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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
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F.A.Q.

Argomenti disponibili

  • Cittadinanza

  • [24/04/2008 13:25] Quali sono i requisiti necessari per poter fare richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza?
    Per gli stranieri sposati con cittadini italiani i requisiti richiesti sono 6 mesi di matrimonio e 6 mesi di residenza in Italia successivi al matrimonio, oppure 3 anni di matrimonio. Per i cittadini extracomunitari il requisito richiesto è 10 anni di iscrizione anagrafica sul territorio nazionale. Per i cittadini della Unione Europea sono necessari 4 anni di iscrizione anagrafica. Per gli stranieri nati in Italia e per i discendenti fino al 2° grado da cittadino straniero alla nascita italiano, 3 anni di iscrizione anagrafica. Per i rifugiati politici, apolidi, adottati maggiorenni e figli di stranieri naturalizzati, 5 anni di iscrizione anagrafica
  • Sanzioni per guida con eccesso di velocità

  • [24/04/2008 14:03] Quali sono le sanzioni previste per guida con eccesso di velocità (art. 142 Codice della Strada)?
    1. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 . 2. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 . 3. Chiunque supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 4. Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione descritta nel punto 1, 2 o 3, viene comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da otto a diciotto mesi. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del punto 4, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente.
  • Sanzioni per guida in stato di ebbrezza

  • [24/04/2008 14:06] Quali sono le sanzioni previste per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada)?
    La guida in stato di ebbrezza è punita: • con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; • con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; • con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa a accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Per chi rifiuta l'accertamento del tasso alcolemico è prevista un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo. Consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Competente a giudicare del reato è il Tribunale in composizione monocratica.
  • Sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica per uso sostanze stupefacenti

  • [24/04/2008 14:08] Qual è la sanzione prevista per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada)?
    Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l’arresto da tre mesi ad 1 anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Per chi rifiuta l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti è prevista un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e la confisca del veicolo. Consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni con obbligo di visita medica. La patente di guida è sempre revocata, ai quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente, in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, le pene sopra elencate sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo. Competente a giudicare del reato è il Tribunale in composizione monocratica.

 
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