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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rieti
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Segnalazione al Prefetto per ricorso Arbitro Bancario Finanziario - ABF

L’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24.1.2012 n. 1, per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha attribuito al Prefetto la facoltà di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito nel 2009 su iniziativa della Banca d’Italia in attuazione della Legge sul risparmio, specifiche problematiche relative all’erogazione di servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni pressola Bancainteressata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è avviata dal Prefetto che trasmette alla segreteria tecnica del Collegio competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente * ) una segnalazione corredata da :
1. istanza dell’interessato, in forma riservata, redatta secondo il modulo in allegato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
2. invito del Prefetto alla Banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito del richiedente, entro 30 giorni ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
3. risposta della Banca, contenente le proprie osservazioni anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
4. relazione curata del Prefetto inviata alla Segreteria tecnica ABF del collegio competente, contestualmente anche all’interessato e alla Banca, contenente l’oggetto del ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all’ABF. La segnalazione del Prefetto all’ABF potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest’ultima all’invito di cui al punto 2) entro il termine ivi menzionato.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui qualila Bancanon ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto 3), il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della Banca e le trasmette alla Segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione,la Segreteriatecnica sottopone la segnalazione del Prefetto, con il fascicolo da essa formato, all’esame del Collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto. Al fine di rendere operativo il suindicato strumento, gli interessati dovranno inviare le istanze esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefri(at)pec.interno.it    avvalendosi dell’allegato modulo, reperibile anche nel Link appositamente dedicato : SERVIZI BANCARI E FINANZIARI : procedura di segnalazione al Prefetto per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
  E’ possibile chiedere informazioni al numero telefonico 0746 299471.
  (*) L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:
Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;
Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria oppure in uno Stato estero;
Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia
ALLEGATO : Modulo per le istanze al Prefetto al fine delle segnalazioni all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  

Data pubblicazione il 16/11/2011
Ultima modifica il 17/11/2012 alle 09:57

 
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