Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
LEGALIZZAZIONI
RIFERIMENTI, ORARI E CONTATTI
Addetti: Maria Ausilia Fois,
Salvatore
Lisca
Responsabile dell'istruttoria:
Dirigente:
Dott.ssa Valentina Serena Diana
Orari di ricevimento:
- l'Ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento , da prenotare contattando i seguenti recapiti telefonici nei giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30:
- 0792150576 ; 0792150512 .
- oppure inviando una mail all'indirizzo protocollo.prefss(at)pec.interno.it (si precisa che la predetta P.E.C. è abilitata a ricevere sia mail sia P.E.C.).
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo piano, subito dopo le scale
a sinistra.
MODALITA' DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI:
la consegna e il ritiro dei documenti, che avverrà entro il termine
massimo di 30 giorni, si effettua presso i locali dello
SPORTELLO IMMIGRAZIONE previo appuntamento, come sopra indicato.
Non saranno ammesse richieste, consegne, ritiro di documenti al di
fuori delle modalità sopra indicate (salvo richieste trasporto
salme all'estero o casi particolari, che dovranno essere
documentati da certificati medici o biglietti di viaggio e che
saranno, in ogni caso, valutate dal Dirigente dell'Area IV).
Non saranno legalizzate copie o stampe, i documenti dovranno essere
firmati in originale. Non saranno legalizzati o apostillati
documenti firmati digitalmente.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque debba far valere all'estero davanti ad autorità estere
atti e documenti formati in Italia.
Chiunque debba far valere in Italia atti e documenti rilasciati da
una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in
Italia.
COME FARE PER OTTENERE LA LEGALIZZAZIONE O L'APOSTILLE
L'interessato può presentare la documentazione da legalizzare o
apostillare presso l'Ufficio, con le modalità sopra
indicate, specificando lo Stato estero di destinazione (nel
caso si tratti di documentazione italiana). In caso di
impossibilità per l'interessato di presentarsi personalmente, può
presentare la documentazione altra persona espressamente delegata,
secondo le modalità già evidenziate sopra.
In caso di impossibilità a recarsi personalmente allo sportello
della Prefettura o di delegare altri per consegna e ritiro dei
documenti, è anche possibile trasmettere, sotto la propria
responsabilità, per posta la documentazione da legalizzare o
apostillare,
avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione
(nel caso si tratti di documentazione italiana) e, se si
desidera che la documentazione venga rispedita per posta, di
allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali
marche da bollo necessarie. È consigliato concordare
preventivamente in dettaglio la procedura, telefonicamente o
tramite e-mail, soprattutto al fine di chiedere indicazioni circa
la documentazione necessaria, senza la quale il procedimento non
potrà avere seguito.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La riconsegna degli atti e documenti avverrà nel più breve tempo
possibile, compatibilmente con la mole documentale, l'afflusso di
pubblico e la necessità di acquisire gli specimen di firma
necessari. In ogni caso non oltre trenta giorni (
art.
2, comma 2, legge 7
agosto
1990, n. 241, decreto del Ministro dell'interno 2
febbraio
1993, n. 284, Tabella allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
10 ottobre 2012
, n. 214), che possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni (
art.
2, comma 7, legge n. 241/1990).
INFORMAZIONI GENERALI
Cos'è la legalizzazione?
La legalizzazione di firma consiste nella
"attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa"
(
art.
1, comma 1, lettera l),
D.P.R.
28 dicembre 2000
, n. 445, come sostituito dall'
art.
1, comma 1,
D.P.R.
7 aprile 2003
, n. 137).
Essa, pertanto, è una autentica di firma, che non certifica in
alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato
(parimenti vale per l'istituto dell'Apostille, di cui si dirà in
seguito).
Legalizzazione e l'Apostille si applicano
solo agli atti e documenti pubblici
, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale
(comunitaria, pattizia, etc.); non possono pertanto essere
legalizzati o apostillati atti e documenti privati, se non
previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti
pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia
conforme, registrazione, data certa, etc.).
