.
SUI - Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Sassari - Piazza d'Italia, 31, II piano 07100 Sassari (SS)
SUI - Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Sassari - Piazza d'Italia, 31, II piano 07100 Sassari (SS)
Dirigente:
Dott.ssa Valentina Serena DIANA
Addetti al servizio:
Dott.ssa Laura Floris
Dott.ssa Carlotta Guidi
Orari di ricevimento telefonico
:
079/2150417 e 079/2150404 nelle giornate di lunedì - mercoledì -
venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
NB: Il ricevimento del pubblico avviene esclusivamente su
appuntamento.
(
si specifica che questo indirizzo riceve anche da indirizzi di
posta elettronica ordinaria; si raccomanda di scrivere nell'oggetto
della mail "Ricongiungimento familiare, nome e cognome del
richiedete e riferimento pratica P-SS/F/N/20XX/100XXX")
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 286/1998 (TUI -
Testo Unico per l'Immigrazione) hanno diritto al ricongiungimento
familiare i cittadini stranieri non comunitari in possesso di uno
dei seguenti titoli di soggiorno:
- carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE di lunga durata;
- permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno (oppure
permesso scaduto accompagnato dalla ricevuta di presentazione della
domanda di rinnovo) per motivi di:
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- studio
- motivi religiosi
- asilo politico (art. 29- bis TUI)
- protezione sussidiaria (art. 22 D. lgs. 251/2007)
- motivi familiari
N.B
.: Il familiare straniero di
cittadino italiano o comunitario
non deve richiedere il nulla osta allo Sportello Immigrazione, ma
deve richiedere specifico visto di ingresso presso le
Rappresentanze Consolari Italiane competenti (D.P.R. 54 del
18/01/2002 - art. 3, comma 3).
FAMILIARI PER I QUALI È POSSIBILE CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO
Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio
nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a
un anno può chiedere allo Sportello Unico Immigrazione il nulla
osta per ricongiungimento familiare con:
- coniuge maggiorenne non separato legalmente;
- figli minorenni, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in
ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni,
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli
maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di "a
carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana
nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi
di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al
ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli
altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la
condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza
diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei
figli in questione. Inoltre, per ricongiungere i genitori
ultrasessantacinquenni è previsto l'obbligo da parte dell'istante
di stipulare una assicurazione sanitaria al Servizio Sanitario
Nazionale.
REQUISITI
-
Alloggio
Il cittadino straniero dovrà dimostrare di avere la disponibilità
di un alloggio che possa ospitare il proprio nucleo familiare
comprensivo dei familiari che dovranno essere ricongiunti, fornendo
altresì il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato
dal
Comune di residenza
.
- Reddito
Il richiedente deve avere la disponibilità di un
reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno
sociale per ogni familiare da ricongiungere".
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'ANNO 2024
RICONGIUNGIMENTO
| Reddito Annuo
|
1 familiare
| 10.420,99
|
2 familiari
| 13.894,65
|
3 familiari
| 17.368,31
|
4 familiari
| 20.841,97
|
5 familiari
| 24.315,63
|
Per l'assolvimento del requisito reddituale, è possibile avvalersi
del reddito del familiare convivente (del quale va dimostrato il
rapporto di parentela con documentazione tradotta e legalizzata).
In tal caso, il richiedente dovrà presentare anche la
documentazione relativa al reddito del predetto familiare, il
quale, in sede di rilascio N.O., dovrà autocertificare l'impegno a
provvedere anche con il proprio reddito al sostentamento dei
ricongiungenti del familiare che si avvale del suo reddito.
N.B.: i requisiti alloggiativi e reddituali non si applicano ai
titolari dello status di rifugiato.
Per il dettaglio sulla documentazione da presentare si rimanda
all'allegato in calce.
PROCEDURA DI RILASCIO NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
-
Presentazione domanda
Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, il cittadino
straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri
familiari deve presentare la richiesta di nulla osta
esclusivamente on line
sul sito del Ministero dell'Interno
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm
utilizzando l'apposita procedura informatizzata.
-
Istruttoria e rilascio del nulla osta
Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico Immigrazione
provvederà ad istruire la pratica. In caso di esito positivo
dell'istruttoria, la Prefettura convocherà il richiedente, previo
appuntamento, per
la consegna di tutti i documenti originali a corredo dell'istanza
e/o della marca da bollo da €16,00 indicata nella
domanda
; se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati
telematicamente, verrà emessa la comunicazione di rilascio del
nulla osta.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ufficio emetterà un
preavviso di rigetto dell'istanza di ricongiungimento ai sensi
dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Entro il termine
previsto dalla legge, il richiedente potrà fornire eventuali
elementi informativi e/o ulteriore valida documentazione al fine di
un riesame della pratica; in caso contrario, o a seguito di
valutazione negativa, seguirà un provvedimento di rigetto.
Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica del luogo
di residenza entro 60 giorni.
- Dopo il rilascio del nulla osta
Ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello
Unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato
richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di
ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare
italiana competente per il Paese di provenienza al momento
della richiesta, presentando la certificazione attestante
il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di
stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.
Ottenuto il visto d'ingresso, i familiari ricongiunti,
entro 8 giorni
dal loro ingresso in Italia, devono chiedere un appuntamento alla
Prefettura inviando una mail all'indirizzo
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
, indicando nell' oggetto "Richiesta di appuntamento per primo
ingresso - nome e cognome del richiedente e numero pratica
P-SS/F/N/20XX/100XXX", al fine di sottoscrivere l'accordo di
integrazione per il familiare ricongiunto.
Alla conclusione della procedura, verrà rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari, che consentirà al familiare
ricongiunto di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma,
di iscriversi a corsi scolastici e di accedere al Servizio
Sanitario Nazionale.
Normativa
-
28, 29 e 29 bis del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
-
6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394
"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
-
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5 "Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare"
-
DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione
illegale".
-
22, comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta".
Modulistica:
- Modello S1;
- Modello S2;
- Modello S3;
- Elenco documentazione da allegare;
- Dichiarazione ospitalità extracomunitari, Modulo-art7 D.L. 286_1998;
- Dichiarazione ospitalità extracomunitari, Modulo-art7 D.L. 286_1998;
- Dichiarazione correzione dati anagrafici;
- Autocertificazione Residenza Persone Conviventi;
- Autocertificazione Rapporto di Parentela;
- Impegno polizza assicurazione sanitaria;
14731_Circolare-numero-31-del-07-02-2024
Autocertificazione del Rapporto di parentela
Autocertificazione Residenza Persone Conviventi
CORREZIONE DATI RF
DOCUMENTI PER IL RICONGIUNGIMENTO_20210610
Impegno polizza genitore RF
Modello Autocertificazione S1
Modello Autocertificazione S2
Modello Autocertificazione S3
modulo-art7 D.L. 286_1998 DICHIARAZIONE OSPITALITA' EXTRACOMUNITARI
Data pubblicazione il 14/02/2024
Ultima modifica il 13/08/2024 alle 16:12
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