Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
Ufficio Competente:
Cittadinanza.
Prefettura di Sassari - Piazza d'Italia, 31, II piano 07100 Sassari (SS)
Prefettura di Sassari - Piazza d'Italia, 31, II piano 07100 Sassari (SS)
Dirigente:
Dott.ssa Valentina Serena DIANA
Addette all' istruttoria:
Dott.ssa Laura Floris, Dott.ssa Annalia Masala, Sig.ra Silvia
Pirino, Dott.ssa Elisa Brozzu, Dott.ssa Giulia Mazza
Ricevimento telefonico:
079/2150200
Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
NB: Il ricevimento del pubblico avviene
esclusivamente
su convocazione da parte dell'Ufficio.
Per informazioni in merito alla propria istanza, per presentare
documentazione integrativa o per esercitare il diritto di accesso
agli atti, si prega di scrivere esclusivamente all'indirizzo
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
,
indicando nell'oggetto il nome e cognome del richiedente, il codice
K10 della pratica e la tipologia di richiesta.
Si specifica che questo indirizzo riceve anche da indirizzi di
posta elettronica ordinaria
.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
(art. 5 legge 91/1992)
Il cittadino straniero o apolide coniugato/unito civilmente con un
cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza
italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n.
91:
- quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni ;
- oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito
in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può
presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori
due anni, purché lo stesso, al momento della presentazione della
domanda, sia in regola con le regole sul soggiorno e sia iscritto
nei registri anagrafici della popolazione residente.
È da ritenersi, infatti, che il requisito il cui possesso è
necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana sia già
stato maturato durante la residenza all'estero.
Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini
di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.
Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di
figli nati o adottati dai coniugi.
Ai fini del conferimento della cittadinanza per matrimonio, è
requisito essenziale e imprescindibile che il matrimonio contratto
all'estero sia trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di residenza.
Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione
del decreto di concessione della cittadinanza
e al giuramento,
non deve intervenire lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione
personale dei coniugi, pena l'inammissibilità della domanda;
tuttavia, la morte del coniuge nelle more del procedimento non
comporta l'inammissibilità dell'istanza (V.
sentenza Corte Costituzionale n. 195/2022).
Nel caso in cui intervenga la riconciliazione dei coniugi, tutti i
termini di cui sopra ricominceranno a
decorrere dalla data della stessa.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di
concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene
inviato per la notifica all'interessato. Lo straniero,
entro sei mesi dalla notifica del provvedimento
, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed
acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al
giuramento.
Il coniuge straniero che risiede all'estero può presentare la
domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità
consolare. In tal caso, l'adozione del provvedimento in materia di
concessione o diniego della cittadinanza è di competenza del Capo
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
(art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza italiana può essere concessa, ai sensi
dell'art. 9 della Legge 5 febbraio
1992, n. 91:
- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione (o alla naturalizzazione del genitore);
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all'apolide o al rifugiato che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole,
il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene
inviato per la notifica all'interessato il quale,
entro sei mesi dalla notifica
,
deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista
la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE
- certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione legalizzata/apostillata (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata/apostillata (non richiesto per coloro che sono residenti in Italia da prima del compimento del quattordicesimo anno di età). Si precisa che, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, il certificato penale è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000;
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro tramite PagoPA da effettuarsi direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda;
- marca da bollo telematica da 16 euro (i cui estremi dovranno essere indicati nella apposita sezione del modulo online);
- documento di riconoscimento italiano;
- documento di riconoscimento del Paese di origine (Passaporto per i cittadini stranieri extra UE);
- titolo di soggiorno;
- redditi del triennio personali e/o di familiari ex art. 433 C.C. qualora concorrano al raggiungimento dei parametri reddituali (solo per le istanze ex art. 9);
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da Decreto legge 4/10/2018 n. 113, convertito dalla legge n. 132/2018, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (Vedi eventuali esoneri nell'apposita sezione).
Documentazione aggiuntiva:
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. A: certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. B: sentenza di adozione rilasciata dal tribunale;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lettera C: documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
- per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. E e all'art. 16, comma 2: certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.
N.B.:
per ciascun certificato da allegare dovrà essere generato e
caricato un unico file in formato pdf comprensivo di tutte le
pagine di cui è composto (anche retro).
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere
legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica o consolare
italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni
previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali.
Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua
italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità
diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in
questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere
legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore
giurato autorizzato dal Tribunale, ovvero da chiunque conosca la
lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana (ad
eccezione dell'interessato). In questo ultimo caso, la traduzione
deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo
verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi
ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
Gli
APOLIDI
e I
RIFUGIATI,
in mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2), potranno
produrre:
-
atto di notorietà
formato presso la Cancelleria del Tribunale, recante l'indicazione
delle proprie generalità nonché quelle dei genitori;
-
atto di notorietà
, formato presso la Cancelleria del Tribunale, in cui si attesti
che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti
penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali
Paesi terzi di residenza.
