Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
CONTATTA L'UFFICIO
Ubicazione dell'Ufficio:
Piazza Italia n. 30 - Piano terra, stanza n. 3 Email
:
immigrazione.pref_pescara(at)interno.it
Ricevimento utenti
La digitalizzazione dei procedimenti di concessione della
cittadinanza italiana intende snellire le procedure rendendo il
servizio all'utenza più celere ed efficace mediante comunicazioni
telefoniche e/o telematiche tali da evitare per l'utente il gravoso
onere di recarsi presso l'Ufficio. Laddove si renda necessario
doversi recare presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura,
potrà essere contattata l'utenza telefonica di seguito indicata nei
giorni e negli orari fissati al fine di concordare un appuntamento.
PREFETTURA
Ricevimento telefonico
:
085/20571
Lunedì
dalle 11:00 alle 13:00
Mercoledì
dalle11:00 alle 13:00
Venerdì
dalle 11:00 alle 13:00
MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Centrale Diritti Civili,
Cittadinanza e Minoranze
Ricevimento telefonico:
3346909996
lunedì
dalle 10:00 alle 12:00
06/46539955
mercoledì
dalle 10:00 alle 12:00
3316536673
venerdì
dalle 10:00 alle 12:00
(*) Per la sola gestione del flusso documentale relativo ai
procedimenti in corso curando l'esatta indicazione - nell'oggetto
della mail - del codice identificativo della pratica (K10/__ o
K10/C/_)
Avvisi per i richiedenti la cittadinanza italiana
- Ø Dal 18 gennaio 2021 sarà disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente.
CONSULTAZIONE DOMANDA GIA' INVIATA
Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere e scegliere Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica
Per consultare la domanda inviata da residente in Italia , tramite un'utenza NO-SPID , una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).
Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina.
Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.
Il termine per l'associazione con SPID della propria domanda di cittadinanza è prorogato al 31 ottobre 2021 . Si ribadisce che gli utenti che non avranno effettuato l'associazione entro il suddetto termine, non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni che li riguardano.
Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere e scegliere Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica
Per consultare la domanda inviata da residente in Italia , tramite un'utenza NO-SPID , una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).
Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina.
Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.
Il termine per l'associazione con SPID della propria domanda di cittadinanza è prorogato al 31 ottobre 2021 . Si ribadisce che gli utenti che non avranno effettuato l'associazione entro il suddetto termine, non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni che li riguardano.
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- Ø Dal 01/09/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono associare la pratica già inviata al proprio SPID. Nel caso in cui i dati anagrafici dello SPID non coincidano con quelli inseriti in precedenza per la registrazione delle precedenti credenziali usate per l'invio della domanda, il sistema non consente l'associazione.
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NOVITÀ DECRETO LEGGE 113/2018 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 132/2018
(cosiddetto "Decreto sicurezza").
Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi
dell'art. 14 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo
economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni
di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza italiana,
è pari ad € 250
.
"Con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato rimodulato il
termine
massimo di conclusione dei
procedimenti
di concessone della cittadinanza (art.4, comma 5) che vieni
fissato, per le domande presentate a partire dal 20 novembre 2020,
in
ventiquattro
mesi prorogabili fino ad un massimo di
trentasei
mesi.
Si fa presente, infine, che a far data dal 4 dicembre 2018 occorre
allegare alla domanda,
pena l'immediata dichiarazione di inammissibilità della
stessa,
idonea documentazione atta a comprovare la conoscenza della lingua
italiana almeno al
livello B1
del Quadro comune europeo di riferimento, e specificamente
a
) titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione
pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR
e dal MAECI, oppure
b
) certificazione rilasciata da uno dei seguenti enti
certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università per
Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante
Alighieri.
N.B.
Sono esclusi dall'onere dell'attestazione della conoscenza della
lingua italiana: coloro che hanno sottoscritto
l'accordo di integrazione
(art. 4bis del D. Lgs. n. 286/1998) e i titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
(art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998). I predetti dovranno tuttavia
fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e il titolo
in corso di validità.
Cosa deve fare il richiedente
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali
d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato
e/o mediante utilizzo dello SPID, e la trasmetterà in formato
elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli
atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e
certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del
contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, e
successivamente aggiornato dal D.L. n. 113/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.
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REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Ai sensi della
legge n. 91 del 5 febbraio 1992
e successivi regolamenti, i cittadini stranieri possono acquisire
la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti
In base a questi è possibile individuare due tipologie di
concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)
1)
MODELLO A: CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino
italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai
sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso
in cui:
- risieda legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio;
- abbia risieduto all'estero per almeno tre anni dalla data del matrimonio e risieda in Italia al momento della presentazione dell'istanza.
Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono
essere trascorsi 2 anni dalla data del relativo giuramento.
Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di
figli nati o adottati dai coniugi.
Ai fini del conferimento della cittadinanza, è
necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri
dello Stato Civile del Comune di residenza.
