Rifugiati politici
La richiesta di riconoscimento dello status di "rifugiato"
Riconoscimento dello
status
di "rifugiato"
Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel
Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche
ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali
persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.
Il richiedente può scaricare
l'
opuscolo informativo del Ministero dell'Interno, tradotto in arabo,
francese, inglese, spagnolo e il modello di domanda.
Istanza per contributo prima assistenza
Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di
"rifugiato politico" con decisione della "Commissione Nazionale o
Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere le seguenti
tipologie di contributo di prima assistenza: sostentamento proprio
e dei propri familiari, salute e cure mediche; sostegno allo
studio; integrazione all'attività lavorativa.
Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al
richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato politico.
Dato non disponibile
Email: Responsabile del procedimento: Sig.ra Elisabetta Di Vito
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede distaccata ex caserma Vicinanza, primo piano
Email dell'ufficio:
Telefono:
Chi può fare la richiesta
I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che
hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato
un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.
La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è
effettuata dalla Prefettura-UTG.
Cosa fare
Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del
permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri
della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in
quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla
Prefettura-UTG.
Normativa di riferimento
- decreto legge 28 novembre 2005, n. 140
- decreto Ministero Interno n. 237 del 24.07.1990;
- decreto Ministero Interno n. 284 del 24.06.1998;
- decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
- legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 17/09/2008 alle 10:49
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