Prime indicazioni per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti
IN MERITO AI PIANI DI EMERGENZA INDICAZIONI PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI
L'Art.26-bis del Decreto Legge 4 Ottobre 2018, n.113, inserito
dalla legge di conversione del 1° dicembre 2018, n.132, ha previsto
l'obbligo, in capo ai gestori degli impianti di stoccaggio e
trattamento di rifiuti, di predisporre un Piano di Emergenza
Interna (PEI), nonché in capo ai Prefetti di predisporre, per i
medesimi impianti, un Piano di Emergenza Esterna (PEE), d'intesa
con le Regioni e gli Enti locali, sulla base delle informazioni
fornite dagli stessi gestori. Il termine accordato ai Prefetti è di
dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie.
Il medesimo articolo rinvia ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'Interno, per
la definizione di linee guida per la predisposizione del PEE e per
la relativa informazione alla popolazione.
Nelle more dell'adozione del citato decreto, il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
del Ministero dell'Interno e la
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, hanno fornito le prime indicazioni sulle informazioni che i
gestori dei citati impianti devono trasmettere ai Prefetti e sui
contenuti minimi del PEI, con la circolare congiunta del 13
febbraio 2019 che di seguito si allega.
Data pubblicazione il 01/03/2019
Ultima modifica il 16/04/2019 alle 14:40
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