Assegni
L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a
vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni
pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del
rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del
segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto,
provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto
che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare
scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti,
può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione
accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità
dell'illecito.
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Andrea PULEDDAEmail:
Assegni
Violazioni in materia di assegni.Responsabile del procedimento: Sig.ra Angela Maria Virgilio
Addetto: Dott.ssa Paola Pinna
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza
ingiunzione di pagamento
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro
30 giorni dalla notifica, ricorso al
Giudice di Pace
competente per territorio
(vedi il modello
A
fac-simile di ricorso)
L'
interessato
che si trovi
in condizioni economiche disagiate
, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione
di pagamento una
richiesta di rateizzazione
mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria
(vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione
pecuniaria)
Per i soli assegni senza provvista,
la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il
pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali
spese
entro 60 giorni
.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal
traente mediante quietanza del portatore con firma autentica
ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento
dell'importo dovuto.
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 11/05/2019 alle 09:04
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