White List contro le infiltrazioni mafiose
White List contro le infiltrazioni mafiose
White List contro le infiltrazioni mafiose
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso la Prefettura di Pescara è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, dovranno obbligatoriamente acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
f) autotrasporto per conto terzi;
g) guardiania ai cantieri;
h) servizi funerari e cimiteriali;
i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
l) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
A seguito della novella normativa gli elenchi pubblicati sono stati aggiornati alla luce delle categorie così come formulate, ed, in particolare, le Prefetture provvederanno a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (Trasporto di materiali a discarica per conto terzi) e II (Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi) nella nuova Sezione riferita ai Servizi Ambientali , mantenendo ferma la data di iscrizione.
L'iscrizione nell'elenco ha natura volontaria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate, relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, le seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Pescara specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefpe(at)pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Pescara - Ufficio Antimafia.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
La richiesta di rinnovo dell'iscrizione è indicata nell'apposita casella dell'elenco (AGGIORNAMENTO IN CORSO) ove viene evidenziata la data di deposito della istanza di rinnovo presso la Prefettura.
Se presentata successivamente al termine previsto, verrà considerata come nuova richiesta e l'operatore economico sarà cancellato dall'elenco iscritti e contestualmente inserito nell'elenco dei richiedenti l'iscrizione.
CONSULTAZIONE DELL'ELENCO
Per le attività imprenditoriali sopra elencate, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente: l'iscrizione nella white list costituisce, infatti, la modalità obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei sopracitati settori "a rischio".
Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, le stazioni appaltanti possono consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
In particolare, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
Le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.Data pubblicazione il 25/09/2013
Ultima modifica il 25/08/2023 alle 09:34:03Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso la Prefettura di Pescara è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, dovranno obbligatoriamente acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
f) autotrasporto per conto terzi;
g) guardiania ai cantieri;
h) servizi funerari e cimiteriali;
i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
l) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
A seguito della novella normativa gli elenchi pubblicati sono stati aggiornati alla luce delle categorie così come formulate, ed, in particolare, le Prefetture provvederanno a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (Trasporto di materiali a discarica per conto terzi) e II (Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi) nella nuova Sezione riferita ai Servizi Ambientali , mantenendo ferma la data di iscrizione.
L'iscrizione nell'elenco ha natura volontaria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate, relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, le seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Pescara specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefpe(at)pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Pescara - Ufficio Antimafia.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
La richiesta di rinnovo dell'iscrizione è indicata nell'apposita casella dell'elenco (AGGIORNAMENTO IN CORSO) ove viene evidenziata la data di deposito della istanza di rinnovo presso la Prefettura.
Se presentata successivamente al termine previsto, verrà considerata come nuova richiesta e l'operatore economico sarà cancellato dall'elenco iscritti e contestualmente inserito nell'elenco dei richiedenti l'iscrizione.
CONSULTAZIONE DELL'ELENCO
Per le attività imprenditoriali sopra elencate, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente: l'iscrizione nella white list costituisce, infatti, la modalità obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei sopracitati settori "a rischio".
Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, le stazioni appaltanti possono consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
In particolare, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
Le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.Data pubblicazione il 25/09/2013