Inoltre, dal momento della presentazione della domanda e fino
all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza,
non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione
personale dei coniugi
,
pena il rigetto della domanda
.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati
requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza
della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente,
pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui
all'art. 6 della L. 91/1992.
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla
competente Autorità Consolare italiana.
2)
MODELLO B:
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)
Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5
febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
- sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni;
- sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
- sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
- abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
- sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
- sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.
Oltre a possedere uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, è
necessario che l'interessato presenti
, pena l'inammissibilità della domanda
,
idonea documentazione comprovante un reddito, nell'ultimo triennio,
non inferiore ai parametri stabiliti dall'art. 3
del D.L. 382/1989 (convertito dalla L. 8/1990)
.
La concessione della cittadinanza per residenza, infatti,
presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di
adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare
adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai
doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale
deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. Per
la valutazione delle istanze, qualora il reddito del richiedente
risulti insufficiente, possono essere presi in considerazione i
redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare, come
indicati nell'articolo 433 del Codice Civile.
Si specifica che sia la ininterrotta residenza legale sul
territorio italiano, sia la permanente capacità reddituale (nella
misura minima di cui sopra) dovranno risultare fin dal momento di
presentazione dell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa.
Nelle more del procedimento di conferimento della cittadinanza
italiana, e fino alla conclusione del medesimo,
non è consentito il trasferimento della residenza all'estero
, pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
ATTENZIONE: LE DOMANDE INCOMPLETE O COMUNQUE NON CORRISPONDENTI A
QUANTO DI SEGUITO INDICATO SARANNO
RIFIUTATE
IN FASE DI PROTOCOLLAZIONE PER MANCANZA DI REQUISITI
ESSENZIALI.
Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della
cittadinanza italiana
esclusivamente on-line
, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente
link:
https://portaleservizi.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il
modulo telematico di domanda in tutte le sue parti,
ponendo
estrema attenzione
alla corretta scansione (leggibilità) e allegazione dei documenti
necessari.
Ciascun documento deve essere composto da un
unico file,
preferibilmente in formato PDF, e tutte le relative pagine devono
essere scansionate
fronte-retro (
si raccomanda fortemente
il rispetto dell'ordine progressivo delle pagine e il corretto
orientamento verticale del file).
Premessa l'indicazione, nell'apposito spazio, degli estremi
della
marca da bollo
, occorre allegare alla domanda i seguenti documenti:
- certificato di nascita (**) rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine , debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
- certificato penale(**) rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
- ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (è sufficiente l'autocertificazione in caso di enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
- documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità rilasciata dalle Autorità italiane, passaporto, permesso di soggiorno, Carta d'identità estera.
Si prega di verificare che le generalità indicate all'atto della
domanda (
nome
,
cognome
,
data
e
luogo di nascita
)
siano PERFETTAMENTE corrispondenti
in tutti i documenti allegati (certificato di nascita, carta
d'identità rilasciata dalle Autorità italiane, documento d'identità
estero, titolo di soggiorno, certificato penale del Paese
d'origine), pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le donne che abbiano acquisito all'estero il cognome del coniuge,
salvo che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il
cognome da nubile, devono necessariamente allegare alla
voce
"documento generico"
un'attestazione, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche
consolari in Italia, che certifichi le esatte generalità
della richiedente,
tale attestazione deve recare la legalizzazione prefettizia.
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
di regola
i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati
dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato
di formazione del documento, salvo quanto previsto da accordi
internazionali. Tali certificati devono anche essere
correttamente tradotti in lingua italiana e legalizzati a loro
volta.
(**) Il richiedente cui sia stato riconosciuto lo Status di
Rifugiato dalla competente Commissione Territoriale,
in alternativa ai certificati di nascita e penale
dovrà produrre quanto segue:
- atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita , in cui si dichiarino le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e le generalità del padre e della madre (allegare tale documento alla voce " certificato di nascita " del modulo di domanda on-line);
- atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare tale documento alla voce "certificato penale" del modulo di domanda on-line);
- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare tale documento alla voce "documento generico" del modulo di domanda on-line).
Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione sussidiaria o
di protezione umanitaria, i quali sono tenuti a presentare la
documentazione ordinaria.
Eventuali
cambiamenti nell'anagrafica del richiedente (residenza, stato di
famiglia etc...)
intervenuti con procedimento in corso devono essere
tempestivamente comunicati
all'Ufficio.
In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda,
è necessario proporre una
nuova
domanda.
A tal fine si specifica che:
1) la ricevuta del pagamento del contributo di € 250 già
versato può essere riutilizzata;
2) il certificato penale del Paese di origine, trascorsi
sei mesi
dalla data di rilascio, è da considerarsi
scaduto
e non può essere riutilizzato.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
- Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
- Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso linkato all'inizio della pagina.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 22/03/2023 alle 13:12
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