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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
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Cambio nome e cognome

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome.

L'interessato deve sottoscrivere la domanda in presenza del dipendente della Prefettura-U.T.G. addetto a riceverla ovvero altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento, o via p.e.c. nei soli casi in cui non è necessario il bollo (cambiamento del cognome perchè ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale).
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto sia nel caso di richiesta di cambiamento del nome sia di cambiamento del cognome (perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale o per qualsiasi altro motivo).
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella del luogo di residenza o quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (e quindi anche a quella del luogo di nascita ovverosia dove e stata dichiarata la nascita).
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.


Riferimenti normativi: artt. 89, 90, 91, 92, 93, 94 D.P.R. n. 396/2000 e D.P.R. n. 54/2012
Rimedi: Contro i provvedimenti di rigetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna di Cagliari
Data pubblicazione il 09/05/2007
Ultima modifica il 15/03/2022 alle 08:26:28


 
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