Amministrazione Trasparente
Elenco Attività per la Trasparenza Amministrativa

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale»
alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 6 del d.
lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Obiettivo della norma è quello di
favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato
delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle
pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei
cittadini per i seguenti scopi:
- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e
ai documenti che riguardano la Prefettura di Rieti. Gli inserimenti
e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto
delle disposizioni normative, del
Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2020/2022
del Ministero dell'Interno adottato in base alle linee guida
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e
riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell'attività
svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono
stati adottati criteri di riservatezza che escludono la
pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che
presentano connotati di riservatezza, legate alle funzioni
dell'Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non
accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il
corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento
degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree
per le quali è necessario garantire la tutela della privacy (es.
albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art.5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dall'art. 6 del
d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede il diritto, per qualsiasi
cittadino, di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti
e dati sui siti istituzionali, con i soli limiti di cui all'art. 5
bis.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata
al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente
predisposto e presentata tramite posta elettronica.
IL PROCEDIMENTO
Il responsabile della trasparenza trasmette la richiesta al
dirigente responsabile dell'ufficio competente per materia, il
quale entro 30 giorni pubblica nel portale web il documento,
l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al
richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo
collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato,
ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo
collegamento ipertestuale.
RITARDO O MANCATA RISPOSTA - TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Nel caso in cui il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo. Avverso le decisioni e avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 gg. dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il
titolare del potere sostitutivo
è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Ministero dell'Interno.
TUTELA DELL' ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Avverso le decisioni ed avverso il silenzio sulla richiesta di
accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice
amministrativo, entro 30 gg dalla conoscenza della decisione dell'
amministrazione o dalla formazione del silenziio
Modello Richiesta Accesso Civico Generalizzato
Il Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza
della Prefettura di Rieti
è il Vice Prefetto Vicario: Dott.ssa Luisa Cortesi.
Tel.: 0746/2991
E-mail : prefettura.rieti@interno.it
Legislazione