La Prefettura
U.T.G.
di Sassari è competente in ordine alla legalizzazione di:
- atti e documenti formati in territorio italiano presso la provincia di Sassari affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera avente sede nella provincia di Sassari ovvero competenti sulla circoscrizione territoriale di riferimento.
Quali atti si possono legalizzare?
Atti e documenti italiani da valere all'estero
In assenza di accordi internazionali più favorevoli, gli atti e
documenti formati in Italia e da valere all'estero, devono subire,
ove la legge dello Stato di destinazione lo richieda, un doppio
procedimento di legalizzazione:
il primo da parte dell'organo italiano competente (legalizzazione
nazionale, della quale si dirà nel seguito)
il secondo dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti
per l'Italia da parte dello Stato di destinazione.
Poiché peraltro, per la legge di quello Stato, una di queste
legalizzazioni, o entrambe, potrebbero non essere necessarie, si
consiglia di informarsi preventivamente presso la relativa
rappresentanza diplomatica o consolare.
***
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione da
leggi o da accordi internazionali (
art.
33, comma 5,
D.P.R.
n. 445/2000):
il caso più importante è la sostituzione della doppia
legalizzazione con la formalità unica dell'
Apostille,
ovvero una speciale dicitura, apposta a mezzo timbro o altra
procedura analoga, anche informatizzata, attestante l'autenticità
dell'atto e la qualità legale dell'Autorità rilasciante
, valida però solo fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja
del 5
ottobre
1961. Esistono tuttavia accordi più favorevoli, che eliminano cioè
anche la formalità dell' Apostille: i principali sono riportati nel
seguito (sezione Accordi e convenzioni internazionali) e anch'essi
valgono ovviamente solo fra gli Stati aderenti.
Sia l'applicazione della Convenzione dell'Aja che quella degli
accordi più favorevoli eliminano sempre la necessità della seconda
legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o
consolari competenti per l'Italia da parte dello Stato di
destinazione.
La ripartizione delle competenze per l'apposizione dell' Apostille
, in base alle designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH
(Hague Conference on Private International Law) è la seguente:
- per gli atti giudiziali (ovvero tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili , è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione ;
- per tutti gli altri atti , è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata .
***
Se invece è necessaria la legalizzazione nazionale
(ovvero in assenza di accordi internazionali più favorevoli e se la
legge dello Stato di destinazione lo richiede),
essa spetta ai competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o ad altri organi e autorità delegati dallo
stesso
(
art.
33, comma 1,
D.P.R.
n. 445/2000).
L'ipotesi a riguardo più rilevante per la materia qui trattata è
quella delle
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
, che sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
12 luglio 2000
(diramato con Circolare del
13 luglio 2000
Prot. 651623 del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, corrispondente all'attuale Ministero dello
sviluppo economico)
e che pertanto provvedono direttamente alla legalizzazione dei loro
atti
.
Le rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per l'Italia
sono dunque invitate a rispettare la ripartizione di competenze
previste dalla legge italiana (e cioè ad esempio a non richiedere
la legalizzazione prefettizia quando la competenza appartiene
invece alla Procura presso il Tribunale, come nel caso delle
traduzioni asseverate): in particolare, sono invitate ad accettare
la legalizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, senza richiedere una successiva legalizzazione
prefettizia, che la normativa italiana non prevede.
Resta ferma la competenza prefettizia per l'apposizione delle
Apostille sugli atti e documenti della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, valida ovviamente solo per
gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5
ottobre
1961.
***
Gli atti e documenti dei Comuni sono legalizzati dalla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia
ricade il Comune
.
Sebbene la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo abbia una
competenza territoriale limitata su base provinciale, per prassi e
in caso di necessità può legalizzare o apostillare anche atti e
documenti formati fuori dalla sua provincia, purché abbia in
deposito gli "
specimen di firma"
necessari: tuttavia questa procedura è a volte più lunga e non è
sempre possibile condurla a buon fine, quindi
è consigliabile rivolgersi alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente
.
Atti e documenti esteri da valere in Italia
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere, e da valere in Italia, sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
(cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per
lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore
legalizzazione (
art.
33, comma 2,
D.P.R.
n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano
(successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo
della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali (come già visto sopra a proposito dell'
Apostille e degli accordi più favorevoli): le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane competenti possono essere
individuate tramite il database curato dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale italiano.
