Rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada
Come ottenere la rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.
L'art. 202
bis
del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto
dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di
ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative
pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente
con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 €.
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Andrea PULEDDA
Email:
Addetto: sig.ra Giovanna Porcu, sig.ra Sabrina Sanna, sig.ra Sabrina Santagata
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Telefoni:
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Violazioni in materia di Codice della Strada
Rateizzazione delle sanzioni e Permessi orari di circolazione.Addetto: sig.ra Giovanna Porcu, sig.ra Sabrina Sanna, sig.ra Sabrina Santagata
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- Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
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Chi può fare la richiesta
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi
versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
10.628,16 €.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di €
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Cosa fare
La richiesta di pagamento rateale (vedi modello
fac simile istanza di pagamento rateale
- modello
fac simile autocertificazione
) va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è
stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione
medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla
Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia
Penitenziaria.
Per la Prefettura di Sassari la domanda può essere inviata protocollo.prefss(at)pec.interno.it oppure consegnata a mano o a mezzo posta all'indirizzo di Piazza d'Italia 31, cap 07100.
Per la Prefettura di Sassari la domanda può essere inviata protocollo.prefss(at)pec.interno.it oppure consegnata a mano o a mezzo posta all'indirizzo di Piazza d'Italia 31, cap 07100.
L'istanza va, invece, presentata al Presidente della Giunta
Regionale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o al
Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da
funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della Regione, della
Provincia o del Comune.
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data
di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando
eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla
domanda va allegata la documentazione attestante il reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore
ad € 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o
con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione
relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti
il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante, ed il limite di € 10.628,16 è
aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza
implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto
di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art.
204
bis
.
Come si svolge il procedimento di esame e decisione dell'istanza
A cura dell'autorità ricevente, l'istanza è comunicata all'ufficio
o comando da cui dipende l'organo accertatore. Sulla base
delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della
somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la
ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se
l'importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00 e
fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera
€ 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere
inferiore ad € 100,00. Sulle somme il cui pagamento è
stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto
dall'art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende
respinta.
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine
di cui al precedente periodo sono comunicati all'organo o ufficio
da cui dipende l'organo accertatore.
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata a cura dell'organo
accertatore con le modalità di cui all'art. 201 del codice della
strada.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata anche la
comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto
della stessa. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando
o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla
verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di
due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma
3, del codice della strada, in forza del quale il verbale
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata
mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso
di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della
cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della
somma dovuta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.
La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle
sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni
al codice della strada.
Data pubblicazione il 15/07/2016
Ultima modifica il 21/10/2020 alle 12:32
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