I titolari di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria
non
usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in
materia di acquisto della cittadinanza italiana.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Dal 18 gennaio 2021 i
l cittadino straniero può presentare domanda di concessione della
cittadinanza italiana
esclusivamente on-line
all'indirizzo web:
https://portaleservizi.dlci.interno.it
Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità
digitale SPID.
Si invitano,
pertanto,
gli utenti che hanno inserito la loro istanza prima del 1/9/2020 e
non hanno ancora ottemperato a tale obbligo a provvedere quanto
prima ad associare la pratica con credenziali SPID; ciò consente la
consultazione dello stato pratica e delle relative comunicazioni da
parte del Ministero dell'Interno e/o della Prefettura competente.
In mancanza, non sarà più possibile accedere ai suddetti servizi.
INFORMAZIONI UTILI
Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il
Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. Per le domande presentate a
partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della
citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento
di concessione della cittadinanza italiana è di 24
mesi prorogabili fino al massimo di 36.
Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il
termine di 48 mesi, già previsto dal decreto-legge n. 113/2018 -
convertito in legge n. 132/2018.
Si ricorda che, a decorrere dal 21/10/2020, il Ministero
dell'Interno ha attivato i seguenti numeri telefonici, ai quali i
richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni
e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando, nei giorni a fianco
indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
06/46539955 -
lunedì/mercoledì
3346909996 -
mercoledì
3346909859 -
venerdì
Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia
nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità)
che in quelli stranieri (passaporto/certificato di
nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli
atti, con particolare attenzione alla presenza del patronimico.
Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione
potranno essere sanate con una " ATTESTAZIONE CONSOLARE",
debitamente legalizzata/apostillata, con la quale l'Autorità
Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza
certifichi che le diverse generalità presenti nei vari documenti si
riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di
nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle
differenze presenti negli atti
.
Le donne che abbiano acquisito il cognome del coniuge devono
allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio
contratto all'estero (debitamente tradotto e legalizzato) da cui
risulti l'acquisto del cognome in questione.
Il modulo telematico di domanda va compilato con estrema attenzione
in tutte le sue parti, avendo cura di
scansionare correttamente fronte/retro e in modo leggibile
tutta la documentazione richiesta.
AVVISO:
In caso di accettazione della domanda l'utente riceverà la
comunicazione di avvio del procedimento e il codice K10 attribuito
alla pratica.
AVVISO PER GLI UTENTI NON ANCORA CONVOCATI
Per disposizione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 12
maggio 2021, è stata
eliminata
la fase procedimentale consistente nella convocazione del
richiedente per l'identificazione e la verifica della
documentazione a corredo dell'istanza inviata online.
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA
Occorre allegare alla domanda anche idonea documentazione atta a
comprovare la
conoscenza della lingua italiana livello almeno B1
del Quadro comune europeo
: QCER:
- valido titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dal MIM, dal MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario, ovvero da un ente privato, i richiedenti dovranno produrne copia autenticata;
- valido titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dal MIM, dal MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario, ovvero da un ente privato, i richiedenti dovranno produrne copia autenticata;
- valida certificazione
rilasciata da un Ente certificatore, quali: Università per
Stranieri di Siena (CILS), Università per Stranieri di Perugia
(CELI), Università di Roma Tre (CERT.IT), Società Dante Alighieri
(PLIDA) e Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria;
- valida certificazione
conseguita presso i Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti (CPIA) di cui all'art. 1, c. 632 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, e ss.mm.ii.
Non sono considerati validi i certificati di qualificazione
professionale rilasciati a livello regionale.
Sono
esonerati
dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i
cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda,
alternativamente:
- un
accordo di integrazione sottoscritto
(ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998);
- un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
in corso di validità;
- un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
in corso di validità rilasciato dal 9 dicembre 2010
Redditi
È necessario dichiarare un reddito che, nell'ultimo triennio,
risulti superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3
del D.L. 382/1989, convertito dalla L. 8/1990.
