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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
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Elenco depositerie autorizzate anno 2022

Prot. n. 95421/Area III
 
PREMESSO che l'art. 8 del D.P.R. 29/7/1982 n. 571 dispone che il Prefetto proceda annualmente alla ricognizione dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari n. 9096 del 18 maggio 2015 e n. 17619 del 27 ottobre 2015 con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha precisato che l'entrata in vigore del nuovo regime di gestione dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca previsto dall' art. 214 bis del Codice della Strada (c.d. SI.Ve.S) non ha tacitamente abrogato la normativa prevista dall'articolo 8 del D.P.R. 571/1982, in quanto essendo quest'ultima norma di carattere generale, è applicabile in tutti i casi in cui è previsto l'affidamento in custodia a terzi di un veicolo sequestrato in relazione ad un illecito amministrativo, mentre l'articolo 214-bis del Codice della Strada disciplina specificatamente solo la procedura di individuazione del custode dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi ai fini del trasferimento della proprietà ai sensi degli articoli 213,comma 2 quarter e 214, comma 1 del Codice della Strada;
VISTA la circolare n. 300/A/559/19/10/20214 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, inerente le nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo dei veicoli, ai sensi del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ha ribadito che nelle provincie in cui non sono stati individuati i custodi - acquirenti, quando il veicolo non può essere affidato all'avente diritto alla custodia, restano in vigore le disposizioni del sopra richiamato D.P.R. 571/1982;
CONSIDERATO che con la sopra citata circolare n. 9096 del 18 maggio 2015 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha altresì richiamato l'attenzione sulla necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 394 comma 4 del D.P.R. n. 495/92, all'aggiornamento con cadenza annuale dell'elenco ricognitivo delle depositerie cui potrà essere affidata la custodia dei veicoli in modo da consentire, secondo criteri di pubblicità e trasparenza, l'iscrizione o la permanenza a tutte le ditte che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi;
VISTA la circolare n. 73620 in data 30 giugno 1998, con la quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio- ha elencato i requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dai depositari custodi di beni demaniali e dalle relative depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571 citato;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2022-21470 Area III del 17 marzo 2022 pubblicato in data 23 marzo 2022 sul sito internet di questa Prefettura, inviato a tutti i Comuni della Provincia e a tutte le depositerie già presenti nell'elenco precedente, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione, per l'anno 2022, nell'elenco di cui all'articolo 8 del D.P.R. n.571/1982;
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dai rappresentanti legali delle ditte inserite nell'allegato elenco per l'affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca;
VISTO il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132;
 
DECRETA
 
Le ditte cui, nel corrente anno 2022, potrà essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti alla misura del sequestro amministrativo nonché di quelli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per i quali è eventualmente applicabile la confisca, sono esclusivamente quelle inserite nell'elenco allegato al presente decreto e che ne fa parte integrante.
 
Si precisa che tale elenco è suscettibile - in qualsiasi tempo - di revisioni e modifiche nonché di cancellazione dei soggetti ivi indicati, qualora venga accertata la carenza dei requisiti soggettivi dei titolari ovvero dei requisiti oggettivi di idoneità e la sicurezza delle strutture utilizzate per l'espletamento del mandato di custodia.
 
Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche dovranno attuare nei comuni con più di un custode, al fine dell'assegnazione, il criterio della rotazione tra le ditte presenti in elenco.
 
Sassari, 9 novembre 2022
IL PREFETTO
(Dessì)
 
 

Data pubblicazione il 14/11/2022
Ultima modifica il 19/03/2024 alle 11:12

 
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