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NOTIZIE

 

 15 agosto 2020 - Visita alle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del fuoco

 

                             COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

 

15 agosto 2020 -Visita alle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del fuoco

Alle donne e agli uomini in divisa impegnati ogni giorno, e anche in questi momenti di festa, a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei cittadini e dei vacanzieri, vanno il pensiero riconoscente e il gesto di omaggio del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e del sindaco di Pescara Carlo Masci che, il 15 agosto, esprimeranno personalmente l'apprezzamento e il senso di solidarietà visitando le centrali operative delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del fuoco.

 

È questa l'occasione per far avvertire la vicinanza delle istituzioni agli agenti, ai militari e al personale dei Vigili del fuoco che sacrificano il proprio tempo,  da dedicare alla famiglia e agli affetti, al bene della comunità che li ospita e nella quale vivono, e  che sono impegnati sul territorio provinciale a garantire sicurezza e legalità tanto nella quotidianità quanto nelle emergenze.

 

Il prefetto e il sindaco rivolgono sin d'ora un plauso alla professionalità di donne e uomini in servizio a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  che costantemente operano in perfetto spirito di collaborazione.

 

Il programma del 15 agosto prenderà avvio alle ore 09.00 con la visita alla Sala operativa della Polizia di Stato alla presenza del questore Guglielmo Misiti ; seguiranno quella del Comando provinciale dei Carabinieri agli ordini del colonnello Eduardo Gambardella e della Guardia di Finanza guidata dal colonnello Gabriele Miseri . Sarà poi la volta della Sala operativa della Direzione marittima, comandata dal capitano di vascello Salvatore Minervino e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco diretti da Daniele Centi.

Il prefetto Di Vincenzo e il sindaco Masci concluderanno il programma con la visita alla Sala operativa del Comando della Polizia municipale, sotto la responsabilità del  colonnello Danilo Palestini.

 

Pescara, 14 agosto 2020
Pubblicato il 14/08/2020
Ultima modifica il 17/08/2020 alle 17:16:54

 PRINCIPALI NORME E PRESCRIZIONI INERENTI LA PROPAGANDA ELETTORALE

PRINCIPALI NORME E PRESCRIZIONI INERENTI LA PROPAGANDA ELETTORALE

(Allegato al verbale di riunione del 13 agosto 2020 di cui costituisce parte integrante)

 

1) inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130);  

2) uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);                             

3) preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;

4) orari e durata dei comizi (escluso l'ultimo giorno);

5) modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i comizi;

6) diffusione di sondaggi demoscopici;

7) inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212);

8) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

9) impegno da parte dei partiti sul rispetto delle intese raggiunte, da attuare in tutte le località della provincia.

 

 

ARGOMENTO N. 1

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA      (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
 

         Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, sono vietati:
  • - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • - la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • - la propaganda luminosa mobile;
  • - le affissioni di manifesti di propaganda elettorale debbono essere effettuate solo negli spazi assegnati dal comune e fino alla mezzanotte di venerdì 18 settembre 2020, a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Viene precisato che non è consentita l'affissione di manifesti elettorali o l'esposizione di stampati, giornali murali o altro, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico diverso dagli appositi spazi assegnati dai comuni. Più precisamente si ribadisce che è vietata l'affissione dei manifesti sulle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, su strutture come gazebi o capannoni, sulle palizzate e sugli alberi in quanto tali strutture hanno carattere fisso.
  • - Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella competizione elettorale, sono equiparate alle sedi di partito. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati.
  • - Relativamente alla predisposizione - da parte del comune - dei tabelloni per la propaganda elettorale, viene precisato che la sezione è assegnata a ciascuna lista secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Organo competente all'esame delle liste. La legge vieta gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate dai comuni alle varie liste.
  • - La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d. "vele", automezzi, pullman, roulottes è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante. Viene precisato che la sosta dei veicoli deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti consentiti dal Codice della strada. Soste prolungate rispetto ai limiti suddetti potranno essere concordati in sede comunale. Viene, a tale riguardo, citato un avviso in precedenza espresso dal Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale  in violazione dell'art. 6 della Legge 212/1956 e s.m.i. Sul significato da conferire alla locuzione "troppo prolungata", si concorda che il periodo di sosta consentito sia da commisurare a circa un'ora, che è il periodo di effettuazione di un comizio (in considerazione del fatto che i novanta minuti di cui al successivo "ARGOMENTO N.4" sono comprensivi del tempo occorrente per l'eventuale montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché del ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio).
  • - Per quanto riguarda l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo), il Ministero dell'Interno, con circolari 41/06 del 14.03.2006 e n. 48/06 del 22.03.2006, ha precisato che può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle determinate condizioni di seguito riportate:
  • - a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
  • - b) all'interno ed all'esterno non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso. Possono essere esposte le bandiere dei partiti e dei movimenti politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Il citato parere n. 48 specifica che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.
Pertanto, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda elettorale consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

