Segnalazione al Prefetto per ricorso Arbitro Bancario Finanziario - ABF
avvio procedura di ricorso ABF
L’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24.1.2012
n. 1, per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, ha attribuito al Prefetto la facoltà di segnalare
all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito nel 2009 su
iniziativa della Banca d’Italia in attuazione della Legge sul
risparmio, specifiche problematiche relative all’erogazione
di servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente e previa
acquisizione di informazioni pressola Bancainteressata.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) è avviata dal Prefetto
che trasmette alla segreteria tecnica del Collegio competente
(Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente
*
) una segnalazione corredata da :
1. istanza dell’interessato, in forma riservata, redatta
secondo il modulo in allegato, prodotta per mezzo di posta
certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
2. invito del Prefetto alla Banca di fornire una risposta
argomentata sulla meritevolezza del credito del richiedente, entro
30 giorni ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
3. risposta della Banca, contenente le proprie osservazioni anche
sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
4. relazione curata del Prefetto inviata alla Segreteria tecnica
ABF del collegio competente, contestualmente anche
all’interessato e alla Banca, contenente l’oggetto del
ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali si ritiene
necessario sottoporre la controversia all’ABF. La
segnalazione del Prefetto all’ABF potrà essere effettuata
entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in
caso di mancata risposta di quest’ultima all’invito di
cui al punto 2) entro il termine ivi menzionato.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti
sui qualila Bancanon ha potuto esprimersi nella risposta di cui al
punto 3), il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della
Banca e le trasmette alla Segreteria tecnica insieme alla cennata
documentazione, tenendone conto nella redazione della propria
relazione.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione,la Segreteriatecnica
sottopone la segnalazione del Prefetto, con il fascicolo da essa
formato, all’esame del Collegio per la decisione, salvo
eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare
complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza,
al Prefetto. Al fine di rendere operativo il suindicato strumento,
gli interessati dovranno inviare le istanze
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
protocollo.prefri(at)pec.interno.it
avvalendosi dell’allegato modulo, reperibile anche nel Link
appositamente dedicato :
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI : procedura di segnalazione al
Prefetto per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF).
E’ possibile chiedere informazioni al numero telefonico 0746
299471.
(*)
L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in
tre Collegi:
Milano:
decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;
Roma:
decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo,
Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria oppure in uno Stato
estero;
Napoli:
decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia
ALLEGATO
:
Modulo per le istanze al Prefetto al fine delle segnalazioni
all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Data pubblicazione il 16/11/2011
Ultima modifica il 17/11/2012 alle 09:57
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