F.A.Q.
Argomenti disponibili
- Cittadinanza
- Immigrazione
- Sanzioni per guida con eccesso di velocità
- Sanzioni per guida in stato di ebbrezza
- Sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica per uso sostanze stupefacenti
- Circolazione stradale
- Segreteria del Prefetto
Cittadinanza
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Domanda:
[24/04/2008 13:25] Quali sono i requisiti necessari per poter fare richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza?
Risposta:Per gli stranieri sposati con cittadini italiani i requisiti richiesti sono 6 mesi di matrimonio e 6 mesi di residenza in Italia successivi al matrimonio, oppure 3 anni di matrimonio. Per i cittadini extracomunitari il requisito richiesto è 10 anni di iscrizione anagrafica sul territorio nazionale. Per i cittadini della Unione Europea sono necessari 4 anni di iscrizione anagrafica. Per gli stranieri nati in Italia e per i discendenti fino al 2° grado da cittadino straniero alla nascita italiano, 3 anni di iscrizione anagrafica. Per i rifugiati politici, apolidi, adottati maggiorenni e figli di stranieri naturalizzati, 5 anni di iscrizione anagrafica
Immigrazione
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Domanda:
[24/04/2008 14:01] Da fine settembre ospito a casa mia con regolare visto turistico di 3 mesi un cittadino extracomunitario. Avrei intenzione di assumerlo alle mie dipendenze come assistente-colf; è possibile farlo?
Risposta:Uno straniero che ha fatto ingresso in Italia per turismo non può svolgere attività lavorativa e alla scadenza dei tre mesi deve lasciare il territorio nazionale, di conseguenza l’assunzione deve avvenire seguendo la procedura prevista dal decreto flussi 2007 e lo straniero dovrà rientrare in Italia con uno specifico visto per lavoro subordinato.
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Domanda:
[24/04/2008 14:00] E' necessario essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio per poter presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
Risposta:L’art. 16, comma 4, lettera b del Regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina dell’immigrazione richiede la disponibilità di un alloggio, non la titolarità di un contratto di affitto. E’ necessario, però, che l’abitazione abbia i requisiti di idoneità previsti dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione.
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Domanda:
[24/04/2008 13:59] Dopo quanto tempo dall'ottenimento del permesso di soggiorno è possibile presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
Risposta:La normativa non prevede il decorso di un determinato periodo di tempo prima dell’inoltro della domanda, ma la disponibilità di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
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Domanda:
[24/04/2008 13:57] Occorre ancora che i cittadini bulgari e rumeni siano muniti del permesso o della carta di soggiorno ai fini dell'assunzione in Italia?
Risposta:Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno. Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla-osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.
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Domanda:
[24/04/2008 13:36] Il datore di lavoro deve ancora richiedere il nulla-osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura per assumere cittadini rumeni o bulgari?
Risposta:Il Governo Italiano in data 4 gennaio 2008, tramite la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e della Solidarietà Sociale n. 1, ha prorogato il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari fino al 31 dicembre 2008. Il regime prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione costituito presso la Prefettura. In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico-alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale ed altamente qualificato. Per tutti i restanti settori produttivi l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione mediante spedizione postale (raccomandata A/R) da parte del datore di lavoro alle Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente di una richiesta di nulla-osta utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it)
Sanzioni per guida con eccesso di velocità
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Domanda:
[24/04/2008 14:03] Quali sono le sanzioni previste per guida con eccesso di velocità (art. 142 Codice della Strada)?
Risposta:1. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 . 2. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 . 3. Chiunque supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 4. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione descritta nel punto 1, 2 o 3, viene comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da otto a diciotto mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del punto 4, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente.
Sanzioni per guida in stato di ebbrezza
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Domanda:
[24/04/2008 14:06] Quali sono le sanzioni previste per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada)?
Risposta:La guida in stato di ebbrezza è punita: • con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; • con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; • con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa a accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Per chi rifiuta l'accertamento del tasso alcolemico è prevista un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo. Consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Competente a giudicare del reato è il Tribunale in composizione monocratica.
Sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica per uso sostanze stupefacenti
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Domanda:
[24/04/2008 14:08] Qual è la sanzione prevista per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada)?
