Logo


Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rieti
--- Sito Storico ---
Attenzione
Queste pagine non sono aggiornate/aggiornabili
Vai al nuovo sito

Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente
Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 6 del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

  • assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
  • prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
  • sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano la Prefettura di Rieti. Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni normative, del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022 del Ministero dell'Interno adottato in base alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell'attività svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che presentano connotati di riservatezza, legate alle funzioni dell'Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy (es. albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede il diritto, per qualsiasi cittadino, di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali, con i soli limiti di cui all'art. 5 bis.

COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite posta elettronica.

IL PROCEDIMENTO

Il responsabile della trasparenza trasmette la richiesta al dirigente responsabile dell'ufficio competente per materia, il quale entro 30 giorni pubblica nel portale web il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

RITARDO O MANCATA RISPOSTA - TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO

Nel caso in cui il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo. Avverso le decisioni e avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 gg. dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio.


RESPONSABILI E INDIRIZZI

Il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno.

TUTELA DELL' ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Avverso le decisioni ed avverso il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo, entro 30 gg dalla conoscenza della decisione dell' amministrazione o dalla formazione del silenziio

Scarica: Modello Richiesta Accesso Civico GeneralizzatoModello Richiesta Accesso Civico Generalizzato


Il Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Prefettura di Rieti è il Vice Prefetto Vicario: Dott.ssa Luisa Cortesi.

Tel.: 0746/2991

E-mail : prefettura.rieti@interno.it


Legislazione








Data pubblicazione il 28/08/2013
Ultima modifica il 28/12/2022 alle 11:40:14


 
Torna su