La Prefettura- Ufficio territoriale del Governo provvede invece
alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in
Italia e
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente in Italia
(
art.
33, comma 4,
D.P.R.
n. 445/2000), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo
della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali
(come già visto sopra a proposito dell' Apostille e degli accordi
più favorevoli).
Si evidenzia che la legalizzazione delle firme non è necessaria per
gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica
o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti
alla
Convenzione di Londra del 7
giugno
1968
o alla
Convenzione di Bruxelles del 25
maggio
1987
: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Sebbene la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di solito
legalizzi solo le firme della rappresentanza diplomatica o
consolare estera nella cui circoscrizione rientra, per prassi può
legalizzare anche atti e documenti formati fuori dalla sua
circoscrizione, purché abbia in deposito gli specimen di firma
necessari: tuttavia questa procedura è a volte più lunga e non è
sempre possibile condurla a buon fine, quindi è consigliabile
rivolgersi a una Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
Le circoscrizioni consolari estere in Italia possono essere
individuate tramite gli elenchi curati dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale italiano.
Si specifica che la traduzione degli atti e documenti non è di
competenza della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo.
NOTE
La legalizzazione e l'apostille di per sé non hanno scadenza (e
dunque è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o
documento), mentre può averla l'atto o documento legalizzato o
apostillato, in base alle leggi dello Stato di destinazione.
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati
dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private,
con sede nella provincia di Sassari, devono essere preventivamente
autenticati dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, avendo
cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e
documenti sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo per il successivo utilizzo all'estero.
Per gli atti e documenti diretti in Cina (Repubblica Popolare
Cinese), si dovrà specificare se si tratta delle Regioni
Amministrative Speciali di Hong Kong o Macao (per le quali, in
quanto ex colonie rispettivamente britannica e portoghese, continua
ad applicarsi la Convenzione dell'Aja sull' apostille , con la
conseguenza che gli atti e documenti apostillati potranno essere
direttamente utilizzati nelle due Regioni) o di tutto il resto
della Cina (nel qual caso gli atti e documenti dovranno essere
successivamente legalizzati dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare cinese in Italia, che per la Regione
Sardegna è l'Ambasciata Cinese in Roma).
Gli atti e documenti da apostillare devono avere il nominativo e la
qualifica del firmatario indicati per esteso (non importa se
apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna o
altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma
il timbro indelebile dell'ente emittente (c.d. timbro tondo, anche
se può avere altre forme), in quanto la loro indicazione
costituisce elemento obbligatorio dell' apostille (punti n. 2, 3, 4
del modello pubblicato - nell'originale francese - nel sito
ufficiale dell'HCCH).
In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare
atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax, e-mail o
stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale
quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare
o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.
Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi
via
P.E.C.
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali
direttamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Le dichiarazioni rese a firma di soggetti privati che debbano
essere riconosciute all'estero, devono essere rese dal notaio (in
tal caso la legalizzazione è di competenza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la
giurisdizione) o in alternativa devono essere rese mediante
dichiarazione sostitutiva di notorietà da effettuarsi in Comune.
La
Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle
Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga
apposta la dicitura «Ai sensi dell'
art.
40,
D.P.R.
28 dicembre 2000
, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per
l'estero»: si raccomanda pertanto di precisare la destinazione
per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da
utilizzare al di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da
legalizzare o apostillare), controllando che venga apposta
esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel
caso si tratti di modelli internazionali o comunque non
suscettibili di alcuna modifica).
Regime fiscale
Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella
misura fissa di € 16,00.
Sono esenti da imposta di bollo, atti, scritti e documenti relativi
al procedimento di adozione.
Sono esenti da imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà.
Sono esenti da imposta di bollo, più in generale, gli atti formati
in Italia rilasciati in esenzione di bollo, mentre se il documento
(formato in Italia) da legalizzare o apostillare è in bollo, lo
sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille.
Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla
disciplina dell'imposta di bollo D.P.R.26
ottobre
1972, n. 642, Tariffa allegato B.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 27/01/2023 alle 15:07
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