Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
ATTENZIONE: Per richieste dirette all'ufficio, inviare una mail a:
comunicazione.cittadinanza.prefra(at)pec.interno.it
,
mettendo nell'oggetto il protocollo della pratica nel formato:
k10/... aggiungere il numero in cifra della pratica...
A partire da oggi 18 gennaio 2021, è disponibile all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
la nuova Sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la
gestione delle domande di cittadinanza
on-line
.
IMPORTANTI NOVITA' DECRETO LEGGE 113/2018
AVVISO
Si avvisa che a partire dal
25 maggio
2022
è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo
e/o del contributo di 250 euro tramite
PagoPA
direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della
domanda. Sino al 5 luglio 2022 si potranno utilizzare in
alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale
data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento.
Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14
del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui
pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza
italiana, è pari a
EURO 250
anzichè Euro 200.
Solo nel caso di istanze presentate successivamente al 5 ottobre
2018, nel caso in cui si sia provveduto erroneamente al pagamento
della somma di Euro 200 previsto dalla previgente normativa, è
necessario presentare all'ufficio Cittadinanza al ricevuta del
versamento di Euro 50 a titolo di integrazione di detto contributo.
Si avvisa inoltre che, ai sensi della medesima normativa, il
termine di definizione dei procedimenti di cui sopra è aumentato a
quarantotto mesi
dalla data di presentazione della domanda,
anche per i procedimenti avviati prima del 5 ottobre 2018
La Legge in questione ha, inoltre, previsto nuove
disposizioni in materia di
conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, a decorrere dal 4 dicembre 2018, ai sensi della l.
132/2018 e, sulla base dei chiarimenti di cui alla circolare 666
del 25/01/2019 del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze
è necessario dimostrare all'atto della presentazione dell'istanza
di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della
legge n. 91/92, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua
italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento.
Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un
titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o
paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita
certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della
lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori
riconosciuti dai citati Ministeri. Si tratta dell'Università per
stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena,
dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della
connessa rete nazione ed internazionale di istruzioni ed enti
convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui
siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati
da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il
possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di
un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno
produrne copia autenticata.
Sono
esclusi
da tale onere colo che hanno
sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4bis del
D.L.gs. n.286/98 e al D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di
permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius
sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da
padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso
di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di
concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 )
1)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI
CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e
successive modifiche ed integrazioni, comprese le disposizioni di
cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94)
Chi può fare la richiesta
:
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente
legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del
matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni
dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano
intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o
adottati dai coniugi.
Cosa fare:
A partire dal 18/06/2015 le istanze di conferimento della
cittadinanza italiana sono acquisite esclusivamente con modalità
telematica.
Il richiedente tramite la url https://cittadinanza.dlci.interno.it
raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi ed accedervi
mediante credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa,
secondo modalità identiche a quelle già utilizzate sul portale di
consultazione della pratica.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:
Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:
Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.
Documentazione richiesta: (da scansionare)
- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, esclusa l'ipotesi di nascita in Italia;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
- ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza";
- documento di riconoscimento
- marca da bollo da 16 euro
* Gli atti di cui ai punti 1. e 2. dovranno essere legalizzati
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato
di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti
alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere
debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità
ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese
che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario
straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente),
oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti
con le formalità previste la conformità al testo straniero.
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di
concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro
dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura -
U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del
provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di
residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno
successivo al giuramento.
2)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI
RESIDENTI IN ITALIA (art. 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1,
e successive modifiche e integrazioni, comprese le disposizioni di
cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 )
Chi può fare la richiesta
:
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Cosa fare
:
A partire dal 18/06/2015 le istanze di conferimento della
cittadinanza italiana sono acquisite esclusivamente con modalità
telematica.
Il richiedente tramite la url https://cittadinanza.dlci.interno.it
raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi ed accedervi
mediante credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa,
secondo modalità identiche a quelle già utilizzate sul portale di
consultazione della pratica.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:
Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.
Nella pagina di registrazione saranno presenti una informativa relativa al trattamento dei dati personali e le seguenti istruzioni:
Se si sta effettuando la registrazione per inviare la domanda di cittadinanza si precisa che:
se la residenza del richiedente è in Italia nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nel proprio documento di identità;
se la residenza del richiedente è all'estero nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati anagrafici - Cognome/Nome/Data di nascita - presenti nell'atto di nascita.
I dati anagrafici così inseriti verranno automaticamente riportati nel modulo di domanda della cittadinanza.
In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione al portale, dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la funzione del menù "Cancella la registrazione al portale" ed effettuare successivamente una nuova registrazione.
Documentazione richiesta: (da scansionare)
- estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità, esclusa l'ipotesi di nascita in Italia;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
- ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza";
- documento di riconoscimento
- marca da bollo da 16 euro
* Gli atti di cui ai punti 1. e 2. dovranno essere legalizzati
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato
di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti
alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere
debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità
ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese
che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario
straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente),
oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti
con le formalità previste la conformità al testo straniero.
** Il reddito va valutato con riferimento non alla sola posizione individuale ma in relazione all'intero nucleo familiare:
- reddito imponibile del solo dichiarante EURO 8.500,00
- in presenza del coniuge EURO 11.500,00
- per ogni figlio a carico EURO 550,00
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di
conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente
della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G.
all'interessato il quale,
entro 6 mesi dalla notifica,
deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista
la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
ATTENZIONE
: Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri
devono
essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente
riportate nella documentazione potranno essere sanate con la
produzione di una attestazione, con la quale l'Autorità Consolare
dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si
riferiscono tutte alla stessa persona, indicando quelle esatte e
chiarendo i motivi delle differenze relative negli atti.
A seguito di alcune modifiche apportate al procedimento per la
concessione della cittadinanza, si precisa quanto segue.
-al momento della presentazione della documentazione cartacea
presso la Prefettura, dopo l'avvio del procedimento con
l'inserimento telematico della domanda, gli addetti di questo
Ufficio verificheranno la congruenza della documentazione ricevuta
con le due modalità (telematica e cartacea)e restituiranno
all'interessato la documentazione originale;
-una volta emesso, il decreto di concessione della cittadinanza
verrà inviato da questa Prefettura agli uffici comunali dove verrà
notificato e sarà fissata la data del giuramento.
Le richieste di informazioni circa le domande di cittadinanza
italiana per i cittadini stranieri residenti in Italia (art.9,
L.91/92) possono essere effettuate anche a mezzo posta certificata,
specificando il numero identificativo della pratica di riferimento,
all'indirizzo:
comunicazione.cittadinanza(at)pecdlci.interno.it
. Al medesimo indirizzo possono essere trasmessi solleciti, diffide
o richieste di accesso agli atti.
_____________________
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 14 dicembre 2000, n. 379
- Legge 8 marzo 2006, n. 124
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 132/2018
________________________________________
Ufficio: Area IV
VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Stefano CROCITTOEmail:
Cittadinanza
Dirigente: Dott.Pierluca CastelliResponsabile del procedimento: Dirigente: Dott. Pierluca Castelli
Addetto: Alfonso Annamaria, Luciano Carabot, Stefania Boido
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: primo piano, stanza n. 39
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Fax:
- 0544/294666
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 25/10/2022 alle 13:07
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