PRINCIPALI NORME E PRESCRIZIONI INERENTI LA PROPAGANDA ELETTORALE
(Allegato al verbale di riunione del 13 agosto 2020 di cui
costituisce parte integrante)
1) inizio della propaganda elettorale (
art. 6 della legge 4 aprile
1956, n. 212 e
art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.
130);
2) uso dei locali comunali (
art. 19, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n.
515);
3) preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre
i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;
4) orari e durata dei comizi (escluso l'ultimo giorno);
5) modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i
comizi;
6) diffusione di sondaggi demoscopici;
7) inizio del divieto di propaganda (
art. 9 della legge 4 aprile
1956, n. 212);
8) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
comunicazione (
art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28);
9) impegno da parte dei partiti sul rispetto delle intese
raggiunte, da attuare in tutte le località della provincia.
ARGOMENTO N. 1
INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI
PROPAGANDA (
art. 6 della legge 4
aprile 1956, n. 212 e
art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975,
n. 130)
Dal 30° giorno
antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto
2020, sono vietati:
- - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al
pubblico;
- - la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso
in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- - la propaganda luminosa mobile;
- - le affissioni di manifesti di propaganda elettorale debbono
essere effettuate solo negli spazi assegnati dal comune e fino alla
mezzanotte di venerdì 18 settembre 2020, a partire da tale momento,
ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di
giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita
anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo
pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi. Viene precisato che non è
consentita l'affissione di manifesti elettorali o l'esposizione di
stampati, giornali murali o altro, inerenti direttamente o
indirettamente alla propaganda elettorale, in qualsiasi luogo
pubblico o aperto al pubblico diverso dagli appositi spazi
assegnati dai comuni. Più precisamente si ribadisce che è vietata
l'affissione dei manifesti sulle vetrine dei negozi, sui portoni,
sulle saracinesche, sui chioschi, su monumenti ed opere d'arte di
qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, su strutture
come gazebi o capannoni, sulle palizzate e sugli alberi in quanto
tali strutture hanno carattere fisso.
- - Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi
politici presenti nella competizione elettorale, sono equiparate
alle sedi di partito. I manifesti di propaganda elettorale possono
essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei
comitati.
- - Relativamente alla predisposizione - da parte del comune - dei
tabelloni per la propaganda elettorale, viene precisato che la
sezione è assegnata a ciascuna lista secondo l'ordine risultante
dal sorteggio effettuato dall'Organo competente all'esame delle
liste. La legge vieta gli scambi e le cessioni delle superfici
assegnate dai comuni alle varie liste.
- - La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d.
"vele", automezzi, pullman, roulottes è vietata in forma fissa,
essendo consentita soltanto in forma itinerante. Viene precisato
che la sosta dei veicoli deve ritenersi ammessa unicamente nei
limiti consentiti dal Codice della strada. Soste prolungate
rispetto ai limiti suddetti potranno essere concordati in sede
comunale. Viene, a tale riguardo, citato un avviso in precedenza
espresso dal Ministero dell'Interno, secondo il quale ove la sosta
in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo
recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale
figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una
duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione
dell'art. 6 della Legge 212/1956 e s.m.i. Sul significato da
conferire alla locuzione "troppo prolungata", si concorda che il
periodo di sosta consentito sia da commisurare a circa un'ora, che
è il periodo di effettuazione di un comizio (in considerazione del
fatto che i novanta minuti di cui al successivo "ARGOMENTO N.4"
sono comprensivi del tempo occorrente per l'eventuale montaggio o
smontaggio delle attrezzature, nonché del ragionevole intervallo
per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo
del comizio).
- - Per quanto riguarda l'installazione di postazioni fisse
(cosiddetti gazebo), il Ministero dell'Interno, con circolari 41/06
del 14.03.2006 e n. 48/06 del 22.03.2006, ha precisato che può
essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini
elettorali solo alle determinate condizioni di seguito riportate:
- - a) le strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie,
simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente
richiamino formazioni politiche;
- - b) all'interno ed all'esterno non devono essere esposte bandiere
o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia
riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.
Possono essere esposte le bandiere dei partiti e dei movimenti
politici che servono esclusivamente ad identificare la titolarità
del gazebo medesimo. Il citato parere n. 48 specifica che le
bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere
riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso
quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la
titolarità del gazebo medesimo.
Pertanto, tali strutture possono essere utilizzate per un più
agevole esercizio delle forme di propaganda elettorale consentite
dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro
materiale di propaganda.
Per la parte di propria competenza,
i Comuni - dal momento dell'assegnazione degli spazi per
l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenuti, per legge, a
provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi
autorizzati - per ciascun candidato o lista
(
art. 15 della legge n. 515/93), nonché a rimuovere ogni altra
affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute
dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva
nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio sono a
carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente
responsabile.
ARGOMENTO N. 2
USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515)
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e
senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione
dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale,
in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti
per conferenze e dibattiti.
ARGOMENTO N. 3
PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE
SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO
Il preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco il quale, dopo aver
constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento
del comizio, ne darà comunicazione alle Forze dell'Ordine in sede
locale perchè possano essere tempestivamente disposti i servizi di
ordine pubblico.
Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 24 ore
prima del comizio e dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo di
svolgimento del comizio.
Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari,
per tre giorni consecutivi.
Nel caso vengano prenotati comizi per lo stesso luogo ed alla
medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso
(che risulterà dal timbro data e dal protocollo apposti dal Comune
sulla domanda), anche tramite posta certificata. Sono fatti salvi
eventuali accordi tra Sindaco
e
i rappresentanti di partiti o raggruppamenti interessati nel caso
di particolari situazioni locali.
In caso di rinvio del comizio, il partito ne darà tempestiva
notizia al comune almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata,
salvo il verificarsi di eventi eccezionali.
Le richieste di assegnazione dei siti dei comizi per il 18
settembre 2020 (ultimo giorno di propaganda elettorale) dovranno
essere presentate entro il 15 settembre 2020
, al fine di consentire le eventuali concertazioni in ordine
all'assegnazione delle piazze per le quali sono pervenute più
richieste per lo stesso orario. Le eventuali domande presentate
oltre il predetto termine saranno accolte compatibilmente con le
disponibilità residue.
I Sindaci dei Comuni della provincia provvederanno ad individuare
le piazze ove si svolgeranno i comizi o le riunioni elettorali.
ARGOMENTO N. 4
ORARI E DURATA DEI COMIZI (escluso l'ultimo giorno)
- mattino
..................................................................................
dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- pomeriggio - sera
..................................................................
dalle ore 17,00 alle ore 22,00;
Durata di 90 minuti.
I comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella
stessa località, dovranno essere limitati alla durata di un'ora e
trenta minuti, ivi compreso il tempo occorrente per l'eventuale
montaggio o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole
intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini
nel luogo del comizio.
ARGOMENTO N. 5
MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER
PREANNUNCIARE COMIZI (orario - limitazioni)
L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per
dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si
terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9,00/ 13,30 e
15,30/21,30, relativa al giorno precedente ed a quello in cui si
svolgerà la manifestazione.
Tale forma di propaganda elettorale è peraltro subordinata
all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si
svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata
dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi ai
sensi del combinato disposto dell'
art. 7 della legge 24 aprile
1975, n. 130 e dell'
art. 49 comma 4 del
D.P.R. 16 settembre 1996,
n. 610.
I propagandisti dovranno:
- n evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località
con più automezzi;
- n escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre
manifestazioni elettorali;
- n moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di
silenzio.
Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo
l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema
del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo
stesso.
L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è
consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale
(comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la
riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.
Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di vietare, nell'area in
cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro
materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture
destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di
diverso orientamento politico.
ARGOMENTO N.6
DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE
DI ISTITUTI DEMOSCO
PICI
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione
e quindi
a partire da sabato 5 settembre 2020
sino alla chiusura delle operazioni di voto,
è vietato
- ai sensi dell'
art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 -
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici
degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di
tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi,
gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione
statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò
premesso, si ribadisce l'opportunità che la rilevazione demoscopica
avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non
interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento
delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno
delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti
nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa
essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli
uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla
chiusura delle operazioni di votazione (dopo le ore 15 di lunedì 21
settembre 2020), purchè non venga turbato il regolare procedimento
delle operazioni di scrutinio.
ARGOMENTO N. 7
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 della legge 4 aprile 1956,
n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione
, e quindi
da sabato 19 settembre 2020
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta,
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di
stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma
di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso
delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o
periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente
autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi.
ARGOMENTO N. 8
DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA'DI
COMUNICAZIONE (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28).
Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a
tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle
proprie funzioni.
Il Ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione "Pubbliche
amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non
con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche,
i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda
elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati
mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche
Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
In tale contesto sono certamente consentite le forme di
pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti
amministrativi.
L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato
articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento
soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli
amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme
della comunicazione.
In tal senso vanno letti, a parere del citato Ministero, i
riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità"
dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni
proprie.
ARGOMENTO N. 9
IMPEGNO DA PARTE DEI PARTITI SUL RISPETTO DELLE INTESE RAGGIUNTE,
DA ATTUARE IN TUTTE LE LOCALITA' DELLA PROVINCIA
Si conviene che quanto concordato venga attuato in tutti i Comuni
della provincia interessati alle consultazioni referendarie nonché
alle elezioni amministrative dei Comuni di Carpineto della Nora,
Civitaquana, Elice e Torre dè Passeri di domenica 20 e lunedì
21 settembre 2020 anche mediante la promozione di analoghe riunioni
- tra Sindaci, esponenti dei partiti e dei gruppi politici e
rappresentanti delle Forze dell'Ordine - allo scopo di stabilire,
compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento
delle riunioni di propaganda elettorale, segnatamente per lo
svolgimento dei comizi del 18 settembre 2020 (ultimo giorno di
propaganda elettorale).
Viene concordato che i Sindaci diano opportune disposizioni
affinché:
le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano
interdette al transito veicolare;
i palchi predisposti per i comizi siano strutturati in modo tale da
consentire:
. il facile accesso anche ai
portatori di handicap;
. la fornitura di energia elettrica e
quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per
il
normale svolgimento della
riunione.
Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al
fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi
appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da
appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di
Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle
norme in materia di affissioni elettorali.
Dal palazzo del Governo, 14 agosto 2020