ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO
Informazioni per gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento
ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E
SPETTACOLO
L'art.1 del decreto del Ministro dell'Interno 06.10.2009 ha
istituito nelle Prefetture un elenco del personale addetto ai
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
Con successive modifiche, ed in particolare da ultimo con il d.m.
24.11.2016, è stata concessa la possibilità di prestare servizio
durante la procedura di iscrizione nell'elenco nonchè nelle more di
quella di revisione biennale, decorsi trenta giorni dalla
presentazione delle relative domande, salvo obbligo cessazione in
caso di provvedimento di diniego.
L'art.3, comma 13, della Legge 94/2009 prevede una sanzione
amministrativa da €1.500,00 a€ 5.000,00 per chi svolge
tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e
dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli
iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la
preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
Chi può presentare la domanda di iscrizione all'elenco prefettizio
:
- i gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i titolari degli istituti autorizzati a norma dell'art.134 T.U.L.P.S. (istituti di vigilanza privata o di investigazione privata) previa apposita estensione della licenza posseduta allo svolgimento dei servizi di cui al d.m. 6/10/2009.
Requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco prefettizio:
1) possesso dei requisiti di cui all'art.11 T.U.L.P.S.;
2) età non inferiore ai 18 anni;
3) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di
controllo di cui all'art.5 del d.m. 06.10.2009, preventivamente
accertate con visita medica dal medico competente o dal
dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
4) non risultare, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati,
anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui
all'art.4, primo e secondo comma della L. 18.04.1975 n.110, di cui
all'art.5 della legge 22.05.1975, n. 152, di cui all'art.2, comma
2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, nonché per uno
dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo
VII, capo I e titolo XII del codice penale nonché per i delitti di
cui all'art.380, comma 2, lettere f) e h) del codice di procedura
penale;
5) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di
prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art.6
della Legge 13.12.1989, n.401;
6) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al D.L. 26.04.1993, n.122,
convertito dalla legge 25.06.1993, n.205;
7) diploma di scuola media inferiore;
8) superamento del corso di formazione di cui all'art.3 del d.m.
06.10.2009;
9) essere in possesso di un contratto di lavoro con il gestore
delle attività o con il titolare dell'istituto.
I requisiti di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7 possono essere
autocertificati utilizzando il
Mod. B
.
Come fare per presentare la domanda di iscrizione:
L'istanza, in bollo da € 16, redatta utilizzando il
modulo allegato, è indirizzata al Prefetto (vedi
Mod. A).
Alla domanda del gestore o del titolare della licenza dovrà essere
allegata una dichiarazione compilata e firmata da ciascun
dipendente unitamente alla seguente documentazione:
1) copia di un documento di identità dell'aspirante addetto ai
servizi di sicurezza, in corso di validità. Per il cittadino non
comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento
attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale
(permesso di soggiorno, carta di soggiorno ovvero copia della
ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se
questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al
titolo di cui è stato chiesto il rinnovo;
2) copia del codice fiscale;
3) certificato medico, in originale o in copia autenticata, di
data non anteriore a sei mesi, attestante l'idoneità psico-fisica
per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art.5 del
d.m. 06.10.2009, accertati con preventiva visita dal medico
competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
4) attestato di superamento del corso di formazione per il
personale addetto ai servizi di controllo da organizzarsi a cura
delle Regioni previsto dall'art.3 del d.m. 06.10.2009 (si precisa
che ai fini dell'avvio dell'istruttoria è possibile produrre un
attestato di frequenza del corso rilasciato dall'ente formatore
riconosciuto, al quale dovrà seguire, necessariamente, ai fini del
favorevole esito dell'istanza e quindi dell'iscrizione, copia
dell'attestato finale rilasciato dall'Ente regionale competente);
5) per quanto riguarda il titolo di studio, i cittadini italiani
possono autocertificarlo; invece, quelli stranieri, comunitari o
extracomunitari,
se non lo hanno conseguito in Italia
, devono presentare, in originale, una dichiarazione di valore,
rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico - Consolare,
che attesti il livello di scolarizzazione;
6) contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il
titolare dell'istituto.
Ai sensi del comma 1 bis dell'art.4 le disposizioni del d.m.
