Informazioni
la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
Informazione Antimafia
Dirigente dell'Area: Dr.ssa Valeria Richichi
Certificazione Antimafia e Appalti
G.A.P.
Orari di ricevimento:
- per appuntamento
- Telefoni: 0792150451 - 0792150531
- Email dell'ufficio: protocollo.prefss(at)pec.interno.it
- Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Italia 31 - Secondo Piano
Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in
generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1
del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca
Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia è pienamente
operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed
informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante
consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di
cui all'articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011,
debitamente accreditati.
Le richieste di documentazione antimafia che perverrano dal
01/04/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla
consultazione della Banca dati nazionale non saranno prese in
considerazione.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti aventi sede a Sassari o Provincia, indicati
dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011,
potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la
consultazione della Banca Dati Nazionale, attraverso la modulistica
scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della
Prefettura di Sassari alla voce "
Banca Dati Nazionale Antimafia
."
L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (
art.
84, comma 3 del D.L.gs 159/2011)
Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia
(sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto
di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche
la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle
società o imprese interessate
.
Casi in cui va richiesta l' informazione antimafia
L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte
dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1
del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni
Appaltanti), debitamente accreditati,
prima di stipulare, approvare o autorizzare
contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire
concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
- per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00; Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00;
- L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici
aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività
(art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'
applicazione della predetta normativa.
L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia
l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione,
nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.
Casi in cui
non
va richiesta l'informazione antimafia
- In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- Per i rapporti fra privati;
- Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n. 163/2006.
Competenza al rilascio dell' Informazione antimafia (
art.
90 del
D. Lgs.
159/2011)
L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della
Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte
dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1
del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni
Appaltanti), debitamente accreditati.
Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti
elencati dall'art. 97, comma 1
del D. Lgs. 159/2011
esclusivamente
mediante la consultazione della Banca dati nazionale.
L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei
seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
- qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
- qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui
hanno:
- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia
Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, quando
non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di
cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4
del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio
mediante utilizzo della Banca dati nazionale.
L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile
qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che
l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative
ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui
all'art.84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il
prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando
il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il
prefetto rilascerà l'informazione antimafia interdittiva.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI
NAZIONALE
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata
attraverso la Banca Dati Nazionale al momento dell'aggiudicazione
del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del
subcontratto.
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1
del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati,
dovranno
inserire scrupolosamente
nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta
d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4
del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30
ottobre 2014, n. 193.
Per un corretto utilizzo della B.D.N.A. :
1) non inserire richieste multiple per la stessa impresa/persona;
2) prima di inserire richieste verificare se :
- l'impresa è iscritta in white list(vedi elenco fornitori, pubblico)
- è presente in B.D.N.A. un N.O. ancora valido
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema
informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di
rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca Dati Nazionale, i
soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011
dovranno acquisire:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
Per " familiari conviventi ": si intende "chiunque
conviva" con i soggetti di cui all'art. 85
del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.
Per Consiglio di Amministrazione : si intende il
Presidente del C.d.A, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri.
Per componenti del collegio sindacale : si intendono i
Sindaci
effettivi e supplenti
.
L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011
prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei
casi contemplati dall'art.2477 del C.C., sul sindaco, nonché
sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8
giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del
Direttore Tecnico, ove previsto (art. 85, co.
2 D. Lgs. 159/2011).
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi
dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i
Procuratori generali, i Procuratori speciali e i loro familiari
conviventi
.
Per Procuratori generali e speciali : s'intendono coloro
che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a
partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la
documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale
e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano
decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo
le scelte o gli indirizzi.
I Procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati
al momento della presentazione della richiesta nel campo "note
appalto" della Banca dati.
Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.
Nel caso di società fiduciarie
I controlli antimafia si estendono anche ai fiducianti.
Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca
dati, i dati anagrafici dei fiducianti dovranno essere inseriti nel
campo "note appalto" della Banca dati.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione
deve essere integrata con:
- dichiarazione del Rappresentante Legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indiretta, pari almeno al 5%;
- Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi
Validità delle informazioni antimafia (
art.
86 del
D. Lgs.
159/2011)
Le informazioni antimafia hanno una
validità di 12 mesi
dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse
modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co.
3 D. Lgs. 159/2011).
Variazioni degli organi societari:
I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di
trenta giorni dall' intervenuta modificazione dell'assetto
societario o gestionale dell' impresa, hanno l' obbligo di
trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia,
copia degli atti dai qual risulta l' intervenuta modificazione
relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di
cui all'
art.
85 del
D. Lgs.
159/2011.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'
art.
86, comma 4 del
D. Lgs.
159/2011.
Data pubblicazione il 20/09/2006
Ultima modifica il 27/06/2023 alle 11:25
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