Elenco depositerie autorizzate anno 2022
Decreto 95421 del 09.11.2022
Prot. n.
95421/Area III
PREMESSO
che l'art. 8 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 dispone che il Prefetto
proceda annualmente alla ricognizione dei soggetti ai quali può
essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a
sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTE
le circolari n. 9096 del 18 maggio 2015 e n. 17619 del 27 ottobre
2015 con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali - ha precisato che l'entrata in
vigore del nuovo regime di gestione dei veicoli oggetto di
sequestro, fermo e confisca previsto dall' art. 214 bis del Codice
della Strada (c.d. SI.Ve.S) non ha tacitamente abrogato la
normativa prevista dall'articolo 8 del D.P.R. 571/1982, in quanto
essendo quest'ultima norma di carattere generale, è applicabile in
tutti i casi in cui è previsto l'affidamento in custodia a terzi di
un veicolo sequestrato in relazione ad un illecito amministrativo,
mentre l'articolo 214-bis del Codice della Strada disciplina
specificatamente solo la procedura di individuazione del custode
dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi
ai fini del trasferimento della proprietà ai sensi degli articoli
213,comma 2 quarter e 214, comma 1 del Codice della Strada;
VISTA
la circolare n. 300/A/559/19/10/20214 del 21 gennaio 2019 del
Ministero dell'Interno, inerente le nuove procedure per
l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo
e della sanzione accessoria del fermo amministrativo dei veicoli,
ai sensi del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla
legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ha ribadito che nelle provincie
in cui non sono stati individuati i custodi - acquirenti, quando il
veicolo non può essere affidato all'avente diritto alla custodia,
restano in vigore le disposizioni del sopra richiamato D.P.R.
571/1982;
CONSIDERATO
che con la sopra citata circolare n. 9096 del 18 maggio 2015 il
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - ha altresì richiamato l'attenzione sulla necessità
di provvedere, ai sensi dell'art. 394 comma 4 del D.P.R. n. 495/92,
all'aggiornamento con cadenza annuale dell'elenco ricognitivo delle
depositerie cui potrà essere affidata la custodia dei veicoli in
modo da consentire, secondo criteri di pubblicità e trasparenza,
l'iscrizione o la permanenza a tutte le ditte che ne facciano
richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti
soggettivi ed oggettivi;
VISTA
la circolare n. 73620 in data 30 giugno 1998, con la quale il
Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio- ha elencato
i requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti
dai depositari custodi di beni demaniali e dalle relative
depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del
Prefetto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571 citato;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n.
2022-21470
Area III del 17 marzo 2022 pubblicato in data 23 marzo 2022 sul
sito internet di questa Prefettura, inviato a tutti i Comuni della
Provincia e a tutte le depositerie già presenti nell'elenco
precedente, con il quale sono stati aperti i termini per la
presentazione delle istanze di iscrizione, per l'anno 2022,
nell'elenco di cui all'articolo 8 del D.P.R. n.571/1982;
VISTE
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 dai rappresentanti legali delle ditte inserite
nell'allegato elenco per l'affidamento in custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro, fermo e confisca;
VISTO
il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132;
DECRETA
Le ditte cui, nel corrente anno 2022, potrà essere affidata la
custodia dei veicoli sottoposti alla misura del sequestro
amministrativo nonché di quelli sottoposti alla sanzione accessoria
del fermo amministrativo per i quali è eventualmente applicabile la
confisca, sono esclusivamente quelle inserite nell'elenco allegato
al presente decreto e che ne fa parte integrante.
Si precisa che tale elenco è suscettibile - in qualsiasi tempo - di
revisioni e modifiche nonché di cancellazione dei soggetti ivi
indicati, qualora venga accertata la carenza dei requisiti
soggettivi dei titolari ovvero dei requisiti oggettivi di idoneità
e la sicurezza delle strutture utilizzate per l'espletamento del
mandato di custodia.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto
Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche dovranno
attuare nei comuni con più di un custode, al fine
dell'assegnazione, il criterio della rotazione tra le ditte
presenti in elenco.
Sassari, 9 novembre 2022
IL PREFETTO
(Dessì)
Data pubblicazione il 14/11/2022
Ultima modifica il 19/03/2024 alle 11:12
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