06.10.2009 non si applicano al personale addetto ai locali
individuati dal decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996,
recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo", di cui all'art.1, comma
1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli
viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano
congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche
attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i
medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti di cui alla
predetta lettera i), le disposizioni del D.M si applicano al solo
personale addetto a svolgere tutte le attività individuate in
quell'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle
disposizioni del d.m. gli spettacoli che si svolgono
temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati
all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a
tutela della pubblica incolumità.
Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.06.2012, all'art.4
del d.m. 06.10.2009 è stato aggiunto il comma 1 ter il quale
prevede che, per gli spettacoli di musica popolare contemporanea,
le disposizioni dello stesso si applicano solo al personale
chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate
dall'articolo 5. I soggetti di cui all'art.1, comma 2, determinano,
assumendone la relativa responsabilità penale, civile e
amministrativa e dandone comunicazione preventiva al Questore
competente, il numero degli addetti da impiegare nonché le misure
idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle
attività individuate dallo stesso articolo 5, ivi compreso
l'impiego del personale non iscritto nell'elenco di cui all'art.1,
comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere
previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento de
personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie
di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come
palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo
spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di
pericolo per la sicurezza delle persone.
L'impiego di personale non iscritto nell'elenco con mansioni di
supporto, anch'esso in possesso di contratto di lavoro subordinato
con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il
titolare dell'istituto di cui al comma 2, è consentito anche negli
ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, alle condizioni
e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d'intesa territoriali di
cui all'Accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e
associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo del 21.06.2016
Rinnovo dell'iscrizione:
Ai fini del rinnovo biennale delle iscrizioni degli operatori già
inseriti nell'elenco prefettizio, i gestori delle attività di
intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari degli istituti
autorizzati ex art.134 T.U.L.P.S. allo svolgimento dei servizi di
sicurezza in questione, devono presentare alla Prefettura
territorialmente competente istanza in bollo da € 16,00 (vedi
Mod. D
).
L'istanza di rinnovo deve essere corredata dei seguenti documenti:
- per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- per il cittadino extra comunitario copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno, carta di soggiorno ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è stato chiesto il rinnovo);
- certificato medico, in originale o in copia autentica, di data non anteriore a sei mesi, attestante l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art.5 del d.m. 06.10.2009, accertati con preventiva visita dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione datata e sottoscritta dall'addetto, attestante ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1, comma 4, del d.m. 06.10.2009;
- attestato di superamento del corso di formazione, solo se l'iscrizione è avvenuta presso altra Prefettura;
- per i cittadini stranieri, solo se l'iscrizione è avvenuta presso altra Prefettura, ed il titolo di studio non è stato conseguito in Italia, una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico - Consolare, che attesti il livello di scolarizzazione;
- contratto di lavoro;
Per l'attestato del corso di formazione e di scolarizzazione, se
non vengono presentati in originale, le copie dovranno recare in
calce attestazione da parte dei soggetti competenti di loro
conformità all'originale.
Comunicazione preventiva impiego operatori già autorizzati:
I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché
i titolari degli istituti autorizzati ex art.134 T.U.L.P.S. allo
svolgimento dei servizi di sicurezza in questione, che intendono
avvalersi di personale già iscritto, devono effettuare la
comunicazione (vedi
Mod.
C)
.
Dirigente dell'Area: Dr.ssa Valeria Richichi
Addetto:
Sig. Giancarlo Sanna
tel. 079 2150531
Orari di ricevimento:
- per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio:
P.zza d'Italia
Email dell'ufficio:
protocollo.prefss(at)pec.interno.it
Telefoni:
079 2150200(centralino); 079 2150531
DISPOSIZIONI
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod.) con il relativo Regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod.);
- Art.3, commi 7-13, della Legge n.94 del 15.07.2009;
- Decreto Ministro dell'Interno 06.10.2009;
- Art.6 della Legge 13.12.1989, n.401;
- D.L. 26.04.1993, n.122. convertito in L. 25.06.1993, n.205;
- Decreto Ministro dell'Interno 19.08.1996;
- D.M 24.11.2016;
- Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/019187/189.D (1) sic(2)del 23.12.2016
Modulistica:
Mod.A) - Istanza di iscrizione
Mod.B) - Dichiarazione resa dell'aspirante addetto ai servizi di sicurezza
Mod.C) - Comunicazione per avvalersi di personale già iscritto
Mod.D) - Istanza rinnovo iscrizione
d.m. 24.11.2016
Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/019187/10089
Data pubblicazione il 06/03/2013
Ultima modifica il 27/06/2023 alle 11:12
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