SOGLIE ESEMPLIFICATIVE
| TOTALE
| |
Richiedente da solo
| €
8.263,31
| €
8.263,31
|
Richiedente con 1 figlio (o altro familiare) a carico
| €
8.263,31 + € 516,00
| €
8.263,31
|
Richiedente con coniuge a carico senza figli
| €
11.362,05
| €
11.362,05
|
Richiedente con coniuge e 1 figlio a carico
| €
11.362,05 + € 516,00
| €
11.878,05
|
Richiedente con 1 figlio generato da relazione attuale ed 1 figlio
generato in precedente relazione
| €
8.263,31 + € 516,00 + € 516,00
| €
9.295,31
|
Nel caso in cui non si posseggano redditi propri, o si posseggano
redditi inferiori a tali parametri, possono concorrere al
raggiungimento dei parametri reddituali i redditi prodotti da altri
componenti del nucleo familiare dell'istante, di cui all'art. 433
C.C.
I redditi computabili per il raggiungimento della soglia di accesso
alla cittadinanza sono: redditi da rapporto di lavoro; - pensione
di vecchiaia e/o pensione di reversibilità; pensione di invalidità;
redditi prodotti da transfrontalieri; retribuzioni di qualsiasi
natura, pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte dalla
Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e
dagli enti gestiti dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati
e salariati, ancorché non stabili; retribuzioni corrisposte ai
dipendenti di organizzazioni internazionali secondo l'art. 41 del
P.R. n. 601/1973; rendite I.N.A.I.L. continuative; redditi prodotti dai
familiari dell'istante ex art. 433 C.C.; dalla parte unita
civilmente; redditi prodotti redditi prodotti dal convivente di
fatto con il quale l'istante abbia
sottoscritto un contratto di convivenza
per disciplinare i rapporti patrimoniali.
Non concorrono al raggiungimento della soglia minima del reddito, e quindi non sono computabili: redditi o pensione di cittadinanza; denaro depositato su conto corrente; pensione percepita all'estero ed ivi sottoposta a tassazione; indennità di disoccupazione (poiché, anche se imponibile, ha natura di sussidio, quale la NASpI); redditi prodotti dal coniuge che risieda all'estero, redditi prodotti da soggetti non legati all'istante da obbligo alimentare secondo l'art. 433 C.C. , quali, a titolo di esempio, c.d. "genitore sociale", convivente non legato da alcun rapporto giuridico all'istante (anche in presenza di prole) o dai cugini; redditi dominicali e agrari che non concorrono alla base dell'imponibile IRPEF.
Variazioni dati e comunicazioni
Eventuali variazioni di residenza in corso di procedimento dovranno
essere tempestivamente comunicate all'indirizzo
protocollo.prefss(at)pec.interno.it, indicando nell'oggetto K10/---
CAMBIO DI RESIDENZA, allegando idonea documentazione e valido
documento di identità.
Tutte le comunicazioni inerenti al procedimento saranno inviate al
richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la
domanda. Si invita a monitorare con attenzione gli indirizzi di
posta elettronica indicati all'atto della presentazione
dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in
quanto "domicilio digitale".
Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato
di avanzamento della propria pratica.
Cittadini Ucraini
Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28
marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di
cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022
sono esonerati dal produrre l'atto di nascita e il certificato
penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di
emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione
dell'istanza.
A tal fine i richiedenti la cittadinanza dovranno compilare e
sottoscrivere la dichiarazione che troveranno tra i modelli
scaricabili in calce alla presente pagina ("dichiarazione per
cittadini Ucraina"), che dovrà essere allegata nell'istanza online
negli spazi previsti per il certificato di nascita e per il
certificato penale.
Cittadini Britannici
A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che
risulteranno residenti in Italia, alla data del 31 dicembre 2020,
potranno richiedere, presso la Questura di residenza, il rilascio
del documento di soggiorno elettronico sulla base di quanto
previsto dall'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea.
Per approfondimenti e per tutti gli aggiornamenti si consiglia di
consultare sul portale Internet del Ministero dell'interno al
link
https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-loro-familiari-residenti-italia
Rimborsi
In caso di somme erroneamente o indebitamente versate, è possibile
chiederne la restituzione scrivendo all'indirizzo
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
, indicando espressamente nell'oggetto:
"
Restituzione
somme erroneamente versate per cittadinanza italiana - nome e
cognome - codice SS..." e allegando:
- istanza di rimborso, corredata da comprova dell'avvenuto
versamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, di
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.;
- quietanza di versamento, in originale (bollettino postale
completo di tutte le sue parti /ricevuta PAGOPA/ricevuta bonifico
bancario o postale);
- copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera
sanitaria dell'interessato;
- codice IBAN e intestatario del conto corrente
sul quale effettuare la restituzione
(se non coincide con il richiedente, indicare anche le generalità
complete dell'intestatario del conto corrente);
- copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera
sanitaria dell'intestatario del conto corrente se diverso dal
ricorrente;
Riferimenti normativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94;
- D. L. n. 113/2018, convertito con legge del 1 dicembre
2018, n. 132.
Allegati
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/02/2024 alle 09:26
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