            Per la parte di propria competenza, i Comuni - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (art. 15 della legge n. 515/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

 

 

ARGOMENTO N. 2

USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

 

            Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

 

ARGOMENTO N. 3

PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO

 

            Il preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco il quale, dopo aver constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento del comizio, ne darà comunicazione alle Forze dell'Ordine in sede locale perchè possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico.

            Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima del comizio e dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento del comizio.

            Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari, per tre giorni consecutivi.

Nel caso vengano prenotati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso (che risulterà dal timbro data e dal protocollo apposti dal Comune sulla domanda), anche tramite posta certificata. Sono fatti salvi eventuali accordi tra Sindaco e i rappresentanti di partiti o raggruppamenti interessati nel caso di particolari situazioni locali.

            In caso di rinvio del comizio, il partito ne darà tempestiva notizia al comune almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.

            Le richieste di assegnazione dei siti dei comizi per il 18 settembre 2020 (ultimo giorno di propaganda elettorale) dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2020

, al fine di consentire le eventuali concertazioni in ordine all'assegnazione delle piazze per le quali sono pervenute più richieste per lo stesso orario. Le eventuali domande presentate oltre il predetto termine saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue.

            I Sindaci dei Comuni della provincia provvederanno ad individuare le piazze ove si svolgeranno i comizi o le riunioni elettorali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO N. 4

ORARI E DURATA DEI COMIZI (escluso l'ultimo giorno)

 

- mattino .................................................................................. dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

- pomeriggio - sera .................................................................. dalle ore 17,00 alle ore 22,00;

 Durata di 90 minuti.

 

I  comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella stessa località, dovranno essere limitati alla durata di un'ora e trenta minuti, ivi compreso il tempo occorrente per l'eventuale montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio.

 

 

ARGOMENTO N. 5

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER PREANNUNCIARE  COMIZI (orario - limitazioni)

 

            L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9,00/ 13,30 e 15,30/21,30, relativa al giorno precedente ed a quello in cui si svolgerà la manifestazione.

            Tale forma di propaganda elettorale è peraltro subordinata all'autorizzazione del Sindaco;  nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'art. 49 comma 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

            I propagandisti dovranno:

  • n evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi;
  • n escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
  • n moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.
 

            Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

            L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

            Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di vietare, nell'area in cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO N.6

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCO PICI

 

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si ribadisce l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le ore 15 di lunedì 21 settembre 2020), purchè non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.  

 

 

ARGOMENTO N. 7 INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
            Dal giorno antecedente quello della votazione , e quindi da sabato 19 settembre 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

            Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

            E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

  ARGOMENTO N. 8 DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA'DI COMUNICAZIONE (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
 

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

            Il Ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione "Pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

            In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

            L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

 In tal senso vanno letti, a parere del citato Ministero, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

 

 

ARGOMENTO N. 9
IMPEGNO DA PARTE DEI PARTITI SUL RISPETTO DELLE INTESE RAGGIUNTE,

 DA ATTUARE IN TUTTE LE LOCALITA' DELLA PROVINCIA

 

Si conviene che quanto concordato venga attuato in tutti i Comuni della provincia interessati alle consultazioni referendarie nonché alle elezioni amministrative dei Comuni di Carpineto della Nora, Civitaquana, Elice e Torre dè Passeri di domenica  20 e lunedì 21 settembre 2020 anche mediante la promozione di analoghe riunioni - tra Sindaci, esponenti dei partiti e dei gruppi politici e rappresentanti delle Forze dell'Ordine - allo scopo di stabilire, compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale, segnatamente per lo svolgimento dei comizi del 18 settembre 2020 (ultimo giorno di propaganda elettorale).

            Viene concordato che i Sindaci diano opportune disposizioni affinché:

le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano interdette al transito veicolare;

i palchi predisposti per i comizi siano strutturati in modo tale da consentire:

      . il facile accesso anche ai portatori di handicap;

     . la fornitura di energia elettrica e quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per il    

       normale svolgimento della riunione.

            Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.

 

Dal palazzo del Governo, 14 agosto 2020

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