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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
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Commissione Censuaria Locale

Composizione, attribuzioni e funzionamento


In attuazione della legge delega per la riforma fiscale, il Governo ha approvato il Decreto legislativo 17 dicembre 2014, n.198. Il Decreto, pubblicato sulla G. U. n.9 del 13/01/2015, ridefinisce la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie locali che sono articolate in sezioni che sono competenti:
  • una in materia di catasto sui terreni;
  • una in materia di catasto urbano;
  • una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

La predetta normativa prevede che la nomina dei componenti di ogni sezione, di cui sei effettivi e sei supplenti, oltre il Presidente, venga effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base delle designazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate, dall'ANCI e dal Prefetto competente per territorio.
 
In particolare, per quanto riguarda  i componenti designati dal Prefetto, sarà compito del rappresentante del Governo designare un numero di nominativi, almeno il doppio di quelli richiesti, per poi permettere al Presidente del Tribunale di scegliere tra questi i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale.
 
In relazione al disposto normativo, gli Ordini e i collegi professionali della provincia di Sassari, nonché le associazioni di categoria che operano nel settore immobiliare, sono invitati a far pervenire le proprie candidature entro il 27 luglio p.v. alla Prefettura di Sassari, casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.prefss(at)pec.interno.it

Le stesse candidature dovranno essere corredata da:
  • i dati anagrafici completi del candidato;
  • l'attuale residenza;
  • i recapiti telefonici;
  • l'indirizzo di posta elettronica;
  • l'autodichiarazione, resa da ciascun candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso requisiti previsti dall'art.10 del citato decreto legislativo e che non sussistono le incompatibilità citate all'art. 11;
  • un dettagliato curriculum vitae. 

In base alla normativa sopracitata i candidati debbono essere scelti tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi professionali, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica ed econometria. 
 
 
Requisiti per la nomina a componente delle Commissioni Censuarie
 

I componenti delle commissioni censuarie debbono possedere i seguenti requisiti: 
  • essere cittadini italiani;
  • avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
  • non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.
 
Incompatibilità per la nomina a componente delle Commissioni Censuarie
 

Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:  
 
  • i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
  • coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
    i Prefetti;
  • gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;
  • gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei corpi di polizia;
  • coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni, nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. Inoltre, il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 

Data pubblicazione il 15/07/2015
Ultima modifica il 28/03/2019 alle 10:23

 
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