Risposta:Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l’arresto da tre mesi ad 1 anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Per chi rifiuta l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti è prevista un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo. Consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni con obbligo di visita medica. La patente di guida è sempre revocata, ai quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente, in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, le pene sopra elencate sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo. Competente a giudicare del reato è il Tribunale in composizione monocratica.
Circolazione stradale
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Domanda:
[24/11/2023 09:44] Buongiorno, sono un artigiano, la mia ditta si chiama Berto di Bertoni Andrea,l che costruisce piattaforme elevatrici , montacarichi,un condominio alluvionato a maggio a Castel bolognese deve rifare la piattaforma elevatrice nuova perché il vecchio ascensore è andato distrutto.mi è stata chiesta l iscrizione alla White list per accedere al fondo alluvioni. Guardando su internet, la mia ditta non ne ha l'obbligo. Vorrei chiedere come comportarmi, anche perché al primo piano di questo palazzo ci abita un disabile grave e vorrei fare qualcosa.
Vi ringrazio attendo notizie.
Risposta:Egregio Sig. Bertoni, Le comunico che le locali Associazioni di categoria hanno formulato un quesito alla Struttura Commissariale, tramite FAQ, al fine di acquisire indicazioni da trasferire agli operatori economico-imprenditoriali interessati.
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Domanda:
[06/04/2010 10:13] Buongiorno,
mi è stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza, sono già trascorsi i 180 giorni di sospensione e martedì 06 Aprile devo andare a ritirare l'ultimo documento che attesti la mia idoneità a riavere la patente. Mi è stato consigliato dall'ufficio dell'ausl che mi consegnerà il documento, che dovrò portare in prefettura, di contattarvi per sapere come procedere per riavere la patente.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Thomas Sollazzo
Risposta:Buongiorno, il periodo di sospensione della patente è terminato il 24/03/2010. Per poter riavere la patente deve presentare a quest'Ufficio copia della prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale oppure il certificato stesso rilasciato sempre dalla Commissione Medica. Distinti saluti.
Segreteria del Prefetto
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Domanda:
[09/01/2012 12:43] Alla Cortese att. di sua Eccellenza il Prefetto,
avendo saputo del riconoscimento dato alle persone "ex lavoratori coatti" in Germania nel periodo della 2° guerra mondiale, la porgo a conoscenza che mio zio Bartolini Vladimiro di anni 92 residente a Ravenna in attuale stato di salute non proprio perfetta, è stato soggetto a deportazione e costretto al lavoro in miniera nel periodo suddetto, parte della storia vissuta in quel periodo da mio zio è stata pubblicata in un libro del sindacato della CGIL di Ravenna.
Sono gentilmente a chiederle non avendo mai ricevuto nessun riconoscimento, se fosse il caso da parte sua un tale o simile riconoscimento nei confronti della persona Bartolini Vladimiro.
Cordiali Saluti
Marcello Monte
Risposta:La concessione della Medaglia d'onore è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 1271-1276). L'istanza può essere presentata dalla persona che fu internata, se ancora in vita, o, in caso di premorienza, da un familiare che inoltrerà la richiesta a nome e per conto anche degli altri familiari. La domanda è rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la concessione di una Medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, Via della Mercede, 9, 00187 Roma. Il Comitato, che ai sensi del comma 1275 dell'art. 1 della Legge sopra citata provvede all'individuazione degli aventi diritto, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e costituito da Rappresentanti, di nomina dei rispettivi Ministri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. Fanno parte del Comitato rappresentanti dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione (ANRP), dell'Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.) e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). La consegna delle Medaglie d'Onore, di cui alla Legge Finanziaria del 2007, è stata idealmente collegata alla data del 27 gennaio, "Giorno della Memoria", istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211, approvata all'unanimità da tutte le forze politiche per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e rendere omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al progetto di sterminio ed hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, poi riconosciuti "Giusti fra le Nazioni". Infatti, in tale data si ricorda il 27 gennaio del 1945, quando i soldati dell'Armata rossa entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz abbattendo i cancelli del più esteso luogo di sterminio nazista. Le modalità di presentazione della domanda sono illustrate sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Minitri: http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/procedura_documentazione_imi/domanda.html
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